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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/05/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 665/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Maria Rosaria Ascolese, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare l'invalidità civile, con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, con diritto all'assegno mensile;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.2.2024, la sig.ra Parte_1 esponeva di aver presentato, in data 31.7.2022, domanda di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984.
Rappresentava che la commissione medica I.N.P.S., con verbale del 6.12.2022, aveva
1 ritenuto insussistente il requisito sanitario, con reiezione della suddetta domanda.
Vano il ricorso amministrativo.
Riferiva di aver adito il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, con ricorso per A.T.P.O. ex art. 445 bis co. 2 c.p.c. (iscritto al R.G. n. 8/2023).
Esponeva che, in detto giudizio, il C.T.U. nominato, in persona del dott. Persona_1
, con relazione di consulenza del 18.2.2024, aveva riconosciuto (oltre ad una
[...] invalidità civile al 70%) la sussistenza della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali e con decorrenza dalla data del 19.9.2023.
Rappresentava che, nelle more, il giudice dell'A.T.P.O., in data 5.7.2023, aveva rinviato il giudizio all'udienza del 20.2.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta.
Asseriva, alla luce di detto rinvio, di aver erroneamente ritenuto di non dover inviare alcuna nota scritta, ma di dover controdedurre successivamente, sia in merito alla bozza che alla consulenza definitiva.
Indicava che, all'esito dell'udienza cartolare, il giudice dell' aveva dichiarato CP_2
l'improcedibilità del ricorso, in ragione del mancato deposito delle note scritte ad opera di entrambe le parti.
Deduceva che la declaratoria d'improcedibilità, in quanto pronuncia di rito, non era idonea ad incidere sulla posizione giuridica sostanziale.
Rappresentava, pertanto, di avere interesse a promuovere il giudizio di merito per il riconoscimento dell'invalidità, al fine di ottenere i conseguenti benefici economici.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione intrapresa, ex art. 442 c.p.c., in luogo di nuova domanda amministrativa, e ciò in quanto, secondo l'indirizzo fornito dalla Suprema Corte, l'azione ordinaria è possibile solo allorquando l'A.T.P.O. sia stato definito con pronuncia in rito senza espletare la C.T.U.
Deduceva la carenza dei requisiti sanitari e socioeconomici stabiliti per le provvidenze di legge, la prescrizione e la decadenza.
Eccepiva, altresì, l'inammissibilità della domanda di condanna alla prestazione invocata dal ricorrente.
2 Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Innanzitutto, giova precisare che il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. è mera condizione di procedibilità della domanda giudiziaria di merito avente ad oggetto quanto indicato dal co. 1 della norma, tanto che eventuali declaratorie di inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed estinzione di tale procedimento giudiziario, traducendosi in pronunce di mero rito, non pregiudicano l'intervenuta soddisfazione della stessa condizione legale di procedibilità, il rispetto del termine semestrale di decadenza e la successiva proposizione dell'azione di merito per la tutela del diritto sostanziale, essendo insuscettibili di formare res iudicata e non impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, tra l'altro come affermato dalla stessa giurisprudenza evocata da a sostegno della propria tesi di inammissibilità della CP_1 presente azione (Cassazione civile, sez. lav., 04/04/2022, n. 10753: “Il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all' art.445 bis c.p.c., emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell' art. 111, comma settimo, della Costituzione , dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984 , la domanda è procedibile, ai sensi dell' art. 445 bis, secondo comma, c.p.c. , se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto accertamento tecnico”; Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2018, n.
21985: “Il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dall' art. 445 bis c.p.c. costituisce domanda idonea ad impedire la decadenza ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 , conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, anche laddove sia dichiarato inammissibile per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di atto di esercizio giudiziale del diritto alla prestazione previdenziale comunque idoneo ad instaurare un rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice, produttivo di conseguenze processuali e sostanziali”; Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2015,
n. 8932: “L'ordinanza di inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva di natura sostanziale, stante la possibilità per
l'interessato di promuovere il ricorso nel merito”; Cassazione civile, sez. lav., 26/08/2020, n.
3 17787: “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all' art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c. , ha ad oggetto
l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici”).
In forza di tali condivisibili principi, l'azione proposta dalla ricorrente deve qualificarsi come azione ordinaria ex art. 442 c.p.c., ammissibile in ragione della previa introduzione del procedimento di A.T.P.O., con ricorso depositato il 2.1.2023 (R. G. n.
8/2023), benché dichiarato improcedibile e qualunque ne sia stato l'esito.
Né la parte avrebbe dovuto introdurre un nuovo accertamento tecnico preventivo.
Difatti, come noto, le condizioni di procedibilità costituiscono limitazioni legali del diritto inviolabile alla difesa giudiziale ex art. 24 Cost., diritto che può essere compresso ma giammai del tutto denegato.
Pertanto, il legislatore può imporre, alla parte che intenda proporre l'azione giudiziaria ordinaria, la preventiva soddisfazione di una condizione di procedibilità, ma non può imporre ulteriori preclusioni al diritto di difesa, sicché l'individuo, una volta assolta la condizione, non soggiace ad ulteriori limitazioni del diritto di agire in giudizio.
L' , a sostegno della propria interpretazione, fa leva sull'obiter dictum della CP_3 giurisprudenza di legittimità (“senza espletare la consulenza tecnica”), secondo cui il rigetto dell'istanza di senza espletamento della C.T.U., consente l'esercizio CP_2 delle azioni ordinarie, sicché a contrario opinando, allorquando la C.T.U. sia stata invece espletata, sarebbe necessaria una nuova domanda amministrativa.
Tale impostazione non è condivisibile, in quanto l'inciso utilizzato dalla Suprema Corte attiene alla fattispecie concreta da essa esaminata, senza alcuna rilevanza sul principio generale, pur affermato nelle succitate sentenze di legittimità, secondo cui la domanda ordinaria ex art. 442 c.p.c. è procedibile se sia stata presentata istanza ai sensi dell'art. 445 bis co. 2 c.p.c., e ciò anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile.
Ciò che rileva, infatti, ai fini della soddisfazione della condizione di procedibilità richiesta dalla legge in subiecta materia, è la proposizione del ricorso ex art. 445 bis
c.p.c.: qualunque ne sia l'esito giudiziale (rigetto, inammissibilità, improcedibilità, improponibilità, con o senza l'espletamento della C.T.U.), ciascuna delle parti può sempre attivare l'azione ordinaria.
Invero, una volta disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, l'esito normativamente previsto ed ordinariamente verificabile è la pronuncia del decreto di
4 omologa ex art. 445 bis co. 5 c.p.c., mentre, nel caso di specie, la fissazione di una udienza successiva all'espletamento delle operazioni peritali (non a caso, non prevista dalla norma citata) ha solo incidenter tantum prodotto l'effetto dell'improcedibilità dell'istanza di A.T.P.O. dopo il deposito della relazione di consulenza.
Ma tale evenienza non può mutare la natura della condizione di procedibilità, il cui assolvimento non può mai pregiudicare l'azione ordinaria, come sopra argomentato, anche se la C.T.U. è stata espletata, e ciò proprio in assenza di pronuncia del decreto di omologa.
Il dato che va valorizzato in questa sede è appunto la definizione “atipica” del procedimento di A.T.P.O. con una ordinanza in rito anziché con decreto di omologa: allorché si verifichi tale circostanza, e benché la C.T.U. sia stata completata, il diritto della parte di agire in giudizio ex art. 24 Cost. si riespande giacché, altrimenti opinando, esso verrebbe ad essere irrimediabilmente compresso.
La presentazione di una nuova domanda amministrativa, infatti, escluderebbe il riconoscimento della prestazione d'assistenza eventualmente spettante sulla scorta della precedente domanda amministrativa.
Del resto, neppure si rivela fondata l'affermazione dell' secondo cui l'ordinanza CP_3 di improcedibilità sarebbe passata in giudicato, trattandosi di pronuncia in rito insuscettibile di assumere le caratteristiche di definitiva regula iuris del rapporto controverso ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
Inoltre, le stesse pronunce in materia di invalidità civile sono sempre rese rebus sic stantibus, cioè sulla scorta della attuale valutazione delle condizioni patologiche, la cui evoluzione nel tempo, in melius o in peius, legittima il superamento di precedenti statuizioni giudiziali di merito, benché assurte a res iudicata.
2. Superata la preliminare eccezione dell' occorre procedere all'esame di CP_1 merito della domanda, tesa conseguire l'accertamento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84.
Ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, risulta pienamente utilizzabile la relazione di consulenza tecnica d'ufficio già espletata nel giudizio di A.T.P.O. summenzionato ed acquisita agli atti del presente giudizio.
Il C.T.U., sulla scorta della certificazione medica prodotta ed all'esito di un esame completo ed approfondito, ha formulato la seguente stima: “Lo studio della documentazione sanitaria, le notizie anamnestiche e l'obiettività raccolta in sede di accertamento diretto consentono di affermare che la sig.ra è affetta dalle seguenti patologie: - Sospetta Parte_1 vasculite determinante lesioni eritemato-edematose sormontate da pustole diffuse agli arti inferiori. -
5 MRGE. Orbene, relativamente all'istanza di assegno ordinario di invalidità, si ricorda che, per esplicito dettato legislativo (ex legge 222/1984): “si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”. -
La sospetta vasculite di cui soffre la sig.ra isulta ancora senza una definita diagnosi. Non Parte_1 risponde alle comuni terapie antinfiammatorie, con parziale risposta solo alla terapia cortisonica, e causa forti dolori agli arti inferiori, compromettendone la deambulazione, e forte prurito. Le lesioni pustolose tendono a peggiorare con il freddo e nel corso degli anni sta aumentando l'intensità dei sintomi e l'estensione delle lesioni stesse. Pertanto è indicizzabile considerando anche le capacità lavorative specifiche della paziente nella percentuale del 70% in accordo con il codice 6438 del DM del
05/02/1992 ricorrendo al criterio analogico”.
Il C.T.U. ha poi formulato le seguenti conclusioni: “In definitiva deve affermarsi che allo stato attuale, alla luce della documentazione sanitaria presa in visione e dell'esame anamnestico clinico, la sig.ra è da ritenersi invalida civile al 70 %, dal 19/09/2023, data della Parte_1 visita peritale, essendo risultato fondamentale quanto emerso in sede di accertamento diretto.
Pertanto le infermità riscontrate sono tali da ridurre a meno di un terzo la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222) con diritto all'assegno ordinario d'invalidità. Vista la condizione evolutiva del quadro patologico in esame, si ritiene necessario proporre una revisione delle infermità accertate ad un anno dalla presente relazione
(gennaio 2025)”.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. hanno fatto seguito ad un attento esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dalla ricorrente, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
A parere del giudicante, il consulente tecnico d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dalla ricorrente, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Difatti, il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da vizi logico-argomentativi.
Del resto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c.
6 Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Pertanto, avendo il C.T.U. rilevato la sussistenza in capo alla ricorrente di una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità lavorativa, in attività confacenti alle proprie attitudini con decorrenza dal 19.9.2023, ciò può ritenersi di per sé fattore determinate la riconoscibilità, in capo alla sig.ra , Parte_1 del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 L.
222/1984.
3. A questo punto, occorre evidenziare che il thema decidendum del presente giudizio deve essere limitato al solo il requisito sanitario e non anche ma anche i requisiti socioeconomici, poiché, nelle conclusioni del ricorso, difetta una espressa istanza di condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
Resta fermo che, nel caso di specie, parte ricorrente, onde ottenere la condanna dell' al pagamento, avrebbe dovuto allegare e provare la sussistenza di tutti i CP_3 requisiti prescritti dalla legge per l'invocata provvidenza, anche di quelli socioeconomici, con specifico riferimento ai requisiti contributivi stabiliti per l'A.O.I.
Di contro, come detto, in assenza di espressa istanza di condanna dell' , CP_3
l'accoglimento della domanda dovrà essere limitato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., all'accertamento dei requisiti sanitari.
Né può ritenersi che si tratti di domanda inammissibile in quanto tesa al mero accertamento di un elemento frazionistico di una fattispecie complessa: se ciò è senz'altro vero in generale (Cassazione civile, 9 aprile 2019, n. 9877: “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire”), nel peculiare caso di specie deve valorizzarsi, ai fini di cui all'art. 100 c.p.c., la già segnalata evenienza dell'assenza di omologazione dell'accertamento peritale compiuto nel precedente procedimento di A.T.P.O., che concretizza l'interesse attuale e concreto della parte ad agire onde sentir dichiarare la sola esistenza del requisito sanitario.
In altri termini, ritiene questo giudice che il particolare esito del procedimento di
A.T.P.O. (dichiarato improcedibile dopo l'espletamento della C.T.U.) abbia privato l'odierna ricorrente di ottenere l'omologa delle risultanze peritali inerenti al solo requisito sanitario, che il consulente d'ufficio ha ritenuto esistente, risultato che essa
7 non può conseguire senza l'intervento del giudice, il quale è chiamato, dunque, a pronunciare un provvedimento che, sul piano sostanziale, produca gli stessi effetti del decreto di omologa, ossia, per l'appunto, accerti la sola esistenza del requisito sanitario.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, occorre rimarcare che il consulente ha individuato il giorno 19.9.2023 quale dies a quo della decorrenza dei requisiti sanitari.
L'ampio differimento della decorrenza rispetto alla data della domanda amministrativa del 31.7.2022 costituisce grave ed eccezionale ragione che impone la compensazione integrale delle spese di lite, in quanto analoga a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, ed in linea con gli indirizzi assunti dalla giurisprudenza (Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, n.
26565: “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. VI, 07/12/2018, n.
31783; Cassazione civile, sez. VI, 04/02/2020, n. 2445; Tribunale di Salerno, sez. lav.,
06/11/2020, n. 2003: “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”).
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente nel giudizio di A.T.P.O. (R. G. n. 8/2023), vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. dichiara sussistenti, in capo a , i requisiti sanitari per Parte_1
l'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. 222/1984, con decorrenza dal 19.9.2023;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come già liquidate nel CP_1 giudizio di A.T.P.O.
Così deciso in Avellino, 22.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 665/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Maria Rosaria Ascolese, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare l'invalidità civile, con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, con diritto all'assegno mensile;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.2.2024, la sig.ra Parte_1 esponeva di aver presentato, in data 31.7.2022, domanda di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984.
Rappresentava che la commissione medica I.N.P.S., con verbale del 6.12.2022, aveva
1 ritenuto insussistente il requisito sanitario, con reiezione della suddetta domanda.
Vano il ricorso amministrativo.
Riferiva di aver adito il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, con ricorso per A.T.P.O. ex art. 445 bis co. 2 c.p.c. (iscritto al R.G. n. 8/2023).
Esponeva che, in detto giudizio, il C.T.U. nominato, in persona del dott. Persona_1
, con relazione di consulenza del 18.2.2024, aveva riconosciuto (oltre ad una
[...] invalidità civile al 70%) la sussistenza della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali e con decorrenza dalla data del 19.9.2023.
Rappresentava che, nelle more, il giudice dell'A.T.P.O., in data 5.7.2023, aveva rinviato il giudizio all'udienza del 20.2.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta.
Asseriva, alla luce di detto rinvio, di aver erroneamente ritenuto di non dover inviare alcuna nota scritta, ma di dover controdedurre successivamente, sia in merito alla bozza che alla consulenza definitiva.
Indicava che, all'esito dell'udienza cartolare, il giudice dell' aveva dichiarato CP_2
l'improcedibilità del ricorso, in ragione del mancato deposito delle note scritte ad opera di entrambe le parti.
Deduceva che la declaratoria d'improcedibilità, in quanto pronuncia di rito, non era idonea ad incidere sulla posizione giuridica sostanziale.
Rappresentava, pertanto, di avere interesse a promuovere il giudizio di merito per il riconoscimento dell'invalidità, al fine di ottenere i conseguenti benefici economici.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione intrapresa, ex art. 442 c.p.c., in luogo di nuova domanda amministrativa, e ciò in quanto, secondo l'indirizzo fornito dalla Suprema Corte, l'azione ordinaria è possibile solo allorquando l'A.T.P.O. sia stato definito con pronuncia in rito senza espletare la C.T.U.
Deduceva la carenza dei requisiti sanitari e socioeconomici stabiliti per le provvidenze di legge, la prescrizione e la decadenza.
Eccepiva, altresì, l'inammissibilità della domanda di condanna alla prestazione invocata dal ricorrente.
2 Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Innanzitutto, giova precisare che il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. è mera condizione di procedibilità della domanda giudiziaria di merito avente ad oggetto quanto indicato dal co. 1 della norma, tanto che eventuali declaratorie di inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed estinzione di tale procedimento giudiziario, traducendosi in pronunce di mero rito, non pregiudicano l'intervenuta soddisfazione della stessa condizione legale di procedibilità, il rispetto del termine semestrale di decadenza e la successiva proposizione dell'azione di merito per la tutela del diritto sostanziale, essendo insuscettibili di formare res iudicata e non impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, tra l'altro come affermato dalla stessa giurisprudenza evocata da a sostegno della propria tesi di inammissibilità della CP_1 presente azione (Cassazione civile, sez. lav., 04/04/2022, n. 10753: “Il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all' art.445 bis c.p.c., emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell' art. 111, comma settimo, della Costituzione , dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984 , la domanda è procedibile, ai sensi dell' art. 445 bis, secondo comma, c.p.c. , se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto accertamento tecnico”; Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2018, n.
21985: “Il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dall' art. 445 bis c.p.c. costituisce domanda idonea ad impedire la decadenza ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 , conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, anche laddove sia dichiarato inammissibile per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di atto di esercizio giudiziale del diritto alla prestazione previdenziale comunque idoneo ad instaurare un rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice, produttivo di conseguenze processuali e sostanziali”; Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2015,
n. 8932: “L'ordinanza di inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva di natura sostanziale, stante la possibilità per
l'interessato di promuovere il ricorso nel merito”; Cassazione civile, sez. lav., 26/08/2020, n.
3 17787: “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all' art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c. , ha ad oggetto
l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici”).
In forza di tali condivisibili principi, l'azione proposta dalla ricorrente deve qualificarsi come azione ordinaria ex art. 442 c.p.c., ammissibile in ragione della previa introduzione del procedimento di A.T.P.O., con ricorso depositato il 2.1.2023 (R. G. n.
8/2023), benché dichiarato improcedibile e qualunque ne sia stato l'esito.
Né la parte avrebbe dovuto introdurre un nuovo accertamento tecnico preventivo.
Difatti, come noto, le condizioni di procedibilità costituiscono limitazioni legali del diritto inviolabile alla difesa giudiziale ex art. 24 Cost., diritto che può essere compresso ma giammai del tutto denegato.
Pertanto, il legislatore può imporre, alla parte che intenda proporre l'azione giudiziaria ordinaria, la preventiva soddisfazione di una condizione di procedibilità, ma non può imporre ulteriori preclusioni al diritto di difesa, sicché l'individuo, una volta assolta la condizione, non soggiace ad ulteriori limitazioni del diritto di agire in giudizio.
L' , a sostegno della propria interpretazione, fa leva sull'obiter dictum della CP_3 giurisprudenza di legittimità (“senza espletare la consulenza tecnica”), secondo cui il rigetto dell'istanza di senza espletamento della C.T.U., consente l'esercizio CP_2 delle azioni ordinarie, sicché a contrario opinando, allorquando la C.T.U. sia stata invece espletata, sarebbe necessaria una nuova domanda amministrativa.
Tale impostazione non è condivisibile, in quanto l'inciso utilizzato dalla Suprema Corte attiene alla fattispecie concreta da essa esaminata, senza alcuna rilevanza sul principio generale, pur affermato nelle succitate sentenze di legittimità, secondo cui la domanda ordinaria ex art. 442 c.p.c. è procedibile se sia stata presentata istanza ai sensi dell'art. 445 bis co. 2 c.p.c., e ciò anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile.
Ciò che rileva, infatti, ai fini della soddisfazione della condizione di procedibilità richiesta dalla legge in subiecta materia, è la proposizione del ricorso ex art. 445 bis
c.p.c.: qualunque ne sia l'esito giudiziale (rigetto, inammissibilità, improcedibilità, improponibilità, con o senza l'espletamento della C.T.U.), ciascuna delle parti può sempre attivare l'azione ordinaria.
Invero, una volta disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, l'esito normativamente previsto ed ordinariamente verificabile è la pronuncia del decreto di
4 omologa ex art. 445 bis co. 5 c.p.c., mentre, nel caso di specie, la fissazione di una udienza successiva all'espletamento delle operazioni peritali (non a caso, non prevista dalla norma citata) ha solo incidenter tantum prodotto l'effetto dell'improcedibilità dell'istanza di A.T.P.O. dopo il deposito della relazione di consulenza.
Ma tale evenienza non può mutare la natura della condizione di procedibilità, il cui assolvimento non può mai pregiudicare l'azione ordinaria, come sopra argomentato, anche se la C.T.U. è stata espletata, e ciò proprio in assenza di pronuncia del decreto di omologa.
Il dato che va valorizzato in questa sede è appunto la definizione “atipica” del procedimento di A.T.P.O. con una ordinanza in rito anziché con decreto di omologa: allorché si verifichi tale circostanza, e benché la C.T.U. sia stata completata, il diritto della parte di agire in giudizio ex art. 24 Cost. si riespande giacché, altrimenti opinando, esso verrebbe ad essere irrimediabilmente compresso.
La presentazione di una nuova domanda amministrativa, infatti, escluderebbe il riconoscimento della prestazione d'assistenza eventualmente spettante sulla scorta della precedente domanda amministrativa.
Del resto, neppure si rivela fondata l'affermazione dell' secondo cui l'ordinanza CP_3 di improcedibilità sarebbe passata in giudicato, trattandosi di pronuncia in rito insuscettibile di assumere le caratteristiche di definitiva regula iuris del rapporto controverso ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
Inoltre, le stesse pronunce in materia di invalidità civile sono sempre rese rebus sic stantibus, cioè sulla scorta della attuale valutazione delle condizioni patologiche, la cui evoluzione nel tempo, in melius o in peius, legittima il superamento di precedenti statuizioni giudiziali di merito, benché assurte a res iudicata.
2. Superata la preliminare eccezione dell' occorre procedere all'esame di CP_1 merito della domanda, tesa conseguire l'accertamento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84.
Ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, risulta pienamente utilizzabile la relazione di consulenza tecnica d'ufficio già espletata nel giudizio di A.T.P.O. summenzionato ed acquisita agli atti del presente giudizio.
Il C.T.U., sulla scorta della certificazione medica prodotta ed all'esito di un esame completo ed approfondito, ha formulato la seguente stima: “Lo studio della documentazione sanitaria, le notizie anamnestiche e l'obiettività raccolta in sede di accertamento diretto consentono di affermare che la sig.ra è affetta dalle seguenti patologie: - Sospetta Parte_1 vasculite determinante lesioni eritemato-edematose sormontate da pustole diffuse agli arti inferiori. -
5 MRGE. Orbene, relativamente all'istanza di assegno ordinario di invalidità, si ricorda che, per esplicito dettato legislativo (ex legge 222/1984): “si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”. -
La sospetta vasculite di cui soffre la sig.ra isulta ancora senza una definita diagnosi. Non Parte_1 risponde alle comuni terapie antinfiammatorie, con parziale risposta solo alla terapia cortisonica, e causa forti dolori agli arti inferiori, compromettendone la deambulazione, e forte prurito. Le lesioni pustolose tendono a peggiorare con il freddo e nel corso degli anni sta aumentando l'intensità dei sintomi e l'estensione delle lesioni stesse. Pertanto è indicizzabile considerando anche le capacità lavorative specifiche della paziente nella percentuale del 70% in accordo con il codice 6438 del DM del
05/02/1992 ricorrendo al criterio analogico”.
Il C.T.U. ha poi formulato le seguenti conclusioni: “In definitiva deve affermarsi che allo stato attuale, alla luce della documentazione sanitaria presa in visione e dell'esame anamnestico clinico, la sig.ra è da ritenersi invalida civile al 70 %, dal 19/09/2023, data della Parte_1 visita peritale, essendo risultato fondamentale quanto emerso in sede di accertamento diretto.
Pertanto le infermità riscontrate sono tali da ridurre a meno di un terzo la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222) con diritto all'assegno ordinario d'invalidità. Vista la condizione evolutiva del quadro patologico in esame, si ritiene necessario proporre una revisione delle infermità accertate ad un anno dalla presente relazione
(gennaio 2025)”.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. hanno fatto seguito ad un attento esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dalla ricorrente, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
A parere del giudicante, il consulente tecnico d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dalla ricorrente, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Difatti, il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da vizi logico-argomentativi.
Del resto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c.
6 Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Pertanto, avendo il C.T.U. rilevato la sussistenza in capo alla ricorrente di una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità lavorativa, in attività confacenti alle proprie attitudini con decorrenza dal 19.9.2023, ciò può ritenersi di per sé fattore determinate la riconoscibilità, in capo alla sig.ra , Parte_1 del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 L.
222/1984.
3. A questo punto, occorre evidenziare che il thema decidendum del presente giudizio deve essere limitato al solo il requisito sanitario e non anche ma anche i requisiti socioeconomici, poiché, nelle conclusioni del ricorso, difetta una espressa istanza di condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
Resta fermo che, nel caso di specie, parte ricorrente, onde ottenere la condanna dell' al pagamento, avrebbe dovuto allegare e provare la sussistenza di tutti i CP_3 requisiti prescritti dalla legge per l'invocata provvidenza, anche di quelli socioeconomici, con specifico riferimento ai requisiti contributivi stabiliti per l'A.O.I.
Di contro, come detto, in assenza di espressa istanza di condanna dell' , CP_3
l'accoglimento della domanda dovrà essere limitato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., all'accertamento dei requisiti sanitari.
Né può ritenersi che si tratti di domanda inammissibile in quanto tesa al mero accertamento di un elemento frazionistico di una fattispecie complessa: se ciò è senz'altro vero in generale (Cassazione civile, 9 aprile 2019, n. 9877: “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire”), nel peculiare caso di specie deve valorizzarsi, ai fini di cui all'art. 100 c.p.c., la già segnalata evenienza dell'assenza di omologazione dell'accertamento peritale compiuto nel precedente procedimento di A.T.P.O., che concretizza l'interesse attuale e concreto della parte ad agire onde sentir dichiarare la sola esistenza del requisito sanitario.
In altri termini, ritiene questo giudice che il particolare esito del procedimento di
A.T.P.O. (dichiarato improcedibile dopo l'espletamento della C.T.U.) abbia privato l'odierna ricorrente di ottenere l'omologa delle risultanze peritali inerenti al solo requisito sanitario, che il consulente d'ufficio ha ritenuto esistente, risultato che essa
7 non può conseguire senza l'intervento del giudice, il quale è chiamato, dunque, a pronunciare un provvedimento che, sul piano sostanziale, produca gli stessi effetti del decreto di omologa, ossia, per l'appunto, accerti la sola esistenza del requisito sanitario.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, occorre rimarcare che il consulente ha individuato il giorno 19.9.2023 quale dies a quo della decorrenza dei requisiti sanitari.
L'ampio differimento della decorrenza rispetto alla data della domanda amministrativa del 31.7.2022 costituisce grave ed eccezionale ragione che impone la compensazione integrale delle spese di lite, in quanto analoga a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, ed in linea con gli indirizzi assunti dalla giurisprudenza (Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, n.
26565: “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. VI, 07/12/2018, n.
31783; Cassazione civile, sez. VI, 04/02/2020, n. 2445; Tribunale di Salerno, sez. lav.,
06/11/2020, n. 2003: “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”).
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente nel giudizio di A.T.P.O. (R. G. n. 8/2023), vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. dichiara sussistenti, in capo a , i requisiti sanitari per Parte_1
l'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. 222/1984, con decorrenza dal 19.9.2023;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come già liquidate nel CP_1 giudizio di A.T.P.O.
Così deciso in Avellino, 22.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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