Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Grazia Bisogni, sciogliendo la riserva del 25.3.2025, ha emesso la seguente ORDINANZA EX ARTT.702 BIS E SS. C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 18409 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cittadinanza TRA EF NI, nato il [...] a Giugliano in [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Valerio Maione, presso lo studio del quale elett.nte domicilia e sito a Napoli, alla via Stazio n.3, in virtù di procura in atti RICORRENTE E MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11 RESISTENTE CONTUMACE SINDACO DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, quale organo di governo, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11 RESISTENTE CONTUMACE NONCHE' PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede INTERVENTORE EX LEGE E COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, in persona del Sindaco pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv.to dall'avv. Iolanda Del Prete, presso il cui studio elett.nte domicilia e sito a Napoli, via dei Greci n.67, in virtù di procura in atti INTERVENTORE VOLONTARIO MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto, il 27.7.2022, ricorso all'adita sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Napoli ai sensi degli artt. 19bis d.lgs. 150\11, 4, comma 2, legge n. 91\1992 e 33 d-l 69\2013, convertito con modificazioni nella legge 98\2013, citando in giudizio il Ministero dell'Interno, l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e il Sindaco del Comune di Giugliano in Campania, nella qualità di ufficiale dello stato civile, chiedendo di accertare il suo diritto alla cittadinanza italiana per nascita sul territorio nazionale, nonché di accertare e dichiarare che anche i suoi figli minori, RO AM, nata a Giugliano in [...] il [...], RO RE, nata a Giugliano in [...] l'[...], e RO TO, nato a [...] il [...], sono cittadini italiani o comunque che sussistono i presupposti di cui all'art. 14 L. 91/1992. Il ricorrente ha chiesto anche ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata;
di condannare in via accessoria-sanzionatoria il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Napoli ed il Sindaco del Comune di Giugliano in Campania n.q. a titolo di risarcimento nei confronti nella misura che sarà ritenuta di
1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.
2. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di eta', a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'. In mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data.
2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici”. In base ai fatti esposti ed al quadro normativo riassunto, l'iscrizione anagrafica della residenza non è requisito per conseguire la cittadinanza italiana. Anche la giurisprudenza del Supremo Collegio ha condiviso tale interpretazione, affermando che “La L. n. 91 del 1992, art. 4 stabilisce al comma 2: "Lo straniero nato in [...], che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data". La condizione dettata dalla norma relativa alla residenza in Italia fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, deve essere interpretata, coerentemente con quanto ritenuto dalla dottrina pressochè unanime, con specifico riferimento all'avverbio "legalmente" come permanenza in Italia non clandestina ovvero in violazione delle norme che regolano l'ingresso, la circolazione e il soggiorno dei cittadini stranieri. L'affacciarsi del fenomeno della migrazione al momento dell'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza ha dettato l'esigenza di qualificare come "legale" la condizione costituita dall'ininterrotta residenza, utilizzando un termine del tutto eterogeneo rispetto alla qualificazione normativa della residenza desumibile dall'art. 43 c.c. o dalle norme processuali sulle notificazioni degli atti. Secondo l'art. 43 la residenza è il luogo della dimora abituale. Ugualmente, la definizione giuridica di residenza, mutuabile dalle disposizioni processuali sulla notificazione degli atti giudiziari, (artt. 138 e ss. codice di rito) si fonda sul criterio dell'effettività, da ritenersi prevalente ove provata, sulla residenza anagrafica. (Cass.2814 del 2000; 5726 del 2002). Peraltro, come esattamente sottolineato nel ricorso, nelle circolari esplicative, dettate dal Ministero dell'Interno, ed in particolare nella circolare n. 22 del 2007, ratione temporis applicabile, viene espressamente precisato che l'eventuale iscrizione anagrafica tardiva del minore non può pregiudicare l'acquisto della cittadinanza italiana quando vi sia in concreto la residenza effettiva. L'incidenza quantitativa del fenomeno dell'errore, a danno dei requisiti dell'acquisto della cittadinanza da parte del minore nato da genitori stranieri e residente in Italia dalla nascita, si è rivelata così frequente da richiedere l'intervento del legislatore. Il D.L. n. 69 del 2013, art. 33 conv. con modif. dalla L. n. 98 del 2013, rivolto proprio alla "semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in [...]" prevede espressamente che: Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della L. 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione. 2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui alla L. n. 91 del 1992, art. 4, comma 2 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data” (Cassazione civile , sez. I , 17/05/2017 , n. 12380; cfr. anche Tribunale Roma sez. I, 27/11/2017, n.22163). Escluso, dunque, che il requisito dell'iscrizione anagrafica integri la fattispecie costitutiva del diritto preteso, cionondimeno tutti gli altri elementi su enumerati, che l'art. 4, comma 2, contempla, debbono esistere ed essere provati dal soggetto che se ne pretende titolare, in virtù del principio giuridico generale, fissato dall'art. 2697 c..c, il quale non ha ragione di subire, in tal caso, alcun affievolimento o deroga. Infatti, colui che agisce esercitando l'azione in esame è certamente vicino alla prova dei fatti che contribuiscono a costituire il suo diritto e proprio le pronunce sopra citate sottolineano la libertà di poterli dimostrare con ogni mezzo. Orbene, l'istante ha soltanto dimostrato di essere nato a Giugliano in [...] il [...], depositando copia del certificato di nascita del 23.6.2016. Non ha, invece, provato di avere risieduto in Italia ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età, avvenuto il 3.2.2017. In particolare, ha assunto ma non ha dimostrato di avere sempre vissuto con la sua famiglia nel campo nomadi della zona ASI 7 di Giugliano in Campania. Al riguardo, egli ha prodotto copia del censimento effettuato il 30.8.2008 dal Commissario Delegato per l'emergenza insediamenti comunità nomadi nella Regione Campania, che diede atto a quella data, della sua presenza nel campo ASI 7 di Giugliano in Campania. Inoltre, ha prodotto copia della dichiarazione sottoscritta il 19.6.2019 dal presidente dell'associazione “Arrevutammoce”, Antonio Lauro Lievore, che attesta che il ricorrente è stato seguito dai volontari nello svolgimento delle attività estive da questi ultimi organizzate negli anni dal 2002 al 2009 ed ha frequentato il doposcuola rom o il corso di alfabetizzazione, organizzato dalla suddetta associazione con il camper scuola dal 2013 al 2019. Se anche si volesse riconoscere valore probatorio ad uno scritto proveniente da terzi, privo di certezza in ordine alla sua effettiva provenienza, in ogni caso il contenuto non dimostra minimamente la continuità della presenza del ricorrente sul territorio nazionale al di fuori dei periodi di tempo cui esso si riferisce. Nulla prova che l'attore abbia risieduto in Italia dall'anno della sua nascita al 2002, nonché dal 2010 al 2013. Le richieste di prova testimoniale, formulate nel ricorso, sono risultate inammissibili, poiché non vi è la sia pur minima articolazione per capi specifici e separati sui quali interrogare le due testi indicate. Vi è infatti un generico richiamo alle
“circostanze di fatto innanzi esposte”, le quali non sono state affatto articolate in modo chiaro e facilmente individuabile ma sono state espresse intrecciandole in modo inestricabile con argomentazioni difensive. Anche quanto alla dedotta presenza continuativa sul territorio nazionale del proprio nucleo familiare di origine, composto dai genitori e dai fratelli, questi ultimi nemmeno menzionati, nessuna prova è stata prodotta o richiesta in forma ammissibile. Né si può accogliere l'istanza avanzata implicitamente a pag. 2 del ricorso ai sensi dell'art. 210 c.p.c., laddove l'attore ha dichiarato che dopo la nascita ha vissuto ininterrottamente sul proprio territorio come gli Stati di famiglia e le relazioni dei servizi sociali del Comune di Giugliano potrebbero comprovare, rispetto ai quali si richiede all'Ill.mo Giudice adito di richiedere acquisizione documentale. A prescindere dal fatto che l'art. 210 c.p.c. esige la necessità di acquisire il documento di cui ordinare l'esibizione, che nel caso di specie non sussiste, la disposizione in commento richiede anche la certa esistenza del documento oggetto dell'istanza e dell'ordine. Anche tale requisito difetta del tutto nel caso in esame. Non si vede, dunque, come si possa concludere che il ricorrente ha dimostrato la sua ininterrotta dimora abituale in Italia fino al raggiungimento della maggiore età, come richiesto dall'art. 4, comma 2, cit. In ordine alle spese processuali non si provvede, stante la contumacia del convenuto Ministero vittorioso. Circa i rapporti processuali tra l'attore ed il Comune, si dispone la compensazione, visto che tale soggetto, non chiamato in causa, è intervenuto per sostenere il rigetto della domanda, senza alcuna legittimazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra l'attore ed il convenuto Ministero dell'Interno;
3. Compensa le spese processuali tra l'attore ed il Comune di Giugliano in Campania. Si comunichi. Napoli, 03/04/2025 Il giudice Dott.ssa Grazia Bisogni