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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/05/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott. Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3299 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
DI
( ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 Parte_1 C.F._1 procura a margine del ricorso, dall'avv. GIULIANO MARIA CATERINA presso il quale elettivamente domicilia presso il suo studio, sito in Catanzaro, al Viale De Filippis 10;
E
( ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2
giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MANCUSO MARIA ROSA, presso il quale elettivamente domicilia in Davoli M.na (CZ), al Viale Cassiodoro n. 32,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/07/2024, e Parte_2 Controparte_2
, premettendo di aver contratto matrimonio il 15/06/1998 a Tiriolo (CZ) e che
[...]
dalla loro unione non sono nati figli, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Catanzaro in data 6.05.2014, era intervenuta separazione in forza di
1 decreto di Omologa n. 5997/201, reso nel procedimento RG 4511/2013 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti, a modifica delle condizioni di cui al verbale di separazione, alle seguenti condizioni, di cui all'istanza congiunta sottoscritta da entrambe le parti, per la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e depositata il 6.02.2025:
“– MURATORE non ricorrendone i presupposti, nulla dovrà versare a titolo di Parte_1
assegno divorzile alla RA , che con questo ricorso Controparte_2 congiunto espressamente vi rinuncia”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del celebrato dai ricorrenti a TIRIOLO (CZ) il
15/06/1998 (atto n.3, parte 2, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1998);
• prende atto delle condizioni pattuite dai coniugi
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TIRIOLO (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le
2 ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 14/05/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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