TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 10165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10165 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA- I ^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr.ssa Elisabetta Capaccioli , ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza del 14/10/2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 1854 R.G. dell'anno 2025,
e vertente
Tra
Parte_1
( Avv. N. Giannaccaro )
opponente e
CP_1
( Avv. A. Pellettieri )
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la società in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, notificatole a mezzo pec il 9/12/2024 da , distinto dal n. 7826/2024 D.I e CP_1 n. 34068/2024 R.G., emesso provvisoriamente esecutivo il 29/11/2024 dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, per la somma di € 63.004,08, oltre accessori e spese a titolo di corrispettivo per l'attività lavorativa effettivamente svolta in favore alla società opponente e di accollo esterno di crediti dovuti , TFR , permessi e ferie non godute , ad esso da altra società ( Air CP_1 Safety s.r.l.) giusta “accordi tra le società” stesse, debitrice ed accollante. Argomentava : 1) in ordine alla invalidità o nullità dei contratti di lavoro fra il ed essa stessa CP_1 società opponente e delle lettere integrative riportanti i crediti del lavoratore provenienti da Air Safety in quanto assumeva che tali atti fossero frutto del compimento di azioni dolosamente svolte dall'allora amministratore ( ) in danno della società per le quali erano in Controparte_2 corso azioni penali e azione civile di responsabilità ; sul punto evidenziava che la provvista di denaro accumulata dai precedenti datori di lavoro a titolo di TFR non era mai stata trasferita all'odierna opponente;
i contratti posti a fondamento del ricorso erano stati formalizzati da amministratore in palese conflitto di interesse ai sensi dell'art. 2475 –ter c.c. ; 2) in ordine alla mancanza di correttezza e veridicità degli elementi delle busta paga allegate in sede monitoria ed alla erronea quantificazione delle somme rivendicate . Contestava la giusta causa di dimissioni assumendo di aver corrisposto integralmente a titolo di TFR la somma di € 15.083,09 di cui alla lettera integrativa del maggio 2023 e sostenendo che ,sia con riguardo al periodo alle dipendenze della Air Safety Fire srl sia con riguardo al periodo alle dipendenze di essa opponente , il Pace aveva accettato che le retribuzioni venissero corrisposte con ritardo ( pg 12 del ricorso erroneamente numerata pg 1) Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di Air Safety Fire srl in persona dell'Amministratore “ per essere il giudizio a questa comune avuto riguardo Controparte_2 ai contratti di assunzione e trasferimento dei dipendenti con il relativo corredo debitorio ” Concludeva chiedendo che Il Tribunale adito volesse : “in via preliminare sospendere, inaudita altera parte la provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di assunzione del 24 maggio 2023, conseguentemente, condannare la Air Safety Fire s.r.l. al pagamento di tutto quanto dovuto in ordine al TFR;
- ordinare ex art. 213 c.p.c. all'INPS l'esibizione dei cedolini uniemens collegati al dipendente;
CP_1
- ordinare ex art. 210 c.p.c. a di depositare i giustificativi dei “rimborsi chilometrici” CP_1 per l'importo di € 5.530,35;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto al sig. , per aver percepito tutto quanto ad CP_1 esso spettante in dipendenza del cessato rapporto di lavoro, in subordine accertare che l'importo dovuto è notevolmente minore rispetto a quello portato nel ricorso per decreto ingiuntivo;
- accertare e dichiarare che ha indebitamente percepito l'importo € 15.083,09, CP_1 maturate nei confronti della Air Sfety Fire s.r.l. di cui alla lettera di integrazione al contratto di assunzione del 24/05/2023, conseguentemente, ordinare la restituzione di tale importo con interessi e rivalutazione dalla data di erogazione;
- accertare e dichiarare che nessun trasferimento di denaro a titolo di TFR è avvenuto nella sfera patrimoniale della a seguito della cessione del dipendente , con la Parte_1 CP_1 conseguenza che la stessa non è obbligata al pagamento del TFR pregresso, all'infuori di quello maturato per le 15 ore settimanali di lavoro svolto in dipendenza del contratto di assunzione a tempo parziale del 24.05.2023, fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- accertare e dichiarare la declaratoria di inefficacia della lettera di accollo di debito sottoscritta il 24 maggio 2023 poiché non risulta la sottoscrizione della Air Safety Fire s.r.l., in subordine dichiarare la solidarietà in ordine al pagamento di tutto quanto richiesto dal ricorrente, maturato alle dipendenze della Air Safety Fire s.r.l., ex art. 1273 c.c., per espressa assenza della clausola liberatoria del debitore accollato;
- accertare e dichiarare che le dimissioni non consentivano di invocare la giusta causa, conseguentemente condannare il dipendente al pagamento del mancato preavviso, obbligatoriamente previsto dalla legge;
- all'esito di tali verifiche dichiarare la compensazione con eventuali somme riconosciute all'odierna opponente;
- all'esito degli accertamenti ed acclarata la nullità della lettera di integrazione al contratto di assunzione del 24 maggio 2023, condannare alla restituzione della somma di € CP_1 15.083,09, oltre interessi e rivalutazione;
- all''esito dell'accertamento condannare Pace al risarcimento del danno provocato alla CP_1
anche in via equitativa, per comportamento scorretto nei confronti del datore di Parte_1 lavoro;
- nel merito accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, siccome infondato in fatto ed in diritto.
- condannare l'opposto al pagamento delle competenze del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”
Si costituiva l'opposto opponendosi alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa e contestando diffusamente il ricorso . Concludeva chiedendo : “- In via pregiudiziale, negare l'autorizzazione alla chiamata in causa del Sig. per assoluta carenza di Controparte_2 motivi di opportunità del litisconsorzio, stante l'assenza delle cause di continenza per la chiamata;
- in via preliminare, stabilire la totale carenza di legittimazione passiva dell'odierno opposto verso ogni domanda di annullamento degli atti di accollo intervenuti tra la e la AIR Safety Pt_1 Fire, che hanno generato parte della pretesa creditoria alla base del D.I., e dei documenti riportanti detti accordi, in subordine la inammissibilità della domanda per assenza delle presupposte azioni di annullamento delle determinazioni sociali, nonché l'infondatezza per l'assenza del presupposto di prova in ordine al conflitto di interessi che avrebbe eventualmente portato agli accolli;
di nuovo l'infondatezza in subordine per l'inopponibilità al lavoratore, terzo in buona fede;
- ancora in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle contestazioni volte a ridefinire nei termini la prestazione di lavoro di fatto svolta del Pace o di riqualificarne economicamente il contenuto, posta la totale genericità di ogni eccezione presentata nell'opposizione, e l'assenza di qualsivoglia offerta probatoria in merito, per genetica incompatibilità con la specificità richiesta dal rito del lavoro - e comunque per il mancato specifico disconoscimento delle certificazioni presenti nelle buste paga, che devono dunque mantenere la valenza probatoria sull'avvenuta prestazione;
in subordine la loro infondatezza in fatto e diritto, essendo liberi tra le parti le stipulazioni in ordine agli elementi retributivi migliorativi, e non avendo la opponente dedotto cause di nullità/annullabilità di dette stipulazioni;
- accertare e dichiarare la piena regolarità del contratto di lavoro intercorso tra le parti, negando l'annullamento richiesto in assenza dei presupposti dell'azione, in subordine per l'infondatezza della domanda e comunque per l'avvenuta prestazione di fatto, non contestata;
- accertare e dichiarare l'esistenza in capo al Pace dei diritti tutti di cui è causa: sia di natura retributiva, sia di natura creditoria e dovuti comunque alle manifestazioni di accollo a lui espresse da;
Pt_1
- per l'effetto e nel merito, accertare e dichiarare la correttezza del recesso operato in data 24.04.24, e la totale inconsistenza in fatto e diritto degli elementi opposti;
negare pertanto la condanna all'indennità di mancato preavviso richiesta dalla società, ed altresì a qualsiasi forma di risarcimento richiesta da controparte (e nemmeno specificata) per la “scorrettezza” del comportamento del lavoratore – dichiarando le relative domande inammissibili o comunque infondate;
in via subordinata e nella denegata ipotesi nella quale parte del credito dell'opposto venga disconosciuto, accertare comunque la correttezza del recesso, anche per causa imputabile alla società ricorrente, avendo questa operato pagamenti di diversa natura dalla retribuzione, pagamenti inesatti e saltuari, nonché rendendosi inadempiente verso le somme di accollo;
- accertare e dichiarare pertanto il corretto utilizzo del procedimento monitorio, e negare di conseguenza le richieste risarcitorie rivendicate ex art. 96 c.p.c. da controparte;
- per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, che ha condannato la opponente a corrispondere all'opposto la somma di € 63.004,08, oltre agli interessi legali maturati e maturandi fino alla data del soddisfo, alla rivalutazione monetaria ed alle spese, nonché rimborso del contributo unificato pari ad euro 379,50 oltre accessori – od in subordine, stabilire nel presente procedimento ed in riforma parziale dello stesso la condanna della società al pagamento di quella maggiore o minore somma comunque dovuta, con espressa eccezione di immediata compensazione di ogni somma deducibile eventualmente posta a carico dell'opposto per i titoli di cui è causa;
- condannare la società ricorrente, ex art. 96 c.p.c. ad un risarcimento da stabilire in via equitativa, per la temerarietà della lite, nonché la sua natura meramente dilatoria, e per l'espressione di richieste per il quale l'opposto risulta palesemente carente di legittimazione passiva, nonché carenti di decisività;
- condannare la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, accessori inclusi, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario. ” Autorizzato il deposito di note , all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza .
Il ricorso in opposizione a d.i. non merita accoglimento per i motivi di cui appresso . La richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della società Air Safety Fire srl in primo luogo appare inammissibile per assoluta indeterminatezza atteso che ,per quanto è dato comprendere dall' integrale lettura del ricorso , parrebbe essere giustificata dall'asserito comportamento doloso dell'amministratore e quindi potrebbe fondare la chiamata in CP_2 causa del soggetto fisico ( avverso il quale l'odierna opponente deduce di aver proposto azione penale e civile per responsabilità) e non certo di altra società . In ogni caso , deve rilevarsi che al più si verterebbe in ipotesi di garanzia impropria ( trovando la sua fonte in titolo diverso da quello dedotto in giudizio ) che non comporta deroga agli ordinari criteri di competenza ( con l'eccezione della chiamata dell'assicuratore ex art 1917 c.c.) e non integra ipotesi di litisconsorzio necessario;
nella fattispecie la chiamata in causa non è stata autorizzata non rientrando nella competenza funzionale di questo Giudice e , peraltro , essendo evidentemente inopponibili in questa sede al lavoratore opposto i rapporti intercorsi tra la società opponente ed altri soggetti ( fisici o giuridici ) e le sottostanti situazioni giuridiche . Ciò assume valenza assorbente rispetto a tutte le contestazioni della società opponente richiamate sopra sub 1) . Quanto alle contestazioni richiamate sub 2) è sufficiente osservare che la pretesa monitoria si fonda sulle buste paga provenienti dalla stessa società opponente e sul riconoscimento da parte della stessa opponente in favore dell'opposto di somme a titolo di accordi di accollo come da lettere versate in atti . Le contestazioni in ordine alla quantificazione giudiziale delle somme rivendicate sono del tutto generiche e neppure fondate su alcun dato documentale;
l' estratto conto corrente bancario , oltre ad essere documento privo di valenza legale e di efficacia probatoria in quanto proveniente dalla stessa opponente , riguarda comunque asseriti bonifici dei quali si era tenuto conto in sede monitoria o privi di causale . Del tutto privo di efficacia probatoria è il prospetto elaborato dalla stessa opponente . Infine le dimissioni del ricorrente debbono ritenersi assistite da giusta causa stante il reiterato inadempimento datoriale, comunque sussistente, restando del tutto ininfluente l'assunto- peraltro del tutto apodittico- circa una asserita accettazione del comportamento datoriale.
Pertanto deve addivenirsi al rigetto del ricorso . Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza Tenuto conto delle prove documentali offerte dall'opposto sin dalla fase monitoria e della indeterminatezza e palese infondatezza delle argomentazioni svolte nel presente giudizio di opposizione parte opponente deve essere condannata al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c . liquidato d'ufficio come da dispositivo .
PQM
respinge il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente idoneo all'esecuzione ;
condanna la società opponente al pagamento in favore del procuratore antistatario dell'opposto di € 7700,00 , oltre rimb forf iva e cpa , per compensi professionali nonché al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c . liquidato d'ufficio in € 1000,00. Roma , 14/10/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta. Capaccioli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr.ssa Elisabetta Capaccioli , ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza del 14/10/2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 1854 R.G. dell'anno 2025,
e vertente
Tra
Parte_1
( Avv. N. Giannaccaro )
opponente e
CP_1
( Avv. A. Pellettieri )
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la società in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, notificatole a mezzo pec il 9/12/2024 da , distinto dal n. 7826/2024 D.I e CP_1 n. 34068/2024 R.G., emesso provvisoriamente esecutivo il 29/11/2024 dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, per la somma di € 63.004,08, oltre accessori e spese a titolo di corrispettivo per l'attività lavorativa effettivamente svolta in favore alla società opponente e di accollo esterno di crediti dovuti , TFR , permessi e ferie non godute , ad esso da altra società ( Air CP_1 Safety s.r.l.) giusta “accordi tra le società” stesse, debitrice ed accollante. Argomentava : 1) in ordine alla invalidità o nullità dei contratti di lavoro fra il ed essa stessa CP_1 società opponente e delle lettere integrative riportanti i crediti del lavoratore provenienti da Air Safety in quanto assumeva che tali atti fossero frutto del compimento di azioni dolosamente svolte dall'allora amministratore ( ) in danno della società per le quali erano in Controparte_2 corso azioni penali e azione civile di responsabilità ; sul punto evidenziava che la provvista di denaro accumulata dai precedenti datori di lavoro a titolo di TFR non era mai stata trasferita all'odierna opponente;
i contratti posti a fondamento del ricorso erano stati formalizzati da amministratore in palese conflitto di interesse ai sensi dell'art. 2475 –ter c.c. ; 2) in ordine alla mancanza di correttezza e veridicità degli elementi delle busta paga allegate in sede monitoria ed alla erronea quantificazione delle somme rivendicate . Contestava la giusta causa di dimissioni assumendo di aver corrisposto integralmente a titolo di TFR la somma di € 15.083,09 di cui alla lettera integrativa del maggio 2023 e sostenendo che ,sia con riguardo al periodo alle dipendenze della Air Safety Fire srl sia con riguardo al periodo alle dipendenze di essa opponente , il Pace aveva accettato che le retribuzioni venissero corrisposte con ritardo ( pg 12 del ricorso erroneamente numerata pg 1) Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di Air Safety Fire srl in persona dell'Amministratore “ per essere il giudizio a questa comune avuto riguardo Controparte_2 ai contratti di assunzione e trasferimento dei dipendenti con il relativo corredo debitorio ” Concludeva chiedendo che Il Tribunale adito volesse : “in via preliminare sospendere, inaudita altera parte la provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di assunzione del 24 maggio 2023, conseguentemente, condannare la Air Safety Fire s.r.l. al pagamento di tutto quanto dovuto in ordine al TFR;
- ordinare ex art. 213 c.p.c. all'INPS l'esibizione dei cedolini uniemens collegati al dipendente;
CP_1
- ordinare ex art. 210 c.p.c. a di depositare i giustificativi dei “rimborsi chilometrici” CP_1 per l'importo di € 5.530,35;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto al sig. , per aver percepito tutto quanto ad CP_1 esso spettante in dipendenza del cessato rapporto di lavoro, in subordine accertare che l'importo dovuto è notevolmente minore rispetto a quello portato nel ricorso per decreto ingiuntivo;
- accertare e dichiarare che ha indebitamente percepito l'importo € 15.083,09, CP_1 maturate nei confronti della Air Sfety Fire s.r.l. di cui alla lettera di integrazione al contratto di assunzione del 24/05/2023, conseguentemente, ordinare la restituzione di tale importo con interessi e rivalutazione dalla data di erogazione;
- accertare e dichiarare che nessun trasferimento di denaro a titolo di TFR è avvenuto nella sfera patrimoniale della a seguito della cessione del dipendente , con la Parte_1 CP_1 conseguenza che la stessa non è obbligata al pagamento del TFR pregresso, all'infuori di quello maturato per le 15 ore settimanali di lavoro svolto in dipendenza del contratto di assunzione a tempo parziale del 24.05.2023, fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- accertare e dichiarare la declaratoria di inefficacia della lettera di accollo di debito sottoscritta il 24 maggio 2023 poiché non risulta la sottoscrizione della Air Safety Fire s.r.l., in subordine dichiarare la solidarietà in ordine al pagamento di tutto quanto richiesto dal ricorrente, maturato alle dipendenze della Air Safety Fire s.r.l., ex art. 1273 c.c., per espressa assenza della clausola liberatoria del debitore accollato;
- accertare e dichiarare che le dimissioni non consentivano di invocare la giusta causa, conseguentemente condannare il dipendente al pagamento del mancato preavviso, obbligatoriamente previsto dalla legge;
- all'esito di tali verifiche dichiarare la compensazione con eventuali somme riconosciute all'odierna opponente;
- all'esito degli accertamenti ed acclarata la nullità della lettera di integrazione al contratto di assunzione del 24 maggio 2023, condannare alla restituzione della somma di € CP_1 15.083,09, oltre interessi e rivalutazione;
- all''esito dell'accertamento condannare Pace al risarcimento del danno provocato alla CP_1
anche in via equitativa, per comportamento scorretto nei confronti del datore di Parte_1 lavoro;
- nel merito accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, siccome infondato in fatto ed in diritto.
- condannare l'opposto al pagamento delle competenze del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”
Si costituiva l'opposto opponendosi alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa e contestando diffusamente il ricorso . Concludeva chiedendo : “- In via pregiudiziale, negare l'autorizzazione alla chiamata in causa del Sig. per assoluta carenza di Controparte_2 motivi di opportunità del litisconsorzio, stante l'assenza delle cause di continenza per la chiamata;
- in via preliminare, stabilire la totale carenza di legittimazione passiva dell'odierno opposto verso ogni domanda di annullamento degli atti di accollo intervenuti tra la e la AIR Safety Pt_1 Fire, che hanno generato parte della pretesa creditoria alla base del D.I., e dei documenti riportanti detti accordi, in subordine la inammissibilità della domanda per assenza delle presupposte azioni di annullamento delle determinazioni sociali, nonché l'infondatezza per l'assenza del presupposto di prova in ordine al conflitto di interessi che avrebbe eventualmente portato agli accolli;
di nuovo l'infondatezza in subordine per l'inopponibilità al lavoratore, terzo in buona fede;
- ancora in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle contestazioni volte a ridefinire nei termini la prestazione di lavoro di fatto svolta del Pace o di riqualificarne economicamente il contenuto, posta la totale genericità di ogni eccezione presentata nell'opposizione, e l'assenza di qualsivoglia offerta probatoria in merito, per genetica incompatibilità con la specificità richiesta dal rito del lavoro - e comunque per il mancato specifico disconoscimento delle certificazioni presenti nelle buste paga, che devono dunque mantenere la valenza probatoria sull'avvenuta prestazione;
in subordine la loro infondatezza in fatto e diritto, essendo liberi tra le parti le stipulazioni in ordine agli elementi retributivi migliorativi, e non avendo la opponente dedotto cause di nullità/annullabilità di dette stipulazioni;
- accertare e dichiarare la piena regolarità del contratto di lavoro intercorso tra le parti, negando l'annullamento richiesto in assenza dei presupposti dell'azione, in subordine per l'infondatezza della domanda e comunque per l'avvenuta prestazione di fatto, non contestata;
- accertare e dichiarare l'esistenza in capo al Pace dei diritti tutti di cui è causa: sia di natura retributiva, sia di natura creditoria e dovuti comunque alle manifestazioni di accollo a lui espresse da;
Pt_1
- per l'effetto e nel merito, accertare e dichiarare la correttezza del recesso operato in data 24.04.24, e la totale inconsistenza in fatto e diritto degli elementi opposti;
negare pertanto la condanna all'indennità di mancato preavviso richiesta dalla società, ed altresì a qualsiasi forma di risarcimento richiesta da controparte (e nemmeno specificata) per la “scorrettezza” del comportamento del lavoratore – dichiarando le relative domande inammissibili o comunque infondate;
in via subordinata e nella denegata ipotesi nella quale parte del credito dell'opposto venga disconosciuto, accertare comunque la correttezza del recesso, anche per causa imputabile alla società ricorrente, avendo questa operato pagamenti di diversa natura dalla retribuzione, pagamenti inesatti e saltuari, nonché rendendosi inadempiente verso le somme di accollo;
- accertare e dichiarare pertanto il corretto utilizzo del procedimento monitorio, e negare di conseguenza le richieste risarcitorie rivendicate ex art. 96 c.p.c. da controparte;
- per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, che ha condannato la opponente a corrispondere all'opposto la somma di € 63.004,08, oltre agli interessi legali maturati e maturandi fino alla data del soddisfo, alla rivalutazione monetaria ed alle spese, nonché rimborso del contributo unificato pari ad euro 379,50 oltre accessori – od in subordine, stabilire nel presente procedimento ed in riforma parziale dello stesso la condanna della società al pagamento di quella maggiore o minore somma comunque dovuta, con espressa eccezione di immediata compensazione di ogni somma deducibile eventualmente posta a carico dell'opposto per i titoli di cui è causa;
- condannare la società ricorrente, ex art. 96 c.p.c. ad un risarcimento da stabilire in via equitativa, per la temerarietà della lite, nonché la sua natura meramente dilatoria, e per l'espressione di richieste per il quale l'opposto risulta palesemente carente di legittimazione passiva, nonché carenti di decisività;
- condannare la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, accessori inclusi, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario. ” Autorizzato il deposito di note , all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza .
Il ricorso in opposizione a d.i. non merita accoglimento per i motivi di cui appresso . La richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della società Air Safety Fire srl in primo luogo appare inammissibile per assoluta indeterminatezza atteso che ,per quanto è dato comprendere dall' integrale lettura del ricorso , parrebbe essere giustificata dall'asserito comportamento doloso dell'amministratore e quindi potrebbe fondare la chiamata in CP_2 causa del soggetto fisico ( avverso il quale l'odierna opponente deduce di aver proposto azione penale e civile per responsabilità) e non certo di altra società . In ogni caso , deve rilevarsi che al più si verterebbe in ipotesi di garanzia impropria ( trovando la sua fonte in titolo diverso da quello dedotto in giudizio ) che non comporta deroga agli ordinari criteri di competenza ( con l'eccezione della chiamata dell'assicuratore ex art 1917 c.c.) e non integra ipotesi di litisconsorzio necessario;
nella fattispecie la chiamata in causa non è stata autorizzata non rientrando nella competenza funzionale di questo Giudice e , peraltro , essendo evidentemente inopponibili in questa sede al lavoratore opposto i rapporti intercorsi tra la società opponente ed altri soggetti ( fisici o giuridici ) e le sottostanti situazioni giuridiche . Ciò assume valenza assorbente rispetto a tutte le contestazioni della società opponente richiamate sopra sub 1) . Quanto alle contestazioni richiamate sub 2) è sufficiente osservare che la pretesa monitoria si fonda sulle buste paga provenienti dalla stessa società opponente e sul riconoscimento da parte della stessa opponente in favore dell'opposto di somme a titolo di accordi di accollo come da lettere versate in atti . Le contestazioni in ordine alla quantificazione giudiziale delle somme rivendicate sono del tutto generiche e neppure fondate su alcun dato documentale;
l' estratto conto corrente bancario , oltre ad essere documento privo di valenza legale e di efficacia probatoria in quanto proveniente dalla stessa opponente , riguarda comunque asseriti bonifici dei quali si era tenuto conto in sede monitoria o privi di causale . Del tutto privo di efficacia probatoria è il prospetto elaborato dalla stessa opponente . Infine le dimissioni del ricorrente debbono ritenersi assistite da giusta causa stante il reiterato inadempimento datoriale, comunque sussistente, restando del tutto ininfluente l'assunto- peraltro del tutto apodittico- circa una asserita accettazione del comportamento datoriale.
Pertanto deve addivenirsi al rigetto del ricorso . Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza Tenuto conto delle prove documentali offerte dall'opposto sin dalla fase monitoria e della indeterminatezza e palese infondatezza delle argomentazioni svolte nel presente giudizio di opposizione parte opponente deve essere condannata al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c . liquidato d'ufficio come da dispositivo .
PQM
respinge il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente idoneo all'esecuzione ;
condanna la società opponente al pagamento in favore del procuratore antistatario dell'opposto di € 7700,00 , oltre rimb forf iva e cpa , per compensi professionali nonché al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c . liquidato d'ufficio in € 1000,00. Roma , 14/10/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta. Capaccioli