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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/05/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 903/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 903/2023 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
1795/2022 del 27/12/2022, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , con Controparte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. RAGO GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO con sede in Modica C.da Pennino Catanzaro Vanella 162 n. 2/A, P.I. Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. DI STALLO AGATINO LUIGI, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza di decisione della causa del 20/05/2025.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1795/2022 del 28.12.2022 è stato ingiunto alla SI.ra
[...]
di corrispondere alla a somma di € 21.144,45 in CP_1 Controparte_2 forza delle fatture n. 3682 del 2019, n. 4758 del 2019, n. 308 del 2019, n. 5071 del 2019 e n. 5668 del 2019, oltre interessi come da domanda, € 540,00 per compensi professionali, € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n.55/2014. Con atto di citazione notificato il 21.02.2023 la SI.ra proponeva opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo deducendo: l'incompetenza territoriale del giudice adito;
la mancanza della prova del credito in quanto fondato unicamente su fatture commerciali;
l'inesistenza del credito, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., non rivestendo il credito il requisito della liquidità. Chiedeva pertanto al Tribunale di dichiarare la propria incompetenza territoriale e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché invalido o nullo;
in accoglimento dell'opposizione, revocare o annullare il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la la quale Controparte_2 contestava quanto dedotto e richiesto dalla SI.ra rilevava il carattere Controparte_1 temerario e dilatorio dell'opposizione e ne chiedeva l'integrale rigetto. Nello specifico, parte opposta contestava l'eccezione di incompetenza territoriale insistendo sulla competenza di questo Tribunale;
la mancata allegazione di parte opponente di circostanze impeditive, estintive e modificative volte a paralizzare la pretesa creditoria. Chiedeva dunque al Tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione, di dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo, confermando il provvedimento monitorio, con vittoria di spese anche ex art. 96 c.p.c. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di competenza per territorio del Tribunale di Ragusa. Le fatture allegate indicano un pagamento differito tramite bonifico, per cui, non essendo stato previsto il pagamento della merce al momento della consegna, trova applicazione, anche ai fini della competenza, il disposto di cui all'art. 1498, comma terzo, c.c. per il quale “se il prezzo non si deve pagare alla consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore”. Come chiarito dalla Suprema Corte “ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del "forum destinatae solutionis", la designazione contrattuale, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498, c.c., in virtù del quale il luogo del pagamento coincide con quello del domicilio del venditore-creditore” (Cass. n. 19894/2020). Pertanto, in assenza di patti o usi diversi, il pagamento del prezzo deve avvenire al momento della consegna;
se questo non accade, deve avvenire al domicilio del creditore (Cass. 2361/2007). Ciò premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo di è infondata e deve Controparte_1 pertanto essere rigettata. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti pur mantenendo invariata la loro posizione sostanziale. L'opponente, contestando la sussistenza del credito, trasferisce al creditore-opposto (che in realtà ha la veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione) l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti pagina 2 di 4 costitutivi dell'obbligazione su cui si fonda il decreto ingiuntivo. Solo qualora questo onere venga adempiuto, il debitore-opponente (che assume la veste di convenuto) ha l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito al riparto dell'onere probatorio nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo: “L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). Ne consegue che le agevolazioni probatorie caratterizzanti il procedimento per decreto ingiuntivo – riconosciute al creditore procedente per via monitoria ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. in vista di una potenziale immediata soddisfazione delle ragioni prima facie fondate – non avranno più alcuna ragion d'essere allorquando il processo venga ricondotto nell'alveo ordinario del processo di cognizione, sì da doversi concludere che la documentazione comprovante il credito dovrà essere valutata e potrà poi rilevare alla luce delle regole ordinarie previste dalla relativa disciplina civilistica e processualcivilistica Sebbene la fattura costituisca titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nel giudizio di opposizione non rappresenta prova dell'esistenza del credito, che deve invece essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr., fra tante Cass. N. 23699/2016; n. 15332/2015; n.17050/2011). Costituisce pertanto oggetto dell'onere probatorio della parte opposta, che agisce per l'adempimento del contratto, dimostrarne l'esistenza, secondo i principi stabiliti dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533: “deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. Nel presente giudizio, la ha adempiuto all'onere probatorio a Controparte_2 suo carico, dimostrando il endicato. In primo luogo, la società opposta ha depositato, con la comparsa di costituzione, i Documenti di Trasporto (DDT) relativi alla merce oggetto della controversia, sottoscritti sia dal vettore sia dall'opponente, il quale non ha sollevato contestazioni in merito. In aggiunta, dalle prove testimoniali, in particolare dalle testimonianze di Testimone_1
e di , entrambi autotrasportatori per conto terzi, è e
[...] Testimone_2 rreda ai relativi DDT, è stata effettivamente consegnata alla ditta dell'opponente (cfr. verbale d'udienza del 17/09/2024). Il teste , collaboratore della con la qualifica di Testimone_1 Controparte_2 autista, confermare di aver uestione presso la ditta del a suo padre, situata a Rotondella, in Basilicata"; anche il teste CP_1 Testimone_2
h rmato quanto sopra: "Desidero precisare di aver consegnat
[...] icata dal DDT n. 10831 del 19 settembre 2019; riconosco la mia firma sul documento;
sebbene non abbia effettuato personalmente la consegna alla ho consegnato la merce CP_1
a un uomo anziano che si trovava nella ditta. Durante la na non ho mai ricevuto contestazioni”. Infine, nel corso dell'udienza dell'11 luglio 2024, è stato escusso davanti al Tribunale di pagina 3 di 4 Lamezia Terme il teste , collaboratore commerciale della Testimone_3 Controparte_2
che ha ribadito d a della commissione della fornit
[...] della , nonché dell'omissione di contestazioni formali riguardo ai prodotti CP_1 consegnati. Le dichiarazioni testimoniali raccolte, dunque, confermano l'avvenuta consegna della merce indicata nelle fatture. Tale circostanza, unitamente alla mancata contestazione dei DDT depositati dall'opposto, è sufficiente a ritenere provato il contratto di compravendita, da cui deriva il credito ingiunto. Di contro, la parte opponente non ha presentato alcuna prova di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione in oggetto. In conclusione, deve essere rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo 1795/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa il 28.12.2022, confermando l'efficacia esecutiva dello stesso. Deve essere rigettata la domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c. , non Controparte_1 essendo riscontrabile in capo all'opponente l'elemen mala fede o colpa grave necessario anche nell'ipotesi di abuso del processo ex art. 96 comma 3 c.p.c., sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass. Sezioni unite n. 22405/2018). Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'opposta.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 903/2023: RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1795/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa il 28.12.2022 e, per l'effetto, dichiara l'efficacia esecutiva dello stesso. CONDANNA a rimborsare alla opposta le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Agatino Luigi Di Stallo. Ragusa, 20/05/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 903/2023 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
1795/2022 del 27/12/2022, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , con Controparte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. RAGO GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO con sede in Modica C.da Pennino Catanzaro Vanella 162 n. 2/A, P.I. Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. DI STALLO AGATINO LUIGI, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza di decisione della causa del 20/05/2025.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1795/2022 del 28.12.2022 è stato ingiunto alla SI.ra
[...]
di corrispondere alla a somma di € 21.144,45 in CP_1 Controparte_2 forza delle fatture n. 3682 del 2019, n. 4758 del 2019, n. 308 del 2019, n. 5071 del 2019 e n. 5668 del 2019, oltre interessi come da domanda, € 540,00 per compensi professionali, € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n.55/2014. Con atto di citazione notificato il 21.02.2023 la SI.ra proponeva opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo deducendo: l'incompetenza territoriale del giudice adito;
la mancanza della prova del credito in quanto fondato unicamente su fatture commerciali;
l'inesistenza del credito, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., non rivestendo il credito il requisito della liquidità. Chiedeva pertanto al Tribunale di dichiarare la propria incompetenza territoriale e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché invalido o nullo;
in accoglimento dell'opposizione, revocare o annullare il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la la quale Controparte_2 contestava quanto dedotto e richiesto dalla SI.ra rilevava il carattere Controparte_1 temerario e dilatorio dell'opposizione e ne chiedeva l'integrale rigetto. Nello specifico, parte opposta contestava l'eccezione di incompetenza territoriale insistendo sulla competenza di questo Tribunale;
la mancata allegazione di parte opponente di circostanze impeditive, estintive e modificative volte a paralizzare la pretesa creditoria. Chiedeva dunque al Tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione, di dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo, confermando il provvedimento monitorio, con vittoria di spese anche ex art. 96 c.p.c. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di competenza per territorio del Tribunale di Ragusa. Le fatture allegate indicano un pagamento differito tramite bonifico, per cui, non essendo stato previsto il pagamento della merce al momento della consegna, trova applicazione, anche ai fini della competenza, il disposto di cui all'art. 1498, comma terzo, c.c. per il quale “se il prezzo non si deve pagare alla consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore”. Come chiarito dalla Suprema Corte “ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del "forum destinatae solutionis", la designazione contrattuale, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498, c.c., in virtù del quale il luogo del pagamento coincide con quello del domicilio del venditore-creditore” (Cass. n. 19894/2020). Pertanto, in assenza di patti o usi diversi, il pagamento del prezzo deve avvenire al momento della consegna;
se questo non accade, deve avvenire al domicilio del creditore (Cass. 2361/2007). Ciò premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo di è infondata e deve Controparte_1 pertanto essere rigettata. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti pur mantenendo invariata la loro posizione sostanziale. L'opponente, contestando la sussistenza del credito, trasferisce al creditore-opposto (che in realtà ha la veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione) l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti pagina 2 di 4 costitutivi dell'obbligazione su cui si fonda il decreto ingiuntivo. Solo qualora questo onere venga adempiuto, il debitore-opponente (che assume la veste di convenuto) ha l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito al riparto dell'onere probatorio nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo: “L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). Ne consegue che le agevolazioni probatorie caratterizzanti il procedimento per decreto ingiuntivo – riconosciute al creditore procedente per via monitoria ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. in vista di una potenziale immediata soddisfazione delle ragioni prima facie fondate – non avranno più alcuna ragion d'essere allorquando il processo venga ricondotto nell'alveo ordinario del processo di cognizione, sì da doversi concludere che la documentazione comprovante il credito dovrà essere valutata e potrà poi rilevare alla luce delle regole ordinarie previste dalla relativa disciplina civilistica e processualcivilistica Sebbene la fattura costituisca titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nel giudizio di opposizione non rappresenta prova dell'esistenza del credito, che deve invece essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr., fra tante Cass. N. 23699/2016; n. 15332/2015; n.17050/2011). Costituisce pertanto oggetto dell'onere probatorio della parte opposta, che agisce per l'adempimento del contratto, dimostrarne l'esistenza, secondo i principi stabiliti dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533: “deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. Nel presente giudizio, la ha adempiuto all'onere probatorio a Controparte_2 suo carico, dimostrando il endicato. In primo luogo, la società opposta ha depositato, con la comparsa di costituzione, i Documenti di Trasporto (DDT) relativi alla merce oggetto della controversia, sottoscritti sia dal vettore sia dall'opponente, il quale non ha sollevato contestazioni in merito. In aggiunta, dalle prove testimoniali, in particolare dalle testimonianze di Testimone_1
e di , entrambi autotrasportatori per conto terzi, è e
[...] Testimone_2 rreda ai relativi DDT, è stata effettivamente consegnata alla ditta dell'opponente (cfr. verbale d'udienza del 17/09/2024). Il teste , collaboratore della con la qualifica di Testimone_1 Controparte_2 autista, confermare di aver uestione presso la ditta del a suo padre, situata a Rotondella, in Basilicata"; anche il teste CP_1 Testimone_2
h rmato quanto sopra: "Desidero precisare di aver consegnat
[...] icata dal DDT n. 10831 del 19 settembre 2019; riconosco la mia firma sul documento;
sebbene non abbia effettuato personalmente la consegna alla ho consegnato la merce CP_1
a un uomo anziano che si trovava nella ditta. Durante la na non ho mai ricevuto contestazioni”. Infine, nel corso dell'udienza dell'11 luglio 2024, è stato escusso davanti al Tribunale di pagina 3 di 4 Lamezia Terme il teste , collaboratore commerciale della Testimone_3 Controparte_2
che ha ribadito d a della commissione della fornit
[...] della , nonché dell'omissione di contestazioni formali riguardo ai prodotti CP_1 consegnati. Le dichiarazioni testimoniali raccolte, dunque, confermano l'avvenuta consegna della merce indicata nelle fatture. Tale circostanza, unitamente alla mancata contestazione dei DDT depositati dall'opposto, è sufficiente a ritenere provato il contratto di compravendita, da cui deriva il credito ingiunto. Di contro, la parte opponente non ha presentato alcuna prova di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione in oggetto. In conclusione, deve essere rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo 1795/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa il 28.12.2022, confermando l'efficacia esecutiva dello stesso. Deve essere rigettata la domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c. , non Controparte_1 essendo riscontrabile in capo all'opponente l'elemen mala fede o colpa grave necessario anche nell'ipotesi di abuso del processo ex art. 96 comma 3 c.p.c., sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass. Sezioni unite n. 22405/2018). Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'opposta.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 903/2023: RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1795/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa il 28.12.2022 e, per l'effetto, dichiara l'efficacia esecutiva dello stesso. CONDANNA a rimborsare alla opposta le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Agatino Luigi Di Stallo. Ragusa, 20/05/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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