Ordinanza collegiale 6 giugno 2022
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 09/02/2023, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/02/2023
N. 00926/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02213/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2213 del 2020, proposto da
AR Di NZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio elettivo in Napoli alla Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo presso lo studio di Maria Cristina Carbone;
per l'annullamento
1.del provvedimento a firma del dirigente del Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio del comune di Napoli n. 219/A del 2 ottobre 2019 (rif: “contenzioso amministrativo: 931/06”), notificato il 17 febbraio 2020, con il quale è stata ingiunta al Di NZ, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, la demolizione di “un manufatto in muratura di solo piano terra di mq 40,00, completo di copertura in pannelli isotermici, diviso in due vani, cucina e wc” sito in Napoli alla via Comunale Vecchia n. 77;
2.di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 11/07/2020 e depositato in data 06/07/2020, parte ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, articolando plurime censure di legittimità.
Si costituiva in resistenza il Comune di Napoli.
Con memoria depositata in data in data 29/04/2022, parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso sul rilievo che, successivamente al deposito del ricorso, ovvero in data 29 marzo 2022, il Comune di Napoli aveva trasmesso copia dell’ordinanza di demolizione n. 63/A del 29.3.2022 con la quale aveva revocato l’ordinanza di acquisizione n. 26/A e, nuovamente, ordinato la demolizione delle opere sanzionate con l’ordinanza di demolizione n. 219/A del 25.1.2021, oggetto del ricorso, cosicché si era avuto il rinnovo della procedura sanzionatoria e la perdita dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione n. 219/A.
Con ordinanza collegiale del 06/06/2022 n. 3825 veniva richiesto alle parti di chiarire “se effettivamente il nuovo ordine di demolizione di cui alla d.d. n.63/A del 29/03/2022 abbia il medesimo oggetto dei precedenti provvedimenti demolitori adottati dall’Amministrazione Comunale e che, in particolare, la parte ricorrente, alla luce di tali chiarimenti, verifichi la sussistenza dell’interesse alla decisione del presente ricorso”.
Adempiuto l’anzidetto incombente istruttorio, all’udienza pubblica del 10 gennaio 2023, la causa passava in decisione,
Va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
All’esito dell’istruttoria disposta con l’ordinanza collegiale n. 3825/2022, il Comune di Napoli ha confermato che l’oggetto del nuovo ordine di riduzione in pristino di cui alla d.d.n.63/A del 29/03/2002 è il medesimo dell’ordine di riduzione in pristino di cui alle d.d. n. 1212 del 17/12/2017 e d.d. n. 219/A del giorno 02/10/2019, cosicché il ricorrente non ritrarrebbe alcuna utilità dalla decisione della presente impugnativa.
Avuto riguardo all’esito della controversia si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)dichiara improcedibile il ricorso;
b)compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Ida Raiola, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Raiola | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO