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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 4960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4960 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 4412/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Fusco e Federico Frignani, giusta delega in atti
PARTE ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvo Dell'Arte, giusta delega in atti Controparte_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Accertato e dichiarato l'indebito oggettivo;
- condannare ex art. 2033 c.c. il dott. a corrispondere alla CP_1 CP_1 [...] la somma di Euro 48.800,00, ovvero quella accertata nel corso del presente Parte_1 giudizio, ovvero liquidata, ove ritenuto anche ex art. 10 del t.u. delle imposte sui redditi, d.p.r.
917/86, da codesto Ecc.mo Giudice, anche in via equitativa, oltre interessi legali;
IN SUBORDINE
- condannare il dott. a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'indebito oggettivo da quest'ultima pagato, nei termini accertati nel corso del presente giudizio ovvero nei termini liquidati da questo ecc.mo Tribunale, ove ritenuto, anche in via equitativa;
pagina 1 di 6 - ove ritenuto non ripetibile l'indebito corrisposto a titolo di IVA, condannare il dott. CP_1
a risarcire la della somma di Euro 8.800,00, CP_1 Parte_1 ovvero quella accertata nel corso del presente giudizio, ovvero liquidata secondo equità da codesto Ecc.mo Giudice, oltre interessi legali;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE RESIDUALE
- in caso di ritenuta inapplicabilità della disciplina dell'indebito oggettivo;
- condannare il dott. a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1 una indennità ex art. 2041 c.c. per l'importo di Euro 48.800,00, ovvero quello accertato nel corso del presente giudizio, ovvero liquidato anche secondo equità da codesto Ecc.mo
Giudice, oltre interessi legali;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE AVENDO RIGUARDO ALLE DIFESE AVVERSARIE
- tenuto conto del fatto che nessun corrispettivo è stato pattuito e che comunque l'importo chiesto dal convenuto si pone al di fuori da ogni parametro di legge, la
[...] chiede che l'eventuale corrispettivo a favore del dott. sia Parte_1 Controparte_1 determinato da parte di codesto Ecc.mo Giudice secondo le indicazioni dell'Associazione
Nazionale Commercialisti, ovvero ai sensi dell'art. 2225 c.c. e/o anche in via equitativa, avendo riguardo all'attività resa, con condanna del convenuto a restituire alla attrice la differenza;
Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario.”
Parte convenuta
“Nel merito accertate come infondate in fatto e in diritto tutte le domande dell'attrice nei confronti dell'odierno convenuto dichiari che nulla è dovuto da quest'ultimo nei confronti dell'attrice.
In ogni caso con vittoria di onorari e spese di causa.”
IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in Parte_1 giudizio il sig. esponendo: di essere una società attiva nel campo Controparte_1 dell'edilizia; di aver stipulato con il sito in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. CP_2
123 due contatti di appalto, aventi ad oggetto rispettivamente i lavori di manutenzione straordinaria di copertura dello stabile (contratto del 27.5.2021) e di manutenzione straordinaria delle facciate (contratto del 15.6.2021); che in relazione a tali contratti aveva corrisposto al sig. la somma complessiva di € 69.539,91 per il pagamento delle CP_1
pagina 2 di 6 fatture n. 3 del 13.01.2022, n. 25 del 17.06.2022, n. 36 del 06.07.2022, n. 496 del 15.11.2021
e n. 178 del 28.04.2022.
Rappresentava come i contratti di appalto prevedessero dei costi di “gestione pratica” pari a complessivi € 20.740,00 (iva compresa) - che la si era impegnata a liquidare Parte_1 direttamente durante l'esecuzione dei lavori - e riferiva come, per mero errore effettuato dal proprio ufficio contabilità, avesse corrisposto al sig. la maggiore somma di € CP_1
48.800,00 (rectius € 48.799,91), pari alla differenza tra l'importo pagato di € 69.539,91 e quello dovuto di € 20.740,00.
Nel lamentare come, nonostante le richieste, il convenuto non avesse provveduto a restituire tale somma, agiva per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. ovvero, in subordine, per la restituzione ex art. 2041 c.c.
1.2. In data 29.06.2023 si costituiva in giudizio il sig. , sostenendo che le Controparte_1 fatture contestate da controparte erano state emesse per l'avvenuto espletamento di attività di consulenza e di assistenza professionale richiesta dalla al sig. Parte_1 CP_1 nella sua qualità di commercialista e concludeva domandando il rigetto delle domande attoree.
1.3. Svolta attività istruttoria orale, la causa è stata trattenuta a decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.10.2025.
2. La domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice è fondata e merita di essere accolta.
Il convenuto ha contestato le allegazioni attoree, riferendo che l'importo corrisposto dalla trovava la propria giustificazione nell'incarico professionale conferitogli dall'attrice Parte_1 stessa onde ottenere assistenza negli incombenti relativi al rilascio dei visti di conformità necessari per le pratiche di cessione dei crediti di cui ai contratti di appalto.
In particolare, mentre la somma di € 20.740,00 era stata liquidata a seguito dell'emissione delle fatture n. 496 del 15.11.2021 e n. 178 del 28.04.2022 e si riferiva agli impegni assunti con i citati contratti di appalto in relazione ai costi di “gestione pratica”, le restanti fatture (n. 3 del 13.01.2022, n. 25 del 17.06.2022 e n. 36 del 06.07.2022) erano state correttamente pagate dall'attrice a titolo di compenso per gli ulteriori incarichi professionali affidati dalla stessa, tramite il sig. , al sig. in qualità di Parte_1 Testimone_1 CP_1 commercialista.
In materia di onere della prova nelle azioni di ripetizione dell'indebito, la Suprema Corte ha statuito che “chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei pagina 3 di 6 confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza ha l'onere della prova sull'inesistenza della causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (Cass. n. 5378/2024; Cass. n. 34427/2022).
Ritiene questo giudice che l'attrice abbia assolto all'onere a suo carico, avendo provato che i versamenti effettuati per il pagamento delle fatture n. 3/2022 (€ 20.553,85), n. 25/2022 (€
10900,76) e n. 36/2022 (€ 10.553,01) hanno riguardato spese non contemplate nei contratti di appalti.
Dai predetti contratti emerge, infatti, come che la si fosse assunta l'incarico di Parte_1 liquidare direttamente i costi di “gestione pratica” per complessivi € 9.000,00 (oltre IVA) con riferimento all'appalto stipulato in data 27.5.2021 (art.
4.6 doc. 6) ed € 10.000,00 (oltre IVA) con riferimento a quello stipulato in data 15.6.2021 (art.
4.8 doc. 7); venivano inoltre poste a carico dell'attrice ulteriori voci, specificatamente individuate e con l'indicazione del relativo corrispettivo (occupazione suolo pubblico, polizza decennale postuma e car, costo controllo ente terzo, ecc.).
Dal testo contrattuale non risulta, invece, alcun accordo assunto tra la e il sig. Parte_1
in relazione ad asserite attività di assistenza e consulenza per il rilascio dei visti di CP_1 conformità.
Se, dunque, l'attrice ha provato come l'importo di cui chiede la ripetizione non trovi la propria causa giustificatrice nei contratti di appalto, il convenuto non ha fornito la prova del fatto costitutivo della propria pretesa, ovvero dell'esistenza di un altro accordo, assunto direttamente con la ed avente ad oggetto un'attività di consulenza ed assistenza Parte_1 asseritamente richieste al sig. nella sua qualità di commercialista (cfr. anche CP_1
Cass. 21522/2019).
Sul punto il convenuto ha allegato come il sig. , procuratore speciale della Persona_1
alla fine del mese di novembre 2021 lo avesse incaricato di occuparsi delle Parte_1 pratiche di rilascio dei visti di conformità necessari per la cessione del credito, pattuendo un compenso di € 40.000,00.
Le prove orali assunte non sono tuttavia idonee a fondare le allegazioni del convenuto.
Premesso che i testi rispettivamente indicati dall'attrice e dal convenuto hanno reso dichiarazioni contrastanti, non appare sufficientemente attendibile quanto riferito dalla sig.ra
, sorella del convenuto, nonché sua associata nello studio professionale. Testimone_2
Ed invero, sebbene la teste abbia riferito di aver assistito personalmente al conferimento dell'incarico da parte del sig. e alla pattuizione del corrispettivo di € 40.000,00, la Tes_1
pagina 4 di 6 circostanza è stata smentita dallo stesso , che ha riferito come “dopo la firma Persona_1 di questi due contratti [i contratti di appalto del 27.5.2021 e del 15.6.2021] che ho firmato io come procuratore speciale non ho più avuto alcun contatto né telefonico, né di persona con il dr. ” (cfr. verbale udienza 10.10.2024). CP_1
La deposizione della sig.ra non ha inoltre trovato adeguata conferma neppure in CP_1 quanto dichiarato dall'altra teste citata dal convenuto, sig.ra , impiegata dello Testimone_3 studio, che non ha assistito all'incontro, affermando di “aver visto di sfuggita il signor Tes_1
”, circostanza certamente non sufficiente a provare l'esistenza e il contenuto
[...] dell'accordo (cfr. verbale udienza 13.6.2024).
Le perplessità sollevate dal convenuto circa l'attendibilità del teste non Persona_1 appaiono condivisibili: egli, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto (cfr. note conclusive del 16.6.2025), ha correttamente riferito della propria carica di procuratore speciale della società attrice (cfr. deposizione del 10.10.2024: “dopo la firma di Parte_1 questi contratti che ho firmato io come procuratore speciale…”), mentre non è possibile escludere che lo stesso non sia più socio della posto che la visura prodotta dal Parte_1 convenuto sub doc. 6 risale al 2021.
L'eventuale interesse del teste a rendere una deposizione utile alla società attrice non appare inoltre superiore a quello vantato dalla sig.ra , sorella del convenuto, oltre Testimone_2 che associata dello studio professionale e, dunque, direttamente coinvolta negli affari economici del fratello.
A ciò si aggiunga come il sig. non abbia chiamato a deporre la sig.ra CP_1 Tes_4
, dipendente della che, secondo la sua stessa prospettazione, era a
[...] Parte_1 conoscenza del rapporto professionale concluso tra le parti (pag. 4 costit.).
In conclusione, il complessivo quadro probatorio offerto dal convenuto non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta conclusione del contratto di consulenza, per lo più ove si consideri che per la tipologia delle prestazioni, la natura dei soggetti coinvolti e il corrispettivo asseritamente pattuito appare inverosimile che l'accordo possa essere stato stipulato oralmente.
Va infine rilevato come le tre fatture in contestazione riportino, quale causale, la dicitura
“compenso amministratore” e non contengano alcun riferimento all'attività di commercialista del sig. , né all'espletamento dei visti di conformità, mentre i documenti nn. 10, 11 CP_1
e 12 prodotti dal convenuto riguardino documentazione inviata dall'amministratore per conto del all'Agenzia delle Entrate e non provino né la conclusione dell'incarico di CP_2 consulenza, né tanto meno il corrispettivo pattuito. pagina 5 di 6 Alla luce di quanto sopra esposto deve dunque ritenersi che il pagamento dell'importo di €
48.800,00 sia privo di giustificazione causale, con conseguente accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice.
Il sig. deve dunque essere condannato a restituire alla la somma di € CP_1 Parte_1
€ 48.800,00, oltre interessi legali maturati dalla domanda al saldo, in applicazione del principio per cui “in caso di pagamento indebito, la buona fede dell'accipiens, che si presume in assenza di prova contraria, comporta che gli interessi legali sulle somme ricevute siano computati dalla data della domanda e non dal momento della dazione” (Cass. n. 19758/2025)
e non avendo l'attrice neppure richiesto una diversa decorrenza degli interessi.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte convenuta;
esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra €
26.001,00 ed € 52.000,00; si liquida altresì in € 536,00 il compenso per l'attivazione del procedimento di negoziazione assistita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni restante domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, condanna a restituire a la somma di € Controparte_1 Parte_1
48.800,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano, Controparte_1 compreso il procedimento di negoziazione assistita, in € 8.152,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 17.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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