CASS
Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
Massime • 1
A fronte del commissariamento dell'Ilva, disposto con il d.l. n. 61 del 2013, convertito in l. n. 89 del 2013, il soggetto titolare di una partecipazione minoritaria può, in astratto, invocare il diritto a un indennizzo per lesione del valore patrimoniale della quota ai sensi degli artt. 42 Cost. e 1 del Protocollo addizionale della CEDU, rientrando la partecipazione azionaria nella categoria dei "beni" ai quali è dedicata la previsione di salvaguardia dettata dal citato art. 1; spetta però al giudice del merito stabilire se, in concreto, un pregiudizio di tal genere vi sia stato come diretta conseguenza della legge-provvedimento, e la relativa valutazione, se motivata, resta insindacabile in cassazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/04/2024, n. 10500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10500 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30541/2020 R.G. proposto da: UN ND B.V., elettivamente domiciliata in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato VACCARELLA ROMANO ([...]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PORTALE GIUSEPPE ([...]), POLICE ARISTIDE ([...]), D'TO GI ([...]) -ricorrente- contro PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, domiciliata in ROMA, VIA DEI Civile Sent. Sez. 1 Num. 10500 Anno 2024 Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Relatore: RR FR Data pubblicazione: 18/04/2024 2 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende per legge -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2456/2020 depositata il 30/09/2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10/04/2024 dal Consigliere FR RR. Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso per il rigetto dei primi quattro motivi di ricorso e per l’accoglimento del quinto. Uditi gli avvocati Vaccarella e Fedeli. Fatti di causa UN ND BV, socia di VA s.p.a. al l0,05%, ha citato la Presidenza del Consiglio dei ministri dinanzi al tribunale di Milano in relazione al regime di commissariamento dell’VA conseguente al d.l. n. 61 del 2013, convertito in l. n. 89 de 2013, lamentando (per quanto ancora interessa) di aver subito un'espropriazione di fatto della partecipazione azionaria, senza riconoscimento di alcun indennizzo (o risarcimento) commisurato al valore della stessa. Nella resistenza della parte convenuta il tribunale ha respinto la pretesa e ha condannato l’attrice alle spese processuali. Ha invero riconosciuto che la partecipazione societaria è in linea generale suscettibile di esproprio, ma ha negato che la compressione dei diritti e facoltà connaturati alla posizione di socio, quale derivante dalle disposizioni del d.l. n. 61 del 2013, avesse integrato la fattispecie. Ad avviso del tribunale i provvedimenti previsti dal citato d.l. erano riconducibili alla categoria dei provvedimenti ablatori di natura preventiva adottati mediante una legge-provvedimento come reazione a un illecito ambientale, e non quindi alla categoria dei provvedimenti 3 espropriativi assunti d'iniziativa dalla p.a. col fine di realizzare un interesse pubblico individuato nel singolo caso concreto. La causa efficiente dell'adozione della disciplina di cui al d.l. n. 61/2013, da individuarsi, pacificamente, nella grave inottemperanza, da pare di VA, alle disposizioni dell'a.i.a. (autorizzazione integrata ambientale), aveva condotto all’accertamento ex lege dei danni alla salute e all’ambiente siccome discendenti dall’attività produttiva, unico ed essenziale presupposto del commissariamento e della attribuzione all’organo commissariale dei relativi poteri gestori. Ne era derivata la semplice e conseguente sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa e dei poteri dell'assemblea senza incidenza dei presupposti di un esproprio. In definitiva, a dire del tribunale, l'attività d’impresa dell’VA era stata svolta in modo illegale, in grave, prolungata e continua violazione di norme di legge e provvedimenti amministrativi, e i diritti dei soci non erano stati compressi dalla disciplina di cui al d.l. n. 61 del 2013 a fini di tutela della salubrità ambientale e della salute, essendo stati in vero ancor più fortemente limitati con l'adozione degli anteriori provvedimenti di sequestro preventivo penale dell'intero stabilimento e dei suoi prodotti;
mentre, da un lato, col d.l. n. 207 del 2012, la società era stata rimessa in possesso dello stabilimento e, dall’altro, col d.l. n. 61 del 2013, a fronte della constatata assoluta incapacità della governance societaria di svolgere l'attività produttiva in adempimento dell’a.i.a, era stato attuato un intervento mirato a garantire la tutela dei diritti alla salute e alla salubrità ambientale, in modo proporzionale alle necessità. Cosa che non aveva comportato una ingiustificata compressione dei diritti amministrativi dei soci, né aveva determinato la sospensione del loro diritto a percepire i dividendi, ma solo una limitata e proporzionata compressione dei diritti sociali, non integrante l’ipotesi di esproprio e non costituente base per l'insorgere di un diritto a un indennizzo, essendosi trattato della normale conseguenza del 4 rischio d’investimento in un’impresa la cui attività produttiva era risultata connotata da illegalità. Decidendo sugli appelli principale della società e incidentale della Presidenza del Consiglio, la corte d’appello di Milano, all’esito di una lunga motivazione ricostruttiva della vicenda nel suo complesso, ha (in estrema sintesi) confermato, per un verso, che il provvedimento di commissariamento di VA non fosse equiparabile a un provvedimento di espropriazione che imponesse l'obbligo di pagare un indennizzo, e ha ritenuto, per altro verso, che i soci dell’VA, e in particolare UN, non avessero subito nessun pregiudizio patrimoniale, neppure di fatto, come conseguenza del commissariamento in sé, essendo stata l’VA semmai insolvente da prima del commissariamento. Ha quindi respinto l’appello principale salvo che per la parte relativa alla quantificazione delle spese del giudizio di primo grado, che ha rideterminato in conformità della domanda della convenuta (33.000,00 EUR). Mentre ha accolto l’appello incidentale nella parte relativa al presupposto per la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ., condanna che ha pronunciato per somma identica. Ha infine liquidato le spese del grado ponendole per il 95 % a carico dell’appellante principale. UN ND BV ha proposto ricorso per cassazione in cinque motivi. L’avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha replicato con controricorso. Il Procuratore Generale ha fatto pervenire una requisitoria scritta. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. – Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 42 e 117 cost. in relazione agli artt. 17 della Carta dei diritti fondamentali e 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, per avere la sentenza negato che al provvedimento di commissariamento dell'VA si attagli l'istituto dell'espropriazione sulla base di un concetto “modellato 5 sull'espropriazione di beni immobili di cui al d.lgs. n. 327/2001”; concetto “grossolanamente diverso da quello, ben più complesso e raffinato, adottato dall'art. 42, 3° comma, cost.”. La critica svolta in questo senso è duplice. In primo luogo, si dice che la corte d’appello avrebbe dovuto applicare il concetto di espropriazione adottato dalla Costituzione. Poiché la legge-provvedimento non ha previsto il diritto all'indennizzo che la Costituzione collega inscindibilmente all'espropriazione, la corte territoriale avrebbe dovuto sollevare una questione di legittimità costituzionale, in vero sollecitata dalla società impugnante, sotto il profilo del diretto, frontale contrasto del d.l. n. 61 del2013 con l'art. 42, terzo comma, cost., e sotto il profilo del contrasto - attraverso la norma interposta costituita dall'art. 117, primo comma, cost. - con l'art. 1 del Protocollo CEDU. Da ciò sarebbe integrato il primo errore dell’impugnata sentenza, visto che la violazione dell'art. 1 citato è integrata non soltanto nelle ipotesi in cui l'espropriazione sia stata illegittima, ma anche quando non vi sia stata determinazione dell'indennità, ovvero non vi sia stata un'espropriazione di fatto. In secondo luogo, si aggiunge che la sentenza impugnata non avrebbe potuto negare la responsabilità dello Stato da atto lecito dannoso. Il rigetto della domanda da questo punto di vista sarebbe avvenuto senza considerazione del principio di giustizia distributiva, perché coi provvedimenti di commissariamento dell’VA essa ricorrente si era vista privata dei diritti amministrativi e patrimoniali collegati al possesso della partecipazione sociale, o comunque impossibilitata a esercitarli, con ciò avendo subito appunto l’espropriazione di fatto della partecipazione medesima. Sicché, nel bilanciamento tra interessi contrapposti, il d.l. n. 61 del 2013 (e poi anche il d.l. n. 1 del 2015) aveva finito per porre a suo unico carico i costi di una misura prevista a nome della collettività, con sacrificio imposto al singolo nell'interesse 6 generale, da controbilanciare necessariamente con una misura ristoratoria. II. – Col secondo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi relativamente all'asserita inottemperanza di VA alle prescrizioni dell’a.i.a., per l'ipotesi che nella impugnata sentenza sia ravvisato un particolare profilo della ratio decidendi, relativamente a una pretesa peculiarità del provvedimento ablativo giustificativa, in sé, del mancato riconoscimento del diritto all'indennizzo. III. – Col terzo mezzo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2348, 2350 e 2351 cod. civ., e la nullità della sentenza in relazione all'art. 132 n. 4 cod. proc civ. e agli artt. 115 e 116 stesso codice, per avere la corte d’appello dichiarato di non comprendere quale sarebbe stata la perdita concreta di valore della partecipazione sociale di UN, siccome asseritamente determinata da una sospensione, conseguente al commissariamento, del potere di esercitare i diritti sociali per il periodo limitato di circa un anno e mezzo. Anche in tal caso la sentenza viene criticata per due sostanziali ragioni. La prima, di ordine generale, è che ciascuna azione rappresentativa del capitale sociale ha uguale valore e conferisce al suo possessore uguali diritti, i quali spaziano dal profilo economico- patrimoniale ai profili amministrativi;
tali diritti sono oltre tutto in gran parte anche autonomamente alienabili a titolo oneroso. La soppressione di uno o più di questi diritti - o, come si dice accaduto nella vicenda in esame, di tutti i diritti incorporati nelle azioni - determina uno svuotamento della funzione e del valore delle azioni medesime. Pertanto, a dire della ricorrente, non si sarebbe potuto dubitare che il sistema giuridico tutela anche i "soci di minoranza", proprio perché una partecipazione di minoranza è di per sé espressiva, pur con le sue strutturali limitazioni, dei diritti amministrativi e patrimoniali incorporati 7 dalle azioni che la costituiscono e del valore pro quota del complessivo patrimonio sociale che rappresenta. A fronte di tutto questo, la tesi è che lo Stato, mediante il commissariamento, avrebbe espropriato le partecipazioni sociali nell'VA, divenendo, di fatto, “il socio unico della stessa società, il solo soggetto munito, attraverso i commissari di nomina governativa, dei poteri connessi alle partecipazioni sociali e del potere di gestire ed orientare l'attività sociale, sia nelle sue scelte gestionali operative, sia nelle scelte strategiche generali” (come per esempio, e in concreto, la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria). E sempre il commissariamento avrebbe determinato non la "mera sospensione" temporanea dei diritti sociali, come detto dalla corte d’appello, bensì la loro privazione definitiva e irreversibile. La seconda ragione è specificamente correlata al valore da attribuirsi all'VA (e, di riflesso, alla partecipazione di UN in quest'ultima) al momento del commissariamento. La ricorrente ricorda di aver rappresentato che la privazione della sua partecipazione aveva realizzato un fenomeno espropriativo e che il diritto all’indennizzo si sarebbe dovuto parametrare al valore che la partecipazione espropriata aveva alla data del commissariamento. Detto valore era stato stimato e periziato da una consulenza di parte. La corte d’appello, negando il fondamento del diritto all'indennizzo e la sussistenza di un "pregiudizio" a carico di UN, si sarebbe mossa senza alcuna logica e razionale argomentazione, e senza una benché minima motivazione, essendo incontrovertibile che il commissariamento era stato disposto nel mese di giugno del 2013; e la gestione dell’VA successiva al medesimo aveva registrato risultati molto negativi, sulla base dei quali, dietro iniziativa degli stessi commissari e senza il coinvolgimento degli organi societari, era stato dichiarato lo stato di insolvenza e attivata la procedura di amministrazione straordinaria. 8 In questo senso la ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia argomentato apoditticamente anche a proposito dei nessi con la condizione d’insolvenza, vista la sentenza penale con la quale il g.u.p. di Milano aveva invece ritenuto dimostrato che VA, al momento del commissariamento, si trovava in condizione di equilibrio economico- finanziario. IV. – Col quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2247, 2325 e 2331 cod. civ., 5 del d.lgs. n. 231 del 2001, per l'ipotesi che nella impugnata sentenza sia ravvisato un ulteriore profilo della ratio decidendi, relativamente a una pretesa legittimità di un'espropriazione senza indennizzo delle quote di partecipazione dei soci di minoranza in ragione di un presunto inadempimento da parte dell’VA agli obblighi ambientali. V. – Infine, col quinto motivo, la sentenza d’appello è censurata nella parte relativa alla responsabilità processuale aggravata nel giudizio di primo grado. È dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ., perché sarebbe mancata sia la dimostrazione del danno asseritamente patito dalla controparte, da ristorare in base alla norma richiamata, sia e a monte l’elemento psicologico di colpa grave da porre a fondamento della statuizione di condanna. VI. - Il primo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. I motivi sono da disattendere perché si risolvono in affermazioni astratte;
affermazioni in parte anche condivisibili, ma comunque non risolutive a fronte della situazione di specie rapportata al d.l. n. 61 del 2013; e maggiormente non risolutive in esito a quanto stabilito - in fatto - dal giudice del merito a proposito del nesso causale. VII. - La domanda della società ricorrente risulta esser stata associata al sostanziale esproprio della partecipazione subìto – de facto - per il commissariamento dell’VA di cui al d.l. n. 61 del 2013. 9 La società ha rivendicato il diritto al ristoro del danno commisurato alla conseguente perdita di valore della partecipazione stessa. In questa sede, essa ha menzionato anche il d.l. n. 1 del 2015. VIII. - Va precisato che tanto il d.l. n. 61 del 2013, quanto il d.l. n. 1 del 2015 si inseriscono nell’annosa vicenda dell’VA come profili di ulteriore rilevanza dei presidi di tutela ambientale considerati dall’anteriore d.l. n. 207 del 2012. A tal proposito merita rammentare che il d.l. n. 207 del 2012 aveva a suo tempo previsto che, presso gli stabilimenti dei quali fosse riconosciuto l'interesse strategico nazionale e che occupassero almeno duecento persone, l'esercizio dell'attività di impresa, quando indispensabile per la salvaguardia dell'occupazione e della produzione, potesse continuare per un tempo determinato (massimo trentasei mesi) anche nel caso in cui fosse stato disposto il sequestro degli impianti, purché nel rispetto delle prescrizioni impartite con una autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) rilasciata in sede di riesame, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili. Dopodiché aveva stabilito che l'impianto siderurgico VA di Taranto costituisse stabilimento di interesse strategico nazionale e che l’a.i.a., rilasciata alla società VA il 26-10-2012, producesse gli effetti autorizzatori previsti;
per cui la società era stata reimmessa nel possesso degli impianti e dei beni già sottoposti a sequestro, così che i prodotti in giacenza, compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto- legge, potessero essere commercializzati dall'impresa. IX. - È importante segnalare il livello di continuità tra il d.l. n. 61 del 2013 e il d.l. n. 207 del 2012, perché di questa anteriore normativa, punto iniziale della vicenda che qui interessa, si è occupata la Corte costituzionale riconoscendone la legittimità (v. C. cost. n. 85 del 2013). Tra le censure prospettate dal tribunale remittente, vi era quella per cui il legislatore, col d.l. n. 207 del 2012, aveva dato vita “ad una legge provvedimento (..) con lesione del principio di separazione tra i 10 poteri e violazione dell'obbligo costituzionale di prevenire e reprimere i reati”. A fronte di tanto, la Corte costituzionale ha messo in risalto che la norma ha razionalmente tracciato “un percorso di risanamento ambientale ispirato al bilanciamento tra la tutela dei beni indicati e quella dell'occupazione, cioè tra beni tutti corrispondenti a diritti costituzionalmente protetti”: ha trovato la sua ratio “nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 cost.), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso”. Ferma l’impossibilità di individuare, tra i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione in rapporto di integrazione reciproca, uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri (v. già C. cost. n. 264 del 2012 a proposito dell’inconcepibilità di cd. diritti “tiranni”), la Corte costituzionale ha confermato che resta riservata al legislatore l’individuazione del punto di equilibrio tra i valori primari in gioco (l’ambiente, la salute, il lavoro e via dicendo), secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale. E ha concluso, sul punto, dicendo che la combinazione tra un atto amministrativo (l’a.i.a.) e una previsione legislativa (quella contenuta nel d.l. n. 207 del 2012) “determina le condizioni e i limiti della liceità della prosecuzione di un'attività produttiva per un tempo definito, in tutti i casi in cui uno stabilimento - dichiarato, nei modi previsti dalla legge, di interesse strategico nazionale - abbia procurato inquinamento dell'ambiente, al punto da provocare l'intervento cautelare dell'autorità giudiziaria”. In questa prospettiva la Corte costituzionale ha condivisibilmente sottolineato che la normativa allora censurata (il ripetuto d.l. n. 207 del 2012) non ha previsto la continuazione pura e semplice dell'attività 11 dell’VA, ma ha imposto nuove condizioni, tutte soggette a nuovi controlli. X. - Essendo ispirata alla finalità di attuare un non irragionevole bilanciamento tra i princìpi della tutela della salute e dell'occupazione, e non al totale annientamento del primo, la normativa dettata dal d.l. n. 207 del 2012, individuando direttamente nell'impianto siderurgico dell’VA uno stabilimento di interesse strategico nazionale, ha avuto le caratteristiche della legge-provvedimento. Ma anche qui senza sconfinare sul terreno dell’illegittimità, perché la legge-provvedimento non è incompatibile, in sé e per sé, con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, in quanto nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o "esecutivi" degli atti a contenuto particolare e concreto (v. già C. cost. n. 143 del 1989). Invero il d.l. n. 207 del 2012 è stato anche da questo punto di vista ritenuto conforme all’impianto costituzionale, perché ragionevole rispetto al fine. Le leggi-provvedimento devono soggiacere allo scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio (v. C. cost. n. 2 del 1997, C. cost. n. 20 del 2012), ma la loro legittimità è insita nel contenuto, ove ne emergano i criteri ispiratori in sintonia col le scelte realizzate e le relative modalità di attuazione (cfr. C. cost. n. 270 del 2010, C. cost. n. 137 del 2009 e, appunto, C. cost. n. 85 del 2013). XI. - Ciò stante, il d.l. n. 61 del 2013, e poi anche il d.l. n. 1 del 2015, hanno completato il percorso normativo innestato sul d.l. n. 207 del 2012 (conv. in l. n. 231 del 2012) in funzione del medesimo ragionevole bilanciamento degli interessi costituzionali tutelabili. In particolare, il d.l. n. 61 del 2013, dopo aver dettato la disciplina generale, ha accertato la permanenza del pericolo ambientale e per la salute derivante dalla inosservanza dell’a.i.a. da parte dell’VA e ha 12 disciplinato il commissariamento straordinario dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. In questo senso l’art. 2 del d.l. ha operato appunto come legge- provvedimento, nel medesimo contesto di legittimità dettato dalle citate decisioni della Corte costituzionale, col fine di preservare e contemperare valori di rilevanza costituzionale tra loro posti in posizione di necessario bilanciamento. Ha quindi razionalmente affidato la gestione dell’VA a un organo commissariale, con attribuzione dei poteri e delle funzioni amministrative e con sospensione temporanea di quelli propri dei soggetti titolari delle funzioni gestorie. Un affidamento ragionevole anche per il fatto che la gestione avrebbe dovuto essere improntata alla copertura dei costi necessari per gli interventi a tutela della salute e dell'ambiente. Dopodiché, col successivo d.l. n. 1 del 2015 (conv. in l. n. 20/2015) l’VA è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. XII. - Ora nella situazione di specie la ricorrente ha lamentato che mediante il d.l. n. 61 del 2013 e il conseguente commissariamento dell’VA fosse stata integrata una sostanziale espropriazione della sua quota di partecipazione al capitale, senza risarcimento e senza indennizzo. A tal riguardo ha fatto leva sugli artt. 42 cost. e 1 del Protocollo addizionale della CEDU. In linea generale può convenirsi con la ricorrente sul fatto che l’art. 42 cost., in coordinazione con l’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, rende il senso di un parametro applicabile anche al caso della partecipazione azionaria. La partecipazione azionaria rientra, dal punto di vista del Protocollo addizionale della CEDU, nella categoria dei "beni" ai quali è dedicata la previsione di salvaguardia dettata dall’art. 1 ("Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle 13 condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale"). E ciò è stato in diverse occasioni ritenuto dalla giurisprudenza della Corte europea (cfr. ex aliis sent. 25-7-2002, Sovtransavto Holding c. Ucraina, sent. 7-11-2002 OL c. Polonia). Non ci sono ragioni per porre in dubbio simile enunciato, tenuto conto che il criterio rilevante ai fini specifici resta integrato dal concetto di "valore patrimoniale", con intrinseca estensione – quindi - a tutto ciò che risulti economicamente valutabile in siffatti termini. Può convenirsi pure sul fatto che, ove il titolare di una partecipazione azionaria sia incorso in uno spossessamento a opera della pubblica autorità, per effetto di una legge-provvedimento, possa verificarsi, in astratto, quella medesima condizione di incidenza sul valore patrimoniale anche se l’effetto del provvedimento è limitato nel tempo. Invero anche la privazione temporanea della proprietà o del bene – secondo l’ottica dell’art. 1 del citato Protocollo CEDU – può essere considerata alla stregua di un’interferenza illegittima, se non ragionevole e non proporzionata allo scopo perseguito. Ovvero e comunque legittima, ma da indennizzare in caso di pregiudizio. XIII. - Tutto questo però rimane confinato sul piano di una configurazione astratta. Resta dirimente la circostanza che nel caso concreto la società aveva dedotto di essere stata espropriata di fatto della partecipazione per effetto del commissariamento dell’VA determinato in base al d.l. n. 61 del 2013; espropriata di fatto, non semplicemente compressa nell’esercizio di facoltà economicamente valutabili, così da rivendicare il ristoro del danno commisurato alla perdita del valore della partecipazione stessa. Aveva cioè dedotto che il valore della 14 partecipazione avesse risentito in sé del commissariamento fino a risultarne azzerato o di gran lunga menomato, e che fosse indennizzabile, in conformità di codesta diminuzione, il danno determinatosi per effetto della compressione dei diritti sociali. Ma la corte d’appello, con valutazione di pieno merito, motivata e insindacabile in questa sede, ha accertato tutt’altro. Ha stabilito che, in relazione al connotato funzionale del provvedimento, teso a evitare il perpetuarsi di danni alla salute e all’ambiente in conseguenza della prosecuzione dell’attività produttiva dell’VA a dispetto delle violazioni dell’a.i.a., era da escludere che una perdita del genere (o una perdita di valore purchessia) si fosse determinata in conseguenza del commissariamento in sé e per sé considerato. Ha accertato, in vero, che una perdita del valore, anche ammettendo che il patrimonio dell’VA fosse stimabile, al momento del commissariamento, nella sorte indicata dall’attrice, si sarebbe dovuta ricondurre al semplice “manifestarsi dello stato d’insolvenza della società”; un’insolvenza tuttavia “già presente” al momento del commissariamento e semplicemente evidenziata dall’organo commissariale dopo una gestione di un solo anno e mezzo. XIV. - L’accertamento rileva al fine di escludere il nesso di causalità ed è istituzionalmente riservato al giudice del merito. L’accertata mancanza di prova dell’incidenza della misura commissariale sul valore della partecipazione, risolvendosi in una valutazione in fatto, assume efficacia risolutiva della lite. Deve essere fissato il seguente principio: - ai fini del d.l. n. 61 del 2013, che ha disposto il commissariamento dell’VA, è in astratto invocabile dal soggetto titolare di una partecipazione minoritaria il diritto a un indennizzo per lesione del valore patrimoniale della quota ai sensi degli artt. 42 cost. e 1 del Protocollo addizionale della CEDU, rientrando la partecipazione azionaria nella categoria dei "beni" ai quali è dedicata la previsione di salvaguardia 15 dettata dall’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU;
spetta però al giudice del merito stabilire se in effetti un pregiudizio di tal genere vi sia stato come diretta conseguenza della legge-provvedimento, e la relativa valutazione, se motivata, resta insindacabile in cassazione. Né può dirsi – come invece la ricorrente persevera nel fare col terzo motivo di ricorso - che la valutazione non sia stata motivata nel caso di specie, secondo l’ottica che sottende all’art. 132 cod. proc. civ. La motivazione emerge dalla ricostruzione dell’intera vicenda, e rende con ciò intelligibile la ratio decidendi (v. Cass. Sez. U n. 8054- 14). Ne segue l’infondatezza, da tal punto di vista, dei motivi primo e terzo e, nel resto dell’argomentazione, la loro inammissibilità per difetto di aderenza alla statuizione concreta. Consequenziale è assorbimento dei motivi secondo e quarto. XV. - Il quinto motivo è inammissibile. La corte d’appello ha accolto il gravame incidentale dell’avvocatura dello Stato quanto alla ricorrenza, per il giudizio di primo grado, dei presupposti dell’art. 96 cod. proc. civ. Contrariamente a quanto obiettato nell’attuale controricorso, la condanna risulta pronunciata ai sensi dell’art. 96, primo comma, non dell’art. 96, terzo comma, per avere la società agito con mala fede o colpa grave. I presupposti sono stati ravvisati in ciò: che la società UN ND aveva “chiesto, sulla base di argomenti palesemente infondati la condanna dello Stato al pagamento di una somma ingente”; aveva “preteso di far ricadere sullo Stato le conseguenze negative di circostanze che rientrano, senza alcun dubbio, nella sfera di rischio dell'imprenditore”; era socia dell’VA con quota di minoranza, ma comunque significativa, la quale era stata “responsabile di inadempimenti gravissimi”, che aveva danneggiato l'intera collettività, “con gravissime ripercussioni dirette in termini economici proprio sulla Pubblica Amministrazione avverso la quale [era stata] avanzata la 16 pretesa indennitaria”; era titolare di una quota di partecipazione societaria tale da consentirle, invero, quanto meno “la diretta conoscenza delle gravi omissioni in materia ambientale” (..) mai adeguatamente affrontate, ed anzi tenute nascoste tanto da divenire di fatto insanabili”. XVI. - La ricorrente censura la statuizione sulla scorta di due sostanziali argomenti. Perché il presunto danno risarcibile ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. non sarebbe stato mai provato, né paventato dall’avvocatura. Perché inoltre difettava l'elemento psicologico caratterizzante il contegno illecito riferito all’inammissibilità o all’infondatezza dell’azione temeraria, essendo fuori luogo le argomentazioni incentrate sulla illiceità della condotta dell’VA. XVII. - Il motivo è inammissibile, perché introduce una surrettizia critica di merito. Dallo stesso ricorso risulta che l’avvocatura aveva chiesto in primo grado la condanna della società attrice ex art 96 cod. proc. civ. invocando un danno soggetto a valutazione equitativa, sicché è pretestuoso affermare che non fosse stato paventato un danno da lite temeraria. L'art. 96 cod. proc. civ., nel prevedere la responsabilità della parte che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, postula una condotta processuale qualificata da dolo, consistente nella consapevolezza del proprio torto al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione, oppure da colpa grave. La colpa grave è ravvisabile nel fatto che la parte non abbia avvertito l'ingiustizia della propria pretesa con quel minimo di diligenza all’uopo richiesta. Il presupposto per l'applicabilità della norma, implicando l'accertamento dell'elemento soggettivo, involge sempre una indagine di fatto, i cui risultati sono sottratti al sindacato di legittimità se motivati (v. tra le moltissime Cass. Sez. 3 n. 2951-68, Cass. Sez. L n. 2475-95, 17 Cass. Sez. L n. 1619-98, Cass. Sez. 2 n. 73-03, Cass. Sez. L. n. 4052- 03, Cass. Sez. 1 n. 13071-03, Cass. Sez. 1 n. 5337-07, Cass. Sez. 2 n. 327-10, Cass. Sez.
6-2 n. 7222-22). La motivazione è nella specie ravvisabile e non può dirsi palesemente incongruente o illogica. La valutazione resta confinata dal criterio oramai validato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione (v. ancora Cass. Sez. U n. 8053-14). XVIII. – Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 90.000,00 EUR oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione
mentre, da un lato, col d.l. n. 207 del 2012, la società era stata rimessa in possesso dello stabilimento e, dall’altro, col d.l. n. 61 del 2013, a fronte della constatata assoluta incapacità della governance societaria di svolgere l'attività produttiva in adempimento dell’a.i.a, era stato attuato un intervento mirato a garantire la tutela dei diritti alla salute e alla salubrità ambientale, in modo proporzionale alle necessità. Cosa che non aveva comportato una ingiustificata compressione dei diritti amministrativi dei soci, né aveva determinato la sospensione del loro diritto a percepire i dividendi, ma solo una limitata e proporzionata compressione dei diritti sociali, non integrante l’ipotesi di esproprio e non costituente base per l'insorgere di un diritto a un indennizzo, essendosi trattato della normale conseguenza del 4 rischio d’investimento in un’impresa la cui attività produttiva era risultata connotata da illegalità. Decidendo sugli appelli principale della società e incidentale della Presidenza del Consiglio, la corte d’appello di Milano, all’esito di una lunga motivazione ricostruttiva della vicenda nel suo complesso, ha (in estrema sintesi) confermato, per un verso, che il provvedimento di commissariamento di VA non fosse equiparabile a un provvedimento di espropriazione che imponesse l'obbligo di pagare un indennizzo, e ha ritenuto, per altro verso, che i soci dell’VA, e in particolare UN, non avessero subito nessun pregiudizio patrimoniale, neppure di fatto, come conseguenza del commissariamento in sé, essendo stata l’VA semmai insolvente da prima del commissariamento. Ha quindi respinto l’appello principale salvo che per la parte relativa alla quantificazione delle spese del giudizio di primo grado, che ha rideterminato in conformità della domanda della convenuta (33.000,00 EUR). Mentre ha accolto l’appello incidentale nella parte relativa al presupposto per la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ., condanna che ha pronunciato per somma identica. Ha infine liquidato le spese del grado ponendole per il 95 % a carico dell’appellante principale. UN ND BV ha proposto ricorso per cassazione in cinque motivi. L’avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha replicato con controricorso. Il Procuratore Generale ha fatto pervenire una requisitoria scritta. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. – Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 42 e 117 cost. in relazione agli artt. 17 della Carta dei diritti fondamentali e 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, per avere la sentenza negato che al provvedimento di commissariamento dell'VA si attagli l'istituto dell'espropriazione sulla base di un concetto “modellato 5 sull'espropriazione di beni immobili di cui al d.lgs. n. 327/2001”; concetto “grossolanamente diverso da quello, ben più complesso e raffinato, adottato dall'art. 42, 3° comma, cost.”. La critica svolta in questo senso è duplice. In primo luogo, si dice che la corte d’appello avrebbe dovuto applicare il concetto di espropriazione adottato dalla Costituzione. Poiché la legge-provvedimento non ha previsto il diritto all'indennizzo che la Costituzione collega inscindibilmente all'espropriazione, la corte territoriale avrebbe dovuto sollevare una questione di legittimità costituzionale, in vero sollecitata dalla società impugnante, sotto il profilo del diretto, frontale contrasto del d.l. n. 61 del2013 con l'art. 42, terzo comma, cost., e sotto il profilo del contrasto - attraverso la norma interposta costituita dall'art. 117, primo comma, cost. - con l'art. 1 del Protocollo CEDU. Da ciò sarebbe integrato il primo errore dell’impugnata sentenza, visto che la violazione dell'art. 1 citato è integrata non soltanto nelle ipotesi in cui l'espropriazione sia stata illegittima, ma anche quando non vi sia stata determinazione dell'indennità, ovvero non vi sia stata un'espropriazione di fatto. In secondo luogo, si aggiunge che la sentenza impugnata non avrebbe potuto negare la responsabilità dello Stato da atto lecito dannoso. Il rigetto della domanda da questo punto di vista sarebbe avvenuto senza considerazione del principio di giustizia distributiva, perché coi provvedimenti di commissariamento dell’VA essa ricorrente si era vista privata dei diritti amministrativi e patrimoniali collegati al possesso della partecipazione sociale, o comunque impossibilitata a esercitarli, con ciò avendo subito appunto l’espropriazione di fatto della partecipazione medesima. Sicché, nel bilanciamento tra interessi contrapposti, il d.l. n. 61 del 2013 (e poi anche il d.l. n. 1 del 2015) aveva finito per porre a suo unico carico i costi di una misura prevista a nome della collettività, con sacrificio imposto al singolo nell'interesse 6 generale, da controbilanciare necessariamente con una misura ristoratoria. II. – Col secondo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi relativamente all'asserita inottemperanza di VA alle prescrizioni dell’a.i.a., per l'ipotesi che nella impugnata sentenza sia ravvisato un particolare profilo della ratio decidendi, relativamente a una pretesa peculiarità del provvedimento ablativo giustificativa, in sé, del mancato riconoscimento del diritto all'indennizzo. III. – Col terzo mezzo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2348, 2350 e 2351 cod. civ., e la nullità della sentenza in relazione all'art. 132 n. 4 cod. proc civ. e agli artt. 115 e 116 stesso codice, per avere la corte d’appello dichiarato di non comprendere quale sarebbe stata la perdita concreta di valore della partecipazione sociale di UN, siccome asseritamente determinata da una sospensione, conseguente al commissariamento, del potere di esercitare i diritti sociali per il periodo limitato di circa un anno e mezzo. Anche in tal caso la sentenza viene criticata per due sostanziali ragioni. La prima, di ordine generale, è che ciascuna azione rappresentativa del capitale sociale ha uguale valore e conferisce al suo possessore uguali diritti, i quali spaziano dal profilo economico- patrimoniale ai profili amministrativi;
tali diritti sono oltre tutto in gran parte anche autonomamente alienabili a titolo oneroso. La soppressione di uno o più di questi diritti - o, come si dice accaduto nella vicenda in esame, di tutti i diritti incorporati nelle azioni - determina uno svuotamento della funzione e del valore delle azioni medesime. Pertanto, a dire della ricorrente, non si sarebbe potuto dubitare che il sistema giuridico tutela anche i "soci di minoranza", proprio perché una partecipazione di minoranza è di per sé espressiva, pur con le sue strutturali limitazioni, dei diritti amministrativi e patrimoniali incorporati 7 dalle azioni che la costituiscono e del valore pro quota del complessivo patrimonio sociale che rappresenta. A fronte di tutto questo, la tesi è che lo Stato, mediante il commissariamento, avrebbe espropriato le partecipazioni sociali nell'VA, divenendo, di fatto, “il socio unico della stessa società, il solo soggetto munito, attraverso i commissari di nomina governativa, dei poteri connessi alle partecipazioni sociali e del potere di gestire ed orientare l'attività sociale, sia nelle sue scelte gestionali operative, sia nelle scelte strategiche generali” (come per esempio, e in concreto, la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria). E sempre il commissariamento avrebbe determinato non la "mera sospensione" temporanea dei diritti sociali, come detto dalla corte d’appello, bensì la loro privazione definitiva e irreversibile. La seconda ragione è specificamente correlata al valore da attribuirsi all'VA (e, di riflesso, alla partecipazione di UN in quest'ultima) al momento del commissariamento. La ricorrente ricorda di aver rappresentato che la privazione della sua partecipazione aveva realizzato un fenomeno espropriativo e che il diritto all’indennizzo si sarebbe dovuto parametrare al valore che la partecipazione espropriata aveva alla data del commissariamento. Detto valore era stato stimato e periziato da una consulenza di parte. La corte d’appello, negando il fondamento del diritto all'indennizzo e la sussistenza di un "pregiudizio" a carico di UN, si sarebbe mossa senza alcuna logica e razionale argomentazione, e senza una benché minima motivazione, essendo incontrovertibile che il commissariamento era stato disposto nel mese di giugno del 2013; e la gestione dell’VA successiva al medesimo aveva registrato risultati molto negativi, sulla base dei quali, dietro iniziativa degli stessi commissari e senza il coinvolgimento degli organi societari, era stato dichiarato lo stato di insolvenza e attivata la procedura di amministrazione straordinaria. 8 In questo senso la ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia argomentato apoditticamente anche a proposito dei nessi con la condizione d’insolvenza, vista la sentenza penale con la quale il g.u.p. di Milano aveva invece ritenuto dimostrato che VA, al momento del commissariamento, si trovava in condizione di equilibrio economico- finanziario. IV. – Col quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2247, 2325 e 2331 cod. civ., 5 del d.lgs. n. 231 del 2001, per l'ipotesi che nella impugnata sentenza sia ravvisato un ulteriore profilo della ratio decidendi, relativamente a una pretesa legittimità di un'espropriazione senza indennizzo delle quote di partecipazione dei soci di minoranza in ragione di un presunto inadempimento da parte dell’VA agli obblighi ambientali. V. – Infine, col quinto motivo, la sentenza d’appello è censurata nella parte relativa alla responsabilità processuale aggravata nel giudizio di primo grado. È dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ., perché sarebbe mancata sia la dimostrazione del danno asseritamente patito dalla controparte, da ristorare in base alla norma richiamata, sia e a monte l’elemento psicologico di colpa grave da porre a fondamento della statuizione di condanna. VI. - Il primo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. I motivi sono da disattendere perché si risolvono in affermazioni astratte;
affermazioni in parte anche condivisibili, ma comunque non risolutive a fronte della situazione di specie rapportata al d.l. n. 61 del 2013; e maggiormente non risolutive in esito a quanto stabilito - in fatto - dal giudice del merito a proposito del nesso causale. VII. - La domanda della società ricorrente risulta esser stata associata al sostanziale esproprio della partecipazione subìto – de facto - per il commissariamento dell’VA di cui al d.l. n. 61 del 2013. 9 La società ha rivendicato il diritto al ristoro del danno commisurato alla conseguente perdita di valore della partecipazione stessa. In questa sede, essa ha menzionato anche il d.l. n. 1 del 2015. VIII. - Va precisato che tanto il d.l. n. 61 del 2013, quanto il d.l. n. 1 del 2015 si inseriscono nell’annosa vicenda dell’VA come profili di ulteriore rilevanza dei presidi di tutela ambientale considerati dall’anteriore d.l. n. 207 del 2012. A tal proposito merita rammentare che il d.l. n. 207 del 2012 aveva a suo tempo previsto che, presso gli stabilimenti dei quali fosse riconosciuto l'interesse strategico nazionale e che occupassero almeno duecento persone, l'esercizio dell'attività di impresa, quando indispensabile per la salvaguardia dell'occupazione e della produzione, potesse continuare per un tempo determinato (massimo trentasei mesi) anche nel caso in cui fosse stato disposto il sequestro degli impianti, purché nel rispetto delle prescrizioni impartite con una autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) rilasciata in sede di riesame, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili. Dopodiché aveva stabilito che l'impianto siderurgico VA di Taranto costituisse stabilimento di interesse strategico nazionale e che l’a.i.a., rilasciata alla società VA il 26-10-2012, producesse gli effetti autorizzatori previsti;
per cui la società era stata reimmessa nel possesso degli impianti e dei beni già sottoposti a sequestro, così che i prodotti in giacenza, compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto- legge, potessero essere commercializzati dall'impresa. IX. - È importante segnalare il livello di continuità tra il d.l. n. 61 del 2013 e il d.l. n. 207 del 2012, perché di questa anteriore normativa, punto iniziale della vicenda che qui interessa, si è occupata la Corte costituzionale riconoscendone la legittimità (v. C. cost. n. 85 del 2013). Tra le censure prospettate dal tribunale remittente, vi era quella per cui il legislatore, col d.l. n. 207 del 2012, aveva dato vita “ad una legge provvedimento (..) con lesione del principio di separazione tra i 10 poteri e violazione dell'obbligo costituzionale di prevenire e reprimere i reati”. A fronte di tanto, la Corte costituzionale ha messo in risalto che la norma ha razionalmente tracciato “un percorso di risanamento ambientale ispirato al bilanciamento tra la tutela dei beni indicati e quella dell'occupazione, cioè tra beni tutti corrispondenti a diritti costituzionalmente protetti”: ha trovato la sua ratio “nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 cost.), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso”. Ferma l’impossibilità di individuare, tra i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione in rapporto di integrazione reciproca, uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri (v. già C. cost. n. 264 del 2012 a proposito dell’inconcepibilità di cd. diritti “tiranni”), la Corte costituzionale ha confermato che resta riservata al legislatore l’individuazione del punto di equilibrio tra i valori primari in gioco (l’ambiente, la salute, il lavoro e via dicendo), secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale. E ha concluso, sul punto, dicendo che la combinazione tra un atto amministrativo (l’a.i.a.) e una previsione legislativa (quella contenuta nel d.l. n. 207 del 2012) “determina le condizioni e i limiti della liceità della prosecuzione di un'attività produttiva per un tempo definito, in tutti i casi in cui uno stabilimento - dichiarato, nei modi previsti dalla legge, di interesse strategico nazionale - abbia procurato inquinamento dell'ambiente, al punto da provocare l'intervento cautelare dell'autorità giudiziaria”. In questa prospettiva la Corte costituzionale ha condivisibilmente sottolineato che la normativa allora censurata (il ripetuto d.l. n. 207 del 2012) non ha previsto la continuazione pura e semplice dell'attività 11 dell’VA, ma ha imposto nuove condizioni, tutte soggette a nuovi controlli. X. - Essendo ispirata alla finalità di attuare un non irragionevole bilanciamento tra i princìpi della tutela della salute e dell'occupazione, e non al totale annientamento del primo, la normativa dettata dal d.l. n. 207 del 2012, individuando direttamente nell'impianto siderurgico dell’VA uno stabilimento di interesse strategico nazionale, ha avuto le caratteristiche della legge-provvedimento. Ma anche qui senza sconfinare sul terreno dell’illegittimità, perché la legge-provvedimento non è incompatibile, in sé e per sé, con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, in quanto nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o "esecutivi" degli atti a contenuto particolare e concreto (v. già C. cost. n. 143 del 1989). Invero il d.l. n. 207 del 2012 è stato anche da questo punto di vista ritenuto conforme all’impianto costituzionale, perché ragionevole rispetto al fine. Le leggi-provvedimento devono soggiacere allo scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio (v. C. cost. n. 2 del 1997, C. cost. n. 20 del 2012), ma la loro legittimità è insita nel contenuto, ove ne emergano i criteri ispiratori in sintonia col le scelte realizzate e le relative modalità di attuazione (cfr. C. cost. n. 270 del 2010, C. cost. n. 137 del 2009 e, appunto, C. cost. n. 85 del 2013). XI. - Ciò stante, il d.l. n. 61 del 2013, e poi anche il d.l. n. 1 del 2015, hanno completato il percorso normativo innestato sul d.l. n. 207 del 2012 (conv. in l. n. 231 del 2012) in funzione del medesimo ragionevole bilanciamento degli interessi costituzionali tutelabili. In particolare, il d.l. n. 61 del 2013, dopo aver dettato la disciplina generale, ha accertato la permanenza del pericolo ambientale e per la salute derivante dalla inosservanza dell’a.i.a. da parte dell’VA e ha 12 disciplinato il commissariamento straordinario dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. In questo senso l’art. 2 del d.l. ha operato appunto come legge- provvedimento, nel medesimo contesto di legittimità dettato dalle citate decisioni della Corte costituzionale, col fine di preservare e contemperare valori di rilevanza costituzionale tra loro posti in posizione di necessario bilanciamento. Ha quindi razionalmente affidato la gestione dell’VA a un organo commissariale, con attribuzione dei poteri e delle funzioni amministrative e con sospensione temporanea di quelli propri dei soggetti titolari delle funzioni gestorie. Un affidamento ragionevole anche per il fatto che la gestione avrebbe dovuto essere improntata alla copertura dei costi necessari per gli interventi a tutela della salute e dell'ambiente. Dopodiché, col successivo d.l. n. 1 del 2015 (conv. in l. n. 20/2015) l’VA è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. XII. - Ora nella situazione di specie la ricorrente ha lamentato che mediante il d.l. n. 61 del 2013 e il conseguente commissariamento dell’VA fosse stata integrata una sostanziale espropriazione della sua quota di partecipazione al capitale, senza risarcimento e senza indennizzo. A tal riguardo ha fatto leva sugli artt. 42 cost. e 1 del Protocollo addizionale della CEDU. In linea generale può convenirsi con la ricorrente sul fatto che l’art. 42 cost., in coordinazione con l’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, rende il senso di un parametro applicabile anche al caso della partecipazione azionaria. La partecipazione azionaria rientra, dal punto di vista del Protocollo addizionale della CEDU, nella categoria dei "beni" ai quali è dedicata la previsione di salvaguardia dettata dall’art. 1 ("Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle 13 condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale"). E ciò è stato in diverse occasioni ritenuto dalla giurisprudenza della Corte europea (cfr. ex aliis sent. 25-7-2002, Sovtransavto Holding c. Ucraina, sent. 7-11-2002 OL c. Polonia). Non ci sono ragioni per porre in dubbio simile enunciato, tenuto conto che il criterio rilevante ai fini specifici resta integrato dal concetto di "valore patrimoniale", con intrinseca estensione – quindi - a tutto ciò che risulti economicamente valutabile in siffatti termini. Può convenirsi pure sul fatto che, ove il titolare di una partecipazione azionaria sia incorso in uno spossessamento a opera della pubblica autorità, per effetto di una legge-provvedimento, possa verificarsi, in astratto, quella medesima condizione di incidenza sul valore patrimoniale anche se l’effetto del provvedimento è limitato nel tempo. Invero anche la privazione temporanea della proprietà o del bene – secondo l’ottica dell’art. 1 del citato Protocollo CEDU – può essere considerata alla stregua di un’interferenza illegittima, se non ragionevole e non proporzionata allo scopo perseguito. Ovvero e comunque legittima, ma da indennizzare in caso di pregiudizio. XIII. - Tutto questo però rimane confinato sul piano di una configurazione astratta. Resta dirimente la circostanza che nel caso concreto la società aveva dedotto di essere stata espropriata di fatto della partecipazione per effetto del commissariamento dell’VA determinato in base al d.l. n. 61 del 2013; espropriata di fatto, non semplicemente compressa nell’esercizio di facoltà economicamente valutabili, così da rivendicare il ristoro del danno commisurato alla perdita del valore della partecipazione stessa. Aveva cioè dedotto che il valore della 14 partecipazione avesse risentito in sé del commissariamento fino a risultarne azzerato o di gran lunga menomato, e che fosse indennizzabile, in conformità di codesta diminuzione, il danno determinatosi per effetto della compressione dei diritti sociali. Ma la corte d’appello, con valutazione di pieno merito, motivata e insindacabile in questa sede, ha accertato tutt’altro. Ha stabilito che, in relazione al connotato funzionale del provvedimento, teso a evitare il perpetuarsi di danni alla salute e all’ambiente in conseguenza della prosecuzione dell’attività produttiva dell’VA a dispetto delle violazioni dell’a.i.a., era da escludere che una perdita del genere (o una perdita di valore purchessia) si fosse determinata in conseguenza del commissariamento in sé e per sé considerato. Ha accertato, in vero, che una perdita del valore, anche ammettendo che il patrimonio dell’VA fosse stimabile, al momento del commissariamento, nella sorte indicata dall’attrice, si sarebbe dovuta ricondurre al semplice “manifestarsi dello stato d’insolvenza della società”; un’insolvenza tuttavia “già presente” al momento del commissariamento e semplicemente evidenziata dall’organo commissariale dopo una gestione di un solo anno e mezzo. XIV. - L’accertamento rileva al fine di escludere il nesso di causalità ed è istituzionalmente riservato al giudice del merito. L’accertata mancanza di prova dell’incidenza della misura commissariale sul valore della partecipazione, risolvendosi in una valutazione in fatto, assume efficacia risolutiva della lite. Deve essere fissato il seguente principio: - ai fini del d.l. n. 61 del 2013, che ha disposto il commissariamento dell’VA, è in astratto invocabile dal soggetto titolare di una partecipazione minoritaria il diritto a un indennizzo per lesione del valore patrimoniale della quota ai sensi degli artt. 42 cost. e 1 del Protocollo addizionale della CEDU, rientrando la partecipazione azionaria nella categoria dei "beni" ai quali è dedicata la previsione di salvaguardia 15 dettata dall’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU;
spetta però al giudice del merito stabilire se in effetti un pregiudizio di tal genere vi sia stato come diretta conseguenza della legge-provvedimento, e la relativa valutazione, se motivata, resta insindacabile in cassazione. Né può dirsi – come invece la ricorrente persevera nel fare col terzo motivo di ricorso - che la valutazione non sia stata motivata nel caso di specie, secondo l’ottica che sottende all’art. 132 cod. proc. civ. La motivazione emerge dalla ricostruzione dell’intera vicenda, e rende con ciò intelligibile la ratio decidendi (v. Cass. Sez. U n. 8054- 14). Ne segue l’infondatezza, da tal punto di vista, dei motivi primo e terzo e, nel resto dell’argomentazione, la loro inammissibilità per difetto di aderenza alla statuizione concreta. Consequenziale è assorbimento dei motivi secondo e quarto. XV. - Il quinto motivo è inammissibile. La corte d’appello ha accolto il gravame incidentale dell’avvocatura dello Stato quanto alla ricorrenza, per il giudizio di primo grado, dei presupposti dell’art. 96 cod. proc. civ. Contrariamente a quanto obiettato nell’attuale controricorso, la condanna risulta pronunciata ai sensi dell’art. 96, primo comma, non dell’art. 96, terzo comma, per avere la società agito con mala fede o colpa grave. I presupposti sono stati ravvisati in ciò: che la società UN ND aveva “chiesto, sulla base di argomenti palesemente infondati la condanna dello Stato al pagamento di una somma ingente”; aveva “preteso di far ricadere sullo Stato le conseguenze negative di circostanze che rientrano, senza alcun dubbio, nella sfera di rischio dell'imprenditore”; era socia dell’VA con quota di minoranza, ma comunque significativa, la quale era stata “responsabile di inadempimenti gravissimi”, che aveva danneggiato l'intera collettività, “con gravissime ripercussioni dirette in termini economici proprio sulla Pubblica Amministrazione avverso la quale [era stata] avanzata la 16 pretesa indennitaria”; era titolare di una quota di partecipazione societaria tale da consentirle, invero, quanto meno “la diretta conoscenza delle gravi omissioni in materia ambientale” (..) mai adeguatamente affrontate, ed anzi tenute nascoste tanto da divenire di fatto insanabili”. XVI. - La ricorrente censura la statuizione sulla scorta di due sostanziali argomenti. Perché il presunto danno risarcibile ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. non sarebbe stato mai provato, né paventato dall’avvocatura. Perché inoltre difettava l'elemento psicologico caratterizzante il contegno illecito riferito all’inammissibilità o all’infondatezza dell’azione temeraria, essendo fuori luogo le argomentazioni incentrate sulla illiceità della condotta dell’VA. XVII. - Il motivo è inammissibile, perché introduce una surrettizia critica di merito. Dallo stesso ricorso risulta che l’avvocatura aveva chiesto in primo grado la condanna della società attrice ex art 96 cod. proc. civ. invocando un danno soggetto a valutazione equitativa, sicché è pretestuoso affermare che non fosse stato paventato un danno da lite temeraria. L'art. 96 cod. proc. civ., nel prevedere la responsabilità della parte che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, postula una condotta processuale qualificata da dolo, consistente nella consapevolezza del proprio torto al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione, oppure da colpa grave. La colpa grave è ravvisabile nel fatto che la parte non abbia avvertito l'ingiustizia della propria pretesa con quel minimo di diligenza all’uopo richiesta. Il presupposto per l'applicabilità della norma, implicando l'accertamento dell'elemento soggettivo, involge sempre una indagine di fatto, i cui risultati sono sottratti al sindacato di legittimità se motivati (v. tra le moltissime Cass. Sez. 3 n. 2951-68, Cass. Sez. L n. 2475-95, 17 Cass. Sez. L n. 1619-98, Cass. Sez. 2 n. 73-03, Cass. Sez. L. n. 4052- 03, Cass. Sez. 1 n. 13071-03, Cass. Sez. 1 n. 5337-07, Cass. Sez. 2 n. 327-10, Cass. Sez.
6-2 n. 7222-22). La motivazione è nella specie ravvisabile e non può dirsi palesemente incongruente o illogica. La valutazione resta confinata dal criterio oramai validato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione (v. ancora Cass. Sez. U n. 8053-14). XVIII. – Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 90.000,00 EUR oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione