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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2813/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2813/2022 promossa da:
), assistito e difeso dall'Avv. PASSONI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI PIETRO, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
) TR C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Mantova contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, e senza alcuna accettazione del contraddittorio in ordine ad eventuali domande nuove “ex adverso” proposte, così giudicare: nel merito:
a) emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
15/08/2010 a AM (India) tra il signor nato in [...] il [...] Parte_1 residente in [...] e la signora nata a [...]
RH ZI (India) il 03/07/1985, c.f. e trascritto nel 2011 al C.F._2
n.10, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio tenuto dal Comune di Meda
(Mb), con dichiarazione di addebito in capo alla moglie signora per i TR motivi dedotti in atti;
b) disporre l'affido super esclusivo del minore al padre in Persona_1 Parte_1 quanto genitore mono affidatario, considerato il dimostrato disinteresse della madre e con collocazione presso il padre;
c) disporre che il padre svolga le funzioni educative, di istruzione e di cura del Parte_1 minore nel prioritario interesse dello stesso, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con i parenti paterni;
disporre che la responsabilità genitoriale verrà sarà esercitata in via super esclusiva dal padre;
disporre che le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte dal padre tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
disporre che le decisioni sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione saranno assunte dal padre;
d) disporre che la madre potrà prendere contatti con il figlio e vederlo TR solo se dimostrerà un concreto interesse nei confronti del minore e solo con la supervisione dei servizi sociali territorialmente competenti;
e) disporre che la madre corrisponderà al ricorrente, a titolo di TR mantenimento del figlio, l'importo mensile di euro 150,00 mediante bonifico bancario entro il giorno 27 di ogni mese e parteciperà per la quota del 50% alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Mantova. L'ammontare dell'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
f) disporre che l'assegno unico in favore del figlio venga percepito nella misura del 100% dal padre signor Parte_1
g) disporre che il signor nulla debba versare alla moglie signora Parte_1 [...]
a titolo di mantenimento in considerazione del fatto di avere abbandonato il CP_1 tetto coniugale e per le gravi inadempienze nei confronti della famiglia, nei confronti del figlio minore e del marito;
h) disporre che il padre possa chiedere il rilascio ed il rinnovo del passaporto Parte_1
e di ogni documento valido per l'espatrio per sé e per il figlio senza il consenso della madre;
i) in ogni caso spese ed onorari del giudizio rifusi;
pagina 2 di 7 in via istruttoria:
l) ammettersi prove per testi sui seguenti capitoli non ammessi dal giudicante:
1. “Vero che il minore frequenta la classe 5a della scuola primaria nel plesso scolastico di Casalmoro” 2. “Vero che il bambino a scuola e ha buoni risultati” 3. “Vero che il minore frequenta il “dopo-scuola” dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 17 ove può svolgere i compiti assistito dalla maestra” 4. “Vero che va a scuola tutti i giorni” 5. “vero che Per_1 la moglie del cugino, MB RE che vive con il ricorrente e il figlio va a prendere e portare a scuola” 6. “Vero che ha amichetti con cui gioca nei pomeriggi e Per_1 Per_1 nel fine settimana” 7. “vero che il ricorrente mantiene il proprio figlio con il proprio stipendio e soddisfa le esigenze del minore” 8. “vero che il ricorrente si occupa personalmente del bambino e lo cura” 9. “Vero che il padre e il figlio trascorrono tempo insieme” 10. “Vero che i signori MB RE e che vivono con Testimone_1
e il ricorrente aiutano quest'ultimo nella gestione del bambino” Per_1
Indicasi a testi: in Sopra via E. Fermi 12; in Testimone_2 Per_2 Testimone_3
Sopra via E. Fermi 12. Per_2
m) riservato ogni mezzo di prova”
P.M.: “Esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma provvedimento A.G.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha chiesto a questo Tribunale che venisse pronunciato lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto con in data 15/08/2010 in India, TR trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Meda (MB) (atto n. 10, parte
II, serie C, anno 2014).
Ha formulato altresì ulteriori domande accessorie in merito all'affidamento della prole e ai rapporti economici tra le parti.
2. All'udienza presidenziale la resistente, destinataria di regolare notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituita né è comparsa, sicché il Presidente, nell'impossibilità di esperire il rituale tentativo di conciliazione, sentito solo il ricorrente, ha assunto i provvedimenti provvisori e urgenti di propria competenza - confermando le condizioni di separazione e dunque prevedendo l'affido c.d. super esclusivo del minore al padre e la facoltà della madre di vedere il figlio minore solo ove esprima la propria volontà e con la supervisione del Servizio Sociale, nonché ponendo a carico della resistente un assegno di mantenimento ordinario per il minore di 150,00 Euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie - e ha rimesso le parti innanzi alla Giudice Istruttrice, onerando parte ricorrente della notifica del verbale e dell'ordinanza a parte convenuta.
3. Nel corso della fase contenziosa, verificata la ritualità della notifica del precedente verbale di udienza e dell'ordinanza presidenziale, nonché la mancata costituzione della resistente, ne è stata dichiarata la contumacia.
4. All'esito dell'attività istruttoria, dunque, parte ricorrente ha precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
pagina 3 di 7 ***
5. Sullo scioglimento del matrimonio tra le parti
6. La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio
è fondata e va accolta.
7. Invero i coniugi risultano separati sin da prima della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Monza nel giudizio di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza n.
233/2022 emessa in data 27.01.2022 dal medesimo Tribunale di Monza.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protragga da un tempo superiore rispetto a quello previsto dalla legge, senza che sia intervenuta tra le parti alcuna riconciliazione, come attestato dai documenti di causa che accertano l'irreperibilità della resistente, deve ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
8. Appare invece irrituale e inammissibile la domanda di “addebito” del divorzio alla moglie, trattandosi di istituto non previsto nel giudizio di scioglimento o cessazione degli effetti civili, bensì esclusivamente nel giudizio di separazione.
9. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita del minore
10. Per quel che riguarda le pronunce accessorie relative all'affido del figlio minore
, nato il [...], al suo collocamento e alla regolamentazione delle visite Persona_1 materne, ritiene il Collegio di dover confermare in toto il regolamento dei rapporti già dato dal Presidente del Tribunale.
11. Quanto all'affidamento, occorre, infatti, rilevare che, in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, piuttosto, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
12. Nel caso di specie, la madre si è mostrata del tutto indifferente alle esigenze, sia morali che materiali, del figlio minore, risultando irreperibile e non avendo più cercato da anni con lo stesso alcun contatto.
13. L'irreperibilità della resistente è provata documentalmente (cfr. doc. 8 fascicolo attoreo
– certificato di residenza storico da cui emerge la cancellazione per irreperibilità dall'Anagrafe dei Residenti del Comune di MEDA (BS) dal 10.06.2022), mentre il totale disinteresse della madre è suffragato sia dalla relazione acquisita dai Servizi Sociali, sia dalle dichiarazioni dei testi escussi. pagina 4 di 7 14. In particolare, i Servizi Sociali - ASPA (cfr. relazione 7.10.2024), territorialmente competenti, hanno suggerito la conferma dell'attuale regime di affidamento c.d. super esclusivo al padre, evidenziando come il minore sia seguito da anni esclusivamente dal genitore, con l'ausilio di un'ampia e coesa rete parentale, risultando in buona salute e ben curato, pur in assenza di contatti con la madre.
15. Ancora, i testi assunti, cugino dell'attore, e moglie Testimone_2 Testimone_3 del predetto hanno confermato l'abbandono del marito e del minore da Testimone_2 parte dell'odierna resistente a far data dal 2020, la sostanziale irreperibilità della stessa e la totale assenza di contatti o rapporti, da allora, tra la madre e il minore, oltre che tra la stessa e il ricorrente.
16. Può dunque dirsi provato che la resistente si mostri ormai da anni latitante sia materialmente che moralmente nei confronti del figlio, disinteressandosi del tutto della sua crescita, della sua istruzione e dei suoi bisogni primari, non avendo neanche più tentato di comunicare col minore.
Tali circostanze sono indice di una disaffezione e indifferenza che il Tribunale deve valutare nel giudizio sulla idoneità della genitrice a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso la prole.
17. Conseguentemente, non può dubitarsi che l'affidamento che meglio risponde all'interesse del figlio sia quello esclusivo al padre, il quale già assiste il minore quotidianamente e in via esclusiva, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità, attribuendo altresì allo stesso la facoltà di assumere, anche senza il consenso dell'altro genitore, ogni decisione di maggior interesse per la vita del figlio, tra le quali, ad esempio, quelle relative alla salute, all'istruzione, alla residenza e all'ottenimento di documenti validi per l'espatrio.
18. Al contempo, non sono emerse ragioni per modificare il collocamento del minore presso il padre, né per assumere, in merito alle visite, statuizioni differenti rispetto a quelle in essere, prendendo atto che attualmente i rapporti tra madre e minore risultano sospesi, stante il totale disinteresse della madre.
19. Sulle domande di contenuto economico formulate dal ricorrente
20. Quanto alle domande attoree di contenuto economico, le stesse appaiono congrue e così meritevoli di accoglimento.
21. Stante l'irreperibilità della resistente e la totale assenza di informazioni circa la sua attuale condizione reddituale e patrimoniale, non suscettibile di approfondimenti istruttori, neppure ufficiosi dal momento che non è noto se la resistente si trovi attualmente in Italia o all'estero, deve essere infatti confermata la statuizione vigente, in forza della quale la resistente è chiamata a corrispondere, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di Euro 150,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ciascun mese, da considerarsi come il contributo minimo per far fronte alle più basilari esigenze di vita del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie per lo stesso sostenute.
pagina 5 di 7 22. Quanto all'attribuzione dell'assegno unico, il Collegio osserva come esso spetti per legge integralmente al genitore affidatario in via esclusiva del minore, considerata la nuova formulazione dell'art. 6 D.lgs. 230/2021 che prevede espressamente che “l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.”
23. Nessuna domanda di assegno divorzile è stata formulata dalla resistente, rimasta contumace, dunque non vi è luogo a provvedere circa ulteriori statuizioni economiche relative ai rapporti tra le parti.
24. Sulle spese di lite
25. Stante, da un lato, la natura necessaria del giudizio e, dall'altro, l'integrale accoglimento delle domande attoree, le spese di lite devono compensarsi tra le parti al 50%, mentre parte resistente deve essere condannata a rifondere al ricorrente il restante 50% delle stesse.
26. Le spese sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi previsti per le fasi istruttoria (avendo la parte ricorrente depositato una sola delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c.) e decisionale (avendo la parte depositato la sola comparsa conclusionale ed essendo rimasta la resistente contumace).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o rigettata:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 15/08/2010 in INDIA tra e , iscritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 TR
Comune di Meda (MB) al n. 10, parte II, serie C, anno 2014;
2) dispone l'affido esclusivo del figlio minore al padre Persona_1 Parte_1 con facoltà dello stesso di assumere, autonomamente e senza il consenso dell'altro genitore, anche le decisioni di maggior interesse per la vita del figlio, quali ad esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza e al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
3) dispone che il figlio minore abbia la propria collocazione e residenza Persona_1 anagrafica unitamente al padre, Parte_1
4) dispone che la madre possa prendere contatti con il figlio e TR vederlo solo se dimostri in tal senso un concreto interesse e solo con la supervisione dei servizi sociali territorialmente competenti;
5) dispone che la resistente corrisponda al ricorrente TR PT
, a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore, l'importo mensile di euro
[...]
150,00 mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese di ottobre 2022; pagina 6 di 7 6) pone a carico di entrambi i genitori, per la quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenersi per il minore, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
7) dispone che l'assegno unico in favore del figlio venga percepito nella misura del 100% dal padre Parte_1
8) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MEDA (MB), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
9) compensa le spese di lite al 50% e condanna a rifondere a TR il restante 50% delle predette spese, liquidate in Euro 62,50 per spese e Parte_1
Euro 2.630,50 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova in data 17/04/2025
La Giudice Relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Massimo De Luca
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2813/2022 promossa da:
), assistito e difeso dall'Avv. PASSONI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI PIETRO, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
) TR C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Mantova contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, e senza alcuna accettazione del contraddittorio in ordine ad eventuali domande nuove “ex adverso” proposte, così giudicare: nel merito:
a) emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
15/08/2010 a AM (India) tra il signor nato in [...] il [...] Parte_1 residente in [...] e la signora nata a [...]
RH ZI (India) il 03/07/1985, c.f. e trascritto nel 2011 al C.F._2
n.10, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio tenuto dal Comune di Meda
(Mb), con dichiarazione di addebito in capo alla moglie signora per i TR motivi dedotti in atti;
b) disporre l'affido super esclusivo del minore al padre in Persona_1 Parte_1 quanto genitore mono affidatario, considerato il dimostrato disinteresse della madre e con collocazione presso il padre;
c) disporre che il padre svolga le funzioni educative, di istruzione e di cura del Parte_1 minore nel prioritario interesse dello stesso, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con i parenti paterni;
disporre che la responsabilità genitoriale verrà sarà esercitata in via super esclusiva dal padre;
disporre che le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte dal padre tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
disporre che le decisioni sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione saranno assunte dal padre;
d) disporre che la madre potrà prendere contatti con il figlio e vederlo TR solo se dimostrerà un concreto interesse nei confronti del minore e solo con la supervisione dei servizi sociali territorialmente competenti;
e) disporre che la madre corrisponderà al ricorrente, a titolo di TR mantenimento del figlio, l'importo mensile di euro 150,00 mediante bonifico bancario entro il giorno 27 di ogni mese e parteciperà per la quota del 50% alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Mantova. L'ammontare dell'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
f) disporre che l'assegno unico in favore del figlio venga percepito nella misura del 100% dal padre signor Parte_1
g) disporre che il signor nulla debba versare alla moglie signora Parte_1 [...]
a titolo di mantenimento in considerazione del fatto di avere abbandonato il CP_1 tetto coniugale e per le gravi inadempienze nei confronti della famiglia, nei confronti del figlio minore e del marito;
h) disporre che il padre possa chiedere il rilascio ed il rinnovo del passaporto Parte_1
e di ogni documento valido per l'espatrio per sé e per il figlio senza il consenso della madre;
i) in ogni caso spese ed onorari del giudizio rifusi;
pagina 2 di 7 in via istruttoria:
l) ammettersi prove per testi sui seguenti capitoli non ammessi dal giudicante:
1. “Vero che il minore frequenta la classe 5a della scuola primaria nel plesso scolastico di Casalmoro” 2. “Vero che il bambino a scuola e ha buoni risultati” 3. “Vero che il minore frequenta il “dopo-scuola” dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 17 ove può svolgere i compiti assistito dalla maestra” 4. “Vero che va a scuola tutti i giorni” 5. “vero che Per_1 la moglie del cugino, MB RE che vive con il ricorrente e il figlio va a prendere e portare a scuola” 6. “Vero che ha amichetti con cui gioca nei pomeriggi e Per_1 Per_1 nel fine settimana” 7. “vero che il ricorrente mantiene il proprio figlio con il proprio stipendio e soddisfa le esigenze del minore” 8. “vero che il ricorrente si occupa personalmente del bambino e lo cura” 9. “Vero che il padre e il figlio trascorrono tempo insieme” 10. “Vero che i signori MB RE e che vivono con Testimone_1
e il ricorrente aiutano quest'ultimo nella gestione del bambino” Per_1
Indicasi a testi: in Sopra via E. Fermi 12; in Testimone_2 Per_2 Testimone_3
Sopra via E. Fermi 12. Per_2
m) riservato ogni mezzo di prova”
P.M.: “Esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma provvedimento A.G.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha chiesto a questo Tribunale che venisse pronunciato lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto con in data 15/08/2010 in India, TR trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Meda (MB) (atto n. 10, parte
II, serie C, anno 2014).
Ha formulato altresì ulteriori domande accessorie in merito all'affidamento della prole e ai rapporti economici tra le parti.
2. All'udienza presidenziale la resistente, destinataria di regolare notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituita né è comparsa, sicché il Presidente, nell'impossibilità di esperire il rituale tentativo di conciliazione, sentito solo il ricorrente, ha assunto i provvedimenti provvisori e urgenti di propria competenza - confermando le condizioni di separazione e dunque prevedendo l'affido c.d. super esclusivo del minore al padre e la facoltà della madre di vedere il figlio minore solo ove esprima la propria volontà e con la supervisione del Servizio Sociale, nonché ponendo a carico della resistente un assegno di mantenimento ordinario per il minore di 150,00 Euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie - e ha rimesso le parti innanzi alla Giudice Istruttrice, onerando parte ricorrente della notifica del verbale e dell'ordinanza a parte convenuta.
3. Nel corso della fase contenziosa, verificata la ritualità della notifica del precedente verbale di udienza e dell'ordinanza presidenziale, nonché la mancata costituzione della resistente, ne è stata dichiarata la contumacia.
4. All'esito dell'attività istruttoria, dunque, parte ricorrente ha precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
pagina 3 di 7 ***
5. Sullo scioglimento del matrimonio tra le parti
6. La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio
è fondata e va accolta.
7. Invero i coniugi risultano separati sin da prima della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Monza nel giudizio di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza n.
233/2022 emessa in data 27.01.2022 dal medesimo Tribunale di Monza.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protragga da un tempo superiore rispetto a quello previsto dalla legge, senza che sia intervenuta tra le parti alcuna riconciliazione, come attestato dai documenti di causa che accertano l'irreperibilità della resistente, deve ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
8. Appare invece irrituale e inammissibile la domanda di “addebito” del divorzio alla moglie, trattandosi di istituto non previsto nel giudizio di scioglimento o cessazione degli effetti civili, bensì esclusivamente nel giudizio di separazione.
9. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita del minore
10. Per quel che riguarda le pronunce accessorie relative all'affido del figlio minore
, nato il [...], al suo collocamento e alla regolamentazione delle visite Persona_1 materne, ritiene il Collegio di dover confermare in toto il regolamento dei rapporti già dato dal Presidente del Tribunale.
11. Quanto all'affidamento, occorre, infatti, rilevare che, in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, piuttosto, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
12. Nel caso di specie, la madre si è mostrata del tutto indifferente alle esigenze, sia morali che materiali, del figlio minore, risultando irreperibile e non avendo più cercato da anni con lo stesso alcun contatto.
13. L'irreperibilità della resistente è provata documentalmente (cfr. doc. 8 fascicolo attoreo
– certificato di residenza storico da cui emerge la cancellazione per irreperibilità dall'Anagrafe dei Residenti del Comune di MEDA (BS) dal 10.06.2022), mentre il totale disinteresse della madre è suffragato sia dalla relazione acquisita dai Servizi Sociali, sia dalle dichiarazioni dei testi escussi. pagina 4 di 7 14. In particolare, i Servizi Sociali - ASPA (cfr. relazione 7.10.2024), territorialmente competenti, hanno suggerito la conferma dell'attuale regime di affidamento c.d. super esclusivo al padre, evidenziando come il minore sia seguito da anni esclusivamente dal genitore, con l'ausilio di un'ampia e coesa rete parentale, risultando in buona salute e ben curato, pur in assenza di contatti con la madre.
15. Ancora, i testi assunti, cugino dell'attore, e moglie Testimone_2 Testimone_3 del predetto hanno confermato l'abbandono del marito e del minore da Testimone_2 parte dell'odierna resistente a far data dal 2020, la sostanziale irreperibilità della stessa e la totale assenza di contatti o rapporti, da allora, tra la madre e il minore, oltre che tra la stessa e il ricorrente.
16. Può dunque dirsi provato che la resistente si mostri ormai da anni latitante sia materialmente che moralmente nei confronti del figlio, disinteressandosi del tutto della sua crescita, della sua istruzione e dei suoi bisogni primari, non avendo neanche più tentato di comunicare col minore.
Tali circostanze sono indice di una disaffezione e indifferenza che il Tribunale deve valutare nel giudizio sulla idoneità della genitrice a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso la prole.
17. Conseguentemente, non può dubitarsi che l'affidamento che meglio risponde all'interesse del figlio sia quello esclusivo al padre, il quale già assiste il minore quotidianamente e in via esclusiva, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità, attribuendo altresì allo stesso la facoltà di assumere, anche senza il consenso dell'altro genitore, ogni decisione di maggior interesse per la vita del figlio, tra le quali, ad esempio, quelle relative alla salute, all'istruzione, alla residenza e all'ottenimento di documenti validi per l'espatrio.
18. Al contempo, non sono emerse ragioni per modificare il collocamento del minore presso il padre, né per assumere, in merito alle visite, statuizioni differenti rispetto a quelle in essere, prendendo atto che attualmente i rapporti tra madre e minore risultano sospesi, stante il totale disinteresse della madre.
19. Sulle domande di contenuto economico formulate dal ricorrente
20. Quanto alle domande attoree di contenuto economico, le stesse appaiono congrue e così meritevoli di accoglimento.
21. Stante l'irreperibilità della resistente e la totale assenza di informazioni circa la sua attuale condizione reddituale e patrimoniale, non suscettibile di approfondimenti istruttori, neppure ufficiosi dal momento che non è noto se la resistente si trovi attualmente in Italia o all'estero, deve essere infatti confermata la statuizione vigente, in forza della quale la resistente è chiamata a corrispondere, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di Euro 150,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ciascun mese, da considerarsi come il contributo minimo per far fronte alle più basilari esigenze di vita del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie per lo stesso sostenute.
pagina 5 di 7 22. Quanto all'attribuzione dell'assegno unico, il Collegio osserva come esso spetti per legge integralmente al genitore affidatario in via esclusiva del minore, considerata la nuova formulazione dell'art. 6 D.lgs. 230/2021 che prevede espressamente che “l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.”
23. Nessuna domanda di assegno divorzile è stata formulata dalla resistente, rimasta contumace, dunque non vi è luogo a provvedere circa ulteriori statuizioni economiche relative ai rapporti tra le parti.
24. Sulle spese di lite
25. Stante, da un lato, la natura necessaria del giudizio e, dall'altro, l'integrale accoglimento delle domande attoree, le spese di lite devono compensarsi tra le parti al 50%, mentre parte resistente deve essere condannata a rifondere al ricorrente il restante 50% delle stesse.
26. Le spese sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi previsti per le fasi istruttoria (avendo la parte ricorrente depositato una sola delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c.) e decisionale (avendo la parte depositato la sola comparsa conclusionale ed essendo rimasta la resistente contumace).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o rigettata:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 15/08/2010 in INDIA tra e , iscritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 TR
Comune di Meda (MB) al n. 10, parte II, serie C, anno 2014;
2) dispone l'affido esclusivo del figlio minore al padre Persona_1 Parte_1 con facoltà dello stesso di assumere, autonomamente e senza il consenso dell'altro genitore, anche le decisioni di maggior interesse per la vita del figlio, quali ad esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza e al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
3) dispone che il figlio minore abbia la propria collocazione e residenza Persona_1 anagrafica unitamente al padre, Parte_1
4) dispone che la madre possa prendere contatti con il figlio e TR vederlo solo se dimostri in tal senso un concreto interesse e solo con la supervisione dei servizi sociali territorialmente competenti;
5) dispone che la resistente corrisponda al ricorrente TR PT
, a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore, l'importo mensile di euro
[...]
150,00 mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese di ottobre 2022; pagina 6 di 7 6) pone a carico di entrambi i genitori, per la quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenersi per il minore, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
7) dispone che l'assegno unico in favore del figlio venga percepito nella misura del 100% dal padre Parte_1
8) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MEDA (MB), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
9) compensa le spese di lite al 50% e condanna a rifondere a TR il restante 50% delle predette spese, liquidate in Euro 62,50 per spese e Parte_1
Euro 2.630,50 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova in data 17/04/2025
La Giudice Relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Massimo De Luca
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