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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/10/2025, n. 3027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3027 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa IA ME ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2249 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025, discussa oralmente all'udienza del 29.10.2025 e vertente tra
in persona del sindaco p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dell'avv. Tiziana Siciliani;
ricorrente appellante e
, Controparte_1 rappresentato e difeso dell'avv. Giuseppe Antonio Rampino;
resistente appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 5484/2024, depositata in data 22/11/2024.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 29.10.2025.
MOTIVI DEL LA DECISIONE
Con verbale n. 13850/2023, notificato in data 25.07.2023, il comando della Polizia
Municipale del Comune di ha contestato a la violazione Pt_1 Controparte_1 dell'art. 142, comma 8, del D. Lgs. n. 285/1992 per il superamento del limite di velocità vigente.
Con verbale n. 33057/2023, notificato in data 21.12.2023, il Comando di Polizia
Municipale di ha contestato a la violazione dell'art. 126 Pt_1 Controparte_1 bis, comma 2 del D.Lgs. n. 285/1992, per l'omessa comunicazione del numero della patente e delle generalità della persona che al momento della violazione si trovava alla guida del veicolo, come ordinato nel verbale n. 13850/2023, irrogando una sanzione amministrativa di importo pari a € 307,50.
Il ha proposto opposizione avverso il verbale n. 33057/2023 dinanzi al CP_1
Giudice di Pace di Lecce, eccependo di non aver comunicato i dati del conducente, in quanto ha ritenuto – in buona fede – che il pagamento della sanzione principale comportasse il riconoscimento della circostanza che egli stesso si trovava alla guida del veicolo al momento dell'infrazione e ha ritenuto dunque di non dover procedere all'ulteriore comunicazione dei dati del conducente. L'opponente ha concluso chiedendo l'annullamento della sanzione irrogata.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'opposizione. Nello Parte_1 specifico, l'amministrazione resistente ha affermato che non sussiste la buona fede e ha ritenuto che al ricorrente sia stata fornita adeguata informazione dell'obbligo di comunicazione dei dati del conducente.
Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione ritenendo che il non abbia reso Pt_1 specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. e riconoscendo l'esimente della buona fede in capo al CP_1
Il ha proposto appello, censurando il capo della pronuncia con Parte_1 cui il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la buona fede e ritenendo che nel caso di specie non ricorrano i presupposti per escludere l'obbligo di comunicazione dei dati da parte del proprietario del mezzo. L'appellante ha dunque chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello e CP_1 chiedendone nel merito il rigetto. La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata trattenuta in decisione, previa discussione orale.
***
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Si ritiene nella presente sede superfluo ricordare i principi normativi che sono alla base della questione, correttamente richiamati dal CP_1
Ciononostante, si esclude che tali principi giuridici siano applicabili al caso di specie.
Sul punto deve rilevarsi, in primo luogo, che l'intera motivazione resa dal Giudice di Pace è concentrata in una pagina ed è la seguente: “Chiarito ciò, va rilevato che
l'opponente ha dedotto a giustificazione dell'omessa comunicazione dei dati del conducente la sua assenza di colpa e dolo, per essere convinto – alla luce della giurisprudenza locale – che, effettuando il pagamento della sanzione, sarebbe stato egli considerato il trasgressore a cui decurtare i punti della patente di guida. Dinanzi
a tale deduzione, l'ente resistente – convenuto in senso processuale ma attore in senso sostanziale – avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 115, C.p.c., applicabile al presente rito, prendere specificamente e non genericamente posizione sul motivo di opposizione, dovendosi, in difetto, ritenere la fondatezza dell'assunto non contestato.
Dall'esame degli atti non vi sono in conclusioni elementi sufficiente per ritenere, ai sensi dell'art. 3, L. 689/1981, che l'opponente abbia violato con colpa o dolo l'art.
126 bis, comma 2, D.Lgs. 285/1992 o che non sia stato indotto in errore sul fatto.
Però, stante la convinzione dell'opponente che, pagando la sanzione e non comunicando i dati del trasgressore ai sensi dell'art. 126 bis, D.Lgs. 285/1992 al
Comando di Polizia Locale di eri sarebbe stato ritenuto il trasgressore, va Pt_1 disposta la decurtazione di tre punti della patente di guida per la violazione dell'art.
142, comma 8, D.Lgs. 285/1992, una volta esauritisi i rimedi giurisdizionali avverso il verbale impugnato, mendante comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”.
Il Giudice di Pace ha dunque ritenuto l'assenza di dolo o colpa in capo al CP_1 in virtù di un errore di fatto, ritenuto esistente anche per l'omessa contestazione del ex art. 115 c.p.c.. Parte_1 Nell'articolato appello, dopo aver riportato la motivazione resa dal Giudice di Pace, il ha negato l'omessa contestazione ex art. 115 c.p.c. e ha Parte_1 ricordato – trascrivendola testualmente – la decisa contestazione all'asserita buona fede, ritenendo che il Giudice di prime cure non si sia accorto che la sussistenza della buona fede era stata “evidenziata e contestata da questo ente in primo grado”
(pagg.
2-3 dell'appello).
Il ha poi proseguito ricordando che il Giudice di Pace ha ritenuto che il Pt_1 ricorrente fosse in buona fede e ha chiesto che si dichiari insussistente la buona fede, in ragione del tenore letterale della norma e della giurisprudenza formatasi sul punto (che ha escluso che il pagamento della sanzione principale escluda l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente).
Il ha poi ricordato che l'ignoranza della legge non può valere Parte_1 ad escludere l'esistenza della violazione e ha rimarcato gli avvertimenti presenti sul
Verbale principale, al fine di contestare la decisione del giudice di prime cure, che ha negato l'esistenza di dolo o colpa in capo al proprietario.
Nell'articolato appello, dunque, il ha chiaramente contestato Parte_1 la ricostruzione proposta dal Giudice di Pace, negando tanto l'omessa contestazione quanto la buona fede/scusabilità dell'errore, con ciò confutando tutti i motivi posti a base della decisione. Nel farlo, ha concluso per l'unico esito possibile, ovvero il rigetto dell'opposizione, con ciò rendendo piena soddisfazione dell'art. 342 c.p.c..
L'eccezione preliminare è dunque del tutto destituita di fondamento.
Nel merito, si è già evidenziato che il proprietario del veicolo con cui è CP_1 stata commessa la violazione dell'art. 142 co. 8 C.d.S., ha provveduto al pagamento della sanzione connessa al superamento dei limiti di velocità, ma ha omesso di comunicare i dati del conducente.
Nel presentare opposizione avverso il conseguente verbale adottato ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S., il ricorrente ha dedotto di aver in perfetta buona fede ritenuto di non essere tenuto all'ulteriore comunicazione, ritenendo che il proprietario che paghi la sanzione si denunci quale conducente del veicolo.
Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso, ritenendo in primo luogo che parte resistente non abbia preso specifica posizione sul punto, in violazione dell'art. 115 c.p.c..
L'appellante ha censurato la motivazione e ha riportato le discussioni rese nella comparsa di costituzione e risposta, volte a contestare la ricostruzione della buona fede come compiuta dal ricorrente. Il motivo di appello è palesemente fondato.
In primo luogo, in quanto l'esimente della buona fede o dell'errore incolpevole è stata decisamente contestata dall'ente al momento della costituzione in giudizio.
In secondo luogo, in quanto l'art. 115 c.p.c. consente al giudice di ritenere provati i “fatti” sui quali non vi sia contestazione, non i principi giuridici da applicare alla materia.
Nel caso di specie, i fatti sono pacifici e mai contestati da alcuno: il ha CP_1 pagato la sanzione emessa per la violazione dell'art. 142 co. 8 C.d.S. con mezzo di cui è proprietario, ma ha omesso di comunicare i dati del conducente.
Ad essere contestata, è la circostanza che il comportamento del possa CP_1 ritenersi scusabile e tale considerazione rientra nel perimetro di valutazione del giudice e non necessita di specifica contestazione da parte del resistente.
La ritenuta omessa contestazione, dunque, non solo non è esistente, ma è comunque stata applicata erroneamente ai presupposti della responsabilità anziché ai fatti (come detto, pacifici).
Ciò posto, il Giudice di Pace ha ritenuto che il bbia ritenuto di non dover CP_1 comunicare i dati del conducente, alla luce della giurisprudenza locale (non meglio precisata), avendo egli pagato la sanzione principale.
Il ha contestato con forza tale motivazione, ricordando l'ovvio Parte_1 principio secondo cui “ignorantia legis non excusat” e ritenendo che, a fronte dei numerosi avvisi resi nel Verbale primigenio e dell'allegato modulo per la comunicazione dei dati del conducente, il mai avrebbe potuto ritenersi CP_1 esonerato dal relativo obbligo.
Nel resistere al motivo di opposizione, l'appellato ha richiamato alcune pronunce del Giudice di Pace di Lecce, di Gallipoli e di altre realtà locali, senza mai richiamare una sentenza di legittimità o anche solo del Tribunale.
Orbene, non può certo ritenersi che nel sistema di civil law dei precedenti del
Giudice di Pace costituiscano fonti normative e vadano a superare l'obbligo espressamente indicato dalla normativa.
Il secondo comma dell'art. 126 bis C.d.S. recita quanto segue: “La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291 a € 1.166. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica”.
L'interpretazione che della norma ha reso il ricorrente (invocando una giurisprudenza locale) è invero in contrasto con la sentenza della Corte Cost. n.
27/05, in quanto comporterebbe la decurtazione dei punti della patente in capo al proprietario in quanto tale, a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia anche l'autore dell'infrazione.
Ad ogni modo, come ben evidenziato nell'atto di appello, il Giudice di Pace ha errato nella ricostruzione dei profili di buona fede, errore di fatto, assenza di dolo o colpa con riferimento alla condotta oggetto di causa.
Al riguardo si rileva che la giurisprudenza ha chiarito che “In tema di violazioni amministrative (nella specie, per abusiva occupazione di un tratturo demaniale),
l'errore sulla liceità del fatto giustifica l'esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza. (Cass. Civ., sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19759 del 02/10/2015).
Con sentenza n. 28136/2017, la Corte di Cassazione ha evidenziato che per poter applicare una sanzione amministrativa è necessaria e sufficiente la sola coscienza e la volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la legge pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa.
Da ciò discende che l'esimente della buona fede può escludere la sanzione solo quando sussistano elementi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi all'obbligo legale, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.
Nel caso di specie, nel verbale presupposto n. 13850/2023, a pagina 1 è scritto:
“SANZIONI ACCESSORIE ED AVVERTENZE: La violazione dell'Art. 142 comma 8 del
C.d.S., in combinato disposto con l'art.126 bis, prevede la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida. La S.V. è invitata entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente verbale di accertamento, a comunicare le generalità e i dati della persona che conduceva il veicolo al momento della commessa infrazione, anche se lo stesso coincide con il proprietario del veicolo. Tale comunicazione potrà essere fatta presso il Comando scrivente compilando il modulo allegato al presente verbale di accertamento. Si precisa che in caso di omessa comunicazione di quanto richiesto entro 60 (sessanta) giorni si provvederà d' ufficio all'inoltro di un ulteriore verbale di accertamento, ai sensi dell'art.126 bis comma 2° del C.d.S. (D.L.vo n° 285/92 e s.m.
i. in seguito alle modifiche apportate al quarto e sesto periodo dall'entrata in vigore del D.L. 262/2006 Art.44) per il quale è prevista una sanzione amministrativa da
291,00 € a 1.166,00 € oltre spese”. Alla pagina 2 vi è poi la seguente dicitura:
“DECURTAZIONE PUNTI PATENTE (art. 126-bis C.d.S.) La segnalazione per la decurtazione dei punti è effettuata a carico della patente dell'effettivo conducente del veicolo, quale responsabile della violazione. Nel caso di mancata identificazione di questi, la S.V. dovrà fornire le generalità complete ed il numero della patente di guida della persona che, al momento della violazione, si trovava alla guida. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale con l'avvertenza che ove non fornisse tali dati, senza giustificato e documentato motivo, la stessa sarà soggetta al pagamento di una somma da 291,00
€ a 1.166,00 € come previsto dall'Art. 126 bis comma 2 del C.d.s. in seguito alle modifiche apportate al quarto e sesto periodo dall'entrata in vigore del Decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262 Art.44, Convertito in Legge N° 286 il 24/11/06”.
Il era dunque stato perfettamente informato dell'obbligo di comunicare i CP_1 dati del conducente e solo per grave colpa ha omesso di legge il Verbale e di prestare attenzione al duplice avvertimento.
Non può poi trascurarsi la contraddizione in cui cade lo stesso che da un CP_1 lato ritiene che correttamente il G.d.P. abbia riscontrato la buona fede per la giurisprudenza locale, ma dall'altro sostiene che il cittadino non possa avere cognizione delle numerose novità normative che intervengono nella materia. È difficile ipotizzare che il abbia potuto conoscere la singolare CP_1 giurisprudenza onoraria locale ma abbia ignorato il pacifico e chiaro dato normativo, dettagliatamente riportato nel Verbale.
Se il omise di comunicare i dati del conducente, fu dunque per CP_1 disattenzione o superficialità, elementi che non sono idonei ad escludere l'esistenza della violazione.
L'appello è dunque accolto.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 147/2022 e dell'assenza dell'espletamento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N. 2249/2025 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- a) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione;
- b) Condanna alla refusione spese di lite in favore di parte Controparte_1 appellante, liquidate in € 139,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il primo grado di giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Tiziana Siciliani, che ha reso la dichiarazione di rito;
- c) Condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante per il secondo grado di giudizio, liquidate in € 232,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Tiziana Siciliani, che ha reso la dichiarazione di rito.
Lecce, 29.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA ME
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa IA ME ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2249 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025, discussa oralmente all'udienza del 29.10.2025 e vertente tra
in persona del sindaco p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dell'avv. Tiziana Siciliani;
ricorrente appellante e
, Controparte_1 rappresentato e difeso dell'avv. Giuseppe Antonio Rampino;
resistente appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 5484/2024, depositata in data 22/11/2024.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 29.10.2025.
MOTIVI DEL LA DECISIONE
Con verbale n. 13850/2023, notificato in data 25.07.2023, il comando della Polizia
Municipale del Comune di ha contestato a la violazione Pt_1 Controparte_1 dell'art. 142, comma 8, del D. Lgs. n. 285/1992 per il superamento del limite di velocità vigente.
Con verbale n. 33057/2023, notificato in data 21.12.2023, il Comando di Polizia
Municipale di ha contestato a la violazione dell'art. 126 Pt_1 Controparte_1 bis, comma 2 del D.Lgs. n. 285/1992, per l'omessa comunicazione del numero della patente e delle generalità della persona che al momento della violazione si trovava alla guida del veicolo, come ordinato nel verbale n. 13850/2023, irrogando una sanzione amministrativa di importo pari a € 307,50.
Il ha proposto opposizione avverso il verbale n. 33057/2023 dinanzi al CP_1
Giudice di Pace di Lecce, eccependo di non aver comunicato i dati del conducente, in quanto ha ritenuto – in buona fede – che il pagamento della sanzione principale comportasse il riconoscimento della circostanza che egli stesso si trovava alla guida del veicolo al momento dell'infrazione e ha ritenuto dunque di non dover procedere all'ulteriore comunicazione dei dati del conducente. L'opponente ha concluso chiedendo l'annullamento della sanzione irrogata.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'opposizione. Nello Parte_1 specifico, l'amministrazione resistente ha affermato che non sussiste la buona fede e ha ritenuto che al ricorrente sia stata fornita adeguata informazione dell'obbligo di comunicazione dei dati del conducente.
Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione ritenendo che il non abbia reso Pt_1 specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. e riconoscendo l'esimente della buona fede in capo al CP_1
Il ha proposto appello, censurando il capo della pronuncia con Parte_1 cui il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la buona fede e ritenendo che nel caso di specie non ricorrano i presupposti per escludere l'obbligo di comunicazione dei dati da parte del proprietario del mezzo. L'appellante ha dunque chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello e CP_1 chiedendone nel merito il rigetto. La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata trattenuta in decisione, previa discussione orale.
***
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Si ritiene nella presente sede superfluo ricordare i principi normativi che sono alla base della questione, correttamente richiamati dal CP_1
Ciononostante, si esclude che tali principi giuridici siano applicabili al caso di specie.
Sul punto deve rilevarsi, in primo luogo, che l'intera motivazione resa dal Giudice di Pace è concentrata in una pagina ed è la seguente: “Chiarito ciò, va rilevato che
l'opponente ha dedotto a giustificazione dell'omessa comunicazione dei dati del conducente la sua assenza di colpa e dolo, per essere convinto – alla luce della giurisprudenza locale – che, effettuando il pagamento della sanzione, sarebbe stato egli considerato il trasgressore a cui decurtare i punti della patente di guida. Dinanzi
a tale deduzione, l'ente resistente – convenuto in senso processuale ma attore in senso sostanziale – avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 115, C.p.c., applicabile al presente rito, prendere specificamente e non genericamente posizione sul motivo di opposizione, dovendosi, in difetto, ritenere la fondatezza dell'assunto non contestato.
Dall'esame degli atti non vi sono in conclusioni elementi sufficiente per ritenere, ai sensi dell'art. 3, L. 689/1981, che l'opponente abbia violato con colpa o dolo l'art.
126 bis, comma 2, D.Lgs. 285/1992 o che non sia stato indotto in errore sul fatto.
Però, stante la convinzione dell'opponente che, pagando la sanzione e non comunicando i dati del trasgressore ai sensi dell'art. 126 bis, D.Lgs. 285/1992 al
Comando di Polizia Locale di eri sarebbe stato ritenuto il trasgressore, va Pt_1 disposta la decurtazione di tre punti della patente di guida per la violazione dell'art.
142, comma 8, D.Lgs. 285/1992, una volta esauritisi i rimedi giurisdizionali avverso il verbale impugnato, mendante comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”.
Il Giudice di Pace ha dunque ritenuto l'assenza di dolo o colpa in capo al CP_1 in virtù di un errore di fatto, ritenuto esistente anche per l'omessa contestazione del ex art. 115 c.p.c.. Parte_1 Nell'articolato appello, dopo aver riportato la motivazione resa dal Giudice di Pace, il ha negato l'omessa contestazione ex art. 115 c.p.c. e ha Parte_1 ricordato – trascrivendola testualmente – la decisa contestazione all'asserita buona fede, ritenendo che il Giudice di prime cure non si sia accorto che la sussistenza della buona fede era stata “evidenziata e contestata da questo ente in primo grado”
(pagg.
2-3 dell'appello).
Il ha poi proseguito ricordando che il Giudice di Pace ha ritenuto che il Pt_1 ricorrente fosse in buona fede e ha chiesto che si dichiari insussistente la buona fede, in ragione del tenore letterale della norma e della giurisprudenza formatasi sul punto (che ha escluso che il pagamento della sanzione principale escluda l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente).
Il ha poi ricordato che l'ignoranza della legge non può valere Parte_1 ad escludere l'esistenza della violazione e ha rimarcato gli avvertimenti presenti sul
Verbale principale, al fine di contestare la decisione del giudice di prime cure, che ha negato l'esistenza di dolo o colpa in capo al proprietario.
Nell'articolato appello, dunque, il ha chiaramente contestato Parte_1 la ricostruzione proposta dal Giudice di Pace, negando tanto l'omessa contestazione quanto la buona fede/scusabilità dell'errore, con ciò confutando tutti i motivi posti a base della decisione. Nel farlo, ha concluso per l'unico esito possibile, ovvero il rigetto dell'opposizione, con ciò rendendo piena soddisfazione dell'art. 342 c.p.c..
L'eccezione preliminare è dunque del tutto destituita di fondamento.
Nel merito, si è già evidenziato che il proprietario del veicolo con cui è CP_1 stata commessa la violazione dell'art. 142 co. 8 C.d.S., ha provveduto al pagamento della sanzione connessa al superamento dei limiti di velocità, ma ha omesso di comunicare i dati del conducente.
Nel presentare opposizione avverso il conseguente verbale adottato ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S., il ricorrente ha dedotto di aver in perfetta buona fede ritenuto di non essere tenuto all'ulteriore comunicazione, ritenendo che il proprietario che paghi la sanzione si denunci quale conducente del veicolo.
Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso, ritenendo in primo luogo che parte resistente non abbia preso specifica posizione sul punto, in violazione dell'art. 115 c.p.c..
L'appellante ha censurato la motivazione e ha riportato le discussioni rese nella comparsa di costituzione e risposta, volte a contestare la ricostruzione della buona fede come compiuta dal ricorrente. Il motivo di appello è palesemente fondato.
In primo luogo, in quanto l'esimente della buona fede o dell'errore incolpevole è stata decisamente contestata dall'ente al momento della costituzione in giudizio.
In secondo luogo, in quanto l'art. 115 c.p.c. consente al giudice di ritenere provati i “fatti” sui quali non vi sia contestazione, non i principi giuridici da applicare alla materia.
Nel caso di specie, i fatti sono pacifici e mai contestati da alcuno: il ha CP_1 pagato la sanzione emessa per la violazione dell'art. 142 co. 8 C.d.S. con mezzo di cui è proprietario, ma ha omesso di comunicare i dati del conducente.
Ad essere contestata, è la circostanza che il comportamento del possa CP_1 ritenersi scusabile e tale considerazione rientra nel perimetro di valutazione del giudice e non necessita di specifica contestazione da parte del resistente.
La ritenuta omessa contestazione, dunque, non solo non è esistente, ma è comunque stata applicata erroneamente ai presupposti della responsabilità anziché ai fatti (come detto, pacifici).
Ciò posto, il Giudice di Pace ha ritenuto che il bbia ritenuto di non dover CP_1 comunicare i dati del conducente, alla luce della giurisprudenza locale (non meglio precisata), avendo egli pagato la sanzione principale.
Il ha contestato con forza tale motivazione, ricordando l'ovvio Parte_1 principio secondo cui “ignorantia legis non excusat” e ritenendo che, a fronte dei numerosi avvisi resi nel Verbale primigenio e dell'allegato modulo per la comunicazione dei dati del conducente, il mai avrebbe potuto ritenersi CP_1 esonerato dal relativo obbligo.
Nel resistere al motivo di opposizione, l'appellato ha richiamato alcune pronunce del Giudice di Pace di Lecce, di Gallipoli e di altre realtà locali, senza mai richiamare una sentenza di legittimità o anche solo del Tribunale.
Orbene, non può certo ritenersi che nel sistema di civil law dei precedenti del
Giudice di Pace costituiscano fonti normative e vadano a superare l'obbligo espressamente indicato dalla normativa.
Il secondo comma dell'art. 126 bis C.d.S. recita quanto segue: “La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291 a € 1.166. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica”.
L'interpretazione che della norma ha reso il ricorrente (invocando una giurisprudenza locale) è invero in contrasto con la sentenza della Corte Cost. n.
27/05, in quanto comporterebbe la decurtazione dei punti della patente in capo al proprietario in quanto tale, a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia anche l'autore dell'infrazione.
Ad ogni modo, come ben evidenziato nell'atto di appello, il Giudice di Pace ha errato nella ricostruzione dei profili di buona fede, errore di fatto, assenza di dolo o colpa con riferimento alla condotta oggetto di causa.
Al riguardo si rileva che la giurisprudenza ha chiarito che “In tema di violazioni amministrative (nella specie, per abusiva occupazione di un tratturo demaniale),
l'errore sulla liceità del fatto giustifica l'esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza. (Cass. Civ., sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19759 del 02/10/2015).
Con sentenza n. 28136/2017, la Corte di Cassazione ha evidenziato che per poter applicare una sanzione amministrativa è necessaria e sufficiente la sola coscienza e la volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la legge pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa.
Da ciò discende che l'esimente della buona fede può escludere la sanzione solo quando sussistano elementi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi all'obbligo legale, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.
Nel caso di specie, nel verbale presupposto n. 13850/2023, a pagina 1 è scritto:
“SANZIONI ACCESSORIE ED AVVERTENZE: La violazione dell'Art. 142 comma 8 del
C.d.S., in combinato disposto con l'art.126 bis, prevede la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida. La S.V. è invitata entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente verbale di accertamento, a comunicare le generalità e i dati della persona che conduceva il veicolo al momento della commessa infrazione, anche se lo stesso coincide con il proprietario del veicolo. Tale comunicazione potrà essere fatta presso il Comando scrivente compilando il modulo allegato al presente verbale di accertamento. Si precisa che in caso di omessa comunicazione di quanto richiesto entro 60 (sessanta) giorni si provvederà d' ufficio all'inoltro di un ulteriore verbale di accertamento, ai sensi dell'art.126 bis comma 2° del C.d.S. (D.L.vo n° 285/92 e s.m.
i. in seguito alle modifiche apportate al quarto e sesto periodo dall'entrata in vigore del D.L. 262/2006 Art.44) per il quale è prevista una sanzione amministrativa da
291,00 € a 1.166,00 € oltre spese”. Alla pagina 2 vi è poi la seguente dicitura:
“DECURTAZIONE PUNTI PATENTE (art. 126-bis C.d.S.) La segnalazione per la decurtazione dei punti è effettuata a carico della patente dell'effettivo conducente del veicolo, quale responsabile della violazione. Nel caso di mancata identificazione di questi, la S.V. dovrà fornire le generalità complete ed il numero della patente di guida della persona che, al momento della violazione, si trovava alla guida. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale con l'avvertenza che ove non fornisse tali dati, senza giustificato e documentato motivo, la stessa sarà soggetta al pagamento di una somma da 291,00
€ a 1.166,00 € come previsto dall'Art. 126 bis comma 2 del C.d.s. in seguito alle modifiche apportate al quarto e sesto periodo dall'entrata in vigore del Decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262 Art.44, Convertito in Legge N° 286 il 24/11/06”.
Il era dunque stato perfettamente informato dell'obbligo di comunicare i CP_1 dati del conducente e solo per grave colpa ha omesso di legge il Verbale e di prestare attenzione al duplice avvertimento.
Non può poi trascurarsi la contraddizione in cui cade lo stesso che da un CP_1 lato ritiene che correttamente il G.d.P. abbia riscontrato la buona fede per la giurisprudenza locale, ma dall'altro sostiene che il cittadino non possa avere cognizione delle numerose novità normative che intervengono nella materia. È difficile ipotizzare che il abbia potuto conoscere la singolare CP_1 giurisprudenza onoraria locale ma abbia ignorato il pacifico e chiaro dato normativo, dettagliatamente riportato nel Verbale.
Se il omise di comunicare i dati del conducente, fu dunque per CP_1 disattenzione o superficialità, elementi che non sono idonei ad escludere l'esistenza della violazione.
L'appello è dunque accolto.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 147/2022 e dell'assenza dell'espletamento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N. 2249/2025 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- a) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione;
- b) Condanna alla refusione spese di lite in favore di parte Controparte_1 appellante, liquidate in € 139,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il primo grado di giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Tiziana Siciliani, che ha reso la dichiarazione di rito;
- c) Condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante per il secondo grado di giudizio, liquidate in € 232,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Tiziana Siciliani, che ha reso la dichiarazione di rito.
Lecce, 29.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA ME