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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/04/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 61-1/2024 P.U.
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Civile
- Ufficio Procedure Concorsuali -
Il Tribunale Di Trapani, in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott. Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Anna Loredana Ciulla Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso per l'apertura della liquidazione controllata iscritto al n. 61-1/2024 P.U.
promosso da unipersonale (C.F. ), con sede legale in Milano (MI), via San Parte_1 P.IVA_1
Prospero n. 4, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Auditrice Barretta;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ), nato il [...] ad [...] Controparte_1 C.F._1
(TP) e residente in [...]del Golfo, alla Contrada Bocca della Carruba n. 71;
- resistente contumace -
letto il ricorso e sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
1 ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati ritualmente notificati al resistente;
considerato che il credito vantato dalla società ricorrente risulta da contratto di cessione di crediti individuabili in blocco (posizione creditoria ceduta prima da Banca MPS ad CP_2
e successivamente ceduta a;
[...] Parte_1
rilevato che entrambe le cessioni risultano regolarmente publicate in G.U. (cfr. allegati al ricorso) e che il credito vantato dalla ricorrente proviene da scopertura di conto corrente per euro 115.251,66 (oltre interessi) relativamente ad un fido concesso da MPS (cfr. contratto allegato);
considerato che il resistente, non costituendosi, non ha dimostrato di possedere risorse sufficienti a far fronte ai debiti emersi nel corso dell'istruttoria;
considerato che il Tribunale, in questa sede, è chiamato a compiere una valutazione sullo stato di insolvenza del debitore;
rilevato che dalla documentazione acquisita d'ufficio con l'istruttoria è emerso un debito erariale per complessivi euro 562.874,77 per tributi, oneri ed accessori portati dai ruoli resi esecutivi dai vari Enti Impositori e posti in riscossione dall' Controparte_3
;
[...]
considerato che l' , interrogata ai fini dell'istruttoria dalla Cancelleria, ha Controparte_3 rappresentato la mancanza di modelli dichiarativi riferibili a e che, pertanto, Controparte_1 non è possibile analizzare tali modelli ai fini della ricostruzione della sua situazione patrimoniale e finanziaria;
considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati supera la soglia di euro cinquanta mila prevista quale condizione di procedibilità dall'art. 268, co.2, C.C.I.I.;
ritenuto, sulla scorta dei rilievi che precedono, che il resistente versi in stato oggettivo di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte sia relativamente ai crediti vantati dalla ricorrente che nei confronti dell'erario;
2 ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della liquidazione controllata;
considerato che il resistente dovrà far fronte alla esposizione debitoria mediante tutti i beni facenti parte del suo patrimonio, compresi eventuali crediti certi ed esigibili da costui vantati in quanto rientranti nella nozione di “liquidazione dei beni”, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12), secondo cui i crediti rientrerebbero nella nozione di “beni” di cui all'art. 810 c.c. (tanto che in ambito esecutivo possono essere oggetto di assegnazione al creditore). Inoltre, l'art. 270 comma 2, lett. g), stabilisce che la sentenza di apertura della liquidazione sia trascritta laddove la procedura interessi beni immobili o mobili registrati, così indirettamente ammettendo la possibilità che essa possa afferire anche utilità non soggette a trascrizione (Trib. Roma
29/04/2019, R.G. n. 6708/2019; Trib. Verona, 21/12/2018; Trib. Milano 6/11/2017);
considerato che: 1) la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza che essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti); 2) che il C.C.I.I. all'art. 282 ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata (l'esdebitazione, in questo caso, è dichiarata d'ufficio ed opera naturalmente per tutti i creditori anteriori rispetto all'apertura della liquidazione controllata); 3) in particolare la prosecuzione dell'attività liquidatoria, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapponibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla più volte evidenziata equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale;
4) ma l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione, deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia l'art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19; questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; 5) ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, in
3 quanto l'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l.
3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.I., salvo diversa determinazione del liquidatore di proseguire l'eventuale esecuzione pendente ove questa consenta il miglior soddisfacimento dei creditori;
ritenuto opportuno, onde evitare la maturazione di costi non necessari, ordinare al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura solo nel momento in cui vi saranno effettivamente delle somme da accantonare;
ritenuto doversi ordinare al resistente il deposito della documentazione prevista dall'art. 270 comma 2 lett. c);
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio;
visti gli artt. 268 e 270 CCII,
DICHIARA
aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Controparte_1
(C.F. ), nato il [...] ad [...] e residente in C.F._1
Castellammare del Golfo, alla Contrada Bocca della Carruba n. 71;
nomina Giudice Delegato la dott.ssa Anna Loredana Ciulla;
nomina liquidatore il dott. ; Controparte_4
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
4 ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione controllata il reddito del debitore sino alla concorrenza dalle somme necessarie al mantenimento suo e del suo nucleo familiare nei limiti che saranno indicati dal liquidatore e ordina allo stesso di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
ordina al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura secondo i tempi indicati in parte motiva;
dispone che il liquidatore provveda a far inserire la presente sentenza sul sito internet del
Tribunale di Trapani, mediante consegna di apposita copia debitamente omissata dei dati sensibili ed a notificarla al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 C.C.I.I.; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico e successivamente riportata nella prima relazione semestrale;
dispone altresì i seguenti adempimenti a carico del nominato liquidatore:
• entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
• entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
5 • entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 C.C.I.I.;
• entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I.I. e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I. che potrà aversi esclusivamente con i limiti di cui in parte motiva;
• provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 C.C.I.I.;
• provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276
C.C.I.I.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e al liquidatore nominato.
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del giorno 02 aprile 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Loredana Ciulla Dott. Michele Ruvolo
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TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Civile
- Ufficio Procedure Concorsuali -
Il Tribunale Di Trapani, in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott. Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Anna Loredana Ciulla Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso per l'apertura della liquidazione controllata iscritto al n. 61-1/2024 P.U.
promosso da unipersonale (C.F. ), con sede legale in Milano (MI), via San Parte_1 P.IVA_1
Prospero n. 4, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Auditrice Barretta;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ), nato il [...] ad [...] Controparte_1 C.F._1
(TP) e residente in [...]del Golfo, alla Contrada Bocca della Carruba n. 71;
- resistente contumace -
letto il ricorso e sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
1 ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati ritualmente notificati al resistente;
considerato che il credito vantato dalla società ricorrente risulta da contratto di cessione di crediti individuabili in blocco (posizione creditoria ceduta prima da Banca MPS ad CP_2
e successivamente ceduta a;
[...] Parte_1
rilevato che entrambe le cessioni risultano regolarmente publicate in G.U. (cfr. allegati al ricorso) e che il credito vantato dalla ricorrente proviene da scopertura di conto corrente per euro 115.251,66 (oltre interessi) relativamente ad un fido concesso da MPS (cfr. contratto allegato);
considerato che il resistente, non costituendosi, non ha dimostrato di possedere risorse sufficienti a far fronte ai debiti emersi nel corso dell'istruttoria;
considerato che il Tribunale, in questa sede, è chiamato a compiere una valutazione sullo stato di insolvenza del debitore;
rilevato che dalla documentazione acquisita d'ufficio con l'istruttoria è emerso un debito erariale per complessivi euro 562.874,77 per tributi, oneri ed accessori portati dai ruoli resi esecutivi dai vari Enti Impositori e posti in riscossione dall' Controparte_3
;
[...]
considerato che l' , interrogata ai fini dell'istruttoria dalla Cancelleria, ha Controparte_3 rappresentato la mancanza di modelli dichiarativi riferibili a e che, pertanto, Controparte_1 non è possibile analizzare tali modelli ai fini della ricostruzione della sua situazione patrimoniale e finanziaria;
considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati supera la soglia di euro cinquanta mila prevista quale condizione di procedibilità dall'art. 268, co.2, C.C.I.I.;
ritenuto, sulla scorta dei rilievi che precedono, che il resistente versi in stato oggettivo di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte sia relativamente ai crediti vantati dalla ricorrente che nei confronti dell'erario;
2 ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della liquidazione controllata;
considerato che il resistente dovrà far fronte alla esposizione debitoria mediante tutti i beni facenti parte del suo patrimonio, compresi eventuali crediti certi ed esigibili da costui vantati in quanto rientranti nella nozione di “liquidazione dei beni”, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12), secondo cui i crediti rientrerebbero nella nozione di “beni” di cui all'art. 810 c.c. (tanto che in ambito esecutivo possono essere oggetto di assegnazione al creditore). Inoltre, l'art. 270 comma 2, lett. g), stabilisce che la sentenza di apertura della liquidazione sia trascritta laddove la procedura interessi beni immobili o mobili registrati, così indirettamente ammettendo la possibilità che essa possa afferire anche utilità non soggette a trascrizione (Trib. Roma
29/04/2019, R.G. n. 6708/2019; Trib. Verona, 21/12/2018; Trib. Milano 6/11/2017);
considerato che: 1) la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza che essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti); 2) che il C.C.I.I. all'art. 282 ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata (l'esdebitazione, in questo caso, è dichiarata d'ufficio ed opera naturalmente per tutti i creditori anteriori rispetto all'apertura della liquidazione controllata); 3) in particolare la prosecuzione dell'attività liquidatoria, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapponibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla più volte evidenziata equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale;
4) ma l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione, deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia l'art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19; questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; 5) ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, in
3 quanto l'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l.
3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.I., salvo diversa determinazione del liquidatore di proseguire l'eventuale esecuzione pendente ove questa consenta il miglior soddisfacimento dei creditori;
ritenuto opportuno, onde evitare la maturazione di costi non necessari, ordinare al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura solo nel momento in cui vi saranno effettivamente delle somme da accantonare;
ritenuto doversi ordinare al resistente il deposito della documentazione prevista dall'art. 270 comma 2 lett. c);
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio;
visti gli artt. 268 e 270 CCII,
DICHIARA
aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Controparte_1
(C.F. ), nato il [...] ad [...] e residente in C.F._1
Castellammare del Golfo, alla Contrada Bocca della Carruba n. 71;
nomina Giudice Delegato la dott.ssa Anna Loredana Ciulla;
nomina liquidatore il dott. ; Controparte_4
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
4 ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione controllata il reddito del debitore sino alla concorrenza dalle somme necessarie al mantenimento suo e del suo nucleo familiare nei limiti che saranno indicati dal liquidatore e ordina allo stesso di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
ordina al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura secondo i tempi indicati in parte motiva;
dispone che il liquidatore provveda a far inserire la presente sentenza sul sito internet del
Tribunale di Trapani, mediante consegna di apposita copia debitamente omissata dei dati sensibili ed a notificarla al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 C.C.I.I.; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico e successivamente riportata nella prima relazione semestrale;
dispone altresì i seguenti adempimenti a carico del nominato liquidatore:
• entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
• entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
5 • entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 C.C.I.I.;
• entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I.I. e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I. che potrà aversi esclusivamente con i limiti di cui in parte motiva;
• provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 C.C.I.I.;
• provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276
C.C.I.I.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e al liquidatore nominato.
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del giorno 02 aprile 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Loredana Ciulla Dott. Michele Ruvolo
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