CS
Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2026, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03012/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02270 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03012/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3012 del 2025, proposto da SA &
L'Abbate Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Comune Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Dibello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
n. 239/2025; N. 03012/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Monopoli;
Visto l'atto del 14 gennaio 2026, notificato e depositato in giudizio il successivo 15 gennaio, con cui l'appellante dichiara di voler rinunciare al ricorso in appello sopraindicato;
Vista l'accettazione dichiarata dal Comune di Monopoli con atto depositato in data 27 gennaio 2026;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. LA Di Carlo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- L'appellante impugna la sentenza con la quale il TAR per la Puglia ha respinto, tuttavia compensando le spese, il suo ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
a) del provvedimento prot. n. 0020760/2024, datato 20 marzo 2024, del Comune di
Monopoli, avente ad oggetto “Riscontro istanza di proroga ex lege della validità del titolo autorizzatorio, acclarata al prot. n. 7829 del 30/01/2024. Comunicazione di mantenimento nel periodo invernale dei manufatti acclarata al prot. n. 9114 del
02/02/2024. Rigetto istanza di proroga e mantenimento”, con il quale sono state rigettate le richieste finalizzate alla proroga della validità del titolo edilizio e paesaggistico nella titolarità della ricorrente, nonché al mantenimento annuale delle strutture amovibili funzionali allo svolgimento delle attività balneari o connesse e strumentali alla balneazione; N. 03012/2025 REG.RIC.
b) della nota prot. n. 0011089/2024, datata 9 febbraio 2024, allegata al predetto provvedimento, a firma del Dirigente dell'A.O. III Tecnica – Urbanistica, Edilizia e
Lavori Pubblici – S.U.E.;
c) della ordinanza n. 239, datata 20 marzo 2024, a firma del Dirigente della A.O. III –
Urbanistica e Lavori Pubblici – del Comune di Monopoli, con la quale è stata ordinata la rimozione dei manufatti e delle strutture precarie connesse alla balneazione e conseguente ripristino dello stato originario dei luoghi;
d) di ogni atto agli stessi presupposto, connesso, propedeutico e consequenziale.
2.- L'appello ha riproposto in chiave critica le originarie censure, sia in relazione alla questione concernente la proroga dell'autorizzazione, sia rispetto a quella del mantenimento annuale dei manufatti funzionali all'attività balneare.
I. Omessa, contraddittoria ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione ed errata applicazione dell'art. 10-septies del D.L. n.
21/2022, convertito con legge n. 51/2022, per come modificato dall'art. 4-quater del
D.L. 09.12.2023, n. 181, convertito con legge n. 11/2024 e da ultimo dall'art. 7, comma 2 lettera a), del D.L. n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla legge n.
15/2025; eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta; omessa ed errata motivazione.
II. Omessa ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Eccesso di potere per nullità ed inefficacia, nei confronti della ricorrente, della rinuncia contenuta nel verbale della conferenza di servizi datato 01.06.2023; motivazione errata e illegittima.
III. Omessa ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Omessa applicazione dello ius superveniens rappresentato dall'art. 3, comma 3bis, della legge
n. 118/2022 nonché dall'art. 157 della L.R. Puglia n. 42/2024. Violazione ed errata applicazione dell'art. 45 del PPTR Puglia.
3.- Il Comune di Monopoli ha insistito sulla legittimità del proprio operato. N. 03012/2025 REG.RIC.
4.- Con atto datato 14 gennaio 2026, notificato e depositato il successivo 15 gennaio, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in appello sopraindicato.
5.- Il Comune di Monopoli ha prestato adesione alla suddetta rinuncia, con atto depositato il successivo 27 gennaio, tuttavia insistendo per la condanna alle spese.
6.- Alla udienza pubblica del 17 febbraio 2026, la causa è passata in decisione.
7.- L'appello va dichiarato estinto.
L'art. 84 c.p.a. prevede che la parte possa rinunciare al ricorso in ogni stato e grado del giudizio mediante dichiarazione depositata presso la segreteria e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
Nel caso di specie, l'atto datato 14 gennaio 2026, contenente la rinuncia all'appello, risulta esser stato notificato al Comune appellato e depositato in giudizio il successivo
15 gennaio.
Il Comune di Monopoli ha prestato adesione alla suddetta rinuncia, con atto depositato il successivo 27 gennaio 2026.
Preso atto di quanto sopra esposto, il ricorso in appello deve quindi essere dichiarato estinto.
8.- Le spese possono nondimeno compensarsi attesa la complessità del contenzioso, incentrato sulle due diverse questioni concernenti la proroga dell'autorizzazione e il mantenimento annuale dei manufatti funzionali all'attività balneare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 03012/2025 REG.RIC.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
LA Di Carlo, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LA Di Carlo Marco IP
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02270 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03012/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3012 del 2025, proposto da SA &
L'Abbate Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Comune Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Dibello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
n. 239/2025; N. 03012/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Monopoli;
Visto l'atto del 14 gennaio 2026, notificato e depositato in giudizio il successivo 15 gennaio, con cui l'appellante dichiara di voler rinunciare al ricorso in appello sopraindicato;
Vista l'accettazione dichiarata dal Comune di Monopoli con atto depositato in data 27 gennaio 2026;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. LA Di Carlo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- L'appellante impugna la sentenza con la quale il TAR per la Puglia ha respinto, tuttavia compensando le spese, il suo ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
a) del provvedimento prot. n. 0020760/2024, datato 20 marzo 2024, del Comune di
Monopoli, avente ad oggetto “Riscontro istanza di proroga ex lege della validità del titolo autorizzatorio, acclarata al prot. n. 7829 del 30/01/2024. Comunicazione di mantenimento nel periodo invernale dei manufatti acclarata al prot. n. 9114 del
02/02/2024. Rigetto istanza di proroga e mantenimento”, con il quale sono state rigettate le richieste finalizzate alla proroga della validità del titolo edilizio e paesaggistico nella titolarità della ricorrente, nonché al mantenimento annuale delle strutture amovibili funzionali allo svolgimento delle attività balneari o connesse e strumentali alla balneazione; N. 03012/2025 REG.RIC.
b) della nota prot. n. 0011089/2024, datata 9 febbraio 2024, allegata al predetto provvedimento, a firma del Dirigente dell'A.O. III Tecnica – Urbanistica, Edilizia e
Lavori Pubblici – S.U.E.;
c) della ordinanza n. 239, datata 20 marzo 2024, a firma del Dirigente della A.O. III –
Urbanistica e Lavori Pubblici – del Comune di Monopoli, con la quale è stata ordinata la rimozione dei manufatti e delle strutture precarie connesse alla balneazione e conseguente ripristino dello stato originario dei luoghi;
d) di ogni atto agli stessi presupposto, connesso, propedeutico e consequenziale.
2.- L'appello ha riproposto in chiave critica le originarie censure, sia in relazione alla questione concernente la proroga dell'autorizzazione, sia rispetto a quella del mantenimento annuale dei manufatti funzionali all'attività balneare.
I. Omessa, contraddittoria ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione ed errata applicazione dell'art. 10-septies del D.L. n.
21/2022, convertito con legge n. 51/2022, per come modificato dall'art. 4-quater del
D.L. 09.12.2023, n. 181, convertito con legge n. 11/2024 e da ultimo dall'art. 7, comma 2 lettera a), del D.L. n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla legge n.
15/2025; eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta; omessa ed errata motivazione.
II. Omessa ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Eccesso di potere per nullità ed inefficacia, nei confronti della ricorrente, della rinuncia contenuta nel verbale della conferenza di servizi datato 01.06.2023; motivazione errata e illegittima.
III. Omessa ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Omessa applicazione dello ius superveniens rappresentato dall'art. 3, comma 3bis, della legge
n. 118/2022 nonché dall'art. 157 della L.R. Puglia n. 42/2024. Violazione ed errata applicazione dell'art. 45 del PPTR Puglia.
3.- Il Comune di Monopoli ha insistito sulla legittimità del proprio operato. N. 03012/2025 REG.RIC.
4.- Con atto datato 14 gennaio 2026, notificato e depositato il successivo 15 gennaio, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in appello sopraindicato.
5.- Il Comune di Monopoli ha prestato adesione alla suddetta rinuncia, con atto depositato il successivo 27 gennaio, tuttavia insistendo per la condanna alle spese.
6.- Alla udienza pubblica del 17 febbraio 2026, la causa è passata in decisione.
7.- L'appello va dichiarato estinto.
L'art. 84 c.p.a. prevede che la parte possa rinunciare al ricorso in ogni stato e grado del giudizio mediante dichiarazione depositata presso la segreteria e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
Nel caso di specie, l'atto datato 14 gennaio 2026, contenente la rinuncia all'appello, risulta esser stato notificato al Comune appellato e depositato in giudizio il successivo
15 gennaio.
Il Comune di Monopoli ha prestato adesione alla suddetta rinuncia, con atto depositato il successivo 27 gennaio 2026.
Preso atto di quanto sopra esposto, il ricorso in appello deve quindi essere dichiarato estinto.
8.- Le spese possono nondimeno compensarsi attesa la complessità del contenzioso, incentrato sulle due diverse questioni concernenti la proroga dell'autorizzazione e il mantenimento annuale dei manufatti funzionali all'attività balneare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 03012/2025 REG.RIC.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
LA Di Carlo, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LA Di Carlo Marco IP
IL SEGRETARIO