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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/07/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
n. 2924/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2924 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Giovan Battista Bosco Lucarelli, n. 28, elettivamente domiciliata in Benevento, alla Via E.
Caggiano, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Maria Manna, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], detenuto presso la Casa Circondariale di
Benevento in esecuzione pena, elettivamente domiciliato in Benevento, alla Via E. Caggiano, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Claudio Fusco, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: all'udienza del 24.04.2025, celebrata in forma cartolare, i coniugi, tramite i rispettivi procuratori, si sono riportati alle conclusioni di cui all'istanza di trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale ed hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi;
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 02.10.2024, ha adito l'intestato Tribunale per Parte_1 ottenere la pronuncia di separazione personale dal proprio coniuge, , con il Controparte_1 quale, in data 19.12.2015, aveva contratto matrimonio civile in NO (PU), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2015, Numero 70, Parte I.
La ricorrente ha premesso che:
- dal matrimonio sono nati tre figli , il 05.04.2017, , Persona_1 Persona_2 il 21.08.2018, e , il 21.07.2022; Persona_3
- da alcuni mesi il rapporto si è incrinato con conseguente mancanza dei presupposti fondamentali necessari alla prosecuzione dell'unione matrimoniale;
- essendo impossibile ristabilire un equilibrio all'interno dello stesso, la ricorrente è giunta alla decisione di chiedere la separazione coniugale.
Con istanza congiunta depositata il 20.03.2025, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed, anzi, di volersi separare alle seguenti condizioni:
“- i figli sono affidati congiuntamente ai genitori con collocazione presso la madre;
- la casa coniugale viene assegnata a con tutti i suoi arredi;
- in ragione dello stato di Parte_1 detenzione in esecuzione pena e che, pertanto, la permanenza in carcere perdurerà qualche anno, verserà per il mantenimento dei figli a la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di €300,00 nella misura di €100,00 per ciascun figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie previste secondo il protocollo di questo Tribunale;
- rinuncia al mantenimento da parte di Parte_1 CP_1
”.
[...]
La domanda deve essere accolta.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Anche alla luce della documentazione depositata in ottemperanza al provvedimento di questo
Tribunale del 26.05.2025, le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Le spese di giudizio, stante l'accordo intervenuto tra le parti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile, come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (n. a Benevento il Parte_1
10.04.1988) e (nato a [...] il [...]), uniti il 19.12.2015 in Controparte_1 matrimonio civile, in NO (PU), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Anno
2015, Parte I, Serie n. 70, omologando le condizioni necessarie contenute nell'accordo e prendendo atto delle ulteriori;
2. ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D)
D.P.R. 3-11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'ufficiale dello stato civile di NO (PU) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Benevento, nella camera di consiglio del 26.06.25
IL GIUDICE EST. dott.ssa Valeria Protano
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2924 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Giovan Battista Bosco Lucarelli, n. 28, elettivamente domiciliata in Benevento, alla Via E.
Caggiano, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Maria Manna, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], detenuto presso la Casa Circondariale di
Benevento in esecuzione pena, elettivamente domiciliato in Benevento, alla Via E. Caggiano, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Claudio Fusco, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: all'udienza del 24.04.2025, celebrata in forma cartolare, i coniugi, tramite i rispettivi procuratori, si sono riportati alle conclusioni di cui all'istanza di trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale ed hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi;
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 02.10.2024, ha adito l'intestato Tribunale per Parte_1 ottenere la pronuncia di separazione personale dal proprio coniuge, , con il Controparte_1 quale, in data 19.12.2015, aveva contratto matrimonio civile in NO (PU), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2015, Numero 70, Parte I.
La ricorrente ha premesso che:
- dal matrimonio sono nati tre figli , il 05.04.2017, , Persona_1 Persona_2 il 21.08.2018, e , il 21.07.2022; Persona_3
- da alcuni mesi il rapporto si è incrinato con conseguente mancanza dei presupposti fondamentali necessari alla prosecuzione dell'unione matrimoniale;
- essendo impossibile ristabilire un equilibrio all'interno dello stesso, la ricorrente è giunta alla decisione di chiedere la separazione coniugale.
Con istanza congiunta depositata il 20.03.2025, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed, anzi, di volersi separare alle seguenti condizioni:
“- i figli sono affidati congiuntamente ai genitori con collocazione presso la madre;
- la casa coniugale viene assegnata a con tutti i suoi arredi;
- in ragione dello stato di Parte_1 detenzione in esecuzione pena e che, pertanto, la permanenza in carcere perdurerà qualche anno, verserà per il mantenimento dei figli a la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di €300,00 nella misura di €100,00 per ciascun figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie previste secondo il protocollo di questo Tribunale;
- rinuncia al mantenimento da parte di Parte_1 CP_1
”.
[...]
La domanda deve essere accolta.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Anche alla luce della documentazione depositata in ottemperanza al provvedimento di questo
Tribunale del 26.05.2025, le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Le spese di giudizio, stante l'accordo intervenuto tra le parti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile, come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (n. a Benevento il Parte_1
10.04.1988) e (nato a [...] il [...]), uniti il 19.12.2015 in Controparte_1 matrimonio civile, in NO (PU), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Anno
2015, Parte I, Serie n. 70, omologando le condizioni necessarie contenute nell'accordo e prendendo atto delle ulteriori;
2. ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D)
D.P.R. 3-11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'ufficiale dello stato civile di NO (PU) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Benevento, nella camera di consiglio del 26.06.25
IL GIUDICE EST. dott.ssa Valeria Protano
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano