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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 21/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 805 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 805 del Ruolo degli Affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto separazione giudiziale;
tra
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. GIACOMUCCI Parte_1 C.F._1
RAFFAELE, come da procura in atti;
e
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
ARGENTIERI MARIA ANGELICA, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 4 per entrambi: come da verbale di udienza del 16.1.2025. Il P.M., con nota del 23.1.2025, ha concluso esprimendo parere favorevole alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente il 4.4.2007, dalla cui unione è nato il figlio il 21.09.2007 e che l'unione è entrata in insanabile Persona_1 crisi, ha adito l'intestato Tribunale per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sarà assegnata alla resistente che vi abiterà unitamente al figlio minore sino a quando quest'ultimo sarà maggiorenne ed autosufficiente;
3) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, rispettando il piano genitoriale allegato;
4) le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate;
5) Il marito verserà a titolo di mantenimento per il figlio un assegno mensile di € 100, e per la moglie un assegno mensile di € 100, per un totale quindi di € 200, da versare a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese;
6) Le utenze della casa familiare, dove risiede la resistente col figlio minore, verranno sostenute interamente dalla IG.ra . Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”. Pt_2
Si è costituita in giudizio la resistente non opponendosi alla separazione e rassegnando le seguenti conclusioni: “- dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito;
- affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, stabilendo le modalità di visita del padre;
- assegnare la casa coniugale, sita in Vasto alla Via Cinque Olivi n. 8, con i relativi mobili e arredi, alla resistente;
- porre a carico del IG. l'obbligo di Pt_1 provvedere al mantenimento della moglie e del figlio mediante versamento di assegno nella misura di € 450,00 mensili (€ 225,00 per ciascuno di essi): somma rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e da corrispondersi entro il giorno 15 di ciascun mese. Statuire che il ricorrente provveda altresì a rimborsare alla IG.ra il 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per Pt_2 il figlio;
- prevedere che l'assegno unico per il figlio sia percepito dalla resistente;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.”.
All'udienza di comparizione del 16.1.2025 le parti, personalmente presenti unitamente ai rispettivi difensori, all'esito del tentativo di conciliazione del giudice hanno raggiunto il seguente accordo per la definizione consensuale della causa: “dichiarazione della separazione personale delle parti, con affido congiunto del minore, collocamento prevalente alla madre, che
Pag. 2 a 4 rinuncia alla chiesta assegnazione della casa coniugale;
piano di visite paterne con il figlio per almeno due volte a settimana, da concordarsi previamente tra le parti e con il minore, mantenimento del minore e della sig.ra a carico del sig. pari a complessivi € Pt_2 Pt_1
275,00 mensili (€ 150,00 per il minore e € 125,00 per la resistente), da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese alla resistente, oltre rivalutazione ISTAT e 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Vasto;
assegno unico interamente in favore della;
spese Pt_2 compensate”.
Viste le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta alla decisione del Collegio, mandando gli atti al PM che ha espresso parere favorevole.
****
Sussistono i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione personale.
Ed invero, la concorde domanda di separazione avanzata sin dagli atti introduttivi e la dichiarata impossibilità di riconciliazione fra le parti sono indici rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione di una convivenza e comunione di vita tra i coniugi.
Le condizioni della separazione vanno disposte come da accordo raggiunto dalle parti e sopra riportato, in quanto conforme alla legge, all'ordine pubblico e all'interesse della prole.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle stesse.
Le spese di lite devono trovare integrale compensazione, come da congiunta richiesta delle parti e visto l'esito consensuale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G.n.
805/2024, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra le parti, come in atti generalizzati, uniti in matrimonio in Vasto il 4.4.2007, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di
Vasto nell'anno 2007, nr. 11, parte I;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio al momento del suo passaggio in giudicato;
- omologa le condizioni della separazione come da accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
Pag. 3 a 4 - dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 19.2.2025.
Si comunichi.
Il Giudice relatore Il Presidente
Elisa Ciabattoni Anna Rosa Capuozzo
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 805 del Ruolo degli Affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto separazione giudiziale;
tra
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. GIACOMUCCI Parte_1 C.F._1
RAFFAELE, come da procura in atti;
e
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
ARGENTIERI MARIA ANGELICA, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 4 per entrambi: come da verbale di udienza del 16.1.2025. Il P.M., con nota del 23.1.2025, ha concluso esprimendo parere favorevole alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente il 4.4.2007, dalla cui unione è nato il figlio il 21.09.2007 e che l'unione è entrata in insanabile Persona_1 crisi, ha adito l'intestato Tribunale per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sarà assegnata alla resistente che vi abiterà unitamente al figlio minore sino a quando quest'ultimo sarà maggiorenne ed autosufficiente;
3) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, rispettando il piano genitoriale allegato;
4) le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate;
5) Il marito verserà a titolo di mantenimento per il figlio un assegno mensile di € 100, e per la moglie un assegno mensile di € 100, per un totale quindi di € 200, da versare a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese;
6) Le utenze della casa familiare, dove risiede la resistente col figlio minore, verranno sostenute interamente dalla IG.ra . Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”. Pt_2
Si è costituita in giudizio la resistente non opponendosi alla separazione e rassegnando le seguenti conclusioni: “- dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito;
- affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, stabilendo le modalità di visita del padre;
- assegnare la casa coniugale, sita in Vasto alla Via Cinque Olivi n. 8, con i relativi mobili e arredi, alla resistente;
- porre a carico del IG. l'obbligo di Pt_1 provvedere al mantenimento della moglie e del figlio mediante versamento di assegno nella misura di € 450,00 mensili (€ 225,00 per ciascuno di essi): somma rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e da corrispondersi entro il giorno 15 di ciascun mese. Statuire che il ricorrente provveda altresì a rimborsare alla IG.ra il 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per Pt_2 il figlio;
- prevedere che l'assegno unico per il figlio sia percepito dalla resistente;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.”.
All'udienza di comparizione del 16.1.2025 le parti, personalmente presenti unitamente ai rispettivi difensori, all'esito del tentativo di conciliazione del giudice hanno raggiunto il seguente accordo per la definizione consensuale della causa: “dichiarazione della separazione personale delle parti, con affido congiunto del minore, collocamento prevalente alla madre, che
Pag. 2 a 4 rinuncia alla chiesta assegnazione della casa coniugale;
piano di visite paterne con il figlio per almeno due volte a settimana, da concordarsi previamente tra le parti e con il minore, mantenimento del minore e della sig.ra a carico del sig. pari a complessivi € Pt_2 Pt_1
275,00 mensili (€ 150,00 per il minore e € 125,00 per la resistente), da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese alla resistente, oltre rivalutazione ISTAT e 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Vasto;
assegno unico interamente in favore della;
spese Pt_2 compensate”.
Viste le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta alla decisione del Collegio, mandando gli atti al PM che ha espresso parere favorevole.
****
Sussistono i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione personale.
Ed invero, la concorde domanda di separazione avanzata sin dagli atti introduttivi e la dichiarata impossibilità di riconciliazione fra le parti sono indici rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione di una convivenza e comunione di vita tra i coniugi.
Le condizioni della separazione vanno disposte come da accordo raggiunto dalle parti e sopra riportato, in quanto conforme alla legge, all'ordine pubblico e all'interesse della prole.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle stesse.
Le spese di lite devono trovare integrale compensazione, come da congiunta richiesta delle parti e visto l'esito consensuale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G.n.
805/2024, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra le parti, come in atti generalizzati, uniti in matrimonio in Vasto il 4.4.2007, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di
Vasto nell'anno 2007, nr. 11, parte I;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio al momento del suo passaggio in giudicato;
- omologa le condizioni della separazione come da accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
Pag. 3 a 4 - dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 19.2.2025.
Si comunichi.
Il Giudice relatore Il Presidente
Elisa Ciabattoni Anna Rosa Capuozzo
Pag. 4 a 4