TRIB
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/06/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3813 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto "divorzio contenzioso", vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. , rapp. e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Franco Verde
ricorrente
E
, nata in [...] il [...] C.F.: , rapp. e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Ettore Freda
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.5.2025; in data 20.12.2024 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sul fatto
Con ricorso depositato il 4.10.2021, ha premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
civile con in data 4 settembre 2006; che dalla loro precedente convivenza era nata Controparte_1
la figlia in data 3 ottobre 1996; di essersi separato giusta sentenza n. 2868/2016 in base alla Per_1
quale era stato previsto, tra l'altro, che versasse una contribuzione di euro 750,00 a titolo di mantenimento per la resistente e di euro 1250,00 per la figlia che dalla separazione non si Per_1
erano più conciliati e che
per questi motivi
chiedeva pronunciarsi il divorzio con revoca di qualsivoglia contribuzione a favore di autosufficiente, e con riduzione della Controparte_1
contribuzione alla figlia nella minor misura di euro 600,00 mensili. Per_1
Con le memorie conclusionali del 27 maggio 2025, in realtà. chiedeva la revoca di ogni contribuzione anche in favore della figlia ormai quasi trentenne, anche in considerazione del fatto che la Per_1
Corte di appello di Napoli, in accoglimento parziale del reclamo, aveva già revocato l'assegno di mantenimento sulla base della circostanza che laureata presso l'Accademia di Costume e Per_1
Moda, ha svolto importanti stage, master e corsi di formazione e perfezionamento presso prestigiose case di moda quali e e AN (come da profilo Linkedin allegato), che già le CP_2 CP_3
assicurano un reddito e che dunque, grazie al livello di perfezionamento professionale raggiunto, ha acquisito competenze necessarie per il suo definitivo inserimento nel mondo del lavoro. Con comparsa di risposta, si costituiva la quale non si opponeva alla cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio.
Chiedeva, tuttavia, “confermare gli assegni per la figlia e l'Arch. come Per_1 Controparte_1
già stabiliti nel corso del giudizio di separazione o, comunque, nella misura che sarà ritenuta di
giustizia, con l'aggiornamento annuale”.
Deduceva, infatti, che il ricorrente convive more uxorio, in una zona prestigiosa di Napoli e,
precisamente, alla via Arangio Ruiz n. 69, con la compagna, dipendente pubblica, funzionaria dell' e che percepisce una adeguata retribuzione che, pertanto, deve essere valutata ai fini di CP_4
cui trattasi (v. Tribunale di Roma, sentenza n. 16904/2014); che la coppia vive nell'appartamento di proprietà della compagna, per cui lo non sostiene alcuna spesa per il suo alloggio;
che aveva Parte_1
percepito una indennità di fine rapporto pari ad € 220.000,00; che aveva alienato un immobile per la somma di € 190.000,00; che, al contrario, essa resistente, pur essendo architetto, aveva sacrificato la propria vita lavorativa a vantaggio della famiglia.
Chiedeva, inoltre, mantenersi l'assegno in favore della figlia stante la precarietà della sua Per_1
situazione lavorativa.
Ascoltate le parti all'udienza del 17 novembre 2023, è stata emessa ordinanza in data 20.3.2023, con la quale è stata disposta la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia ad € Per_1
750,00.
La contribuzione è stata poi annullata stante il citato decreto emesso dalla Corte di Appello di Napoli.
Acquisite informazioni presso la Guardia di Finanza, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 28.5.2025.
Sullo status.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (sentenza n. 2869/2016 emessa dal Tribunale di Avellino)
e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Avellino (28.4.2011), nel procedimento di separazione definito con l'indicata sentenza,
e da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
L'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, unitamente al tenore delle dichiarazioni rese dalle parti inducono, infatti, a ritenere accertata l'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale materiale tra i coniugi coinvolti in giudizio.
A questo si aggiunge che il resistente ha una stabile relazione con altra persona.
Sull'assegno divorzile
Diversi sono i presupposti dell'assegno separativo e di quello divorzile.
Secondo il superato orientamento tradizionale, il criterio prevalente adottato dai Tribunali per la determinazione dell'importo dell'assegno era quello del “tenore di vita”. Il Giudice, quindi, sulla base di questo criterio teneva in considerazione lo stile di vita adottato dalla coppia in costanza di matrimonio, assegnando in favore del coniuge economicamente debole un assegno idoneo a consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale.
Tale impostazione è stata modificata dalla sentenza della Corte di Cass. resa a sezioni unite n. 18287
del 2018; le sezioni unite hanno affermato la funzione assistenziale, perequativa e compensativa svolta da tale assegno, precisando che occorre dare adeguato peso anche all'apporto che è stato dato dal singolo alla formazione della famiglia, con conseguente necessità di compensare e riequilibrare le posizioni di ciascun coniuge. Con la pronuncia delle S.U. è stato definitamente superato il principio del tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, per cui i criteri da utilizzare per l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio e dell'importo sono: il coniuge richiedente deve avere mezzi economici inadeguati e si deve trovare nell'impossibilità oggettiva di procurarseli;
occorre la sussistenza di uno squilibrio economico-reddituale tra i due coniugi;
lo squilibrio reddituale deve essere collegato ai sacrifici che il coniuge meno abbiente ha fatto per dedicarsi alla famiglia, favorendo in tal modo la carriera e le ricchezze dell'altro; l'assenza della capacità lavorativa o di produrre reddito da parte del soggetto richiedente.
L'importo dell'assegno di divorzio va, dunque, determinato tenendo conto di tutte e tre le funzioni dell'assegno. Il criterio primario per verificare se il coniuge richiedente disponga dei mezzi idonei al sostentamento dopo la fine del matrimonio si basa sulla valutazione della titolarità del reddito, della proprietà di beni immobili e di beni mobili nonché della capacità lavorativa.
In conclusione, dunque, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma
6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità
di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Si impone, in particolare, una valutazione comparativa delle condizioni economico -patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Lungi dal limitarsi ad accertare il mero prerequisito fattuale dell'assegno divorzile -individuazione del coniuge economicamente più debole – occorre, dunque, verificare che il richiedente abbia contribuito con il suo lavoro anche casalingo e di cura dei figli alla formazione del patrimonio familiare permettendo al marito di svolgere il suo lavoro con la necessaria libertà, svolgendo anche lavori meno consoni alle sue capacità e dal suo titolo di studio ma che le consentissero di vivere dignitosamente.
Occorre in altri termini una valutazione integrata dei due profili dell'assegno divorzile alla luce della sua funzione polivalente assistenziale e compensativa (Cass. Sez. unite n. 18287 del 2018), in linea con l'art. 5 co sei della l. n. 898 del 1970 nonché con i precedenti della giurisprudenza e di legittimità
per cui l'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più
debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali – reddituale al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. N. 38362 del 3.12.2021).
Va poi ulteriormente considerato che, ai fini della determinazione dell'assegno in favore dell'ex coniuge, occorre tenere conto della intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e,
conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l'uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere degli immobili a titolo di locazione (Cass. 2021 n. 20858).
Nel caso di specie, allora, occorre focalizzare la indagine sulla sperequazione economico - reddituale dei coniugi con valutazione improntata ad attualità ed effettività (Cass. 2021 n. 35710), tesa ad accertare che lo squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi trovi però ragione nella intrapresa vita matrimoniale per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. N. 38362 del 12/12/2021), sulla scorta di un percorso motivazionale logico e specifico (Cass. N. 23997 del 02/08/2022).
Va anche aggiunto che al fine di attribuire l'assegno divorzile non assume alcun rilievo la motivazione personale che abbia indotto il coniuge richiedente a rinunciare alle attività professionali per dedicarsi alla cura della famiglia essendo sufficiente l'oggettività del fatto che ha portato alla predetta rinuncia
(Cass. 2023 n. 27945). Tali essendo i principi da applicare, vanno evidenziati i seguenti elementi.
La resistente ha 66 anni ed il matrimonio è durato circa 10 anni, sebbene vi fosse stata una convivenza antecedente.
Dalle dichiarazioni delle parti e dagli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza non emergono entrate significative da ambo le parti, ma il collegio può constatare -sulla scorta dell'istruttoria svolta anche in sede di separazione- come la formazione professionale della resistente lasci intendere una disponibilità di risorse comunque esistente.
La è, infatti, titolare di un Laboratorio di Architettura e Design a Roma e svolge, altresì, CP_1
l'attività di agente immobiliare dal 2016. Nella sentenza di separazione allegata si dà atto che la resistente comunque svolgeva l'attività di architetto, attività confermata dal profilo Linkedin.
Probabilmente le sue entrate non sarebbero tali da consentirle di mantenere il tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio ma sono sufficienti per ribadire che la stessa ha la capacità di mantenersi in via pressoché autonoma anche tenuto conto della recente vendita della villa di Aiello del Sabato
che le ha fruttato la somma di euro 310.000,00.
In considerazione di tali dati, il Tribunale ritiene equo ridurre la contribuzione di Parte_1
nei confronti di ad euro 300,00 mensili. Controparte_1
E', infatti, dato acquisito a livello processuale che la situazione economica dello quale Parte_1
emersa fino al 2018, è estremamente florida, dando conto della solidità della stessa e degli ingenti capitali incamerati, suscettibili di renderne particolarmente floride le sostanze, e l'elevato tenore di vita goduto dalla famiglia durante il rapporto coniugale (si considerino i lauti emolumenti percepiti nel corso degli anni dalla “Finanza e Futuro” del Gruppo Deutsche Bank e dalla “Nascent S.p.a.).
La riduzione del reddito fisso mensile (che si aggira intorno ai 2.300 euro al mese) non è, allo stato,
suscettibile di ridimensionare le reali potenzialità economiche e patrimoniali dello il quale Parte_1
- del resto - non ha comprovato la destinazione degli ingenti capitali incontestatamente incamerati nel corso degli anni grazie alle sue capacità professionali, non dando adeguati riscontri all'asserita incapienza del suo patrimonio (complessivamente e potenzialmente inteso).
La somma individuata nella misura di € 300,00 mensili appare, pertanto, congrua al fine di soddisfare le componenti dell'assegno divorzile -come sopra enucleate-, il cui pagamento in via diretto all'ente previdenziale potrà essere richiesto autonomamente senza l'intermediazione di un ordine del giudice,
ai sensi dell'art. 473 bis 37 c.p.c.
Sul mantenimento della figlia maggiorenne
Va disposta la revoca di ogni contribuzione in favore della figlia che originariamente era Per_1
determinata nella misura di € 1250,00, poi ridimensionata in € 750,00 con ordinanza del 20 Marzo
2023, infine azzerata giusto decreto su reclamo emesso dalla Corte di Appello di Napoli in data
5.7.2023.
Nelle memorie conclusionali, il ricorrente insiste per l'eliminazione di tale forma di contribuzione tenendo conto del fatto che la figlia si è inserita il mondo lavorativo in maniera stabile e Per_1
autonoma.
Circa l'obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni, nella giurisprudenza di legittimità e di merito si sintetizza quanto segue:
“I genitori hanno l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio, il cui corrispondente diritto si
giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso
formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Il mantenimento ha una
chiara funzione educativa, che ne circoscrive la portata dell'obbligo sia in termini di contenuto, sia
di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella
società. Chiaramente l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli
artt. 147 e 148 c.c., non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte
di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché i figli non abbiano acquisito tutte le nozioni, conoscenze ed esperienze tali da consentire loro, in relazione alle proprie aspirazioni, di inserirsi
pienamente nel tessuto economico sociale. Ciò si verifica nel momento in cui essi abbiano raggiunto
una propria indipendenza economica. Tale condizione, tuttavia, non deve necessariamente verificarsi
in concreto, ossia non è necessario che il figlio percepisca redditi tali da consentirgli di provvedere
autonomamente alle proprie necessità, ma può essere valutata anche in astratto in relazione al
percorso ed alle opportunità che i genitori hanno offerto ai propri figli. Ciò significa che l'obbligo
di contribuzione viene meno anche qualora i genitori abbiano assicurato le condizioni necessarie (e
sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso
alla professione auspicata, ma il figlio non abbia saputo trarne profitto o per inescusabile
trascuratezza o per libera scelta delle opportunità offertegli, ovvero non sia stato in grado di
raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
-Tribunale Cassino, 12/04/2018, n.465, in DeJure
Il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta più il termine ultimo della
corresponsione del mantenimento, ma quest'ultimo è condizionato dal raggiungimento di
un'autosufficienza economica tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, in
correlazione al completamento di un fruttuoso percorso di studio. Va richiamata, prima di tutto, sia
per l'importanza della pronuncia in sé sia perché è la più recente, nell'ambito delle decisioni di
merito, la statuizione della nona sezione del Tribunale di Milano, nella quale viene disposto, per la
prima volta, che con il superamento di una certa età, "il figlio maggiorenne, anche se non
indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, semmai,
meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non può più essere trattato come 'figlio', bensì come adulto".
Ciò viene motivato sulla base del dovere di autoresponsabilità del figlio maggiorenne che non può
pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura,
perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di
un percorso di formazione”. -Tribunale Padova, 16/05/2016, n.1506, in DeJure
In tema di separazione tra coniugi, con riferimento all'obbligo di mantenimento e di assistenza
sancito dall'art. 315 bis c.c. anche rispetto ai figli maggiorenni, il giudice di merito deve valutare,
caso per caso, le circostanze che ne giustificano la sussistenza, facendo uso del suo prudente
apprezzamento e ricorrendo a criteri tanto più rigorosi quanto più elevata è l'età dei figli, fermo
restando che detto obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura,
atteso che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di
un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità e inclinazioni, sempre se compatibili con
le condizioni economiche dei genitori.
-Tribunale Taranto sez. I, 07/07/2016, n.2257, in DeJure
Applicando questi condivisibili principi di diritto alla fattispecie al vaglio, l'assegno di mantenimento posto a carico della ricorrente ed a favore della figlia va revocato.
ha 29 anni ed è laureata presso l'Accademia di Costume e Moda;
ha svolto stage, master e Per_1
corsi di formazione e perfezionamento presso prestigiose case di moda quali Dolce e AN, CP_2
Moncler (come da profilo Linkedin allegato), che già le assicurano un reddito e che dunque, grazie al livello di perfezionamento professionale raggiunto, ha acquisito competenze necessarie per il suo definitivo inserimento nel mondo del lavoro.
Raggiunta questa età, il processo formativo e educativo posto a carico dei genitori può dirsi compiuto,
con la conseguenza che le maggiori e/o minori entrate della figlia apparterranno all'alea naturale di ogni attività professionale di tipo non impiegatizio, che, in quanto tale, non può farsi ricadere sugli oneri genitoriali.
In definitiva, ha acquisito le competenze necessarie al suo definitivo inserimento Parte_2
nel mondo del lavoro, non risultando dedotta né in alcun modo emersa la ricorrenza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, ovvero oggettive, quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) a ciò ostative. Pertanto, deve dichiararsi non più dovuto dal ricorrente l'assegno posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne.
Sulla cancellazione delle frasi offensive
Parte resistente ha chiesto a norma dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle frasi sconvenienti e offensive contenute nella pag. 8 della memoria integrativa del ricorrente. In particolare, “scellerata
pretesa della SI.ra per bieco astio e gratuita cattiveria. (….) Evidentemente questa era la CP_1
malefica strategia. (…) la allegra SI.ra , “cadendo miseramente nel ridicolo”., CP_1
“SCANDALOSA infedeltà della SI.ra . CP_1
Ai sensi dell'articolo 89 c.p.c., “negli scritti presentati nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le
parti non debbono usare espressioni sconvenienti ed offensive”, o se ne potrà disporre la cancellazione, unitamente al risarcimento del danno anche non patrimoniale quando le stesse non riguardino l'oggetto della causa.
Le frasi devono considerarsi offensive quando superano il limite della correttezza e della convenienza processuale. Questo include tutte le espressioni che violano i principi di rispetto e dignità della persona umana e del decoro del procedimento.
Nel caso di specie, espressioni come 'scellerata pretesa' o “allegra signora chiaramente CP_1
esulano da un corretto contegno lessicale e procedimentale, andando ad attingere a profili comportamentali e/o della personalità sgradevoli e lesivi della dignità della persona che, peraltro,
nulla interessano ai fini della disamina delle pretese avanzate.
Parimenti a dirsi per espressioni come 'cadendo miseramente nel ridicolo' ove si restituisce un'immagine della resistente quale affannosamente intenta alla ricerca di diritti che non le spettino,
o, ancora 'scandalosa infedeltà' che non attiene ai fatti di lite, trattandosi di una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Alla cancellazione non fa seguito alcuna ulteriore conseguenza, difettando la richiesta di un risarcimento.
4.Sulle spese di lite.
La peculiarità e delicatezza della materia trattata, le ragioni della decisione ed il suo esito, integrano gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti alla luce della disciplina della soccombenza siccome riletta l'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Avellino il 4.9.2006 tra Parte_1
n. a Napoli il 16.4.1953 e n. a Barletta il 28.9.1959, registro Anno 2006 n. 3 Parte Controparte_1
I U;
REVOCA la contribuzione mensile posta a carico di in favore della figlia Parte_1 Per_1
DISPONE che versi a titolo di assegno divorzile in favore di la Parte_1 Controparte_1
somma di € 300,00 mensili;
letto l'art. 89 c.p.c., ORDINA la cancellazione delle espressioni contenute alla pag. 8 della memoria integrativa del ricorrente “scellerata pretesa della SI.ra per bieco astio e gratuita CP_1
cattiveria. (….) Evidentemente questa era la malefica strategia. (…) la allegra SI.ra ; al CP_1
rigo 11° della pag. 2° delle citate note la frase “cadendo miseramente nel ridicolo”; al rigo 13 della pag. 3 delle note, “vergognosa infedeltà dell'ex moglie”; al rigo 20 “ignobile verità della
SCANDALOSA infedeltà della SI.ra consumata sotto gli occhi di tutti” CP_1
DICHIARA assorbite tutte le altre questioni;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 5.6.2025. Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Iandiorio dott. Raffaele Califano