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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 04/03/2024, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
Proc. n.240/2020 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 28 febbraio 2024, nella causa avente ad oggetto “rendita ai superstiti ed assegno funerario una tantum”, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale tra
, in qualità di vedova del fu , rappr. e dif. da avv. Del Vecchio Parte_1 Persona_1
Massimiliano Appellante
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Aprile Ernesto Appellato CP_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 23.6.2020 , in qualità di Parte_1 vedova del fu , impugnava la sentenza resa dal Giudice del Lavoro di Taranto in Persona_1 data 16 giugno 2020, con cui, in difformi conclusioni rispetto a quelle del CTU nominato in primo grado rigettava la domanda vòlta ad ottenere la rendita ai superstiti e l'assegno funerario.
Si è costituito l' . CP_1
L'appello, all'udienza del 28 febbraio 2024, è stato discusso e deciso con dispositivo letto in udienza.
---°°°---°°°---
L'appello, con cui la impugna la decisione del Giudice di primo grado ad onta delle Parte_1 conclusioni positive cui era pervenuto il CTU dr. , appare agiudizio di questa Corte Persona_2 infondato.
In sintesi riportando i passi salienti della detta relazione (alla quale integralmente si rimanda) il CTU (premesso che l'istruttoria condotta in primo grado aveva confermato l'attività lavorativa svolta dal dal 1996 al 2000 come operaio presso il Centro Siderurgico di Taranto con Per_1 mansioni di manutentore meccanico e saldatore anche con compiti di demolizione e ricostruzione impianti, in tal qualità esposto a fumi di coke, gas, minerali, idrocarburi e rischio amianto, deceduto per carcinoma gastrico) ha asseverato quanto segue.
“Dalla documentazione esaminata il sig. era affetto da: Persona_1
1 Carcinoma dello stomaco scarsamente differenziato (G3) con aspetti castoniformi, infiltrante, ulterato.
Riguardo l'eziopatogenesi della patologia da cui risultava affetto il soggetto, ricordo che l'adenocarcinoma gastrico è un tumore epiteliale maligno dello stomaco, ad elevata mortalità e prognosi infausta.
Tra i fattori favorenti lo sviluppo di tale neoplasia deve essere elencato: consumo di pesci o carni salate o affumicate, eccessivo consumo di sale, utilizzo di acque con anomalo contenuto di nitriti e/o nitrati, uso di farmaci, esposizione ad alcuni tossici ambientali o lavorativi.
Nel caso in esame il svolgeva per circa trent'anni mansione di operaio specializzato. Per_1
Dalle prove testimoniali rese in seno al procedimento giudiziario dagli ex colleghi del , Per_1 evidenziavo che il specificava che svolgevano attività di … manutentori addetti alla CP_2 carpenteria, tubisterie, saldature in tutti i reparti del siderurgico … circostanza confermata dalle successive prove testimoniali. Allo stato attuale risulta difficile poter ottenere un'analisi quali/quantitativa degli agenti cancerogeni cui il era esposto durante l'attività lavorativa. Per_1 Infatti, fino ad oggi, esistono solo ricerche e studi sull'inquinamento dell'area di Taranto e provincia e poche specifiche sui lavoratori del siderurgico.
Infatti, fino ad oggi, esistono solo ricerche e studi sull'inquinamento dell'area di Taranto e provincia e poche specifiche sui lavoratori del siderurgico. Appare evidente (NOTA DEL REDATTORE: sulla scorta di analitica esposizione di tutti gli studi condotti in materia, e per la qual parte integralmente alla relazione integrale si rimanda) come l'area industriale di Taranto, nel suo complesso, sia fonte di inquinamento ambientale. Vi era una correlazione dose risposta tra l'esposizione e l'adenocarcinoma gastrico. Appare evidente che non sia rilevabile un nesso causale diretto ed incontrovertibile tra l'attività lavorativa del e la neoplasia gastrica. Per_1
Ma in tale sede è doveroso valutare anche il nesso concausale, ricordando che, citando il Pt_2 la concausa è ogni antecedente di un fatto dannoso all'organismo umano che ha concorso positivamente con altri al suo determinismo, cioè una quota di causa, uno dei fattori causali, senza del quale quel danno non si sarebbe verificato, nonostante l'attualità degli altri fattori. In tale ottica, tenuto conto di quanto rilevato dall' , si poteva ritenere stocasticamente CP_3 rilevante il nesso tra l'esposizione a molteplici cancerogeni durante l'attività lavorativa del Per_1
e la neoplasia gastrica insorta successivamente. In conclusione, l'arresto cardio-circolatorio, che cagionava il decesso del sig. , era Persona_1 la fisiopatologica evoluzione dell'adenocarcinoma gastrico mestastatizzato. Carcinoma gastrico che presentava possibile nesso di concausa efficiente con l'attività lavorativa svolta dal paziente. Tenuto conto che l'etiopatogenesi delle neoplasie è multifattoriale e ognuno dei fattori assurge a dignità di nesso di concausa, ritengo congruo rilevare che l'attività lavorativa del Per_1 concorreva allo sviluppo della neoplasia.
Da ciò le motivate conclusioni del CTU: Esaminata la documentazione clinica esibita, esaustiva per definire un giudizio medico legale, si ritiene che la patologia del sig. , (adenocarcinoma gastrico), era di origine Persona_1 professionale ed era causa del decesso del paziente”.
---°°°---°°°--- Il Giudice di primo grado rigettava comunque la domanda attorea sul presupposto che, in caso di patologia multifattoriale, il nesso etiologico fra la patologia e l'attività lavorativa svolta e quindi la patologia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi teoricamente possibili, ma
2 deve essere oggetto di precisa dimostrazione, che può essere intesa anche come probabilità, ma di
“probabilità qualificata”. E aggiunge che “non potendo escludere che l'attività lavorativa svolta (dal Parte_3 chiaramente refuso di stampa) possa avere avuto un ruolo causale o concausale nella etiopatogenesi della malattia neoplastica, non sono stati forniti elementi sufficienti per poterlo affermare con sufficiente attendibilità”.
---°°°---°°°---
Questa Corte, alla luce della disamina completa della relazione di CTU, concorda con la decisione del Giudice di primo grado.
Il CTU infatti premette che “Vi era una correlazione dose risposta tra l'esposizione e l'adenocarcinoma gastrico. Appare evidente che non sia rilevabile un nesso causale diretto ed incontrovertibile tra l'attività lavorativa del e la neoplasia gastrica”, prosegue “tenuto conto di quanto rilevato Per_1 dall' , si poteva ritenere stocasticamente rilevante il nesso tra l'esposizione a molteplici CP_3 cancerogeni durante l'attività lavorativa del e la neoplasia gastrica insorta Per_1 successivamente.
E testualmente, in prosieguo, afferma che “…..Carcinoma gastrico che presentava possibile nesso di concausa efficiente con l'attività lavorativa svolta dal paziente.
Il CTU dunque si ferma ad una “possibilità” di nesso di causa efficiente, laddove, come correttamente riportato dal Giudice di primo grado, nelle patologie multifattoriali è anche possibile una “probabilità (che già da sé va ben oltre la mera “possibilità”), ma a condizione che sia una
“probabilità qualificata”, che nel caso che qui occupa manca.
L'appello va pertanto rigettato.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 28 febbraio 2024
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
3
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 28 febbraio 2024, nella causa avente ad oggetto “rendita ai superstiti ed assegno funerario una tantum”, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale tra
, in qualità di vedova del fu , rappr. e dif. da avv. Del Vecchio Parte_1 Persona_1
Massimiliano Appellante
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Aprile Ernesto Appellato CP_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 23.6.2020 , in qualità di Parte_1 vedova del fu , impugnava la sentenza resa dal Giudice del Lavoro di Taranto in Persona_1 data 16 giugno 2020, con cui, in difformi conclusioni rispetto a quelle del CTU nominato in primo grado rigettava la domanda vòlta ad ottenere la rendita ai superstiti e l'assegno funerario.
Si è costituito l' . CP_1
L'appello, all'udienza del 28 febbraio 2024, è stato discusso e deciso con dispositivo letto in udienza.
---°°°---°°°---
L'appello, con cui la impugna la decisione del Giudice di primo grado ad onta delle Parte_1 conclusioni positive cui era pervenuto il CTU dr. , appare agiudizio di questa Corte Persona_2 infondato.
In sintesi riportando i passi salienti della detta relazione (alla quale integralmente si rimanda) il CTU (premesso che l'istruttoria condotta in primo grado aveva confermato l'attività lavorativa svolta dal dal 1996 al 2000 come operaio presso il Centro Siderurgico di Taranto con Per_1 mansioni di manutentore meccanico e saldatore anche con compiti di demolizione e ricostruzione impianti, in tal qualità esposto a fumi di coke, gas, minerali, idrocarburi e rischio amianto, deceduto per carcinoma gastrico) ha asseverato quanto segue.
“Dalla documentazione esaminata il sig. era affetto da: Persona_1
1 Carcinoma dello stomaco scarsamente differenziato (G3) con aspetti castoniformi, infiltrante, ulterato.
Riguardo l'eziopatogenesi della patologia da cui risultava affetto il soggetto, ricordo che l'adenocarcinoma gastrico è un tumore epiteliale maligno dello stomaco, ad elevata mortalità e prognosi infausta.
Tra i fattori favorenti lo sviluppo di tale neoplasia deve essere elencato: consumo di pesci o carni salate o affumicate, eccessivo consumo di sale, utilizzo di acque con anomalo contenuto di nitriti e/o nitrati, uso di farmaci, esposizione ad alcuni tossici ambientali o lavorativi.
Nel caso in esame il svolgeva per circa trent'anni mansione di operaio specializzato. Per_1
Dalle prove testimoniali rese in seno al procedimento giudiziario dagli ex colleghi del , Per_1 evidenziavo che il specificava che svolgevano attività di … manutentori addetti alla CP_2 carpenteria, tubisterie, saldature in tutti i reparti del siderurgico … circostanza confermata dalle successive prove testimoniali. Allo stato attuale risulta difficile poter ottenere un'analisi quali/quantitativa degli agenti cancerogeni cui il era esposto durante l'attività lavorativa. Per_1 Infatti, fino ad oggi, esistono solo ricerche e studi sull'inquinamento dell'area di Taranto e provincia e poche specifiche sui lavoratori del siderurgico.
Infatti, fino ad oggi, esistono solo ricerche e studi sull'inquinamento dell'area di Taranto e provincia e poche specifiche sui lavoratori del siderurgico. Appare evidente (NOTA DEL REDATTORE: sulla scorta di analitica esposizione di tutti gli studi condotti in materia, e per la qual parte integralmente alla relazione integrale si rimanda) come l'area industriale di Taranto, nel suo complesso, sia fonte di inquinamento ambientale. Vi era una correlazione dose risposta tra l'esposizione e l'adenocarcinoma gastrico. Appare evidente che non sia rilevabile un nesso causale diretto ed incontrovertibile tra l'attività lavorativa del e la neoplasia gastrica. Per_1
Ma in tale sede è doveroso valutare anche il nesso concausale, ricordando che, citando il Pt_2 la concausa è ogni antecedente di un fatto dannoso all'organismo umano che ha concorso positivamente con altri al suo determinismo, cioè una quota di causa, uno dei fattori causali, senza del quale quel danno non si sarebbe verificato, nonostante l'attualità degli altri fattori. In tale ottica, tenuto conto di quanto rilevato dall' , si poteva ritenere stocasticamente CP_3 rilevante il nesso tra l'esposizione a molteplici cancerogeni durante l'attività lavorativa del Per_1
e la neoplasia gastrica insorta successivamente. In conclusione, l'arresto cardio-circolatorio, che cagionava il decesso del sig. , era Persona_1 la fisiopatologica evoluzione dell'adenocarcinoma gastrico mestastatizzato. Carcinoma gastrico che presentava possibile nesso di concausa efficiente con l'attività lavorativa svolta dal paziente. Tenuto conto che l'etiopatogenesi delle neoplasie è multifattoriale e ognuno dei fattori assurge a dignità di nesso di concausa, ritengo congruo rilevare che l'attività lavorativa del Per_1 concorreva allo sviluppo della neoplasia.
Da ciò le motivate conclusioni del CTU: Esaminata la documentazione clinica esibita, esaustiva per definire un giudizio medico legale, si ritiene che la patologia del sig. , (adenocarcinoma gastrico), era di origine Persona_1 professionale ed era causa del decesso del paziente”.
---°°°---°°°--- Il Giudice di primo grado rigettava comunque la domanda attorea sul presupposto che, in caso di patologia multifattoriale, il nesso etiologico fra la patologia e l'attività lavorativa svolta e quindi la patologia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi teoricamente possibili, ma
2 deve essere oggetto di precisa dimostrazione, che può essere intesa anche come probabilità, ma di
“probabilità qualificata”. E aggiunge che “non potendo escludere che l'attività lavorativa svolta (dal Parte_3 chiaramente refuso di stampa) possa avere avuto un ruolo causale o concausale nella etiopatogenesi della malattia neoplastica, non sono stati forniti elementi sufficienti per poterlo affermare con sufficiente attendibilità”.
---°°°---°°°---
Questa Corte, alla luce della disamina completa della relazione di CTU, concorda con la decisione del Giudice di primo grado.
Il CTU infatti premette che “Vi era una correlazione dose risposta tra l'esposizione e l'adenocarcinoma gastrico. Appare evidente che non sia rilevabile un nesso causale diretto ed incontrovertibile tra l'attività lavorativa del e la neoplasia gastrica”, prosegue “tenuto conto di quanto rilevato Per_1 dall' , si poteva ritenere stocasticamente rilevante il nesso tra l'esposizione a molteplici CP_3 cancerogeni durante l'attività lavorativa del e la neoplasia gastrica insorta Per_1 successivamente.
E testualmente, in prosieguo, afferma che “…..Carcinoma gastrico che presentava possibile nesso di concausa efficiente con l'attività lavorativa svolta dal paziente.
Il CTU dunque si ferma ad una “possibilità” di nesso di causa efficiente, laddove, come correttamente riportato dal Giudice di primo grado, nelle patologie multifattoriali è anche possibile una “probabilità (che già da sé va ben oltre la mera “possibilità”), ma a condizione che sia una
“probabilità qualificata”, che nel caso che qui occupa manca.
L'appello va pertanto rigettato.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 28 febbraio 2024
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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