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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 22/05/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1484/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/09/1979 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 29/04/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Casale Monferrato (AL) il
24/08/2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 29, Parte I,
Anno 2013.
pagina 1 di 4 Dall'unione è nato, in data 31/05/2021, il figlio , ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito civile in Casale Monferrato (AL) il 24/08/2013, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 29, Parte I, Anno 2013 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio minore sia affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, i Per_1 quali eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione e stabile residenza del minore presso il domicilio materno;
2. DISPONE che il padre abbia facoltà di visita giornaliera, previo preavviso telefonico e in accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni di tutti. In ogni caso il padre avrà diritto:
pagina 2 di 4 - di vedere, tenere e condurre con sé a week end alternati, dal sabato mattina alla Per_1 domenica sera sino alle ore 21 (potranno essere le ore 21.30 durante il periodo estivo);
- di vedere, tenere e condurre con sé tutti i martedì pomeriggio/sera sino alle ore Per_1
21 e tutti i giovedì pomeriggio/sera con pernottamento, riconducendolo all'asilo al mattino seguente;
- nella settimana in cui trascorrerà il week end con la madre, il padre potrà tenerlo Per_1 nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì pomeriggio/sera sino alle ore 21, con un pernottamento a scelta del padre. Con la crescita del minore il pernottamento potrà essere valutato in due notti;
- il padre potrà trascorrere con un periodo di due settimane anche non consecutive Per_1 nel mese di luglio o agosto da determinarsi in accordo con la madre;
una eventuale ulteriore settimana nel periodo estivo potrà sempre concordarsi in accordo tra i genitori e comunque compatibilmente con gli impegni di tutti;
- il padre potrà trascorrere con 1 settimana nelle festività natalizie (indicativamente Per_1
o dalle ore 10 del 25/12 alle ore 10 del 31/12 o dalle ore 10 del 31/12 alle ore 10 del
06/01, nonché la giornata del 24.12 in favore del genitore che, a seconda degli anni, trascorrerà con il minore la settimana dal 31.12 al 06.01) e 3 giorni in quelle pasquali, da determinarsi in accordo con la madre in modo che il figlio trascorra il Natale e la
Pasqua ad anni alterni con i genitori;
- altri ponti o festività saranno organizzati in modo che stia ad anni alterni con un Per_1 genitore e poi l'altro; in ogni caso, ciascun genitore dovrà sempre comunicare all'altro il luogo in cui il minore andrà in vacanza specificandone i recapiti;
3. DISPONE che l'abitazione coniugale, sita in Casale Monferrato (Al), via Paleologi n. 48 di proprietà esclusiva di , sia assegnata e rimanga – con tutto l'arredamento Controparte_1 contenuto – nella disponibilità della medesima che la abiterà con il figlio. Il sig. ha Pt_1 già lasciato dal 13/01/2025 l'abitazione coniugale con il consenso del coniuge. La signora provvederà ad accollarsi ed intestarsi tutte le utenze e le spese relative Controparte_1 all'immobile medesimo;
4. DISPONE che il padre provveda a versare alla madre un Parte_1 Controparte_1 contributo di mantenimento per il figlio pari ad € 250,00 mensili, rivalutabili Per_1 annualmente ed in via automatica su base Istat, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese nonché a sostenere, nella misura del 100% le spese per la mensa scolastica ed il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vercelli approvato in data
21.12.2018 che si richiama integralmente, nonché ogni altra spesa da affrontarsi nell'interesse di avente natura straordinaria. I coniugi si potranno accordare su una Per_1 diversa ripartizione delle spese straordinarie in senso più favorevole per la signora CP_1 in occasione di spese particolarmente onerose da sostenersi per;
Per_1
5. i coniugi convengono e si danno reciprocamente atto che, in ogni caso, la madre CP_1 percepirà in via integrale ed esclusiva l'assegno unico od eventuale altre indennità
[...] sostitutiva per legge di detta misura in favore di;
Per_1
6. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere già provveduto alla divisione dei beni mobili, arredi e suppellettili contenuti nella casa coniugale;
7. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a contributi di mantenimento;
pagina 3 di 4 8. DÀ ATTO che ciascuno provvederà al pagamento del proprio legale.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 21/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1484/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/09/1979 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 29/04/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Casale Monferrato (AL) il
24/08/2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 29, Parte I,
Anno 2013.
pagina 1 di 4 Dall'unione è nato, in data 31/05/2021, il figlio , ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito civile in Casale Monferrato (AL) il 24/08/2013, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 29, Parte I, Anno 2013 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio minore sia affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, i Per_1 quali eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione e stabile residenza del minore presso il domicilio materno;
2. DISPONE che il padre abbia facoltà di visita giornaliera, previo preavviso telefonico e in accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni di tutti. In ogni caso il padre avrà diritto:
pagina 2 di 4 - di vedere, tenere e condurre con sé a week end alternati, dal sabato mattina alla Per_1 domenica sera sino alle ore 21 (potranno essere le ore 21.30 durante il periodo estivo);
- di vedere, tenere e condurre con sé tutti i martedì pomeriggio/sera sino alle ore Per_1
21 e tutti i giovedì pomeriggio/sera con pernottamento, riconducendolo all'asilo al mattino seguente;
- nella settimana in cui trascorrerà il week end con la madre, il padre potrà tenerlo Per_1 nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì pomeriggio/sera sino alle ore 21, con un pernottamento a scelta del padre. Con la crescita del minore il pernottamento potrà essere valutato in due notti;
- il padre potrà trascorrere con un periodo di due settimane anche non consecutive Per_1 nel mese di luglio o agosto da determinarsi in accordo con la madre;
una eventuale ulteriore settimana nel periodo estivo potrà sempre concordarsi in accordo tra i genitori e comunque compatibilmente con gli impegni di tutti;
- il padre potrà trascorrere con 1 settimana nelle festività natalizie (indicativamente Per_1
o dalle ore 10 del 25/12 alle ore 10 del 31/12 o dalle ore 10 del 31/12 alle ore 10 del
06/01, nonché la giornata del 24.12 in favore del genitore che, a seconda degli anni, trascorrerà con il minore la settimana dal 31.12 al 06.01) e 3 giorni in quelle pasquali, da determinarsi in accordo con la madre in modo che il figlio trascorra il Natale e la
Pasqua ad anni alterni con i genitori;
- altri ponti o festività saranno organizzati in modo che stia ad anni alterni con un Per_1 genitore e poi l'altro; in ogni caso, ciascun genitore dovrà sempre comunicare all'altro il luogo in cui il minore andrà in vacanza specificandone i recapiti;
3. DISPONE che l'abitazione coniugale, sita in Casale Monferrato (Al), via Paleologi n. 48 di proprietà esclusiva di , sia assegnata e rimanga – con tutto l'arredamento Controparte_1 contenuto – nella disponibilità della medesima che la abiterà con il figlio. Il sig. ha Pt_1 già lasciato dal 13/01/2025 l'abitazione coniugale con il consenso del coniuge. La signora provvederà ad accollarsi ed intestarsi tutte le utenze e le spese relative Controparte_1 all'immobile medesimo;
4. DISPONE che il padre provveda a versare alla madre un Parte_1 Controparte_1 contributo di mantenimento per il figlio pari ad € 250,00 mensili, rivalutabili Per_1 annualmente ed in via automatica su base Istat, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese nonché a sostenere, nella misura del 100% le spese per la mensa scolastica ed il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vercelli approvato in data
21.12.2018 che si richiama integralmente, nonché ogni altra spesa da affrontarsi nell'interesse di avente natura straordinaria. I coniugi si potranno accordare su una Per_1 diversa ripartizione delle spese straordinarie in senso più favorevole per la signora CP_1 in occasione di spese particolarmente onerose da sostenersi per;
Per_1
5. i coniugi convengono e si danno reciprocamente atto che, in ogni caso, la madre CP_1 percepirà in via integrale ed esclusiva l'assegno unico od eventuale altre indennità
[...] sostitutiva per legge di detta misura in favore di;
Per_1
6. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere già provveduto alla divisione dei beni mobili, arredi e suppellettili contenuti nella casa coniugale;
7. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a contributi di mantenimento;
pagina 3 di 4 8. DÀ ATTO che ciascuno provvederà al pagamento del proprio legale.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 21/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4