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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4446 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 3304/2019 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17.09.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 19.03.1963 e (C.F.: Parte_2
), nato a [...] il [...], rappresentati e C.F._2 difesi dall'avv. Raffaele Preziuso (C.F.: ), C.F._3 elettivamente domiciliati in Napoli alla via Sigmund Freud n. 40, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Marobbio
Ricorrenti
E
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in al Corso Roma n. 2, CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di determinazione presidenziale n.
1250 del 24.09.2019, dagli avv.ti Armando Ciappa (C.F.:
) e Giovanni Ciappa (C.F.: ), C.F._4 C.F._5 presso il cui studio in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 82 elettivamente domicilia
Resistente E
(C.F.: ), in persona del Presidente CP_2 P.IVA_2 della Giunta Regionale e legale rappresentante dott. , Parte_3 con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Capobianco (C.F.: C.F._6 giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, presso l'Avvocatura regionale
Resistente
E
Controparte_3
, con sede in Verona al Lungadige Cangrande n. 16
[...]
(C.F.: ), in persona del procuratore dott. P.IVA_3 CP_4 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa ex art. 83 c.p.c. e art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n.
44/2011, come sostituito da D.M. Giustizia n. 48/2013, dall'avv.
Angelo Bonito (C.F.: ), presso lo studio del quale C.F._7 elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale - Isola F 12
Terzo chiamato in garanzia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in riassunzione notificato in data 10.07.2019 alla CP_2
e al , i ricorrenti
[...] Controparte_1 indicati in epigrafe hanno citato in giudizio i predetti Enti, affinché, previo accertamento della loro responsabilità per l'esondazione del torrente Celone, del torrente Sorense ed altri canali minori, avvenuta il
14 e 15 ottobre 2015 in Troia (FG), venissero condannati in solido tra di loro al pagamento della complessiva somma di € 55.967,55 in favore di ed € 28.432,66 in favore di Parte_1 [...]
, ovvero degli importi che il Tribunale in via equitativa Parte_2 riterrà dovuti, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dai fondi di loro proprietà, con conseguente pagamento delle spese di giudizio.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno rappresentato: - che è proprietaria del fondo sito in agro di Troia Parte_1 alla contrada Cuparoni, individuato in Catasto al Foglio 10, particelle nn. 55, 123, 128, 136, 142 e 210;
- che è proprietario del fondo sito in agro di Troia Parte_2 alla contrada Cuparoni, individuato in Catasto al Foglio 10, particelle nn. 124, 129, 135, 143, 209, 56, 66, 69, 111, 121, 126 e 140;
- che aveva realizzato sulle particelle nn. 210, 123, Parte_1
142, 124 e 143 un vigneto a tendone e un oliveto e
[...]
aveva seminato sulle particelle 209, 126 e 121 una Parte_2 coltivazione di broccoletti;
- che in data 14-15.10.2015, a causa delle abbondanti piogge, il torrente Celone, il torrente Sorense e altri canali minori sono esondati, allagando i terreni di loro proprietà;
- che, in particolare, "le acque, copiose, fuoriuscite in maniera animala dal loro alveo naturale, hanno invaso con estrema violenza i terreni suindicati, arrecando notevoli danni alle colture in atto. Infatti le acque portando con loro detriti di ogni specie (tubi di plastica di varia sezione;
tronchi di alberi spezzati;
ruote di autoveicoli di varia misura;
nessuno di proprietà dei ricorrenti;
etc.), oltre a fango, pietrame, arbusti, vegetazione secca ed altro" (cfr. pag. 3 del ricorso);
- che l'acqua, mista a detriti di ogni tipo e fango, ha danneggiano il vigneto e l'oliveto, distruggendo pali in cemento e fili tiranti in ferro, nonché la coltivazione di broccoletti ed il relativo impianto di irrigazione;
- che la causa dell'alluvione è da ascrivere alla mancata e/o insufficiente manutenzione dei torrenti Celone e Sorense e dei canali minori, della quale sono da ritenersi responsabili la e il CP_2
; Controparte_1
- di aver adito il Tribunale Ordinario di Foggia in data 03.11.2015 con ricorso per accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. 8049/2015
R.G.;
- di aver notificato alla e al CP_2 Controparte_1
in data 23.11.2016 atto di citazione dinanzi al
[...] Tribunale Ordinario di Foggia, chiedendo la condanna dei predetti Enti al risarcimento dei danni, come descritti e quantificati nella relazione di accertamento tecnico preventivo, nella misura di € 55.967,55 in favore di e di € 28.432,66 in favore di Parte_1 [...]
; Parte_2
- che il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 21.03.2018 dichiarava la propria incompetenza per materia in favore della competenza del
Tribunale Regionale delle Acque di Napoli, condannando gli attori alla refusione delle spese di lite;
- di aver impugnato la detta ordinanza per regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale con ordinanza n. 16636/19 resa in data 20.06.2019 e comunicata in pari data, dichiarava la competenza di codesto Tribunale Regionale delle Acque.
Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche adìto, disattesa ogni avversa istanza, domanda ed eccezioni, così provvedere:
- accerti e dichiari che gli attori hanno subito i danni di cui alla relazione peritale svolta nell'ATP di cui in premessa, ivi analiticamente verificati e quantificati;
- accerti e dichiari che gli stessi sono stati prodotti in conseguenza della mancata manutenzione degli alvei dei Torrenti “Celone” e
“Sorenso”, i quali, a causa dell'evento naturale del 14 e 15 ottobre
2015, sono esondati provocando la distruzione delle coltivazioni in essere e puntualmente descritte in premessa;
- accerti e dichiari che la manutenzione degli stessi è a carico della e per quanto di competenza del CP_2 Controparte_1
, in virtù delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti;
[...]
- per gli effetti condanni la , in persona del suo legale CP_2 rapp.te p.t., nonché, in solido o per quanto di competenza, il
, in persona del suo legale rapp.te Controparte_1
p.t., al risarcimento dei danni subiti dagli attori, come descritti nella relazione di CTU dell'ATP svolto, nella misura ivi quantificata analiticamente in €.55.967,55 in favore della sig.ra Parte_1 ed in €.28.423,66 in favore del sig. , salvo migliore Parte_2 quantificazione all'esito del giudizio;
oltre rivalutazione monetaria sino alla pronuncia della decisione ed interessi come per legge;
- con vittoria di spese e compensi dell'ATP e del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata in data 21.10.2019, si è costituita in giudizio la , eccependo: CP_2
- il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché il torrente Celone e il torrente Sorense sono iscritti nell'elenco delle Acque Pubbliche, rispettivamente al n. 48 ed al n. 57 dell'elenco della Provincia di
Foggia di cui al R.D. 6941 del 20 dicembre 1914, e, inoltre, rientrano nel Distretto n. 11 del Comprensorio Irriguo del Consorzio per la
Bonifica di Capitanata, per cui la responsabilità è da imputare a quest'ultima;
- l'eccezionalità dell'evento atmosferico, come evincibile dal rapporto dell'evento meteo-idropluviometrico del periodo 10-22 ottobre 2015 del Servizio Protezione Civile – Centro Funzionale Decentrato della
, da cui emerge che l'evento ha avuto mediamente un CP_2 tempo di ritorno pari a circa 100 anni, nonché dalla Delibera del
Consiglio dei Ministri del 5.02.2016;
- la mancanza di prova del quantum debeatur.
Ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'On.
Tribunale regionale delle acque pubbliche – sede Napoli:
1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
; CP_2
2) dichiarare inammissibile ovvero improponibile e comunque rigettare tutte le domande formulate dall'attore;
3) dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'avversa richiesta di prova testimoniale;
solo in subordine per il caso di sua ammissione, abilitare la concludente alla prova contraria, diretta e indiretta, sugli stessi capitoli e con gli stessi testimoni indicati da controporte;
nonché sui capitoli e con i testimoni da indicarsi in prefiggendo termine;
4) disattendere l'avversa richiesta di CTU;
5) disattendere l'avversa richiesta di prova testimoniale poiché irrilevante".
Con comparsa depositata il 2.12.2019, si è costituito in giudizio il
, che ha Controparte_1 eccepito:
- la propria carenza di legittimazione passiva, poiché i corsi d'acqua de quibus sono beni demaniali rispetto ai quali, sulla scorta della legislazione vigente, il non ha alcun potere di gestione CP_1 diretta, né dovere di manutenzione o custodia, venendo delegato di volta in volta dalla per gli interventi di manutenzione e/o CP_2 sistemazione idraulica;
- la nullità dell'atto introduttivo per incertezza dell'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda giudiziale;
- in subordine, l'infondatezza della domanda per difetto di tutti i suoi presupposti e l'inadeguatezza della stima dei danni lamentati.
Ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere:
In via preliminare
- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o difetto di titolarità passiva de;
Controparte_1
- Rigettare, per l'effetto ed in ogni caso, le domande dei ricorrenti, poiché infondate in fatto ed in diritto
- In ogni caso, nella assurda e denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, il resistente chiede, ai fini CP_1 dell'azione di regresso nei confronti dei resistenti tutti, che l'adito
Tribunale ne effettui graduazione e determinazione nella misura delle rispettive colpe e delle entità delle conseguenze da essa derivanti, ritenendo in ogni caso e sin d'ora il concorso del tutto residuale del medesimo, per i motivi di cui Controparte_1 in premessa. - In via subordinata, nella assurda e denegata ipotesi di accogli-mento delle domande di risarcimento danni dei ricorrenti, il
[...]
chiede che l'adito Tribunale condanni, in via Controparte_1 diretta e/o di rivalsa, la chiamata a risarcire gli Controparte_3 stessi.
Con vittoria di spese come per legge".
Con comparsa depositata in data 29.10.2019, si è costituita la
[...]
citata in giudizio in qualità di garante del Controparte_3
, eccependo: Controparte_1
- l'inoperatività della polizza di assicurazione n. 002043/32/300062 per violazione dell'art. 1913 c.c., stante la mancata tempestiva comunicazione del sinistro da parte del nonché l'intervenuta CP_1 prescrizione ai sensi dell'art. 2952 c.c.;
- la limitazione della garanzia al massimale di € 300.000,00 per ogni annualità assicurativa;
- l'incompetenza del , per la mancata attribuzione di specifici CP_1 doveri di manutenzione sui corsi d'acqua de quibus da parte della
, ex art. 6, comma 2, L.R. Puglia n. 4/2012; CP_2
- l'eccezionalità delle piogge del 15 e del 19 ottobre 2015;
- la mancata prova in ordine alla quantificazione dei danni.
Pertanto, la Compagnia Cattolica di Assicurazione ha rassegnato le seguenti conclusioni: "perché l'On.le TRAP adito Voglia così provvedere:
A. IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della concludente Compagnia per inoperatività della polizza assicurativa invocata dal chiamante, ovvero per CP_1 il maturarsi delle prescrizioni e delle decadenze come eccepite nel presente atto;
B. IN VIA PRINCIPALE, rigettare la domanda proposta dagli attori, siccome infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata;
C. IN SUBORDINE, e nella denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità delle pretese degli attori anche nei confronti de , Controparte_1 accertare la quota di responsabilità effettivamente imputabile a detto Ente e limitare esclusivamente a detta quota l'obbligo della concludente Società assicurativa alla garanzia, comunque contenendolo nei limiti del massimale assicurato di € 300.000,00*
(trecentomila/00), come eccepito nella presente memoria, e tenendola esente da ogni vincolo solidale".
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Foggia, le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza dell'1.07.2025 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di indeterminatezza della domanda formulata dal , in quanto l'atto introduttivo CP_1 contiene i contenuti minimi del petitum e della causa petendi, le circostanze temporali dell'evento dannoso, l'indicazione dei beni danneggiati e le asserite cause e, per il resto, fa riferimento alla perizia redatta nel procedimento di A.T.P., allegata in atti, che pertanto, integra il contenuto espositivo dell'atto introduttivo, essendo stato espressamente richiamato ed allegato.
Per quanto concerne la legittimazione attiva dei ricorrenti, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno, va precisato che dalla relazione di accertamento tecnico preventivo emerge che i terrenti identificati al foglio 10 del comune di Troia (FG) particelle 124, 143 e 209 sono di proprietà del capitolo della
Cattedrale di Troia e sono state concesse a in Parte_2 virtù di enfiteusi.
Le visure catastali allegate alla relazione di A.T.P. provano, invece, che
è proprietario delle particelle nn. 121 e 126 e che Parte_2
è proprietaria delle particelle nn. 123, 142 e 210. Parte_1
Pertanto, i ricorrenti sono legittimati ad agire per il risarcimento dei danni subiti. Ciò posto, è necessario verificare quale tra gli enti convenuti debba rispondere delle citate somme, atteso che entrambi i convenuti hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo tenuti, a loro avviso, alla manutenzione dei corsi d'acqua in questione.
Occorre precisare che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, non è in realtà una contestazione sull'effettiva legittimazione, cd. legitimatio ad causam, consistente nella titolarità di promuovere o subire un giudizio, sulla base del rapporto sostanziale dedotto secondo la prospettazione della parte, ma è una questione di merito, afferente all'effettiva titolarità del rapporto controverso, rientrando, peraltro, nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite (da ultimo: Cass.
7776/2017; Cass. 10077/2016; Cass. 15080/2000).
Nel caso di specie, infatti, oggetto dell'accertamento è l'individuazione dell'ente responsabile, in quanto effettivo titolare dell'onere di custodia e manutenzione del torrente Celone e del torrente Sorense.
Ebbene, dall'elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia emerge che i due torrenti di che trattasi sono inseriti nell'elenco delle acque pubbliche (il torrente Celone al numero 48 e il torrente Sorense al numero 57).
Pertanto, corretta è l'individuazione della quale ente CP_2 responsabile dei danni, come già affermato in precedente pronuncia dello stesso Tribunale adito (in merito ad altro torrente), ove si afferma: “Corretta appare, quindi, l'individuazione della CP_2 quale responsabile dei danni, atteso che ai sensi degli artt. 2 lett. e) del D.P.R. 8/1972, 89 e 90 del D.P.R. 616/1977 sono state trasferite alle regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10 lett. f) della legge
183/1989, attribuisce alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs.. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle
Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche)” (così Trap Napoli, sent. 1665/2021 depositata il 7 maggio 2021, rel. dott. Celentano nel giudizio iscritto al R.G. n.
2656/2016).
Quanto alla concorrente responsabilità del resistente, se è CP_1 vero è che i torrenti de quibus sono inseriti negli elenchi delle acque pubbliche, tuttavia dagli atti risulta che gli stessi rientrano nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, che costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti, una piattaforma di opere pubbliche con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica.
Peraltro, la responsabilità del emerge per tabulas, in linea CP_1 generale, dalla previsione dell'art. 42, comma 5, della L.R. n. 4 del
13.03.2012, che prevede: “i Consorzi di bonifica, nei comprensori di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di cui all'art. 9 sulle opere pubbliche attualmente gestite anche in assenza di concessione”.
Infine, in caso simile, con recente pronuncia, la Suprema Corte ha precisato che è da escludersi la necessità di un apposito atto formale di consegna da parte della e che la responsabilità dei CP_2 [...]
per l'investitura della funzione di manutenzione del corso CP_1
d'acqua discende direttamente dalla ricognizione legislativa (cfr. Cass.
SU sent. n. 1369 del 21.01.21, est. . Per_1
Va, dunque, affermata la concorrente responsabilità della CP_2
e del .
[...] Controparte_1
Quanto alla prova dell' an debeatur e del nesso di causalità fra i danni di cui in ricorso e l'esondazione de qua, va rilevato che tali circostanze sono state confermate dalla relazione di accertamento tecnico preventivo e dalle dichiarazioni del teste , il quale ha Testimone_1 riferito di ricordare che nell'ottobre del 2015 ci fu un'alluvione che distrusse in parte il vigneto.
Al tempo stesso, nessuna prova contraria è stata offerta dalla CP_2
e dal .
[...] Controparte_1
In particolare, il CTU ha dichiarato che "Al momento delle operazioni peritali i campi si presentavano logorati dal passaggio impetuoso delle acque del torrente “Celone”, che dopo aver lasciato il suo sinuoso ma normale alveo di deflusso, è esondato in vari punti arrecando notevoli danni alle colture in atto. L'esondazione avvenuta il 14 e il 15 Ottobre
2015, come riportato da in atti di contezioso, fa parte di un evento di notevole importanza, in quanto le piogge copiose, cadute in quei giorni, hanno fatto in modo che la dichiarasse lo stato CP_2 di calamità naturale, per tredici comuni dei Monti Dauni tra cui
Troia(FG)." E che "L' alveolo dei torrenti "Celone” e “Sorense” risulta piano di inerti quali grossi tronchi e di vegetazione spontanea, soprattutto alberi, che in presenza di ingenti quantità d'acqua, ne ostruiscono in normale deflusso" (cfr. pag. 4 e 5 della CTU).
Sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali e di quanto accertato dal
CTU in sede di ATP si può, quindi, ritenere provato che nei giorni 15 e
16 ottobre 2015 il torrente Celone e il torrente Sorense sono esondati, allagando i terreni dei ricorrenti.
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale gli enti resistenti devono ritenersi responsabili per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla loro custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano
Cass. SS.UU. 25928/11, nonché, sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova, compete ai convenuti la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08,
Cass. sent. n. 2660/13 e Cass. sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Tale onere probatorio non può dirsi assolto, nella specie, poiché al fine di configurare come eccezionale ed imprevedibile un evento meteorologico non è sufficiente che esso sia di notevole intensità. È invece necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, il verificarsi delle piogge appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti “una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale” (cfr.
Cass., Sezioni Unite, n. 15574/21; Cass., sez. 3, n. 30521 del
22.11.2019).
Inoltre, il Tribunale Superiore delle Acque ha avuto modo di affermare che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n.
265 del 16.09.2016).
Nel caso di specie, gli convenuti non hanno provato che le piogge CP_5 in questione siano da classificare come evento in tali termini straordinario, connotato da tempo di ritorno superiore ad anni 200.
Per quanto concerne i provvedimenti dichiarativi lo stato di emergenza che comproverebbero l'eccezionalità dell'evento, come ha avuto modo di evidenziare la Suprema Corte, “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di
"caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del
1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (cfr. Cass., sez. 3, n. 14861 del
31.05.2019).
Risulta pertanto esclusa la natura eccezionale dell'evento, e, quindi, il
“caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Orbene, ferma la sussistenza dell'an del danno (avendo l'esondazione interessato i fondi per cui è causa come provato dalle dichiarazioni rese dal teste e della documentazione fotografica allegata alla relazione di A.T.P.), occorre esaminare la consistenza dei danni subiti dai ricorrenti.
A tal fine, ritiene il Tribunale di poter utilizzare la relazione redatta dal
CTU nominato dal Tribunale di Foggia, nel Persona_2 procedimento di A.T.P. n. 8049/2015 R.G., con gli allegati reperti fotografici, raffiguranti i luoghi all'atto del sopralluogo del 12.02.2016
e dunque, circa quattro mesi dopo l'evento.
Le risultanze della relazione appaiono attendibili ed utilizzabili, in quanto effettuate nel contraddittorio delle parti (il procedimento risulta infatti proposto nei confronti sia della che del CP_2
, qui convenuti) ed anche perché, in ogni caso, gli CP_1 accertamenti risultano esaustivamente documentati dalle fotografie allegate e, infine, in quanto le risultanze non sono state specificamente contestate in questa sede, essendosi limitate le parti a generiche deduzioni sulla inidoneità istruttoria e sulla esorbitanza degli importi.
Ebbene, quanto al vigneto di , il CTU ha accertato Parte_1 che l'esondazione ha interessato circa la metà della superficie, ovvero
2.85.00 ha ed ha specificato che "La furia delle acque impervie hanno fatto affiorare sopra il piano del terreno, le basi in cemento dei tiranti, che in un vigneto vengono poste a circa un metro di profondità. Oggi, la parte di terreno occupata dal vigneto prima dell'evento del 14-
15/10/2015, si presenta piena di inerti pietrosi, tubi di plastica, tronchi di lego e perfino un pneumatico completo di cerchio di un vecchio trattore (allegato 6 e 7), portati sul posto dalle acque esondate dall'alveolo del torrente “Celone” (cfr. pag. 7 dell'elaborato).
Tanto premesso, il consulente ha quantificato i danni subiti da
[...]
come segue: Parte_1
- € 3.560,00 per operazioni di bonifica del terreno, di cui € 2.560,00 per il costo di n. 2 operai da impiegare ed € 1.000,00 per il costo delle macchine operatrici;
- € 48.857,55 per la ricostruzione del vigneto su un'estensione di
2.85.00 ha, risultante dalla somma di € 780,00 per scasso, € 310,00 per operai specializzati per la squadratura del terreno, € 2.080,00 per barbatelle (1600 x 1,30€), € 400,00 per operai per la messa a dimora e zappatura delle barbatelle (9 gg), € 400,00 per scavo buche con escavatore per i tiranti, € 240,00 per blocchi in cemento per i tiranti
(120 x 2.00€), 280,00 per operai per la legatura e posa in opera dei blocchi (6gg), € 60,00 per pali angolari in cemento (4 x 15.00), €
459,00 per pali in cemento di corona (170 x 2,70), € 24,00 per basette in cemento per pali angolari, € 6.400,00 per pali in cemento (1600 x
4,00€), € 3.250,00 per filo in ferro TO (2500kg x 1,30), € 160,00 per spese trasporto materiale, € 500,00 per manodopera specializzata,
€ 1.400,00 per manodopera comune, € 400,00 per concimazione di fondo ed € 500,00 per impianto irrigazione localizzato, per un totale di
€ 17.143,00 ad ettaro, moltiplicato per 2.85.00 ha;
- € 450,00 per la messa a dimora di n. 30 piante di ulivo.
Quanto ai danni al terreno di , il CTU ha accertato Parte_2 che "I broccoletti presenti nel campo, non erano stati raccolti, in quanto a causa dell'esondazione del torrente "Celone" e del torrente
"Sorense", che hanno determinato l'allagamento del campo di broccoletti, come si vede dalle foto allegate messe agli atti, impedendo alle macchine operatrici e agli operatori di entrare in campo. L' allagamento del terreno ha provocato l'insediamento di malattie crittogame quali:
- Cancro o mal del piede (Phoma lingam);
- PO (PO brassicae);
Malattie batteriche, quali:
- ME nero (NA campestris);
- ME molle (Erwinia carotovora); delle teste (Pseudomonas talasii). Tes_2
Le piante non colpite dalle malattie sopra indicate, non avevano un frutto commercializzabile, quanto si è potuto rientrare in campo, in quanto l'infiorescenza (corimbo) era spargola e non compatta come richiede il mercato" (cfr. pag. 9 della CTU).
Nella quantificazione del danno in favore di , il Parte_2 consulente ha calcolato:
- € 27.783,36 per mancato raccolto di broccoletti, ottenuto moltiplicando il prezzo medio di € 40,00 a quintale per 200 quintali e moltiplicato il risultato di € 8.000,00 per 3.94.65 ha, sottraendo poi le spese di raccolta non sostenute;
- € 640,00 per operazioni di bonifica.
Ebbene, ritiene il Collegio che la quantificazione dei danni in favore dei ricorrenti non può essere condivisa integralmente.
Innanzitutto, sulla stima dei danni in favore di , va Parte_1 rilevato che la ricostruzione prospettata dal CTU appare basata su un'ipotesi di totale ricostruzione ex novo del vigneto, senza tenere adeguatamente conto della possibilità di riutilizzo di materiali verosimilmente recuperabili. In particolare, la voce relativa al filo di ferro TO (€ 3.250,00 per ettaro), calcolata per l'intero quantitativo necessario ad un nuovo impianto, non appare pienamente giustificata, atteso che verosimilmente parte del materiale originario poteva essere riutilizzato.
In secondo luogo, le spese di manodopera stimate appaiono sproporzionate, specie alla luce delle dichiarazioni rese dal teste escusso, il quale ha riferito di aver personalmente provveduto all'esecuzione dei lavori, senza l'ausilio di altri lavoratori.
A ciò si aggiunga che non risulta prodotta in giudizio alcuna documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di manodopera, né risultano versate in atti fatture, ricevute o altri titoli giustificativi relativi all'avvenuto pagamento dei corrispettivi per le attività lavorative indicate e all'acquisto delle componenti del vigneto, quali pali in cemento, blocchi in cemento, barbatelle, ecc.
Le medesime considerazioni valgono per la voce di danno consistente in operazioni di bonifica del terreno, in mancanza della documentazione comprovante i costi per gli operai da impiegare e per le macchine operatrici.
Per tali ragioni, anche mediante l'apporto della componente tecnica di
Codesto Tribunale, si ritiene che i danni per le voci ricostruzione del vigneto e operazioni di bonifica del terreno devono essere conseguentemente ridotti in via equitativa nella misura del 70% rispetto a quanto indicato nella relazione di accertamento tecnico preventivo, anche perché eseguite verosimilmente in economia.
Nulla può essere riconosciuto, invece, per la voce di danno relativa al costo per l'impianto degli ulivi, da considerarsi non provata, in quanto non è stato dimostrato che le piante di ulivo siano state distrutte dall'esondazione e non è stata depositata documentazione attestante l'avvenuto acquisto di nuovi ulivi.
Passando ad esaminare la stima dei danni in favore di
[...]
, va rilevato che non appare attendibile il prezzo medio di Parte_2 mercato di € 40,00 al quintale utilizzato nel calcolare la voce di danno mancato raccolto dei broccoletti, in quanto il consulente ha dichiarato di aver desunto tale dato da ricerche di mercato, senza tuttavia indicare una specifica fonte.
Inoltre, nessun documento circa l'attività agricola svolta dai ricorrenti risulta prodotto, nemmeno il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari, obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo, né le fatture, né le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, documenti che consentirebbero di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Manca, altresì, il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99, che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Mancano, dunque, i documenti da cui, partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti, ricostruire in via quantomeno indiziaria i danni alle colture presenti sul fondo al momento dell'alluvione e i correlativi danni subiti nella produzione.
Né la carente prova documentale sul punto è superata dalle risultanze della prova per testimoni, che nulla hanno dichiarato su tale circostanza. Nondimeno non risulta provato in giudizio che il ricorrente si occupava, all'epoca dell'evento, oltre che della produzione, anche direttamente della commercializzazione finale delle sue colture.
Pertanto, si ritiene che anche i danni per il mancato raccolto di broccoletti devono essere ridotti in via equitativa nella misura del
70%.
In relazione alla voce di bonifica del terreno, in mancanza di fatture o altra documentazione che attestino gli esborsi sostenuti, non può ritenersi che le relative operazioni siano state effettuate da operai, come riportato nella consulenza.
Pertanto, considerando che le operazioni di bonifica siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal consulente, anche alla somma individuata per la relativa voce di danno si applicherà una riduzione del 70%.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi, a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione del torrente Celone, del torrente Sorense e dei canali minori la somma complessiva di € 15.725,27 (risultante dalla somma di € 14.657,27 per ricostruzione del vigneto ed € 1.068,00 per operazioni di bonifica) in favore di e la somma di € Parte_1
8.527,10 (risultante dalla somma di € 8.335,10 per mancato raccolto di ed € 192,00 per bonifica terreno) in favore di Parte_4 [...]
. Parte_2
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della relazione di accertamento tecnico preventivo (16.05.2016) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo,
Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono inoltre, sul capitale interamente rivalutato, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Con riguardo alla chiamata in causa della Controparte_3
e alla dedotta violazione dell'obbligo di denuncia del sinistro da parte del Consorzio assicurato, si osserva che l'art. 28 delle condizioni di polizza, derogando all'art. 1913 c.c., prevede, innanzitutto, il termine più lungo di 30 giorni per il detto avviso.
In ogni caso, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, sent. n. 29209/2008), “la clausola inserita nel contratto di assicurazione, con la quale si impongono all'assicurato particolari modalità od oneri per l'assolvimento dell'obbligo di avviso di cui all'art. 1915 c.c., non può avere l'effetto di ridurre l'ambito della copertura assicurativa e l'assicuratore può rifiutare o ridurre il pagamento dell'indennizzo solo ove alleghi e dimostri che un tempestivo avviso gli avrebbe consentito di limitare il danno risarcibile”.
Nel caso in esame, tuttavia, la si è limitata a eccepire Controparte_3
l'inosservanza dell'obbligo di avviso ex art. 1913 c.c., senza tuttavia allegare né dimostrare che tale omissione abbia effettivamente inciso sull'entità del danno.
Pertanto, l'eccezione risulta infondata e deve essere rigettata.
Infine deve essere rigettata anche la eccezione di prescrizione opposta dalla , in quanto formulata in modo generico, avendo CP_3 la medesima soltanto eccepito “ogni diritto derivante dall'eventuale contratto di assicurazione, sempreché il chiamante riesca a dimostrarne la sussistenza, anche ai sensi dell'art. 2952 c.c.”
Di conseguenza, la va condannata a manlevare e Controparte_3 tenere indenne il da ogni obbligo risarcitorio derivante dal CP_1 presente giudizio, in quanto ampiamente rientrante nel massimale assicurativo.
Le spese di lite difensive del giudizio in oggetto e del procedimento di
ATP, relative al rapporto processuale fra ricorrenti da un lato e e dall'altro, stante il parziale accoglimento delle CP_1 CP_2 domande per infondatezza di una misura rilevante delle stesse, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà; per la medesima ragione devono essere poste a carico dei ricorrenti in via solidale nella misura del 25% e in via solidale a carico del nella misura del 75%. Controparte_6
Le spese di lite relative al rapporto processuale fra il chiamante e chiamata in causa seguono la soccombenza di questa CP_1 ultima, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti Parte_2 Parte_1 della , del CP_2 [...]
Controparte_7
, disattesa ogni
[...] ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti indicati, le domande e condanna, in solido tra di loro, la ed il CP_2 [...]
in persona dei Controparte_1 rispettivi legali rappresentanti p.t. al pagamento in favore di di € 8.527,10 e in favore Parte_2 di di € 15.725,27, a titolo di Parte_1 risarcimento di tutti i danni subiti, oltre interessi dalla data della relazione di accertamento tecnico preventivo
(16.05.2016) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo;
- condanna la Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t. a
[...] manlevare e tenere indenne il Controparte_1
da ogni obbligo risarcitorio
[...] derivante a quest'ultimo in forza della presente sentenza;
- condanna la e il CP_2 Controparte_1
in persona dei rispettivi legali
[...] rappresentanti p.t., in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite difensive del giudizio in oggetto, che liquida in € 393,00 per esborsi documentati ed €
2.500,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv.
Raffaele Preziuso nonché le spese di lite difensive del procedimento di ATP, che liquida in complessivi €
1.200,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali del 15%, oltre cpa e Iva se dovute, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Raffaele
Preziuso;
- pone le spese di ATP a carico dei ricorrenti in via solidale nella misura del 25% e in via solidale a carico del nella misura del 75%. Controparte_6
- condanna la Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t. al
[...] pagamento in favore del Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in €
[...]
2.500,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.09.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 3304/2019 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17.09.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 19.03.1963 e (C.F.: Parte_2
), nato a [...] il [...], rappresentati e C.F._2 difesi dall'avv. Raffaele Preziuso (C.F.: ), C.F._3 elettivamente domiciliati in Napoli alla via Sigmund Freud n. 40, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Marobbio
Ricorrenti
E
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in al Corso Roma n. 2, CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di determinazione presidenziale n.
1250 del 24.09.2019, dagli avv.ti Armando Ciappa (C.F.:
) e Giovanni Ciappa (C.F.: ), C.F._4 C.F._5 presso il cui studio in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 82 elettivamente domicilia
Resistente E
(C.F.: ), in persona del Presidente CP_2 P.IVA_2 della Giunta Regionale e legale rappresentante dott. , Parte_3 con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Capobianco (C.F.: C.F._6 giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, presso l'Avvocatura regionale
Resistente
E
Controparte_3
, con sede in Verona al Lungadige Cangrande n. 16
[...]
(C.F.: ), in persona del procuratore dott. P.IVA_3 CP_4 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa ex art. 83 c.p.c. e art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n.
44/2011, come sostituito da D.M. Giustizia n. 48/2013, dall'avv.
Angelo Bonito (C.F.: ), presso lo studio del quale C.F._7 elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale - Isola F 12
Terzo chiamato in garanzia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in riassunzione notificato in data 10.07.2019 alla CP_2
e al , i ricorrenti
[...] Controparte_1 indicati in epigrafe hanno citato in giudizio i predetti Enti, affinché, previo accertamento della loro responsabilità per l'esondazione del torrente Celone, del torrente Sorense ed altri canali minori, avvenuta il
14 e 15 ottobre 2015 in Troia (FG), venissero condannati in solido tra di loro al pagamento della complessiva somma di € 55.967,55 in favore di ed € 28.432,66 in favore di Parte_1 [...]
, ovvero degli importi che il Tribunale in via equitativa Parte_2 riterrà dovuti, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dai fondi di loro proprietà, con conseguente pagamento delle spese di giudizio.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno rappresentato: - che è proprietaria del fondo sito in agro di Troia Parte_1 alla contrada Cuparoni, individuato in Catasto al Foglio 10, particelle nn. 55, 123, 128, 136, 142 e 210;
- che è proprietario del fondo sito in agro di Troia Parte_2 alla contrada Cuparoni, individuato in Catasto al Foglio 10, particelle nn. 124, 129, 135, 143, 209, 56, 66, 69, 111, 121, 126 e 140;
- che aveva realizzato sulle particelle nn. 210, 123, Parte_1
142, 124 e 143 un vigneto a tendone e un oliveto e
[...]
aveva seminato sulle particelle 209, 126 e 121 una Parte_2 coltivazione di broccoletti;
- che in data 14-15.10.2015, a causa delle abbondanti piogge, il torrente Celone, il torrente Sorense e altri canali minori sono esondati, allagando i terreni di loro proprietà;
- che, in particolare, "le acque, copiose, fuoriuscite in maniera animala dal loro alveo naturale, hanno invaso con estrema violenza i terreni suindicati, arrecando notevoli danni alle colture in atto. Infatti le acque portando con loro detriti di ogni specie (tubi di plastica di varia sezione;
tronchi di alberi spezzati;
ruote di autoveicoli di varia misura;
nessuno di proprietà dei ricorrenti;
etc.), oltre a fango, pietrame, arbusti, vegetazione secca ed altro" (cfr. pag. 3 del ricorso);
- che l'acqua, mista a detriti di ogni tipo e fango, ha danneggiano il vigneto e l'oliveto, distruggendo pali in cemento e fili tiranti in ferro, nonché la coltivazione di broccoletti ed il relativo impianto di irrigazione;
- che la causa dell'alluvione è da ascrivere alla mancata e/o insufficiente manutenzione dei torrenti Celone e Sorense e dei canali minori, della quale sono da ritenersi responsabili la e il CP_2
; Controparte_1
- di aver adito il Tribunale Ordinario di Foggia in data 03.11.2015 con ricorso per accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. 8049/2015
R.G.;
- di aver notificato alla e al CP_2 Controparte_1
in data 23.11.2016 atto di citazione dinanzi al
[...] Tribunale Ordinario di Foggia, chiedendo la condanna dei predetti Enti al risarcimento dei danni, come descritti e quantificati nella relazione di accertamento tecnico preventivo, nella misura di € 55.967,55 in favore di e di € 28.432,66 in favore di Parte_1 [...]
; Parte_2
- che il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 21.03.2018 dichiarava la propria incompetenza per materia in favore della competenza del
Tribunale Regionale delle Acque di Napoli, condannando gli attori alla refusione delle spese di lite;
- di aver impugnato la detta ordinanza per regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale con ordinanza n. 16636/19 resa in data 20.06.2019 e comunicata in pari data, dichiarava la competenza di codesto Tribunale Regionale delle Acque.
Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche adìto, disattesa ogni avversa istanza, domanda ed eccezioni, così provvedere:
- accerti e dichiari che gli attori hanno subito i danni di cui alla relazione peritale svolta nell'ATP di cui in premessa, ivi analiticamente verificati e quantificati;
- accerti e dichiari che gli stessi sono stati prodotti in conseguenza della mancata manutenzione degli alvei dei Torrenti “Celone” e
“Sorenso”, i quali, a causa dell'evento naturale del 14 e 15 ottobre
2015, sono esondati provocando la distruzione delle coltivazioni in essere e puntualmente descritte in premessa;
- accerti e dichiari che la manutenzione degli stessi è a carico della e per quanto di competenza del CP_2 Controparte_1
, in virtù delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti;
[...]
- per gli effetti condanni la , in persona del suo legale CP_2 rapp.te p.t., nonché, in solido o per quanto di competenza, il
, in persona del suo legale rapp.te Controparte_1
p.t., al risarcimento dei danni subiti dagli attori, come descritti nella relazione di CTU dell'ATP svolto, nella misura ivi quantificata analiticamente in €.55.967,55 in favore della sig.ra Parte_1 ed in €.28.423,66 in favore del sig. , salvo migliore Parte_2 quantificazione all'esito del giudizio;
oltre rivalutazione monetaria sino alla pronuncia della decisione ed interessi come per legge;
- con vittoria di spese e compensi dell'ATP e del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata in data 21.10.2019, si è costituita in giudizio la , eccependo: CP_2
- il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché il torrente Celone e il torrente Sorense sono iscritti nell'elenco delle Acque Pubbliche, rispettivamente al n. 48 ed al n. 57 dell'elenco della Provincia di
Foggia di cui al R.D. 6941 del 20 dicembre 1914, e, inoltre, rientrano nel Distretto n. 11 del Comprensorio Irriguo del Consorzio per la
Bonifica di Capitanata, per cui la responsabilità è da imputare a quest'ultima;
- l'eccezionalità dell'evento atmosferico, come evincibile dal rapporto dell'evento meteo-idropluviometrico del periodo 10-22 ottobre 2015 del Servizio Protezione Civile – Centro Funzionale Decentrato della
, da cui emerge che l'evento ha avuto mediamente un CP_2 tempo di ritorno pari a circa 100 anni, nonché dalla Delibera del
Consiglio dei Ministri del 5.02.2016;
- la mancanza di prova del quantum debeatur.
Ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'On.
Tribunale regionale delle acque pubbliche – sede Napoli:
1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
; CP_2
2) dichiarare inammissibile ovvero improponibile e comunque rigettare tutte le domande formulate dall'attore;
3) dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'avversa richiesta di prova testimoniale;
solo in subordine per il caso di sua ammissione, abilitare la concludente alla prova contraria, diretta e indiretta, sugli stessi capitoli e con gli stessi testimoni indicati da controporte;
nonché sui capitoli e con i testimoni da indicarsi in prefiggendo termine;
4) disattendere l'avversa richiesta di CTU;
5) disattendere l'avversa richiesta di prova testimoniale poiché irrilevante".
Con comparsa depositata il 2.12.2019, si è costituito in giudizio il
, che ha Controparte_1 eccepito:
- la propria carenza di legittimazione passiva, poiché i corsi d'acqua de quibus sono beni demaniali rispetto ai quali, sulla scorta della legislazione vigente, il non ha alcun potere di gestione CP_1 diretta, né dovere di manutenzione o custodia, venendo delegato di volta in volta dalla per gli interventi di manutenzione e/o CP_2 sistemazione idraulica;
- la nullità dell'atto introduttivo per incertezza dell'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda giudiziale;
- in subordine, l'infondatezza della domanda per difetto di tutti i suoi presupposti e l'inadeguatezza della stima dei danni lamentati.
Ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere:
In via preliminare
- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o difetto di titolarità passiva de;
Controparte_1
- Rigettare, per l'effetto ed in ogni caso, le domande dei ricorrenti, poiché infondate in fatto ed in diritto
- In ogni caso, nella assurda e denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, il resistente chiede, ai fini CP_1 dell'azione di regresso nei confronti dei resistenti tutti, che l'adito
Tribunale ne effettui graduazione e determinazione nella misura delle rispettive colpe e delle entità delle conseguenze da essa derivanti, ritenendo in ogni caso e sin d'ora il concorso del tutto residuale del medesimo, per i motivi di cui Controparte_1 in premessa. - In via subordinata, nella assurda e denegata ipotesi di accogli-mento delle domande di risarcimento danni dei ricorrenti, il
[...]
chiede che l'adito Tribunale condanni, in via Controparte_1 diretta e/o di rivalsa, la chiamata a risarcire gli Controparte_3 stessi.
Con vittoria di spese come per legge".
Con comparsa depositata in data 29.10.2019, si è costituita la
[...]
citata in giudizio in qualità di garante del Controparte_3
, eccependo: Controparte_1
- l'inoperatività della polizza di assicurazione n. 002043/32/300062 per violazione dell'art. 1913 c.c., stante la mancata tempestiva comunicazione del sinistro da parte del nonché l'intervenuta CP_1 prescrizione ai sensi dell'art. 2952 c.c.;
- la limitazione della garanzia al massimale di € 300.000,00 per ogni annualità assicurativa;
- l'incompetenza del , per la mancata attribuzione di specifici CP_1 doveri di manutenzione sui corsi d'acqua de quibus da parte della
, ex art. 6, comma 2, L.R. Puglia n. 4/2012; CP_2
- l'eccezionalità delle piogge del 15 e del 19 ottobre 2015;
- la mancata prova in ordine alla quantificazione dei danni.
Pertanto, la Compagnia Cattolica di Assicurazione ha rassegnato le seguenti conclusioni: "perché l'On.le TRAP adito Voglia così provvedere:
A. IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della concludente Compagnia per inoperatività della polizza assicurativa invocata dal chiamante, ovvero per CP_1 il maturarsi delle prescrizioni e delle decadenze come eccepite nel presente atto;
B. IN VIA PRINCIPALE, rigettare la domanda proposta dagli attori, siccome infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata;
C. IN SUBORDINE, e nella denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità delle pretese degli attori anche nei confronti de , Controparte_1 accertare la quota di responsabilità effettivamente imputabile a detto Ente e limitare esclusivamente a detta quota l'obbligo della concludente Società assicurativa alla garanzia, comunque contenendolo nei limiti del massimale assicurato di € 300.000,00*
(trecentomila/00), come eccepito nella presente memoria, e tenendola esente da ogni vincolo solidale".
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Foggia, le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza dell'1.07.2025 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di indeterminatezza della domanda formulata dal , in quanto l'atto introduttivo CP_1 contiene i contenuti minimi del petitum e della causa petendi, le circostanze temporali dell'evento dannoso, l'indicazione dei beni danneggiati e le asserite cause e, per il resto, fa riferimento alla perizia redatta nel procedimento di A.T.P., allegata in atti, che pertanto, integra il contenuto espositivo dell'atto introduttivo, essendo stato espressamente richiamato ed allegato.
Per quanto concerne la legittimazione attiva dei ricorrenti, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno, va precisato che dalla relazione di accertamento tecnico preventivo emerge che i terrenti identificati al foglio 10 del comune di Troia (FG) particelle 124, 143 e 209 sono di proprietà del capitolo della
Cattedrale di Troia e sono state concesse a in Parte_2 virtù di enfiteusi.
Le visure catastali allegate alla relazione di A.T.P. provano, invece, che
è proprietario delle particelle nn. 121 e 126 e che Parte_2
è proprietaria delle particelle nn. 123, 142 e 210. Parte_1
Pertanto, i ricorrenti sono legittimati ad agire per il risarcimento dei danni subiti. Ciò posto, è necessario verificare quale tra gli enti convenuti debba rispondere delle citate somme, atteso che entrambi i convenuti hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo tenuti, a loro avviso, alla manutenzione dei corsi d'acqua in questione.
Occorre precisare che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, non è in realtà una contestazione sull'effettiva legittimazione, cd. legitimatio ad causam, consistente nella titolarità di promuovere o subire un giudizio, sulla base del rapporto sostanziale dedotto secondo la prospettazione della parte, ma è una questione di merito, afferente all'effettiva titolarità del rapporto controverso, rientrando, peraltro, nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite (da ultimo: Cass.
7776/2017; Cass. 10077/2016; Cass. 15080/2000).
Nel caso di specie, infatti, oggetto dell'accertamento è l'individuazione dell'ente responsabile, in quanto effettivo titolare dell'onere di custodia e manutenzione del torrente Celone e del torrente Sorense.
Ebbene, dall'elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia emerge che i due torrenti di che trattasi sono inseriti nell'elenco delle acque pubbliche (il torrente Celone al numero 48 e il torrente Sorense al numero 57).
Pertanto, corretta è l'individuazione della quale ente CP_2 responsabile dei danni, come già affermato in precedente pronuncia dello stesso Tribunale adito (in merito ad altro torrente), ove si afferma: “Corretta appare, quindi, l'individuazione della CP_2 quale responsabile dei danni, atteso che ai sensi degli artt. 2 lett. e) del D.P.R. 8/1972, 89 e 90 del D.P.R. 616/1977 sono state trasferite alle regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10 lett. f) della legge
183/1989, attribuisce alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs.. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle
Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche)” (così Trap Napoli, sent. 1665/2021 depositata il 7 maggio 2021, rel. dott. Celentano nel giudizio iscritto al R.G. n.
2656/2016).
Quanto alla concorrente responsabilità del resistente, se è CP_1 vero è che i torrenti de quibus sono inseriti negli elenchi delle acque pubbliche, tuttavia dagli atti risulta che gli stessi rientrano nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, che costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti, una piattaforma di opere pubbliche con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica.
Peraltro, la responsabilità del emerge per tabulas, in linea CP_1 generale, dalla previsione dell'art. 42, comma 5, della L.R. n. 4 del
13.03.2012, che prevede: “i Consorzi di bonifica, nei comprensori di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di cui all'art. 9 sulle opere pubbliche attualmente gestite anche in assenza di concessione”.
Infine, in caso simile, con recente pronuncia, la Suprema Corte ha precisato che è da escludersi la necessità di un apposito atto formale di consegna da parte della e che la responsabilità dei CP_2 [...]
per l'investitura della funzione di manutenzione del corso CP_1
d'acqua discende direttamente dalla ricognizione legislativa (cfr. Cass.
SU sent. n. 1369 del 21.01.21, est. . Per_1
Va, dunque, affermata la concorrente responsabilità della CP_2
e del .
[...] Controparte_1
Quanto alla prova dell' an debeatur e del nesso di causalità fra i danni di cui in ricorso e l'esondazione de qua, va rilevato che tali circostanze sono state confermate dalla relazione di accertamento tecnico preventivo e dalle dichiarazioni del teste , il quale ha Testimone_1 riferito di ricordare che nell'ottobre del 2015 ci fu un'alluvione che distrusse in parte il vigneto.
Al tempo stesso, nessuna prova contraria è stata offerta dalla CP_2
e dal .
[...] Controparte_1
In particolare, il CTU ha dichiarato che "Al momento delle operazioni peritali i campi si presentavano logorati dal passaggio impetuoso delle acque del torrente “Celone”, che dopo aver lasciato il suo sinuoso ma normale alveo di deflusso, è esondato in vari punti arrecando notevoli danni alle colture in atto. L'esondazione avvenuta il 14 e il 15 Ottobre
2015, come riportato da in atti di contezioso, fa parte di un evento di notevole importanza, in quanto le piogge copiose, cadute in quei giorni, hanno fatto in modo che la dichiarasse lo stato CP_2 di calamità naturale, per tredici comuni dei Monti Dauni tra cui
Troia(FG)." E che "L' alveolo dei torrenti "Celone” e “Sorense” risulta piano di inerti quali grossi tronchi e di vegetazione spontanea, soprattutto alberi, che in presenza di ingenti quantità d'acqua, ne ostruiscono in normale deflusso" (cfr. pag. 4 e 5 della CTU).
Sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali e di quanto accertato dal
CTU in sede di ATP si può, quindi, ritenere provato che nei giorni 15 e
16 ottobre 2015 il torrente Celone e il torrente Sorense sono esondati, allagando i terreni dei ricorrenti.
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale gli enti resistenti devono ritenersi responsabili per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla loro custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano
Cass. SS.UU. 25928/11, nonché, sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova, compete ai convenuti la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08,
Cass. sent. n. 2660/13 e Cass. sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Tale onere probatorio non può dirsi assolto, nella specie, poiché al fine di configurare come eccezionale ed imprevedibile un evento meteorologico non è sufficiente che esso sia di notevole intensità. È invece necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, il verificarsi delle piogge appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti “una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale” (cfr.
Cass., Sezioni Unite, n. 15574/21; Cass., sez. 3, n. 30521 del
22.11.2019).
Inoltre, il Tribunale Superiore delle Acque ha avuto modo di affermare che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n.
265 del 16.09.2016).
Nel caso di specie, gli convenuti non hanno provato che le piogge CP_5 in questione siano da classificare come evento in tali termini straordinario, connotato da tempo di ritorno superiore ad anni 200.
Per quanto concerne i provvedimenti dichiarativi lo stato di emergenza che comproverebbero l'eccezionalità dell'evento, come ha avuto modo di evidenziare la Suprema Corte, “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di
"caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del
1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (cfr. Cass., sez. 3, n. 14861 del
31.05.2019).
Risulta pertanto esclusa la natura eccezionale dell'evento, e, quindi, il
“caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Orbene, ferma la sussistenza dell'an del danno (avendo l'esondazione interessato i fondi per cui è causa come provato dalle dichiarazioni rese dal teste e della documentazione fotografica allegata alla relazione di A.T.P.), occorre esaminare la consistenza dei danni subiti dai ricorrenti.
A tal fine, ritiene il Tribunale di poter utilizzare la relazione redatta dal
CTU nominato dal Tribunale di Foggia, nel Persona_2 procedimento di A.T.P. n. 8049/2015 R.G., con gli allegati reperti fotografici, raffiguranti i luoghi all'atto del sopralluogo del 12.02.2016
e dunque, circa quattro mesi dopo l'evento.
Le risultanze della relazione appaiono attendibili ed utilizzabili, in quanto effettuate nel contraddittorio delle parti (il procedimento risulta infatti proposto nei confronti sia della che del CP_2
, qui convenuti) ed anche perché, in ogni caso, gli CP_1 accertamenti risultano esaustivamente documentati dalle fotografie allegate e, infine, in quanto le risultanze non sono state specificamente contestate in questa sede, essendosi limitate le parti a generiche deduzioni sulla inidoneità istruttoria e sulla esorbitanza degli importi.
Ebbene, quanto al vigneto di , il CTU ha accertato Parte_1 che l'esondazione ha interessato circa la metà della superficie, ovvero
2.85.00 ha ed ha specificato che "La furia delle acque impervie hanno fatto affiorare sopra il piano del terreno, le basi in cemento dei tiranti, che in un vigneto vengono poste a circa un metro di profondità. Oggi, la parte di terreno occupata dal vigneto prima dell'evento del 14-
15/10/2015, si presenta piena di inerti pietrosi, tubi di plastica, tronchi di lego e perfino un pneumatico completo di cerchio di un vecchio trattore (allegato 6 e 7), portati sul posto dalle acque esondate dall'alveolo del torrente “Celone” (cfr. pag. 7 dell'elaborato).
Tanto premesso, il consulente ha quantificato i danni subiti da
[...]
come segue: Parte_1
- € 3.560,00 per operazioni di bonifica del terreno, di cui € 2.560,00 per il costo di n. 2 operai da impiegare ed € 1.000,00 per il costo delle macchine operatrici;
- € 48.857,55 per la ricostruzione del vigneto su un'estensione di
2.85.00 ha, risultante dalla somma di € 780,00 per scasso, € 310,00 per operai specializzati per la squadratura del terreno, € 2.080,00 per barbatelle (1600 x 1,30€), € 400,00 per operai per la messa a dimora e zappatura delle barbatelle (9 gg), € 400,00 per scavo buche con escavatore per i tiranti, € 240,00 per blocchi in cemento per i tiranti
(120 x 2.00€), 280,00 per operai per la legatura e posa in opera dei blocchi (6gg), € 60,00 per pali angolari in cemento (4 x 15.00), €
459,00 per pali in cemento di corona (170 x 2,70), € 24,00 per basette in cemento per pali angolari, € 6.400,00 per pali in cemento (1600 x
4,00€), € 3.250,00 per filo in ferro TO (2500kg x 1,30), € 160,00 per spese trasporto materiale, € 500,00 per manodopera specializzata,
€ 1.400,00 per manodopera comune, € 400,00 per concimazione di fondo ed € 500,00 per impianto irrigazione localizzato, per un totale di
€ 17.143,00 ad ettaro, moltiplicato per 2.85.00 ha;
- € 450,00 per la messa a dimora di n. 30 piante di ulivo.
Quanto ai danni al terreno di , il CTU ha accertato Parte_2 che "I broccoletti presenti nel campo, non erano stati raccolti, in quanto a causa dell'esondazione del torrente "Celone" e del torrente
"Sorense", che hanno determinato l'allagamento del campo di broccoletti, come si vede dalle foto allegate messe agli atti, impedendo alle macchine operatrici e agli operatori di entrare in campo. L' allagamento del terreno ha provocato l'insediamento di malattie crittogame quali:
- Cancro o mal del piede (Phoma lingam);
- PO (PO brassicae);
Malattie batteriche, quali:
- ME nero (NA campestris);
- ME molle (Erwinia carotovora); delle teste (Pseudomonas talasii). Tes_2
Le piante non colpite dalle malattie sopra indicate, non avevano un frutto commercializzabile, quanto si è potuto rientrare in campo, in quanto l'infiorescenza (corimbo) era spargola e non compatta come richiede il mercato" (cfr. pag. 9 della CTU).
Nella quantificazione del danno in favore di , il Parte_2 consulente ha calcolato:
- € 27.783,36 per mancato raccolto di broccoletti, ottenuto moltiplicando il prezzo medio di € 40,00 a quintale per 200 quintali e moltiplicato il risultato di € 8.000,00 per 3.94.65 ha, sottraendo poi le spese di raccolta non sostenute;
- € 640,00 per operazioni di bonifica.
Ebbene, ritiene il Collegio che la quantificazione dei danni in favore dei ricorrenti non può essere condivisa integralmente.
Innanzitutto, sulla stima dei danni in favore di , va Parte_1 rilevato che la ricostruzione prospettata dal CTU appare basata su un'ipotesi di totale ricostruzione ex novo del vigneto, senza tenere adeguatamente conto della possibilità di riutilizzo di materiali verosimilmente recuperabili. In particolare, la voce relativa al filo di ferro TO (€ 3.250,00 per ettaro), calcolata per l'intero quantitativo necessario ad un nuovo impianto, non appare pienamente giustificata, atteso che verosimilmente parte del materiale originario poteva essere riutilizzato.
In secondo luogo, le spese di manodopera stimate appaiono sproporzionate, specie alla luce delle dichiarazioni rese dal teste escusso, il quale ha riferito di aver personalmente provveduto all'esecuzione dei lavori, senza l'ausilio di altri lavoratori.
A ciò si aggiunga che non risulta prodotta in giudizio alcuna documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di manodopera, né risultano versate in atti fatture, ricevute o altri titoli giustificativi relativi all'avvenuto pagamento dei corrispettivi per le attività lavorative indicate e all'acquisto delle componenti del vigneto, quali pali in cemento, blocchi in cemento, barbatelle, ecc.
Le medesime considerazioni valgono per la voce di danno consistente in operazioni di bonifica del terreno, in mancanza della documentazione comprovante i costi per gli operai da impiegare e per le macchine operatrici.
Per tali ragioni, anche mediante l'apporto della componente tecnica di
Codesto Tribunale, si ritiene che i danni per le voci ricostruzione del vigneto e operazioni di bonifica del terreno devono essere conseguentemente ridotti in via equitativa nella misura del 70% rispetto a quanto indicato nella relazione di accertamento tecnico preventivo, anche perché eseguite verosimilmente in economia.
Nulla può essere riconosciuto, invece, per la voce di danno relativa al costo per l'impianto degli ulivi, da considerarsi non provata, in quanto non è stato dimostrato che le piante di ulivo siano state distrutte dall'esondazione e non è stata depositata documentazione attestante l'avvenuto acquisto di nuovi ulivi.
Passando ad esaminare la stima dei danni in favore di
[...]
, va rilevato che non appare attendibile il prezzo medio di Parte_2 mercato di € 40,00 al quintale utilizzato nel calcolare la voce di danno mancato raccolto dei broccoletti, in quanto il consulente ha dichiarato di aver desunto tale dato da ricerche di mercato, senza tuttavia indicare una specifica fonte.
Inoltre, nessun documento circa l'attività agricola svolta dai ricorrenti risulta prodotto, nemmeno il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari, obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo, né le fatture, né le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, documenti che consentirebbero di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Manca, altresì, il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99, che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Mancano, dunque, i documenti da cui, partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti, ricostruire in via quantomeno indiziaria i danni alle colture presenti sul fondo al momento dell'alluvione e i correlativi danni subiti nella produzione.
Né la carente prova documentale sul punto è superata dalle risultanze della prova per testimoni, che nulla hanno dichiarato su tale circostanza. Nondimeno non risulta provato in giudizio che il ricorrente si occupava, all'epoca dell'evento, oltre che della produzione, anche direttamente della commercializzazione finale delle sue colture.
Pertanto, si ritiene che anche i danni per il mancato raccolto di broccoletti devono essere ridotti in via equitativa nella misura del
70%.
In relazione alla voce di bonifica del terreno, in mancanza di fatture o altra documentazione che attestino gli esborsi sostenuti, non può ritenersi che le relative operazioni siano state effettuate da operai, come riportato nella consulenza.
Pertanto, considerando che le operazioni di bonifica siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal consulente, anche alla somma individuata per la relativa voce di danno si applicherà una riduzione del 70%.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi, a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione del torrente Celone, del torrente Sorense e dei canali minori la somma complessiva di € 15.725,27 (risultante dalla somma di € 14.657,27 per ricostruzione del vigneto ed € 1.068,00 per operazioni di bonifica) in favore di e la somma di € Parte_1
8.527,10 (risultante dalla somma di € 8.335,10 per mancato raccolto di ed € 192,00 per bonifica terreno) in favore di Parte_4 [...]
. Parte_2
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della relazione di accertamento tecnico preventivo (16.05.2016) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo,
Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono inoltre, sul capitale interamente rivalutato, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Con riguardo alla chiamata in causa della Controparte_3
e alla dedotta violazione dell'obbligo di denuncia del sinistro da parte del Consorzio assicurato, si osserva che l'art. 28 delle condizioni di polizza, derogando all'art. 1913 c.c., prevede, innanzitutto, il termine più lungo di 30 giorni per il detto avviso.
In ogni caso, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, sent. n. 29209/2008), “la clausola inserita nel contratto di assicurazione, con la quale si impongono all'assicurato particolari modalità od oneri per l'assolvimento dell'obbligo di avviso di cui all'art. 1915 c.c., non può avere l'effetto di ridurre l'ambito della copertura assicurativa e l'assicuratore può rifiutare o ridurre il pagamento dell'indennizzo solo ove alleghi e dimostri che un tempestivo avviso gli avrebbe consentito di limitare il danno risarcibile”.
Nel caso in esame, tuttavia, la si è limitata a eccepire Controparte_3
l'inosservanza dell'obbligo di avviso ex art. 1913 c.c., senza tuttavia allegare né dimostrare che tale omissione abbia effettivamente inciso sull'entità del danno.
Pertanto, l'eccezione risulta infondata e deve essere rigettata.
Infine deve essere rigettata anche la eccezione di prescrizione opposta dalla , in quanto formulata in modo generico, avendo CP_3 la medesima soltanto eccepito “ogni diritto derivante dall'eventuale contratto di assicurazione, sempreché il chiamante riesca a dimostrarne la sussistenza, anche ai sensi dell'art. 2952 c.c.”
Di conseguenza, la va condannata a manlevare e Controparte_3 tenere indenne il da ogni obbligo risarcitorio derivante dal CP_1 presente giudizio, in quanto ampiamente rientrante nel massimale assicurativo.
Le spese di lite difensive del giudizio in oggetto e del procedimento di
ATP, relative al rapporto processuale fra ricorrenti da un lato e e dall'altro, stante il parziale accoglimento delle CP_1 CP_2 domande per infondatezza di una misura rilevante delle stesse, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà; per la medesima ragione devono essere poste a carico dei ricorrenti in via solidale nella misura del 25% e in via solidale a carico del nella misura del 75%. Controparte_6
Le spese di lite relative al rapporto processuale fra il chiamante e chiamata in causa seguono la soccombenza di questa CP_1 ultima, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti Parte_2 Parte_1 della , del CP_2 [...]
Controparte_7
, disattesa ogni
[...] ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti indicati, le domande e condanna, in solido tra di loro, la ed il CP_2 [...]
in persona dei Controparte_1 rispettivi legali rappresentanti p.t. al pagamento in favore di di € 8.527,10 e in favore Parte_2 di di € 15.725,27, a titolo di Parte_1 risarcimento di tutti i danni subiti, oltre interessi dalla data della relazione di accertamento tecnico preventivo
(16.05.2016) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo;
- condanna la Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t. a
[...] manlevare e tenere indenne il Controparte_1
da ogni obbligo risarcitorio
[...] derivante a quest'ultimo in forza della presente sentenza;
- condanna la e il CP_2 Controparte_1
in persona dei rispettivi legali
[...] rappresentanti p.t., in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite difensive del giudizio in oggetto, che liquida in € 393,00 per esborsi documentati ed €
2.500,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv.
Raffaele Preziuso nonché le spese di lite difensive del procedimento di ATP, che liquida in complessivi €
1.200,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali del 15%, oltre cpa e Iva se dovute, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Raffaele
Preziuso;
- pone le spese di ATP a carico dei ricorrenti in via solidale nella misura del 25% e in via solidale a carico del nella misura del 75%. Controparte_6
- condanna la Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t. al
[...] pagamento in favore del Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in €
[...]
2.500,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.09.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo