Sentenza 18 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/05/2004, n. 9400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9400 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EV NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LAZIO 20, presso lo Studio AVV.TI DOTTO E COGGIATTI, rappresentata e difesa dall'avvocato ATTILIA FRACCHIA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO PROVINCIA DI MILANO;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di MILANO, depositata il 25/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica 79 udienza del 16/01/2004 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso par l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. il 27 gennaio 1994 veniva notificato alla dott.ssa UL EV un verbale di accertamento della polizia municipale di Peschiera Borromeo relativo alla violazione dell'art. 142 del codice della strada avvenuto il 26 ottobre 1993. La EV proponeva ricorso al Prefetto deducendo di avere compiuto la violazione in stato di necessità, essendo stata chiamata per un parto cesareo urgente. Il Prefetto respingeva il ricorso con ordinanza-ingiunzione in data 29 ottobre 1998, notificatale il 2 giugno 1999. La EV proponeva opposizione davanti al Tribunale di Milano, deducendo la prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981/ essendo trascorsi, al momento della notifica dell'ordinanza-ingiunzione oltre cinque anni dalla data dell'infrazione. Il Tribunale disponeva la notificazione del ricorso e della data dell'udienza di prima comparizione all'autorità che aveva ®nesso l'ordinanza (il Prefetto di Milano), ma la cancelleria effettuava la notifica nei confronti del Cenando della Polizia stradale di Peschiera Borromeo, sansa che ciò fosse rilevato in udienza. L'opposizione veniva rigettata con provvedimento depositato il 25 novembre 1999, con il quale veniva negata la esistenza dello stato di necessità, omettendosi ogni pronuncia sulla dedotta prescrizione. La dott.ssa EV, con atto notificato al Prefetto di Milano presso l'Avvocatura dello Stato l'8 gennaio 2001, ha proposto ricorso a questa Corte, formulando un unico motivo di impugnazione. La parte intimata non ha controdedotto. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso si denunciano la violazione dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981 e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per non essersi il Tribunale pronunciato sulla dedotta prescrizione del diritto a riscuotere la sanziona amministrativa, che in effetti sussisteva, per essere il fatto sanzionato avvenuto il 26 ottobre 1993 ed essere stata fatta la notifica dell'ordinanza-ingiunzione in data 2 giugno 1999. Si deduce che anche a volere considerare la prescrizione interrotta dalla notifica del verbale di contestazione, questa era avvenuta il 27 gennaio 1994 e la notifica dell'ordinanza-ingiunzione sarebbe pertanto avvenuta oltre i cinque anni anche da tale data. Si deduce che l'ordinanza-ingiunzione era stata anche emessa oltre i sessanta giorni prescritti dall'art. 204 del codice della strada. 2 In via pregiudiziale e assorbente va rilevato che il Tribunale aveva ordinato la notifica del ricorso e dell'udienza fissata all'Autorità che aveva emesso l'ordinanza-ingiunzione impugnata (il Prefetto di Milano), ma detta notifica non è stata eseguita. Ne deriva che il contraddittorio non è stato correttamente instaurato e l'intero processo di primo grado deve ritenersi nullo. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto cassato per tale assorbente ragione, con rinvio della causa al Tribunale di Milano, in persona di altro magistrato, che provvederà alla regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti del prefetto di Milano, e deciderà la causa provvedendo anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Milano, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera si consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2004