Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00120/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00472/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 472 del 2025, proposto da dalla prof.ssa HE EN, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Naso, PEC domeniconaso@ordineavvocatiroma.org, e Antonio Vito Vertone, PEC vertone.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, in persona del legale rappresentante, e presso gli Uffici della stessa domiciliati per legge in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm.,
per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Potenza n. 474 del 4.7.2024;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il Cons. QU ON e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Sentenza n. 474 del 4.7.2024 la Sezione Lavoro del Tribunale di Potenza ha accolto il ricorso della prof.ssa HE EN, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento:
1) in favore della ricorrente, della somma di € 1.000,00, cioè dell’importo annuale ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 di € 500,00, destinati all’aggiornamento ed alla formazione continua dei docenti mediante l’acquisto di libri, riviste, hardware, software, corsi e spese culturali (cd. Carta Elettronica del docente), per il servizio prestato negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 come docente a tempo determinato, in quanto prima il Consiglio di Stato con Sentenza n. 1842 del 16.2.2022 e poi la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con Ordinanza del 18.5.2022 nella causa n. 450/2021 avevano statuito che il predetto beneficio economico, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’Allegato alla Direttiva Europea n. 70/1999 sul lavoro a tempo determinato, spettava non solo ai docenti a tempo indeterminato, ma anche a quelli a tempo determinato;
2) in favore dell’avv. Domenico Naso, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 300,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Tale Sentenza, in data 15.10.2024, è stata notificata presso l’indirizzo di posta elettronica uffgabinetto@postacert.istruzione.it, cioè presso l’indirizzo di posta elettronica, utilizzato per l’invio delle comunicazioni ufficiali e delle notifiche legali.
La prof.ssa HE EN con il presente ricorso, notificato il 12.12.2025 e depositato nella stessa giornata del 12.12.2025, ha chiesto esclusivamente la corresponsione dei suddetti importi annuali ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 di € 500,00 ed, in caso di incapienza dell’apposito capitolo di bilancio, l’emissione, ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997, l’emissione di uno speciale ordine di pagamento, da regolare in conto sospeso, allegando il titolo esecutivo asseverato, munito della certificazione attestante il passaggio in giudicato ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm..
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione scolastica, la quale ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse “o, in alternativa”, che fosse dichiarata la cessata materia del contendere, in quanto in data 23.12.2025 è stato pagato il credito di € 1.000,00, oggetto della controversia in esame.
Nella Camera di Consiglio dell’11.3.2026 il ricorso è passato in decisione, dopo che il difensore della ricorrente ha riconosciuto l’avvenuta estinzione del credito di cui è causa.
Ciò stante, al Collegio non rimane altro che dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la pretesa della ricorrente è stata interamente soddisfatta.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo, tenendo conto del comportamento di ravvedimento operoso (cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 54 del 5.2.2026, n. 256 del 17.4.2025, n. 651 del 21.12.2024, n. 601 del 2.12.2024, n. 321 del 14.6.2024, n. 192 del 10.3.2022, n. 711 del 9.11.2021, n. 434 del 14.6.2021, n. 186 del 26.2.2021, n. 2 del 3.1.2020, n. 814 del 7.11.2019 e n. 74 del 7.2.2013).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore degli avv.ti Domenico Naso e Antonio Vito Vertone, dichiaratisi antistatari, delle spese relative al presente giudizio, liquidandole nella misura complessiva di € 800,00 (ottocento), cioè € 400,00 (quattrocento) ciascuno, oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA e CPA; va altresì rimborsato il Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF TO, Presidente
QU ON, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| QU ON | EF TO |
IL SEGRETARIO