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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1492/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1492 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 01.04.2025 da:
(C. F. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Borbiago di Mira (VE), via Cagliari 6 int. 2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
in Borbiago di Mira (VE), via Olmo Spinea 14, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Roberta Marseguerra (PEC
in Venezia-Mestre, via Bissolati 6, che li rappresenta Email_1
ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 23.04.2025, in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 23.04.2025, che di seguito si riproducono: dichiarare “la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31.05.2003 e trascritto al numero 28, parte II, serie A del registro atti di matrimonio del Comune di Mira (VE), dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mira perché effettui le annotazioni conseguenti a margine dell'atto di matrimonio,
Per_ alle condizioni di seguito indicate: 1) i minori e resteranno congiuntamente Persona_2
affidati ad entrambi i genitori e trascorreranno pari tempo con entrambi i genitori, dimorando a settimane alterne presso la residenza dell'uno e dell'altro, ferma restando l'indicazione del loro domicilio prevalente presso il padre, nell'abitazione sita in Borbiago di Mira (VE), via Olmo Spinea
14; valutate prioritariamente le esigenze dei minori e tenuto sempre conto degli impegni di lavoro di entrambi i coniugi, i minori trascorreranno le giornate festive e le altre ricorrenze celebrate in famiglia alternativamente con ciascun genitore, secondo accordi presi di volta in volta tra gli stessi;
durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà inoltre trascorrere con i figli fino a due settimane continuative nei periodi previamente concordati con l'altro, compatibilmente con le rispettive ferie da comunicarsi reciprocamente entro il 30.04 di ogni anno;
2) quale contributo al mantenimento dei figli, la sig.ra riceverà dal sig. , entro il giorno 10 di ogni Pt_1 Parte_2
mese a mezzo bonifico bancario da accreditarsi sul conto personale della stessa (di cui il sig.
già conosce le coordinate), la somma mensile di euro 250 (duecentocinquanta/00), da Parte_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, prendendo quale base per il calcolo il mese dell'udienza di comparizione personale delle parti avanti il Presidente del Tribunale (anche in ipotesi di trattazione scritta del procedimento); per quanto concerne le spese straordinarie da affrontare nell'interesse dei figli, le parti concordemente richiamano il “Protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia” sottoscritto il 20.09.2019 dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e dal Presidente del Tribunale di Venezia” che si danno per trascritte ed alle quali integralmente si riportano, sia in ordine alla loro individuazione, che per quanto riguarda le modalità di documentazione, le tempistiche di pagamento ed ogni altro aspetto rilevante, precisando che il relativo onere, fermi gli adempimenti di cui al citato documento, verrà tra loro ripartito nella misura del 50%. 4) le parti divideranno parimenti al 50% gli importi spettanti a titolo di Assegno Unico Universale, demandando alla parte più diligente l'onere di presentare l'apposita richiesta di modifica del regime corrente (che vede il sig. percettore Parte_2
esclusivo della misura); 5) spese del giudizio interamente compensate”.
Per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 31.05.2003 contratto matrimonio concordatario in Mira era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 05.05.2022, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 590/2022) omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data 26.05.2022.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 23.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 05.05.2022, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 590/2022) omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data 26.05.2022.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale dei figli, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31.05.2003 da
[...]
e , trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Mira al Pt_1 Parte_2
n. 28, parte II, serie A, dell'anno 2003;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 01.07.2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1492 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 01.04.2025 da:
(C. F. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Borbiago di Mira (VE), via Cagliari 6 int. 2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
in Borbiago di Mira (VE), via Olmo Spinea 14, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Roberta Marseguerra (PEC
in Venezia-Mestre, via Bissolati 6, che li rappresenta Email_1
ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 23.04.2025, in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 23.04.2025, che di seguito si riproducono: dichiarare “la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31.05.2003 e trascritto al numero 28, parte II, serie A del registro atti di matrimonio del Comune di Mira (VE), dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mira perché effettui le annotazioni conseguenti a margine dell'atto di matrimonio,
Per_ alle condizioni di seguito indicate: 1) i minori e resteranno congiuntamente Persona_2
affidati ad entrambi i genitori e trascorreranno pari tempo con entrambi i genitori, dimorando a settimane alterne presso la residenza dell'uno e dell'altro, ferma restando l'indicazione del loro domicilio prevalente presso il padre, nell'abitazione sita in Borbiago di Mira (VE), via Olmo Spinea
14; valutate prioritariamente le esigenze dei minori e tenuto sempre conto degli impegni di lavoro di entrambi i coniugi, i minori trascorreranno le giornate festive e le altre ricorrenze celebrate in famiglia alternativamente con ciascun genitore, secondo accordi presi di volta in volta tra gli stessi;
durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà inoltre trascorrere con i figli fino a due settimane continuative nei periodi previamente concordati con l'altro, compatibilmente con le rispettive ferie da comunicarsi reciprocamente entro il 30.04 di ogni anno;
2) quale contributo al mantenimento dei figli, la sig.ra riceverà dal sig. , entro il giorno 10 di ogni Pt_1 Parte_2
mese a mezzo bonifico bancario da accreditarsi sul conto personale della stessa (di cui il sig.
già conosce le coordinate), la somma mensile di euro 250 (duecentocinquanta/00), da Parte_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, prendendo quale base per il calcolo il mese dell'udienza di comparizione personale delle parti avanti il Presidente del Tribunale (anche in ipotesi di trattazione scritta del procedimento); per quanto concerne le spese straordinarie da affrontare nell'interesse dei figli, le parti concordemente richiamano il “Protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia” sottoscritto il 20.09.2019 dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e dal Presidente del Tribunale di Venezia” che si danno per trascritte ed alle quali integralmente si riportano, sia in ordine alla loro individuazione, che per quanto riguarda le modalità di documentazione, le tempistiche di pagamento ed ogni altro aspetto rilevante, precisando che il relativo onere, fermi gli adempimenti di cui al citato documento, verrà tra loro ripartito nella misura del 50%. 4) le parti divideranno parimenti al 50% gli importi spettanti a titolo di Assegno Unico Universale, demandando alla parte più diligente l'onere di presentare l'apposita richiesta di modifica del regime corrente (che vede il sig. percettore Parte_2
esclusivo della misura); 5) spese del giudizio interamente compensate”.
Per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 31.05.2003 contratto matrimonio concordatario in Mira era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 05.05.2022, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 590/2022) omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data 26.05.2022.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 23.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 05.05.2022, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 590/2022) omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data 26.05.2022.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale dei figli, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31.05.2003 da
[...]
e , trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Mira al Pt_1 Parte_2
n. 28, parte II, serie A, dell'anno 2003;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 01.07.2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore