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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/03/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 219/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Oreste Puglisi che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(p.i. ) in persona del Commissario Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. CP_2
Francesco Stallone che la rappresenta e difende per procura in atti,
resistente
oggetto: mansioni - pubblico impiego privatizzato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 16 gennaio 2023 adiva questo giudice del Parte_1
lavoro e, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell' già Controparte_3 [...]
, presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia Controparte_4
dal 8 aprile 1991 al 31 agosto 2009 presso il P.O. Piemonte e dal 1 settembre 2009 presso il P.O.
, con qualifica di infermiera professionale Cat. D, deduceva di essere stata CP_1
sistematicamente e prevalentemente adibita, fin dal momento dell'assegnazione al reparto e a causa della pressoché totale assenza, nella relativa dotazione organica, di personale di supporto
(Operatori socio-sanitari di Cat. BS), allo svolgimento di mansioni tipiche dei livelli professionali inferiori - quali incombenze igieniche, di riordino, di trasporto e di assistenza di base dei pazienti
- in contrasto con la natura eminentemente intellettuale e specialistica della professione infermieristica;
lamentava di aver in tal modo subito un progressivo svuotamento di fatto del proprio ruolo e delle proprie funzioni, con conseguente svilimento della capacità professionale e impossibilità di acquisirne una maggiore. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della nullità e illegittimità dell'avvenuta assegnazione a mansioni inferiori e la condanna dell'Azienda al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto alla libera esplicazione della personalità sul luogo di lavoro, con conseguente lesione dell'immagine professionale e del prestigio goduto all'interno e all'esterno dell'ambiente lavorativo, in misura non inferiore a 25.000 euro.
Nella resistenza della convenuta, sostituita l'udienza dell'11 marzo 2025 dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Non è fondata l'eccezione preliminare di nullità dell'atto introduttivo per difetto dei requisiti previsti dai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c..
Il ricorso permette, unitamente ai documenti allegati, di identificare gli elementi della domanda e ha consentito alla resistente di approntare compiutamente le sue difese (v. Cass. n.
15966/2007).
3.- Nel merito, richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. l'orientamento già espresso da questo ufficio (a partire dalla sentenza n. 925/2022) in fattispecie speculare o simile nonché dalla locale Corte d'appello (v. da ultimo nn. 394 e 395 del 2024), occorre premettere che, analogamente a quanto previsto per il rapporto di lavoro privato dall'art. 2103 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche disposte dal d.lgs. n. 81/2015), anche nell'impiego pubblico contrattualizzato vige il principio, sancito dall'art. 52, comma 1, D.lgs. n. 165/2001, secondo cui il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento: le due disposizioni indicano in via analoga l'esatto ambito delle mansioni esigibili dal lavoratore, precludendo in termini generali la possibilità di richiedere l'espletamento di mansioni ulteriori rispetto a quelle tipiche della professionalità acquisita (v. Cass. n. 17774/2006).
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché uniforme, ha tuttavia affermato l'esigibilità da parte del datore di lavoro di attività corrispondenti a mansioni inferiori allorché le stesse abbiano natura residuale e accessoria, rispondano a esigenze organizzative, di efficienza e di economia del lavoro, ovvero di sicurezza, rimangano circoscritte ad un breve lasso temporale e non intacchino lo svolgimento prevalente delle mansioni corrispondenti all'inquadramento del lavoratore (v. Cass. n. 4301/2013); resterebbe invece ininfluente, secondo i più recenti orientamenti, che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto all'integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (v. Cass. n. 19419/2020).
2 Ciò posto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio vertente sull'asserito demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe sul lavoratore l'onere di allegare in maniera specifica gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale e dunque di indicare i compiti di cui egli assume il carattere dequalificante (v. Cass. n. 16129/2020); grava invece sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento di tale obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che lo stesso fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (v. Cass. nn. 1169/2018 e 4211/2016).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato di aver prestato in maniera sistematica e prevalente, per non meno della metà del proprio tempo di lavoro, assistenza alberghiera e igienico- sanitaria in favore dei degenti ricoverati nel reparto in cui vi erano 32 posti letto, occupati per la maggior parte da pazienti non autosufficienti e gestiti da non più di due infermieri per turno;
ha in particolare dedotto di essersi occupata stabilmente e direttamente delle necessità di pulizia, della gestione e del riordino dell'ambiente, del trasporto dei pazienti e del supporto alla loro alimentazione, nonché di essersi fatta carico, specie nel turno di notte – svolto da ogni infermiere almeno sei volte al mese - o nel caso dei frequenti ricoveri d'urgenza, dell'ulteriore onere di trasportare i pazienti dall'ambulatorio delle emergenze alla corsia, di sistemarli a letto, aiutarli ad andare in bagno e, in alcune circostanze, provvedere ad interventi immediati e necessari di pulizia dei locali.
La resistente non ha contestato lo svolgimento da parte della ricorrente delle specifiche mansioni dedotte, ma ne ha eccepito l'inerenza alla categoria professionale di appartenenza, atteso che, a seguito dell'abrogazione del mansionario contenuto nel d.P.R. n. 225/1974 ad opera della l.
n. 42/1999, venendo meno il modello organizzativo rigido e vincolante che imponeva un'organizzazione del lavoro con precise e separate competenze, l'infermiere professionale risulterebbe comunque responsabile di tutti gli aspetti igienico sanitari del reparto in cui opera, anche quando si avvale degli OSS in ambito assistenziale.
Occorre dunque in primo luogo individuare le mansioni proprie delle due diverse categorie, le differenze sussistenti tra le figure e l'eventuale ambito comune in cui ciascuna di esse opera.
L'attività infermieristica è disciplinata dal D.M. n. 739/1994 a norma del quale l'infermiere professionale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. In particolare, l'infermiere partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività, ne identifica i bisogni di assistenza infermieristica e formula i relativi obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico, garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. Il decreto stabilisce, altresì, che
3 l'infermiere agisce sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, si avvale per l'espletamento delle funzioni, ove necessario, dell'opera del personale di supporto e svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Il c.c.n.l. comparto sanità 1998-2001, che richiama tale D.M., inquadra gli infermieri nella categoria D, cui appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre
a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa”.
Viceversa, appartengono alla inferiore categoria A i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici, nonché autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito delle specifiche istruzioni fornite: vi rientrano gli ausiliari specializzati, i quali provvedono all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate.
Appartengono invece alla categoria B gli operatori socio-sanitari (O.S.S.), già operatori tecnici addetti all'assistenza (O.T.), le cui mansioni sono disciplinate dall'accordo conferenza
Stato-Regioni del 2001: assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero, intervento igienico- sanitario e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo. Con particolare riferimento alla prima tipologia di attività, l'allegato A descrive le principali attività di detta figura professionale, la quale assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza almalato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale. In altri termini, l'operatore sociosanitario coadiuva il medico e soprattutto il personale infermieristico nello svolgimento delle attività, dedicandosi ai bisogni primari del paziente, nonché alle attività igienico-domestico-alberghiere, ed è dunque una figura di supporto.
Così ricostruita la normativa contrattuale di riferimento, va anzitutto escluso che le mansioni di assistenza di base ai pazienti (igienica, di trasporto, di mobilizzazione e accompagnamento) rientrino nei doveri degli infermieri professionali: lo stesso art. 1 della l. n. 42/1999, pur abrogando quasi interamente il D.M. n. 225/1974, ha invece fatto salvo il citato D.M. n. 739/1994, con la conseguenza che permane la diversità di mansioni proprie delle analizzate figure.
4 E' poi necessario stabilire, per ritenersi integrato il lamentato demansionamento, se l'attività denunciata sia stata effettuata in maniera continuativa e prevalente rispetto a quella propria del profilo di appartenenza.
Dei due testimoni escussi, intimati da parte ricorrente – entrambe infermiere, Tes_1
e in servizio nel reparto di ostetricia e ginecologia al Piemonte dal
[...] Testimone_2
1991 al 2015 e poi al – la prima, ha dichiarato che il primo OSS l'hanno visto quando CP_1
sono giunte al nel 2016 e che per effetto della totale mancanza di personale di supporto CP_1
sono sempre stati gli infermieri del reparto e in particolare la ricorrente a provvedere alle incombenze igieniche personali dei pazienti, di riordino, somministrazione vitto ed ausilio all'alimentazione, trasporto ed alla loro assistenza di base;
che erano gli infermieri a provvedere, per circa metà dell'orario di servizio, ai cambi di pannoloni, all'assistenza dei pazienti non autosufficienti e immobilizzati a letto, anche durante la defecazione, provvedendo successivamente all'igiene delle parti intime e allo svuotamento e pulizia dei presidi utilizzati, nonché al cambio lenzuola e biancheria anche personale dei pazienti allettati, alla sistemazione dei letti a seguito delle dimissioni e ai ricoveri di nuovi pazienti. Le circostanze sono state confermate anche da ricorrente in un contenzioso analogo. Testimone_2
Tali dichiarazioni, intrinsecamente coerenti e logiche, trovano conferma in quelle rese in altri giudizi analoghi da (cfr. verbali del proc. n. 713/2023 r.g., in atti) e Parte_2
risultano pienamente attendibili dovendosi respingere l'eccezione sollevata da parte resistente circa l'incapacità la loro a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c.. Invero, l'interesse che la determina è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza;
né
l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni (Cass. n. 26044/2023).
La valutazione della sussistenza o meno dell'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è rimessa - così come quella inerente all'attendibilità dei testi e alla rilevanza delle deposizioni - al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. Civile n. 37226/2021).
Dette dichiarazioni, inoltre, trovano conferma nella documentazione prodotta da parte ricorrente, dalla quale emergono chiaramente la scarsità del personale di supporto, l'effettivo svolgimento di mansioni improprie e/o inferiori da parte degli infermieri in servizio e la
5 conseguente mortificazione professionale e morale degli stessi;
situazioni queste ben note all' resistente. CP_1
L'istante ha infatti prodotto copia di numerose segnalazioni provenienti dalle varie sigle sindacali, per gli anni 2013-2016 e indirizzate alla Direzione Generale dell' , con le CP_3
quali si rappresentavano la gravissima carenza di personale, sia infermieristico che di supporto, per i vari reparti dei due presidi ospedalieri (fra i quali quelli di Ginecologia, Ostetricia e Pediatria)
e i conseguenti disagi per gli infermieri in servizio, costretti a provvedere, oltre alla normale attività assistenziale, anche a quella tecnico-alberghiera, di pertinenza del personale di supporto. In particolare, quanto al reparto di Ginecologia, risulta che “il disagio che principalmente viene rappresentato dai predetti lavoratori verte sull'utilizzo di una sola unità infermieristica per turno, reperita dai turni consolidati dell' , che deve Parte_3 Parte_4
sobbarcarsi di un notevole carico di lavoro, per l'attività tecnico alberghiera svolta in
Ginecologia, su pazienti operate e immobilizzate a letto, senza l'ausilio di personale di supporto”
(cfr. lettera della del 26 novembre 2015). Tale situazione è stata peraltro riconosciuta CP_5
dalla stessa Direzione Ospedaliera, la quale ha rilevato che fino al 2016 su n. 90 posti previsti dalla dotazione organica per il profilo di OSS, solo n. 8 risultavano coperti, che tale “carenza di assistenza di base (accudimento della persona, ai bisogni primari dell'utente, al benessere ed autonomia dello stesso)” ha reso “difficilmente perseguibile quella che si definisce assistenza avanzata, attesa l'impossibilità degli operatori di operare secondo adeguato mansionario e buone prassi”, nonché di “svolgere le mansioni di loro competenza, volte precipuamente a soddisfare i bisogni primari del paziente in ambito sanitario (…) non riuscendo altresì ad essere di supporto
e/o coadiuvare l'infermiere” e che tali condizioni hanno comportato “situazioni preoccupanti quali l'essere costretti a svolgere mansioni improprie e/o inferiori da parte degli infermieri in servizio” concretizzandosi in una “violazione psicologica, provocando mortificazione morale e professionale degli infermieri in servizio con conseguenti azioni di rivalsa, mediante vertenze e contenziosi da parte dei medesimi a carico dell' che determina inevitabili pronunce di CP_1 pesanti risarcimenti economici a loro favore” (cfr. nota prot. n. 41133/2017 e delibera n.
484/2016).
Scarsamente utili risultano invece le dichiarazioni rese dalla teste intimata Tes_3 dall'azienda, la quale si è limitata a confermare le mansioni di regola svolte per contratto dal personale infermieristico, e a riferire che sino al 2016 nel reparto di Ostetricia e Ginecologia non erano presenti gli OSS, ma c'era altro personale di supporto come gli Ausiliari socio-sanitari specializzati a cui competono le attività di supporto, e, nell'area materno infantile, circa 16 ausiliari socio sanitari specializzati;
precisando che i reparti di ostetricia e ginecologia, nido e e la CP_6
sala parto sono incorporati.
6 Deve, dunque, ritenersi provata l'adibizione continuativa della in via niente affatto Pt_1
marginale, allo svolgimento di compiti inferiori – seppur non del tutto estranei rispetto alla sua professionalità – tale da condizionare il pieno e satisfattivo svolgimento delle attività tipiche della qualifica di appartenenza e da comportare un mutamento apprezzabile delle mansioni, esulante dall'adempimento del generale dovere di collaborazione gravante sul dipendente pubblico.
Conseguentemente, l' resistente va condannata ad adempiere all'obbligo di adibire CP_1
la ricorrente, in modo prevalente e assorbente, alle mansioni tipiche del profilo professionale di assunzione.
Invero, in materia di demansionamento illegittimo, il giudice di merito, oltre a sanzionare l'inadempimento dell'obbligo da parte del datore di lavoro con la condanna al risarcimento del danno, può emanare una pronuncia di adempimento in forma specifica, di contenuto satisfattorio dell'interesse leso, che condanni il datore ad affidare al lavoratore mansioni confacenti alle condizioni di salute e riconducibili a quelle già assegnate ovvero di contenuto equivalente;
tale obbligo è derogabile solo nel caso in cui il datore provi l'impossibilità di ricollocare utilmente il lavoratore nell'azienda, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore (v. Cass. n. 2080/2018).
2.1.- Quanto alla connessa domanda risarcitoria, per ius receptum in materia di dequalificazione il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato;
va infatti distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo meramente eventuale.
In base ai principi generali dettati dall'art. 2697 c.c., le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta datoriale colpevole, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta (v. da ultimo Cass. n. 27910/2020).
L'onere della prova incombe dunque sul lavoratore, il quale può assolverlo anche allegando elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa pregressa, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (v. ex multis Cass. n. 434/2021 e n. 19923/2019).
Nella specie, dall'istruttoria compiuta è emerso che la ha svolto mansioni relative a Pt_1
qualifiche professionali di ben due livelli di inquadramento inferiori al proprio;
che tali mansioni sono state svolte sin dal momento dell'assunzione (i testi hanno riferito di prestare servizio presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia); che il demansionamento ha avuto notevoli riflessi
7 sull'immagine della ricorrente (che, insieme ad altri infermieri del reparto, è stata più volte costretta a subire critiche dai pazienti, dai loro familiari e assistenti perché considerati diretti responsabili della scarsa qualità dell'assistenza alberghiera e igienico-sanitaria prestata ai pazienti); che il demansionamento è stato comunque parziale atteso che, per espresso riconoscimento della ricorrente, la stessa ha continuato a svolgere, seppur in maniera limitata, le incombenze proprie del relativo livello professionale di appartenenza “principalmente organizzazione delle attività di cura all'interno del reparto, collaborazione alle attività di prevenzione, applicazione delle terapie, rilevazione dei parametri vitali, quali ad es. temperatura
e pressione, esecuzione di prelievi annotazione delle cartelle cliniche”.
Merita, dunque, accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine professionale intesa come perdita di autostima o etero stima e come lesione del prestigio goduto in regione delle funzioni esercitate, per come accertato sulla base degli elementi emersi (v. Cass. n. 24585/2019) quanto a caratteristiche del demansionamento (e quindi alla persistenza del comportamento lesivo e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale), a natura dell'attività (prettamente manuale rispetto alla natura intellettuale di quella propria della lavoratrice), a visibilità della dequalificazione sia nell'ambiente di lavoro che all'esterno (posto che l'esercizio promiscuo di mansioni improprie e di livello assai inferiore è avvenuto alla presenza dei degenti e dei loro familiari, ingenerando negli utenti del servizio una confusioni di ruoli).
Tale valutazione, già espressa in un caso analogo (sent. n. 1360/2022), è stata confermata dalla Corte d'appello di Messina (n. 126/2024), che ha precisato sul punto come “Anche la lesione della propria immagine professionale appare ineludibile conseguenza del grave demansionamento subito, e può certamente correlarsi al rapporto se non con gli stessi pazienti, vista la particolarità del reparto, con altre figure professionali presenti nel presidio ospedaliero, diverse da quelle che condividevano la medesima problematica. È perciò secondario che la perdita di immagine possa o meno essere stata direttamente notata dai parenti del paziente”.
Per la liquidazione di tale danno è possibile ricorrere a un criterio di tipo equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (v. ex multis Cass. n. 16595/2019). In particolare, appare ragionevole rapportare la somma del risarcimento dovuto a una quota, pari al 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza in servizio dal 8 aprile 1991 fino al 31 dicembre 2016
(al lordo delle ritenute fiscali: cfr. Cass. n. 2472/2021), oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, senza cumulo in applicazione dell'art. 22, comma
36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
3.- A questo punto va esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 nn. 4
e 5 c.c. sollevata dall' che è destituita di fondamento. CP_1
8 In tema di domanda di risarcimento del danno, conseguente all'inadempimento degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro e di tutela delle condizioni di lavoro del dipendente (v., tra le altre, Cass. 6/5/2013 n. 10414), è applicabile la prescrizione decennale.
Inoltre, fermo restando che la natura di illecito permanente che la Suprema Corte, con orientamento costante (da ultimo ribadito con la sentenza n. 31558/2021) ha conferito alla condotta demansionante del datore di lavoro, fa sì che la pretesa risarcitoria sia destinata a rinnovarsi in relazione al perpetrarsi dell'evento dannoso e che tale natura impedisca, dunque, il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento contra jus non sia cessato.
Avuto riguardo al caso di specie, il periodo di demansionamento accertato è perdurato almeno fino al 2016 e, posto che il ricorso è stato depositato nel 2023, la fattispecie estintiva non si è perfezionata.
4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 si liquidano, tenuto conto del valore, della natura e dell'attività svolta, ma applicando i minimi in considerazione della serialità del contenzioso, in 2.812,5 euro, di cui 118,5 per esborsi, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) condanna l' ad adibire in modo prevalente Controparte_1 Parte_1
e assorbente alle mansioni proprie della qualifica di infermiere professionale, ctg. D, e a risarcirle il danno non patrimoniale subito per effetto dell'accertato demansionamento, liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza in servizio dal 8 aprile 1991 al 31 dicembre 2016, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria senza cumulo dal dovuto al soddisfo;
2) condanna, altresì, la resistente al pagamento delle spese dal giudizio, liquidate in 2.812,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratti in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 12.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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