Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Daniela Lococo Presidente
dott. Leonardo Scionti Consigliere
dott. Chiara Ermini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1729/2024 R.G., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza di separazione giudiziale n. 165/2024 del Tribunale di
Pisa e vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Giribaldi del foro Parte_1
di Livorno;
APPELLANTE
contro rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro De Controparte_1
Ranieri del foro di Pisa;
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
e nei confronti in persona del Procuratore Generale della Controparte_2
Repubblica presso questa Corte d'Appello;
Assunta in decisione all'udienza del 6.12.2024 sulle seguenti conclusioni delle parti
1
165/2024 emessa dal Tribunale di Pisa in data 02/02/2024 e depositata in
Cancelleria in data 05/02/2024, Voglia la Corte di Appello adita: Disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della Controparte_1
sig.ra dell'importo di euro 700,00 o quella somma maggiore o Parte_1
minore ritenuta di giustizia in ogni caso da rivalutare annualmente secondo indici Istat con decorrenza dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
Condannare il sig per le motivazioni dedotte in Controparte_1
sede di appello al pagamento delle spese processuali di primo grado integralmente o -in subordine parzialmente nella misura ritenuta di giustizia sulla scorta della totale soccombenza del sig. nel giudizio CP_1
di primo grado. Con condanna di spese diritti ed onorari del presente grado di giudizio>>.
Per << In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o CP_1
improcedibile l'appello proposto dalla SI.ra ; nel merito: Parte_1
rigettare i motivi di appello, in quanto infondati in fatto ed in diritto;
in via incidentale: riformare la sentenza appellata n. 165/2024 resa nel procedimento R.G. 4824/2019 dal Tribunale di Pisa, nella parte in cui accoglie la domanda di addebito avanzata dalla SI.ra nei Parte_1
confronti del marito e per l'effetto respingere la domanda Controparte_1
avversaria di addebito della separazione;
con vittoria di spese e compensi legali del presente procedimento, rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CNAP come per legge. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini per deposito di memorie conclusionali e repliche>>
I FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 165/2024 il Tribunale di Pisa pronunciava la separazione personale dei congiuti (nato il [...]) e Controparte_1
(nata il [...]), uniti in matrimonio in data 8.12.1988, con Parte_1
2 addebito al marito, rigettando sia la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie sia quella di assegnazione della casa coniugale proposta dal marito e compensava le spese di lite. Illustrava il tribunale che dal matrimonio erano nati due figli: nel 1989 e el 1994, entrambi Per_1 Per_2
ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti e, escussi i testi,
constatava l'irrimediabile frattura dell'unione coniugale per colpa del marito che aveva violato l'obbligo di fedeltà intrattenendo una relazione extraconiugale con tale sua attuale compagna. Reputava, Parte_2
inoltre, il primo giudice che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, la quale, all'udienza del 16.10.2020 aveva dichiarato di aver ereditato un appartamento, un fondo ed un magazzino, oltre ad essere proprietaria di un miniappartamento acquistato con l'aiuto dei genitori, mentre: <nulla è
stato provato in punto reddituale, economico – patrimoniale da parte dell'istante;
conseguentemente, la richiesta non può trovare accoglimento>>. Rilevava il primo giudice che neppure era possibile accogliere la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dall' dal momento che i figli erano CP_1
ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti. Quanto alle ulteriori domande avanzate in merito alla divisione dei beni comuni, il primo giudice dava atto che non potevano essere accolte per difetto di prova in merito al regime degli stessi e compensava le spese di lite.
Con ricorso depositato il 3.9.2024 proponeva appello Parte_1
per i seguenti motivi:
1) col primo motivo impugnava il rigetto dell'assegno di mantenimento in proprio favore, allegando di non essere economicamente autosufficiente. Ribadiva che durante il matrimonio essa aveva svolto dei lavori “al nero” e poi di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato come cameriera guadagnando circa 150/200 euro mensili netti.
Detta attività lavorativa era poi cessata con le restrizioni imposte
3 dall'emergenza sanitaria da Covid-19. All'epoca della comparizione delle parti all'udienza del 26.10.2020, essa era, quindi, disoccupata, aveva Pt_1
ricevuto in eredità da uno zio la quota di 1/6 di alcuni immobili (un appartamento, in fondo ed un magazzino) e disponeva di risparmi sul conto corrente per circa 10.000 euro, oltre al piccolo appartamento acquistato coi risparmi dei propri genitori. Faceva rilevare che alla medesima udienza,
l' dichiarava di percepire uno stipendio di circa 1.400 euro mensili, CP_1
di essere proprietario della casa familiare in cui viveva e di avere risparmi per circa 10/12.000 euro. Nel 2019 inoltre l' aveva investimenti sul CP_1
conto Intesa Sanpaolo per un valore di € 128.516,99. Insisteva, pertanto, nel riconoscimento dell'assegno di mantenimento commisurato al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale;
2) col secondo motivo di appello lamentava l'illegittima compensazione delle spese del primo grado, posto che l' era CP_1
rimasto totalmente soccombente rispetto a tutte le pretese avanzate, mentre era stata accolta, in favore di essa appellante, la domanda di addebito.
Con comparsa depositata in data 11.11.2024 si costituiva CP_1
che chiedeva il rigetto dell'appello principale, evidenziando,
[...]
quanto al primo motivo, che la moglie disponeva di risparmi analoghi a quelli del marito e che la stessa era titolare di fondi di investimento e di polizze vita, oltre che della quota di 1/6 dei beni ereditati dallo zio.
Argomentava che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, considerato altresì che la al Pt_1
momento del deposito della domanda di separazione, aveva poco più di 50
anni, godeva di buona salute e poteva svolgere attività lavorativa, per cui il proprio stato di disoccupazione non poteva reputarsi incolpevole. Quanto
alla regolamentazione delle spese di lite, il primo giudice aveva correttamente ritenuto che vi fosse una soccombenza reciproca delle parti,
posto che la si era vista rigettare la domanda di assegno di Pt_1
4 mantenimento. Proponeva inoltre appello incidentale, impugnando la statuizione sull'addebito, invocando le dichiarazioni testimoniali rese dal figlio secondo cui: <il rapporto affettivo tra i miei genitori era finito da Per_1
anni. Era tantissimi anni che litigavano e oltre a questo si vedeva che mia madre
stava lì solo perché c'eravamo io e mio fratello>>, dichiarando altresì di aver visto in casa locandine di un'agenzia immobiliare, verosimilmente portate dalla madre in cerca di altra abitazione ove trasferirsi anni prima dell'inizio della relazione tra il padre e la Concludeva come in epigrafe chiedendo Pt_3
che, respinto l'appello principale, fosse accolto quello incidentale e revocata la statuizione di addebito della separazione a suo carico.
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
Acquisito il fascicolo telematico di primo grado, all'udienza del
6.12.2024, svoltasi con modalità cartolari ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.
civ., le parti depositavano le proprie difese conclusive e la causa era trattenuta per la decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare rileva questa Corte che il presente procedimento,
soggetto al rito camerale (siccome introdotto in primo grado nel 2019), non consente la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. richiesti dall'appellante incidentale il quale, peraltro, ha potuto prendere CP_1
posizione e difendersi in merito alle questioni sollevate dall'appellante principale già con la propria comparsa di costituzione e di risposta, Pt_1
senza che, medio tempore, siano stati introdotti nuovi temi o nuove prove, né
elementi di valutazione differenti da quelli enunciati nell'atto di appello.
Il primo motivo dell'appello principale è fondato.
(nata nel 1966) è disoccupata e, durante la convivenza Parte_1
matrimoniale, ha svolto lavori saltuari ed al “nero”, mentre, poco prima dell'emergenza sanitaria da Covid-19 aveva reperito un'occupazione come
5 cameriera che le consentiva di percepire circa 150/200 euro mensili. Detta
occupazione è ormai cessata sia perché a tempo determinato sia e soprattutto in esito alle restrizioni derivanti dalla pandemia. Non è
controverso che la risieda nella casa di proprietà, costituita da un Pt_1
miniappartamento acquistato con l'aiuto dei genitori, e che essa abbia ereditato la quota di 1/6 di un altro appartamento, di un fondo e di un magazzino in esito al decesso di uno zio. All'epoca dell'introduzione del giudizio disponeva di risparmi per circa 10.000 euro, verosimilmente derivanti dal prelevamento di € 26.000 dal fondo di investimento cointestato col marito.
è proprietario della casa coniugale ove risiede e Controparte_1
percepisce uno stipendio netto di circa 1400 euro mensili, disponendo,
all'epoca dell'introduzione del giudizio (né del resto sono state allegate sopravvenienze o fatti nuovi) di un conto corrente con un saldo attivo di circa 10/12mila euro oltre ad investimenti sul conto Intesa Sanpaolo per circa 128.000 euro.
Nel corso del matrimonio (durato circa 20 anni: dal 1988 al 2019) la famiglia ha fondato la propria stabilità economica essenzialmente sullo stipendio del marito in ragione della precarietà e della saltuarietà delle attività lavorative svolte dalla tanto che nelle ultime due Pt_1
dichiarazioni dei redditi prodotte dall' il reddito della coniuge era CP_1
indicato come pari a zero, mentre solo nel modello 730/2017 erano dichiarati redditi della per euro 2.638,00. Pt_1
Né, del resto, è controverso o altrimenti contestato dall' che CP_1
la moglie sia disoccupata, avendo l'appellato incentrato le proprie difese soprattutto sul fatto che essa avrebbe potuto svolgere attività lavorativa godendo di uno stato di buona salute ed essendo poco più che 50enne (recte:
53enne) all'epoca dell'inizio della separazione.
6 Quanto alla quota di un sesto dei beni immobili ereditati dallo zio nel 2016 (un appartamento, un magazzino ed un garage) si osserva che il reddito da essi ritraibile, data la relativa esiguità della quota di comproprietà facente capo alla non pare sufficiente ad assicurare Pt_1
alla stessa una indipendenza economica tale da consentirle di mantenere un tenore di vita compatibile a quello di cui poteva godere durante il matrimonio. Né, del resto, il fatto che da tali immobili la non ritragga Pt_1
redditi significativi è stata specificatamente contestata dall'appellante incidentale sebbene la successione sia stata dichiarata nel 2016 CP_1
ossia in epoca in cui egli poteva prendere contezza dell'apporto economico di tali cespiti immobiliari perché ancora convivente con la moglie.
Ciò posto, ritiene questa Corte che sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della Pt_1
avendo essa diritto di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio che, attualmente, non è in grado di sostenere.
Depone in tal senso la mancanza di qualsiasi qualificazione professionale e l'età della che non ne facilita l'ingresso nel mondo del lavoro, se non Pt_1
per attività tipo quella di cameriera o simili che tuttavia, allo stato, essa non ha reperito.
Tenuto, pertanto, conto della ridotta capacità di lavoro della Pt_1
seppur non qualificato, ma anche dell'età della stessa, ormai 58enne, nonché
del fatto che non è gravata da canoni di locazione (disponendo di una casa di proprietà) né da esposizioni debitorie di rilievo cui far fronte (non essendo stato censurato l'accertamento condotto sul punto dal primo giudice), e del fatto che essa è comproprietaria per la quota di 1/6 di immobili che potrebbero essere messi a frutto, oltre che di qualche risparmio (circa 10mila euro), detto assegno può essere equamente determinato in € 200 mensili in rapporto alla capacità reddituale e patrimoniale dell' ed alla durata del matrimonio. CP_1
7 Ne consegue che in parziale riforma della sentenza impugnata va posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
di mediante il pagamento di un assegno mensile di € 200, Parte_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, stante la sussistenza delle condizioni richieste già
a tale data e non risultando allegati, medio tempore, mutamenti di sorta.
Si esamina ora l'appello incidentale proposto da in Controparte_1
merito all'addebito della separazione. Esso è fondato.
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà da parte del marito – che nel caso di specie può reputarsi non controverso – costituisce, di regola, una violazione particolarmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio, tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e giustificare l'addebito della separazione, salvo che non emerga l'assenza del nesso di causalità tra la crisi coniugale e l'infedeltà del coniuge: <tale che ne
risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto
caratterizzato da una convivenza meramente formale>> (v. Cass. 3923/2018; Cass.
917/2017; Cass. 16859/2015).
Con la conseguenza che: <in tema di addebito della separazione,
l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi
esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti
dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché,
integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla
parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo>>
(Cass. 20866/2021).
Al riguardo la Suprema Corte ha avuto altresì modo di chiarire che:
<grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta
e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza,
mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della
8 domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della
convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà>> (v. Cass. 3923/2018;
Cass. n. 16691/2020; Cass. 2059/2012).
Tenuto conto di tali principi, vi è da rilevare che, nel caso di specie,
non è controverso che l' abbia intrattenuto una relazione CP_1
extraconiugale, tuttavia, ritiene il Collegio che non possa ritenersi adeguatamente dimostrato che tale relazione abbia avuto un'efficacia determinante nella crisi matrimoniale, che era, in realtà, preesistente.
Si rileva dagli atti che la relazione extraconiugale è stata intrapresa dall' nel 2019. Tuttavia, come riferito dal figlio , la crisi CP_1 Per_1
coniugale era in atto da molti anni prima, tanto che: <il rapporto affettivo tra
i miei genitori era finito da anni. Erano tantissimi anni che litigavano e oltre a
questo si vedeva che mia madre stava lì perché c'eravamo io e mio fratello;
se non ci
fossimo stati noi sarebbe andata via. Dico questo perché talvolta mia madre diceva
che voleva andare via>>. ha inoltre confermato che dal 2011 i Parte_4
genitori vivevano come separati in casa: <dico questo perché mia mamma non
voleva stare lì, ci stava male. Dormivano nella stessa stanza. I viaggi insieme li
facevano, andavano a scuola di ballo, ma secondo me e anche secondo mio fratello
non aveva molto senso perché le cose tra loro non andavano bene e infatti non si
capiva perché facessero queste cose>>. ha inoltre riferito che la Parte_4
madre in più di un'occasione aveva manifestato atteggiamenti di scherno ed irrispettosi nei confronti del marito a casa anche di fronte ai figli: <a casa
è successo molte volte>> e che la madre voleva andare via tanto che il teste in casa aveva visto anche delle locandine di agenzie immobiliari.
L'attendibilità del teste , il quale, come figlio, ha avuto Parte_4
modo di verificare e di comprendere la natura della relazione affettiva dei genitori dall'interno, paiono superare le dichiarazioni (peraltro del tutto generiche e prive di contenuti circa la qualità della relazione tra i coniugi)
9 rese dal teste secondo cui i coniugi uscivano insieme con gli Tes_1
amici, frequentavano la scuola di ballo e facevano viaggi, perché tali condotte si inseriscono in un contesto di relazione affettiva ormai deteriorata e del tutto apparente, volta a salvaguardare un simulacro di unità familiare che le parti hanno inteso mantenere nell'interesse dei figli.
Tali risultanze non sono superate neppure dal contenuto della messaggistica WhatsApp esibito dalla parte appellante relativa alle Pt_1
conversazioni intrattenute con (con la quale quest'ultima Parte_2
aveva manifestato la volontà di mettersi da parte se i coniugi avessero realmente inteso ricomporre il loro matrimonio) tradiscono esse stesse la gravità della crisi matrimoniale e la sua preesistenza alla relazione extraconiugale, tanto che la stessa confessava alla he: <sono Pt_1 Pt_2
Per_ rimasta così a lungo per e così continuerò fino a quando anche lui non andrà
da solo>>. E pertanto anche le interlocuzioni tra la e la talvolta Pt_1 Pt_2
addirittura di complicità) non attestano la reazione di una moglie ferita dal fatto che il marito avesse iniziato una frequentazione con un'altra donna,
quanto piuttosto la volontà di salvaguardare quello status quo che ella aveva inteso costruire e mantenere ormai da anni costituito da una mera apparenza di rapporto coniugale tenuto insieme nell'interesse dei figli.
Appare, quindi, fondato ritenere che la relazione extraconiugale dell' peraltro appena agli esordi, non sia stata la causa efficiente CP_1
dell'irreversibile frattura dell'unione coniugale, risiedendo essa nel deterioramento del rapporto matrimoniale risalente a molti anni prima.
Ne consegue che in accoglimento dell'appello incidentale va revocata la statuizione di addebito della separazione pronunciata dal primo giudice a carico di Controparte_1
Atteso l'esito della lite e la parziale soccombenza reciproca delle parti, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado.
10 La presente statuizione assorbe, con ogni evidenza, il secondo motivo dell'appello principale avanzato dalla Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, nonché Controparte_1
sull'appello incidentale proposto dall' nei confronti della CP_1 Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pisa depositata in data 5.2.2024, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) revoca la statuizione di addebito della separazione a carico di
Controparte_1
b) pone a carico di un assegno di mantenimento in Controparte_1
favore di di € 200 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla domanda giudiziale;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa le spese del doppio grado.
Firenze, 7 gennaio 2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
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30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.