Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5513 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 22947/2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 5491/2020 emesso per il mancato pagamento di opere di rivestimento coibente alle tubazioni e vertente tra
(C.F./P.IVA ), con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Napoli, alla via Vecchia Poggioreale n. 59, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Sparano e dall'Avv. Daniele Grossi
Attrice – Opponente
e
(P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., sig.ra P.IVA_2
con sede legale in Ercolano (NA) alla via Controparte_1
Caprile n. 34, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Luca
Matrone
Convenuta - Opposta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1) Dichiarare nullo e/o annullato e/o revocato, con ogni effetto e conseguenza di legge, il decreto ingiuntivo n. 5491/2020 del 23/09/2020, non avendo la società Controparte_1 provato la fondatezza del proprio credito;
Per la convenuta:
1) Accertare e dichiarare il diritto della società opposta al pagamento della somma ingiunta e, per l'effetto, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 5491/2020 del 23.09.2020
(R.G. 15470/2020) emesso dal Tribunale di Napoli sez. XII in data
22.09.2020 per la somma di € 12.200,00;
2) In subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento della domanda azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo, condannare la al pagamento in Parte_1 favore della Parte_2 della somma di € 12.200,00, oltre interessi dalle singole scadenze;
3) Condannare la al risarcimento per lite Parte_1 temeraria da liquidarsi dal Giudice adito in via equitativa ex art. 96 terzo comma c.p.c.;
4) Condannare la al pagamento delle spese Parte_1
e competenze del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La si è opposta al decreto ingiuntivo n. Parte_1
5491/2020 emesso in data 22/09/2020 con il quale le è stato imposto il pagamento della somma di euro 12200,00.
Per sostenere l'opposizione, la ha eccepito che la Parte_1
non aveva dato prova del credito azionato in via CP_1 monitoria e che il suddetto onere non poteva ritenersi soddisfatto con la produzione delle fatture.
La ha Controparte_1 resistito all'opposizione ed ha chiesto di respingerla evidenziando: che aveva eseguito per conto della Parte_1 un'opera di rivestimento coibente alle tubazioni presso il cantiere “Realizzazione Lab. E-Elt/Maory” strumento E-ELT/MAORY” come indicato dagli ordini di acquisto n. 55 del 15/02/2019 e n.
184 del 06/05/2019; che in ragione dell'esecuzione degli interventi richiesti dall'opponente aveva emesso la fattura n. 12 del 26/02/2019 per l'importo di euro 4.400,00 e la fattura n. 36 del 12/02/2019 per l'importo di euro 7.800,00; che le opere richieste erano state eseguite a regola d'arte; che erano risultate vane le richieste di pagamento formulate all'opponente a mezzo pec il 16.12.19 e con raccomandata A.R. n° 15310846900-2 del 21.05.2020 ricevuta il 5.06.2020.
Tutto ciò premesso, l'opposizione non è fondata.
L'opposta ha chiesto di ingiungere all'opponente di pagare la somma di euro 12200,00 quale corrispettivo per l'esecuzione delle opere di cui agli ordini nn. 55/2019 e 184/2019.
La si è opposta all'ingiunzione di pagamento Parte_1 denunciando che l'opposta non aveva dato prova dell'esistenza del credito.
Tale difesa dell'opponente non integra una contestazione valdida in merito all'esistenza del credito.
In presenza di una richiesta monitoria fondata sulla espressa deduzione di avere seguito le opere di cui agli ordini nn. 55 del
2019 e 184 del 2019 era onere della di contestare Parte_1
l'esecuzione delle opere.
La difesa dell'opponente che ha lamentato nell'opposizione che il credito non era stato provato non tiene conto della previsione dell'art. 115 c.p.c. secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
L'onere della prova sorge solo con riferimento ai fatti contestati posto che quelli non contestati devono ritenersi provati.
Ciò detto va aggiunto che l'esecuzione delle opere per le quali l'opposta ha chiesto il pagamento del corrispettivo si ricava sia dalla condotta dell'opponente prima del giudizio che dalle deposizioni dei testi. Quanto al primo profilo rileva che l'opponente non ha mosso nessun rilievo dopo avere ricevuto i solleciti di pagamento che le sono stati trasmessi il 16.12.2019 ed il 5.6.2020.
Quanto al secondo va rilevato che i testi escussi hanno confermato l'esecuzione delle opere e hanno dichiarato che non erano state sollevate contestazioni in ordine alla qualità dei lavori da parte dell'opponente.
Non sono documentate contestazioni dell'opponente in merito alla qualità dei lavori..
Da ultimo l'esecuzione delle opere indicate negli ordini 55 e 184
è confermata dalla mancata prestazione dell'interrogatorio formale da parte del legale rappresentante dell'opponente.
Consegue che l'opposizione deve essere respinta, che il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5491/2020 proposta dalla nei Parte_1 confronti della Controparte_1
[...
, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5491/2020 del 23.09.2020 (R.G. 15470/2020) e ne dichiara l'esecutorietà ai sensi dell'art.653 cpc;
2) Condanna la al pagamento delle spese Parte_1 del giudizio che liquida in euro 5077,00 oltre rimborso forfettario, cpa ed iva.
Napoli, 3.6.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa