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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/12/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1435/2022 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa CA AN, in data 13 dicembre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1435 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA ; ; Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
; , rappresentati e Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 Parte_2 difesi dagli avv.ti Andrea Conte, Letizia Martini e Andrea Ranfagni, in forza di mandato in calce al ricorso e congiunto a quest'ultimo mediante gli strumenti informatici previsti dalla normativa vigente, ai fini del quale sono elettivamente domiciliati presso il loro studio in Firenze, alla Piazza Dei Rossi n. 1;
RICORRENTI E in persona del l.r. pro tempore, elett.te dom.ta presso lo studio De Fusco Legal in Controparte_9 Roma, alla Piazza dell'Enciclopedia italiana n. 50, assistita dall'avv. Riccardo Fuso, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata digitalmente e da intendersi in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 5.7.2022 e ritualmente notificato, , Parte_1 CP_1
,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, e hanno convenuto in giudizio, innanzi Controparte_6 CP_7 CP_8 Parte_2 al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società datrice per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Controparte_9 Accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal 1° giugno 2014 per quanto riguarda , dal 1° aprile Pt_1 2017 il ricorrente dal 1° giugno 2008 il ricorrente dal 24 settembre 2012 il ricorrente CP_3 CP_2
dal 1° settembre 2015 la ricorrente dal luglio 2007 il ricorrente dal 1° CP_1 CP_4 CP_5 CP_ ottobre 2007 il ricorrente dal 1° gennaio 2009 il ricorrente dal 1° febbraio 2011 il ricorrente CP_6 CP_
dal 28 gennaio 2010 il ricorrente , o dalle diverse date che emergeranno in corso di causa Pt_2 e/o saranno ritenute di giustizia, sono ascrivibili al livello V della declaratoria professionale contenuta nel CCNL Telecomunicazioni e per l'effetto dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere definitivamente inquadrati al livello V a decorrere dal 1° settembre 2014 , dal 1° settembre 2008 il ricorrente Pt_1
dal 1° gennaio 2013 il ricorrente dal 1° ottobre 2007 il ricorrente dal 1° CP_2 CP_1 CP_5 CP_ gennaio 2008 il ricorrente dal 1° aprile 2009 il ricorrente dal 1° maggio 2011 il ricorrente CP_6 CP_
dal 1° maggio 2010 il ricorrente , dal 1° marzo 2016 la ricorrente dal 1° ottobre Pt_2 CP_4 2017 il ricorrente o a decorrere dalle diverse date che emergeranno in corso di causa e/o CP_3 saranno ritenute di giustizia.
2. Conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante ai ricorrenti in virtù dell'inquadramento al livello V della declaratoria professionale del CCNL Telecomunicazioni e quanto effettivamente percepito, a far data dal 1° giugno 2014 per quanto riguarda , dal 1° aprile 2017 il ricorrente dal 1° giugno 2008 il Pt_1 CP_3 ricorrente dal 24 settembre 2012 il ricorrente dal 1° settembre 2015 la ricorrente CP_2 CP_1
dal luglio 2007 il ricorrente dal 1° ottobre 2007 il ricorrente dal 1° gennaio CP_4 CP_5 CP_6CP_ CP_ 2009 il ricorrente dal 1° febbraio 2011 il ricorrente dal 28 gennaio 2010 il ricorrente , Pt_2
o dalle diverse data che emergeranno al termine del presente giudizio e/o saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto sino al saldo.
3. In ipotesi, accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal luglio 2007 al 30 settembre 2008 per quanto riguarda il ricorrente dal 1° CP_5CP_ febbraio 2011 al 28 febbraio 2014 per quanto riguarda dal 28 gennaio 2010 al 31 maggio 2013 per quanto riguarda , o dalle diverse e sino alle diverse date che emergeranno in corso di causa e/o Pt_2 saranno ritenute di giustizia, sono ascrivibili al livello IV della declaratoria professionale contenuta nel CCNL Telecomunicazioni.
4. Conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante ai ricorrenti in virtù dell'espletamento delle superiori mansioni appartenenti al livello IV della declaratoria professionale del CCNL Telecomunicazioni e quanto effettivamente percepito, dal luglio 2007 al 30 settembre 2008 per quanto riguarda il ricorrente CP_5CP_ dal 1° febbraio 2011 al 28 febbraio 2014 per quanto riguarda dal 28 gennaio 2010 al 31 maggio 2013 per quanto riguarda , o dalle e sino alle diverse date che emergeranno in corso di causa e/o Pt_2 saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e, per coloro che lo hanno CP_ CP_ versato, ovvero i ricorrenti e con rimborso del contributo unificato pari ad € Pt_1 CP_5 379,50 totali.”.
2. La società convenuta si è ritualmente costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “- preliminarmente: accertare e dichiarare le prescrizioni eccepite al precedente capitolo B della parte in diritto e, per l'effetto, respingere/limitare l'accoglimento della domanda;
- in via principale e nel merito: rigettare integralmente l'avverso ricorso in quanto inammissibile, improponibile e, comunque, del tutto infondato, in fatto e in diritto, per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e la prova testimoniale sfogata e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 13 dicembre 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
4. Preliminarmente, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio limitatamente alla ricorrente Controparte_4 con compensazione delle spese di lite, atteso che in data 5 dicembre 2023 è stato depositato telematicamente atto di rinuncia alla domanda e all'azione, a spese compensate, da parte della predetta ricorrente, dal quale atto emerge, altresì, l'accettazione di tale rinuncia, oltre che del diritto al rimborso delle spese legali, da parte della resistente.
5. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti e delle testimonianze assunte, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti termini debba trovare accoglimento.
6. I ricorrenti, tutti dipendenti della convenuta a tempo indeterminato e, a seguito degli avanzamenti di carriera ripercorsi nell'atto introduttivo, inquadrati, alla data di introduzione del presente giudizio, nel livello IV del C.C.N.L. Telecomunicazioni, assumono di aver svolto mansioni di “tecnici on field” (cioè tecnici incaricati di effettuare, fuori dalla sede aziendale, interventi di installazione e messa a punto di apparecchiature elettroniche per il funzionamento dei servizi integrati linea telefonica fissa e internet, oltre a quelli di riparazione e manutenzione correttiva di tali impianti) in favore dei clienti (“Residenziali” e
“Business”) dell'azienda datrice convenuta, con decorrenza dal 1° giugno 2014 (doc. n. 20) il ricorrente
, dal 1° aprile 2017 il ricorrente (doc. n. 32), dal 1° giugno 2008 il ricorrente (doc. Pt_1 CP_3 CP_2 n. 33), dal 24 settembre 2012 il ricorrente (doc. n. 34), dal 28 dicembre 2004 il ricorrente CP_1 CP_ (doc. n. 10-11), dall'ottobre 2007 il ricorrente (doc. n. 36), dal 1° gennaio 2009 il ricorrente CP_5 CP_ CP_ (doc. n. 37), dal 1° agosto 2007 il ricorrente (doc. n. 16-17, 21), da 28 luglio 2006 il ricorrente
(doc. n. 18); e che tali mansioni sono ascrivibili al livello V del suddetto C.C.N.L., nel quale è Pt_2 ricompresa la figura professionale dello Specialista in attività tecniche integrate.
7. Come risulta per tabulas dal C.C.N.L. Telecomunicazioni tempo per tempo vigente (doc. n. 73-74-75-76 fasc. ric.), la declaratoria contrattuale relativa al IV livello prevede che “Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica” (doc. n. 73-76).
8. In particolare, rientrano in tale livello – per quel che qui rileva – le figure professionali dello di Parte_3 interventi tecnici (“Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con completa autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate.”) e dello Specialista di Attività Tecniche (“Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate.”).
9. Con riferimento al V livello, la disciplina pattizia collettiva applicabile ratione temporis ai rapporti di lavoro dei ricorrenti, stabilisce che “Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità.” (doc. n. 73-76).
10. Tra i profili professionali riconducibili a tale livello il C.C.N.L. annovera - per quel che in questa sede rileva
-, quello dello Specialista di attività tecniche integrate, ossia di “Lavoratrice/tore che, oltre a svolgere tutte le attività di "Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche", svolge con adeguata autonomia, anche con l'apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza a specifici percorsi formativi, interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di ICT, la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software).”.
11. Alla luce di tali declaratorie contrattuali, deve, allora, ritenersi che il IV livello sia connotato da qualificate conoscenze di tipo specialistico, dall'espletamento di attività tecnico-operative di adeguata complessità e con autonomia di valutazione, nell'ambito di metodologie consolidate;
laddove, invece, il V livello richiede elevate conoscenze specialistiche, l'espletamento di funzioni con adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano, l'esercizio di attività di coordinamento e controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero, lo svolgimento di compiti specialistici di elevata tecnicalità.
12. Ciò che, dunque, che caratterizza il superiore livello di inquadramento è, oltre al maggiore livello di conoscenze specialistiche (da adeguate a elevate), un livello di autonomia, ancorché pur sempre operativa e tecnica, di grado maggiore rispetto a quella propria del IV livello, richiedente aspetti di decisionalità, non più nell'ambito di metodologie consolidate, ma nell'ambito di principi, norme e procedure previste per il settore di attività.
13. In altri termini, nel caso del quinto livello, per quanto siano, comunque, richiamati, quali limiti, i principi, le norme e le procedure, emerge una differenza qualitativa data, non solo, dalla adeguata autonomia, ma anche dalla necessaria capacità decisionale. In sostanza, mentre il lavoratore di quarto livello è in grado di affrontare ogni possibile dinamica nell'ambito dei propri compiti, facendo corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche;
nel caso del lavoratore di quinto livello può, invece, capitare la circostanza che sia necessaria da parte sua una valutazione più articolata delle problematiche da affrontare, che, pur sempre nel rispetto delle procedure, non trova necessariamente in esse la soluzione, la quale, invece, può essere individuata dalle conoscenze tecniche e dalla professionalità del dipendente.
14. Ritiene, allora, il giudicante che le testimonianze raccolte abbiano complessivamente dimostrato che le funzioni in concreto espletate dai ricorrenti, nei periodi rispettivamente dedotti in giudizio, siano proprio state connotate dall'impiego di elevate conoscenze specialistiche e dall'esercizio, non solo, di adeguata autonomia, ma anche di decisionalità, pur nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel loro campo di attività.
15. Il teste , tecnico TIM inquadrato al V livello dal 2002/2003 circa, ha, infatti, dichiarato al Testimone_1 riguardo quanto segue: “… Sempre utilizzando delle App presenti sullo smartphone aziendale, eseguiamo l'attivazione della linea che è stata progettata da altro personale Tim. Siamo, però, noi che verifichiamo la congruità del progetto realizzato, e, se rileviamo delle problematiche o degli errori, contattiamo il primo livello dandogli indicazioni sulle incongruenze rilevate rispetto alla progettazione. Questa verifica è preliminare alla consegna dell'impianto al cliente. …”.
16. Il teste , responsabile degli assistenti che coordinano i tecnici di Firenze, Prato e Pistoia Testimone_2 dal 2002, ha in proposito riferito quanto segue: “… Se si tratta di una attivazione, … normalmente va costruita la rete. Se si tratta di attivare una linea telefonica normale, di regola è sufficiente unire due tratte di cavo. Se si tratta di fibra ottica, normalmente va passata l'ultima tratta di fibra ottica dalla strada alla casa del cliente. Non è necessaria alcuna attività di progettazione. In un edificio normale con infrastruttura pronta, il tecnico per passare l'ultima tratta di fibra ottica dalla strada a casa del cliente esegue un'attività puramente manuale. Se, invece, si tratta di un, per esempio, terratetto, la fibra deve essere passata all'esterno o all'interno dell'edificio in quanto non c'è una infrastruttura già pronta a tal fine. … Tornando al caso del terratetto privo di infrastruttura di cui dicevo prima, è il tecnico impianti e servizi che sceglie se far passare l'ultimo tratto della fibra ottica dentro o fuori l'edificio in funzione della distanza e della più facile raggiungibilità della prima presa telefonica disponibile. Confermo che si tratta di collegare il cavo della fibra ottica dalla strada alla prima presa telefonica disponibile dell'edificio senza infrastruttura. Nella scelta sul passaggio del cavo all'esterno o all'interno il tecnico si consulta anche con il cliente che, per esempio, potrebbe non volere un cavo a vista o piuttosto non volere un foro in facciata. … Le procedure operative di cui dicevo sopra indicano dei range ai quali il tecnico si deve attenere;
per esempio, se i valori rilevati sono al di sotto di essi il tecnico non deve procedere all'installazione. Sempre quanto alle procedure operative aziendali di cui sopra, alcune sono assolutamente prescrittive (vedi incompatibilità tra linea telefonica e linea elettrica all'interno della stessa canaletta), altre lasciano al tecnico la possibilità di valutare come farne applicazione nel caso concreto (v. passaggio del cavo all'esterno o all'interno del fabbricato senza infrastruttura). …”.
17. Ancora, il teste che ha svolto in Tim mansioni di tecnico on field dal 2005, con Testimone_3 inquadramento al V livello dal 1999/2000, ha dichiarato in argomento quanto segue: “… Noi la mattina tramite una app riceviamo una lista di lavorazioni da effettuare. Questa app aziendale è installata su uno smartphone aziendale. Le tipologie di lavorazioni che possiamo essere chiamati a eseguire sono 4: nuove installazioni;
manutenzione correttiva dei guasti;
assistenza a pagamento a richiesta dal cliente;
attività varie come sopralluoghi di vario genere, per esempio, funzionali ad attivazioni. In caso di attivazioni delle linee FTTH, provvediamo a costruire la linea dopo aver fatto un sopralluogo preliminare nel corso del quale valutiamo l'idoneità delle infrastrutture in modo da ottimizzare l'attivazione al cliente finale e capire se è fattibile o meno. Voglio precisare che all'esito del sopralluogo possiamo valutare se consigliare all'azienda di appaltare l'intervento a una ditta esterna. Questi interventi vengono effettuati nel rispetto delle normative tecniche e concordandoli con il cliente finale: intendendo dire che se verifichiamo che nel caso concreto non è, per esempio, possibile far passare la linea dove previsto dalle norme tecniche, ossia dalla forassite telefonica, ricerchiamo, in accordo con il cliente, una soluzione alternativa tecnicamente adeguata. Non mi risulta che le norme tecniche prevedano espressamente come agire in concreto nel caso in cui si trovi la forassite telefonica ostruita. Affermo che, comunque, dobbiamo realizzare soluzioni che garantiscano la sicurezza, fra le quali vi è quella di fare un foro in facciata, come da prassi. Preciso ancora che, per esempio, la situazione di un condominio è diversa da quella di un terratetto. Io affermo che queste norme tecniche, che comunque dobbiamo osservare, ci lasciano un ampio spazio di valutazione, in quanto possiamo decidere se fare un foro in facciata dove entrare con il cavo qualora le forassiti telefoniche del cliente siano ostruite, oppure se passare da scatole di derivazioni alternative nelle quali troviamo forassiti vuote e, quindi, capaci di ospitare il cavo anche se non destinate alla linea telefonica; ancora, possiamo decidere dove collocare il router affinché dia al cliente il miglior risultato finale. Noi possiamo, mediante la app, mettere l'attivazione in ko tecnico perché riteniamo che non sia tecnicamente possibile portare la linea nuova, oppure, fare un downgrade che consiste nell'utilizzare il vecchio cavo di rame mettendo in ko tecnico la domanda e facendola riemettere a livello commerciale con la tecnologia di ricaduta. … In genere, le note che leggiamo sulla app circa la tipologia del guasto sono minimali e a volte fuorvianti;
per esempio, possiamo leggere che la linea è interrotta ma non è detto che la diagnosi del guasto effettuata da remoto dall'operatore che accetta la richiesta di intervento si riveli in concreto corretta. Dall'avvento del voip, ossia della fonia generata dal modem, la telecomunicazione è stata informatizzata e, quindi, mentre prima agivamo separatamente sulla trasmissione dati e sulla fonia, adesso agiamo a livello informatico sull'apparato che produce la fonia stessa, ossia sul router/modem. …”.
18. Infine, il teste già tecnico on field dal 2003 al 2005, ha dichiarato quanto segue: Testimone_4
“…Le norme tecniche regolano ogni aspetto nel dettaglio;
poi, nel singolo caso, possono incontrarsi delle particolarità, e, quindi, bisogna valutare il singolo caso. Se, per esempio, la casa del cliente è a una distanza dall'armadio stradale tale che la linea non potrebbe funzionare, il tecnico può annullare l'ordine. … Se il tecnico riscontra nel caso concreto che non è possibile far passare il cavo dalle forassiti telefoniche può adottare una diversa soluzione tecnica se conforme alle norme di sicurezza e con il consenso del cliente. Per esempio, può optare per praticare un foro in facciata da cui far passare il cavo oppure se trova due colonne montanti e una è satura può decidere di utilizzare l'altra. …”. 19. In conclusione, quindi, i ricorrenti non hanno esercitato nell'espletamento delle loro mansioni di tecnici on field una autonomia “operativa” circoscritta all'attuazione di metodologie consolidate, ma, diversamente, le mansioni che in concreto hanno svolto sono state caratterizzate dall'esercizio di un'autonomia
“adeguata”, in quanto estrinsecatasi nel compiere scelte e assumere determinazioni sul piano tecnico e operativo frutto delle conoscenze specialistiche dagli stessi possedute, nel valutare autonomamente la fattibilità tecnica o meno delle varie richieste, e, ancora, nell'individuare - anche mediante il contatto diretto con il cliente - le modalità tecniche più idonee nello specifico caso concreto a raggiungere il risultato atteso (per es., attivazione della linea), senza, quindi, limitarsi alla disamina delle linee guida tecniche fornite dal datore di lavoro.
20. Per quanto concerne, poi, in particolare, il profilo professionale dello specialista di attività tecniche integrate, deve rilevarsi che costui è specificamente destinato ad occuparsi di interventi di attivazione e assistenza tecnica presso il cliente finale e, in forza delle proprie competenze, ad assicurarne la piena funzionalità, con specifico riferimento all'attività di configurazione e riconfigurazione dei software.
21. Caratteristiche distintive della figura professionale oggetto di domanda sono, dunque, : a) attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti (mentre il tecnico di IV livello si limita a svolgere compiti di
“risoluzione delle anomalie"); b) necessarie competenze di ICT per garantire la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software) dei servizi o dei prodotti;
c) presso il cliente finale.
22. Dunque, lo “specialista di attività tecniche integrate”, profilo invocato dai ricorrenti, richiede, oltre allo svolgimento di tutte le attività di “Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche” proprie del IV livello, lo svolgimento, con adeguata autonomia, anche con l'apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza a specifici percorsi formativi, di interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di ICT, ossia delle tecnologie che consentono il trattamento e lo scambio di informazioni in formato digitale e, quindi, sia su linea telefonica che su linea dati, (appunto servizi integrati), la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software). In questo senso, per attività specialistiche integrate, caratterizzanti il V livello, si devono intendere quelle attività frutto di integrazione tra tecnologie tradizionali (fonia) ed informatiche (internet).
23. Si tratta, non a caso, di figura professionale introdotta solo con il C.C.N.L. del 3 dicembre 2005, proprio per dar conto dell'evoluzione tecnologica che ha interessato il settore delle telecomunicazioni con sempre maggiore rilevanza delle esigenze di connessione internet rispetto al tradizionale servizio di telefonia.
24. La dirimente diversità tra i due profili professionali in questione - riassunto nell'aggettivo “integrate” - non consiste, dunque, unicamente nel possesso da parte del dipendente delle competenze ICT (Information Comunication Technology), ovvero, della tecnologia informatica delle telecomunicazioni che serve per lavorare sulla linea DATI (e non solo sulla line fissa, c.d. ), ma, altresì, nell'eseguire una serie di Per_1 attività sulla suddetta linea con le caratteristiche sancite dalla normativa pattizia, ricavabili, sia, dalla (generica) descrizione dell'area di appartenenza, sia, dalla (specifica) descrizione della qualifica professionale pretesa.
25. Riassumendo, quindi, il lavoratore del V livello con il profilo di specialista di attività tecniche integrate:
- non ha qualificate conoscenze di tipo specialistico (previste per il IV livello), ma elevate conoscenze specialistiche;
- non svolge, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto di altri lavoratori o compiti di natura specialistica con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo (previste per il IV livello), ma funzioni richiedenti adeguata autonomia e decisionalità attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici di elevata tecnicalità;
- non esegue, avendo completa padronanza delle procedure e delle regole tecniche che regolano l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, interventi nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate nei suddetti impianti, ma interventi di attivazione ed assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, assicurandone con le necessarie competenze ICT la piena funzionalità nella configurazione e riconfigurazione dei software
26. È, dunque, necessario che lo “Specialista di attività tecniche integrate” possieda la formazione utile per lavorare sulla linea internet (e non solo su quella tradizionale), esegua interventi di assistenza e attivazione di servizi/prodotti presso il cliente finale (e non solo di assistenza/manutenzione) e operi con adeguata autonomia (e non solo con autonomia limitata alla risoluzione della anomalia assegnatagli).
27. In altri termini, a una piana lettura della disciplina pattizia collettiva che rileva nel caso di specie, emerge univocamente che ciò che contraddistingue il profilo professionale dello specialista di attività tecniche integrate (V livello) è l'adeguata autonomia impiegata in attività, quali interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, anche con l'impiego di personali e particolari competenze acquisite in specifici percorsi formativi, e, soprattutto, il doverne assicurare la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software). Quest'ultimo aspetto presuppone, come prescritto dal C.C.N.L., che il tecnico di V livello abbia adeguate competenze in Information Communication Technology (ICT), ossia, abbia competenze sull'insieme delle tecnologie che consentono il trattamento e lo scambio delle informazioni in formato digitale e, quindi, sia su linea telefonica, che su linea dati (servizi integrati).
28. Pertanto, il profilo rivendicato in questa sede dai ricorrenti, che richiede compiti specialistici ad elevata tecnicalità, a differenza dei compiti di natura soltanto specialistica del IV livello loro riconosciuto alla data della domanda, richiede essenzialmente: - lo svolgimento di interventi che non siano limitati alla risoluzione di anomalie, ma consistano anche nella attivazione e assistenza di servizi/prodotti;
- competenze di ITC, per la configurazione e riconfigurazione di software, non essendo sufficiente la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza;
- interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, elemento particolarmente caratterizzante il profilo professionale in questione, in quanto non contemplato affatto dalla declaratoria del IV livello.
29. Ecco, dunque, che, a giudizio del Tribunale, le testimonianze raccolte hanno pienamente dimostrato, nel loro insieme, che i ricorrenti, nei periodi rispettivamente dedotti in giudizio, hanno operato, sia, sulla linea tradizionale, sia, su quella integrata (linea dati o internet) e hanno provveduto a interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, con specifiche competenze di ICT (Information Comunication Technology)1. In altri termini, dalla prova testimoniale sfogata è compiutamente emerso che essi si sono occupati, non solo, della risoluzione di anomalie, quali malfunzionamenti o guasti, ma hanno effettuato anche l'installazione di impianti nuovi, provvedendo, altresì, alla relativa attivazione, e verificandone, all'esito, il buon funzionamento, a tal fine utilizzando la strumentazione di lavoro e gli applicativi in dotazione, sulla base della richiesta del cliente finale.
30. Da un lato, infatti, il teste (indotto dall'azienda) ha riferito che “Una volta raggiunta con la fibra Tes_5 ottica la sede del cliente, il tecnico installa un apparato in base al tipo di servizio richiesto dal cliente, attende che l'apparato autoinstalli la propria configurazione (se la configurazione automatica non riesce il tecnico tramite l'App “help me” contatta un configuratore che dà indicazioni al tecnico su cosa fare), effettua dei settaggi, verifica i parametri di servizio, alcuni dei quali all'occorrenza possono essere inseriti a mano, e verifica i parametri della linea tramite delle App e il Golden Modem. Il tecnico verifica anche che tutti i dispositivi del cliente, previo inserimento da parte del tecnico della password del modem all'interno di ogni singolo device, si siano automaticamente connessi al router installato; se verifica che alcuni non sono connessi, fa un reset o disalimenta il modem o controlla la password di accesso. … Il modem ha due canali wi-fi, può capitare che il tecnico per migliorare la prestazione debba cambiare il canale di frequenza; c'è una interfaccia grafica o sul device o sul router sulla quale appaiono i due canali e il tecnico sceglie quale utilizzare.”; dall'altro, il teste ha dichiarato: “La configurazione Testimone_4 del router dovrebbe avvenire automaticamente ma se poi si verificano delle problematiche o le risolve da solo o invia una richiesta di assistenza2. … Se il cliente, per esempio, chiede di configurare un computer collegandolo alla rete wifi, in alcune tipologie di offerte è compresa la configurazione di un apparato, altrimenti l'intervento esula dalla nuova attivazione e, quindi, deve essere oggetto di una richiesta a pagamento3. … Se, per esempio, il cliente richiede il collegamento alla rete di un proprio router bisogna verificare se il dispositivo è conosciuto dai tecnici dell'azienda al fine di poterlo configurare, ma è una valutazione che vien fatta all'origine, al momento di accettare o meno la richiesta4. … confermo che il cliente può richiedere assistenza a domicilio anche perché, ad esempio, non riesce a collegare al router la propria smart tv.”.
31. Per tutti i motivi sin qui esposti, si ritiene, quindi, provato che i ricorrenti abbiano svolto mansioni di specialista di attività tecniche integrate e, comunque, mansioni riconducibili al livello V del C.C.N.L. Telecomunicazioni pro tempore vigente a decorrere dalla data per ciascuno di essi indicata nell'atto introduttivo (non è in contestazione tra le parti la data a partire dalla quale ciascun ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di aver esercitato mansioni di tecnico on field).
32. Ne consegue che i ricorrenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103 c.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, hanno diritto al pagamento delle differenze retributive maturate tra quanto avrebbero avuto diritto di percepire se fossero stati inquadrati correttamente nel V livello e quanto da loro concretamente percepito, a decorrere dal giorno in cui hanno iniziato a svolgere le mansioni di tecnici on field, ossia dalle seguenti date: dal 1° giugno 2014 , dal 1° aprile 2017 dal 1° giugno 2008 Pt_1 CP_3 CP_
dal 24 settembre 2012 dal luglio 2007 dal 1° ottobre 2007 dal 1° CP_2 CP_1 CP_5 CP_ CP_ gennaio 2009 dal 1° febbraio 2011 dal 28 gennaio 2010 . Pt_2
33. Ad avviso di questo giudice, è, infatti, da ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale dei crediti retributivi tempestivamente sollevata dal datore di lavoro resistente.
34. Come è noto, la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 26246/2022).
35. E, nel caso di specie, le differenze retributive rivendicate dai ricorrenti sono comprese nell'arco temporale che va dal luglio 2007 in poi, e, quindi, non sono prescritte.
36. Inoltre, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103 c.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, i ricorrenti, poiché hanno sempre svolto continuativamente le mansioni di specialista di attività tecniche integrate, hanno diritto all'acquisizione definitiva del V livello, con le seguenti decorrenze: dal 1° settembre 2014 , dal 1° settembre 2008 dal 1° gennaio 2013 dal 1° ottobre 2007 Pt_1 CP_2 CP_1 CP_5CP_ CP_ CP_ dal 1° gennaio 2008 dal 1° aprile 2009 dal 1° maggio 2011 dal 1° maggio 2010 , Pt_2 dal 1° ottobre 2017 o, se successivo a tali date, dal decimo anno antecedente alla notifica alla CP_3 parte convenuta del ricorso introduttivo del presente giudizio.
37. Ritiene, infatti, il Tribunale che sia fondata l'eccezione di prescrizione estintiva decennale del diritto al superiore inquadramento tempestivamente formulata dalla società resistente.
38. Come è noto, infatti, a decorrere dal 25.06.2015, si applica nei confronti di tutti i lavoratori subordinati l'art. 2103 c.c. nella versione novellata dal d.lgs. n. 81/2015 (nel caso di specie a , in forza della quale (per quel CP_3 che in questa sede rileva) la definitività dell'assegnazione di mansioni superiori interviene dopo sei mesi continuativi, anziché dopo tre come in precedenza, e la contrattazione collettiva può prevedere un termine anche più lungo di sei mesi (nel caso di specie, il C.C.N.L. Telecomunicazioni non stabilisce un termine più lungo di sei mesi, v. art. 24 C.C.N.L. in atti); mentre nella precedente formulazione l'art. 2103 c.c. consentiva alla contrattazione collettiva di prevedere un termine diverso, ma non superiore a tre mesi.
39. Per quanto concerne il diritto all'inquadramento superiore, deve considerarsi che “Il decorso del decennio dal momento dell'insorgenza del diritto non preclude definitivamente l'accesso al superiore inquadramento allorché continui l'attività potenzialmente idonea a determinarlo, in quanto, permanendo la situazione cui a norma collega il diritto, la prescrizione decorre autonomamente da ogni giorno successivo a quello nel quale si è per la prima volta concretata tale situazione, fino alla cessazione della medesima (così Cass. civ., sez. lav., 17.7.2001, n. 9662; id., 18.5.1995, n. 5486; id., 16.8.1993, n. 8711).” (v., fra le tante, da ultimo, Cass. n. 29234/2022).
40. Ancora, la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), cui soggiace il diritto del lavoratore al riconoscimento di una qualifica superiore, decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, anche se questo non sia presidiato dalla stabilità (v., fra le molte, Cass. n. 8711/1993; 14140/2006; 13171/2004).
41. Sulla determinazione delle differenze retributive da riconoscere ai ricorrenti, non ha, comunque, incidenza l'eventuale (parziale) prescrizione del diritto al superiore inquadramento, in quanto il relativo credito “non richiede il riconoscimento del diritto all'inquadramento, ma il mero fatto di avere svolto compiti propri di altro livello di inquadramento” (così, in motivazione, condivisibilmente, Corte di Appello di Firenze, sent. n. 246/2023).
42. È assorbito, in applicazione del principio di diritto della ragione più liquida, ogni ulteriore profilo controverso.
43. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza di parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- dichiara l'estinzione del giudizio fra la ricorrente e la convenuta Controparte_4 Controparte_9 a spese interamente compensate fra le parti;
- dichiara spettare ai restanti ricorrenti l'inquadramento al livello V del C.C.N.L. Telecomunicazioni pro tempore vigente con le seguenti decorrenze: dal 1° settembre 2014 , dal 1° settembre 2008 Pt_1 CP_2 CP_ dal 1° gennaio 2013 dal 1° ottobre 2007 dal 1° gennaio 2008 dal 1° aprile 2009 CP_1 CP_5 CP_ CP_
dal 1° maggio 2011 dal 1° maggio 2010 , dal 1° ottobre 2017 o, se successivo Pt_2 CP_3 a tali date, dal decimo anno antecedente alla notifica alla parte convenuta del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore dei predetti ricorrenti delle Controparte_9 differenze retributive maturate in misura pari alla differenza tra quanto avrebbero percepito se fossero stati inquadrati al superiore livello V e quanto dagli stessi effettivamente percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., con le seguenti decorrenze: dal 1° giugno 2014 , dal 1° Pt_1 aprile 2017 dal 1° giugno 2008 dal 24 settembre 2012 dal luglio 2007 CP_3 CP_2 CP_1 CP_ CP_ CP_
dal 1° ottobre 2007 dal 1° gennaio 2009 dal 1° febbraio 2011 dal 28 gennaio CP_5 2010 ; Pt_2
- condanna parte convenuta a rifondere ai ricorrenti (esclusa la ricorrente le spese di lite che, ex CP_4 D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 6.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e oltre rimborso del contributo unificato, se dovuto.
Firenze, 13 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
CA AN 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si vedano in tal senso le Skills dei ricorrenti prodotte sub docc. n. 40-49 allegati al ricorso, nonché i percorsi formativi dagli stessi svolti (docc. n. 50-59 fasc. ric.). 2 Dal che si evince la non necessarietà dell'invio da parte del tecnico on field di una richiesta di assistenza al configuratore mediante l'app “help me”. 3 Dal che si ricava univocamente fra i compiti specialistici svolti dai tecnici on field vi è anche quello, di certo ad elevata tecnicalità, della configurazione di pc o altri apparati. 4 È indubbio, pertanto, che fra i compiti specialistici ad elevata tecnicalità espletati dai ricorrenti via sia anche la configurazione di router.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa CA AN, in data 13 dicembre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1435 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA ; ; Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
; , rappresentati e Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 Parte_2 difesi dagli avv.ti Andrea Conte, Letizia Martini e Andrea Ranfagni, in forza di mandato in calce al ricorso e congiunto a quest'ultimo mediante gli strumenti informatici previsti dalla normativa vigente, ai fini del quale sono elettivamente domiciliati presso il loro studio in Firenze, alla Piazza Dei Rossi n. 1;
RICORRENTI E in persona del l.r. pro tempore, elett.te dom.ta presso lo studio De Fusco Legal in Controparte_9 Roma, alla Piazza dell'Enciclopedia italiana n. 50, assistita dall'avv. Riccardo Fuso, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata digitalmente e da intendersi in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 5.7.2022 e ritualmente notificato, , Parte_1 CP_1
,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, e hanno convenuto in giudizio, innanzi Controparte_6 CP_7 CP_8 Parte_2 al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società datrice per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Controparte_9 Accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal 1° giugno 2014 per quanto riguarda , dal 1° aprile Pt_1 2017 il ricorrente dal 1° giugno 2008 il ricorrente dal 24 settembre 2012 il ricorrente CP_3 CP_2
dal 1° settembre 2015 la ricorrente dal luglio 2007 il ricorrente dal 1° CP_1 CP_4 CP_5 CP_ ottobre 2007 il ricorrente dal 1° gennaio 2009 il ricorrente dal 1° febbraio 2011 il ricorrente CP_6 CP_
dal 28 gennaio 2010 il ricorrente , o dalle diverse date che emergeranno in corso di causa Pt_2 e/o saranno ritenute di giustizia, sono ascrivibili al livello V della declaratoria professionale contenuta nel CCNL Telecomunicazioni e per l'effetto dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere definitivamente inquadrati al livello V a decorrere dal 1° settembre 2014 , dal 1° settembre 2008 il ricorrente Pt_1
dal 1° gennaio 2013 il ricorrente dal 1° ottobre 2007 il ricorrente dal 1° CP_2 CP_1 CP_5 CP_ gennaio 2008 il ricorrente dal 1° aprile 2009 il ricorrente dal 1° maggio 2011 il ricorrente CP_6 CP_
dal 1° maggio 2010 il ricorrente , dal 1° marzo 2016 la ricorrente dal 1° ottobre Pt_2 CP_4 2017 il ricorrente o a decorrere dalle diverse date che emergeranno in corso di causa e/o CP_3 saranno ritenute di giustizia.
2. Conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante ai ricorrenti in virtù dell'inquadramento al livello V della declaratoria professionale del CCNL Telecomunicazioni e quanto effettivamente percepito, a far data dal 1° giugno 2014 per quanto riguarda , dal 1° aprile 2017 il ricorrente dal 1° giugno 2008 il Pt_1 CP_3 ricorrente dal 24 settembre 2012 il ricorrente dal 1° settembre 2015 la ricorrente CP_2 CP_1
dal luglio 2007 il ricorrente dal 1° ottobre 2007 il ricorrente dal 1° gennaio CP_4 CP_5 CP_6CP_ CP_ 2009 il ricorrente dal 1° febbraio 2011 il ricorrente dal 28 gennaio 2010 il ricorrente , Pt_2
o dalle diverse data che emergeranno al termine del presente giudizio e/o saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto sino al saldo.
3. In ipotesi, accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal luglio 2007 al 30 settembre 2008 per quanto riguarda il ricorrente dal 1° CP_5CP_ febbraio 2011 al 28 febbraio 2014 per quanto riguarda dal 28 gennaio 2010 al 31 maggio 2013 per quanto riguarda , o dalle diverse e sino alle diverse date che emergeranno in corso di causa e/o Pt_2 saranno ritenute di giustizia, sono ascrivibili al livello IV della declaratoria professionale contenuta nel CCNL Telecomunicazioni.
4. Conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante ai ricorrenti in virtù dell'espletamento delle superiori mansioni appartenenti al livello IV della declaratoria professionale del CCNL Telecomunicazioni e quanto effettivamente percepito, dal luglio 2007 al 30 settembre 2008 per quanto riguarda il ricorrente CP_5CP_ dal 1° febbraio 2011 al 28 febbraio 2014 per quanto riguarda dal 28 gennaio 2010 al 31 maggio 2013 per quanto riguarda , o dalle e sino alle diverse date che emergeranno in corso di causa e/o Pt_2 saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e, per coloro che lo hanno CP_ CP_ versato, ovvero i ricorrenti e con rimborso del contributo unificato pari ad € Pt_1 CP_5 379,50 totali.”.
2. La società convenuta si è ritualmente costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “- preliminarmente: accertare e dichiarare le prescrizioni eccepite al precedente capitolo B della parte in diritto e, per l'effetto, respingere/limitare l'accoglimento della domanda;
- in via principale e nel merito: rigettare integralmente l'avverso ricorso in quanto inammissibile, improponibile e, comunque, del tutto infondato, in fatto e in diritto, per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e la prova testimoniale sfogata e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 13 dicembre 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
4. Preliminarmente, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio limitatamente alla ricorrente Controparte_4 con compensazione delle spese di lite, atteso che in data 5 dicembre 2023 è stato depositato telematicamente atto di rinuncia alla domanda e all'azione, a spese compensate, da parte della predetta ricorrente, dal quale atto emerge, altresì, l'accettazione di tale rinuncia, oltre che del diritto al rimborso delle spese legali, da parte della resistente.
5. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti e delle testimonianze assunte, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti termini debba trovare accoglimento.
6. I ricorrenti, tutti dipendenti della convenuta a tempo indeterminato e, a seguito degli avanzamenti di carriera ripercorsi nell'atto introduttivo, inquadrati, alla data di introduzione del presente giudizio, nel livello IV del C.C.N.L. Telecomunicazioni, assumono di aver svolto mansioni di “tecnici on field” (cioè tecnici incaricati di effettuare, fuori dalla sede aziendale, interventi di installazione e messa a punto di apparecchiature elettroniche per il funzionamento dei servizi integrati linea telefonica fissa e internet, oltre a quelli di riparazione e manutenzione correttiva di tali impianti) in favore dei clienti (“Residenziali” e
“Business”) dell'azienda datrice convenuta, con decorrenza dal 1° giugno 2014 (doc. n. 20) il ricorrente
, dal 1° aprile 2017 il ricorrente (doc. n. 32), dal 1° giugno 2008 il ricorrente (doc. Pt_1 CP_3 CP_2 n. 33), dal 24 settembre 2012 il ricorrente (doc. n. 34), dal 28 dicembre 2004 il ricorrente CP_1 CP_ (doc. n. 10-11), dall'ottobre 2007 il ricorrente (doc. n. 36), dal 1° gennaio 2009 il ricorrente CP_5 CP_ CP_ (doc. n. 37), dal 1° agosto 2007 il ricorrente (doc. n. 16-17, 21), da 28 luglio 2006 il ricorrente
(doc. n. 18); e che tali mansioni sono ascrivibili al livello V del suddetto C.C.N.L., nel quale è Pt_2 ricompresa la figura professionale dello Specialista in attività tecniche integrate.
7. Come risulta per tabulas dal C.C.N.L. Telecomunicazioni tempo per tempo vigente (doc. n. 73-74-75-76 fasc. ric.), la declaratoria contrattuale relativa al IV livello prevede che “Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica” (doc. n. 73-76).
8. In particolare, rientrano in tale livello – per quel che qui rileva – le figure professionali dello di Parte_3 interventi tecnici (“Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con completa autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate.”) e dello Specialista di Attività Tecniche (“Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate.”).
9. Con riferimento al V livello, la disciplina pattizia collettiva applicabile ratione temporis ai rapporti di lavoro dei ricorrenti, stabilisce che “Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità.” (doc. n. 73-76).
10. Tra i profili professionali riconducibili a tale livello il C.C.N.L. annovera - per quel che in questa sede rileva
-, quello dello Specialista di attività tecniche integrate, ossia di “Lavoratrice/tore che, oltre a svolgere tutte le attività di "Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche", svolge con adeguata autonomia, anche con l'apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza a specifici percorsi formativi, interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di ICT, la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software).”.
11. Alla luce di tali declaratorie contrattuali, deve, allora, ritenersi che il IV livello sia connotato da qualificate conoscenze di tipo specialistico, dall'espletamento di attività tecnico-operative di adeguata complessità e con autonomia di valutazione, nell'ambito di metodologie consolidate;
laddove, invece, il V livello richiede elevate conoscenze specialistiche, l'espletamento di funzioni con adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano, l'esercizio di attività di coordinamento e controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero, lo svolgimento di compiti specialistici di elevata tecnicalità.
12. Ciò che, dunque, che caratterizza il superiore livello di inquadramento è, oltre al maggiore livello di conoscenze specialistiche (da adeguate a elevate), un livello di autonomia, ancorché pur sempre operativa e tecnica, di grado maggiore rispetto a quella propria del IV livello, richiedente aspetti di decisionalità, non più nell'ambito di metodologie consolidate, ma nell'ambito di principi, norme e procedure previste per il settore di attività.
13. In altri termini, nel caso del quinto livello, per quanto siano, comunque, richiamati, quali limiti, i principi, le norme e le procedure, emerge una differenza qualitativa data, non solo, dalla adeguata autonomia, ma anche dalla necessaria capacità decisionale. In sostanza, mentre il lavoratore di quarto livello è in grado di affrontare ogni possibile dinamica nell'ambito dei propri compiti, facendo corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche;
nel caso del lavoratore di quinto livello può, invece, capitare la circostanza che sia necessaria da parte sua una valutazione più articolata delle problematiche da affrontare, che, pur sempre nel rispetto delle procedure, non trova necessariamente in esse la soluzione, la quale, invece, può essere individuata dalle conoscenze tecniche e dalla professionalità del dipendente.
14. Ritiene, allora, il giudicante che le testimonianze raccolte abbiano complessivamente dimostrato che le funzioni in concreto espletate dai ricorrenti, nei periodi rispettivamente dedotti in giudizio, siano proprio state connotate dall'impiego di elevate conoscenze specialistiche e dall'esercizio, non solo, di adeguata autonomia, ma anche di decisionalità, pur nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel loro campo di attività.
15. Il teste , tecnico TIM inquadrato al V livello dal 2002/2003 circa, ha, infatti, dichiarato al Testimone_1 riguardo quanto segue: “… Sempre utilizzando delle App presenti sullo smartphone aziendale, eseguiamo l'attivazione della linea che è stata progettata da altro personale Tim. Siamo, però, noi che verifichiamo la congruità del progetto realizzato, e, se rileviamo delle problematiche o degli errori, contattiamo il primo livello dandogli indicazioni sulle incongruenze rilevate rispetto alla progettazione. Questa verifica è preliminare alla consegna dell'impianto al cliente. …”.
16. Il teste , responsabile degli assistenti che coordinano i tecnici di Firenze, Prato e Pistoia Testimone_2 dal 2002, ha in proposito riferito quanto segue: “… Se si tratta di una attivazione, … normalmente va costruita la rete. Se si tratta di attivare una linea telefonica normale, di regola è sufficiente unire due tratte di cavo. Se si tratta di fibra ottica, normalmente va passata l'ultima tratta di fibra ottica dalla strada alla casa del cliente. Non è necessaria alcuna attività di progettazione. In un edificio normale con infrastruttura pronta, il tecnico per passare l'ultima tratta di fibra ottica dalla strada a casa del cliente esegue un'attività puramente manuale. Se, invece, si tratta di un, per esempio, terratetto, la fibra deve essere passata all'esterno o all'interno dell'edificio in quanto non c'è una infrastruttura già pronta a tal fine. … Tornando al caso del terratetto privo di infrastruttura di cui dicevo prima, è il tecnico impianti e servizi che sceglie se far passare l'ultimo tratto della fibra ottica dentro o fuori l'edificio in funzione della distanza e della più facile raggiungibilità della prima presa telefonica disponibile. Confermo che si tratta di collegare il cavo della fibra ottica dalla strada alla prima presa telefonica disponibile dell'edificio senza infrastruttura. Nella scelta sul passaggio del cavo all'esterno o all'interno il tecnico si consulta anche con il cliente che, per esempio, potrebbe non volere un cavo a vista o piuttosto non volere un foro in facciata. … Le procedure operative di cui dicevo sopra indicano dei range ai quali il tecnico si deve attenere;
per esempio, se i valori rilevati sono al di sotto di essi il tecnico non deve procedere all'installazione. Sempre quanto alle procedure operative aziendali di cui sopra, alcune sono assolutamente prescrittive (vedi incompatibilità tra linea telefonica e linea elettrica all'interno della stessa canaletta), altre lasciano al tecnico la possibilità di valutare come farne applicazione nel caso concreto (v. passaggio del cavo all'esterno o all'interno del fabbricato senza infrastruttura). …”.
17. Ancora, il teste che ha svolto in Tim mansioni di tecnico on field dal 2005, con Testimone_3 inquadramento al V livello dal 1999/2000, ha dichiarato in argomento quanto segue: “… Noi la mattina tramite una app riceviamo una lista di lavorazioni da effettuare. Questa app aziendale è installata su uno smartphone aziendale. Le tipologie di lavorazioni che possiamo essere chiamati a eseguire sono 4: nuove installazioni;
manutenzione correttiva dei guasti;
assistenza a pagamento a richiesta dal cliente;
attività varie come sopralluoghi di vario genere, per esempio, funzionali ad attivazioni. In caso di attivazioni delle linee FTTH, provvediamo a costruire la linea dopo aver fatto un sopralluogo preliminare nel corso del quale valutiamo l'idoneità delle infrastrutture in modo da ottimizzare l'attivazione al cliente finale e capire se è fattibile o meno. Voglio precisare che all'esito del sopralluogo possiamo valutare se consigliare all'azienda di appaltare l'intervento a una ditta esterna. Questi interventi vengono effettuati nel rispetto delle normative tecniche e concordandoli con il cliente finale: intendendo dire che se verifichiamo che nel caso concreto non è, per esempio, possibile far passare la linea dove previsto dalle norme tecniche, ossia dalla forassite telefonica, ricerchiamo, in accordo con il cliente, una soluzione alternativa tecnicamente adeguata. Non mi risulta che le norme tecniche prevedano espressamente come agire in concreto nel caso in cui si trovi la forassite telefonica ostruita. Affermo che, comunque, dobbiamo realizzare soluzioni che garantiscano la sicurezza, fra le quali vi è quella di fare un foro in facciata, come da prassi. Preciso ancora che, per esempio, la situazione di un condominio è diversa da quella di un terratetto. Io affermo che queste norme tecniche, che comunque dobbiamo osservare, ci lasciano un ampio spazio di valutazione, in quanto possiamo decidere se fare un foro in facciata dove entrare con il cavo qualora le forassiti telefoniche del cliente siano ostruite, oppure se passare da scatole di derivazioni alternative nelle quali troviamo forassiti vuote e, quindi, capaci di ospitare il cavo anche se non destinate alla linea telefonica; ancora, possiamo decidere dove collocare il router affinché dia al cliente il miglior risultato finale. Noi possiamo, mediante la app, mettere l'attivazione in ko tecnico perché riteniamo che non sia tecnicamente possibile portare la linea nuova, oppure, fare un downgrade che consiste nell'utilizzare il vecchio cavo di rame mettendo in ko tecnico la domanda e facendola riemettere a livello commerciale con la tecnologia di ricaduta. … In genere, le note che leggiamo sulla app circa la tipologia del guasto sono minimali e a volte fuorvianti;
per esempio, possiamo leggere che la linea è interrotta ma non è detto che la diagnosi del guasto effettuata da remoto dall'operatore che accetta la richiesta di intervento si riveli in concreto corretta. Dall'avvento del voip, ossia della fonia generata dal modem, la telecomunicazione è stata informatizzata e, quindi, mentre prima agivamo separatamente sulla trasmissione dati e sulla fonia, adesso agiamo a livello informatico sull'apparato che produce la fonia stessa, ossia sul router/modem. …”.
18. Infine, il teste già tecnico on field dal 2003 al 2005, ha dichiarato quanto segue: Testimone_4
“…Le norme tecniche regolano ogni aspetto nel dettaglio;
poi, nel singolo caso, possono incontrarsi delle particolarità, e, quindi, bisogna valutare il singolo caso. Se, per esempio, la casa del cliente è a una distanza dall'armadio stradale tale che la linea non potrebbe funzionare, il tecnico può annullare l'ordine. … Se il tecnico riscontra nel caso concreto che non è possibile far passare il cavo dalle forassiti telefoniche può adottare una diversa soluzione tecnica se conforme alle norme di sicurezza e con il consenso del cliente. Per esempio, può optare per praticare un foro in facciata da cui far passare il cavo oppure se trova due colonne montanti e una è satura può decidere di utilizzare l'altra. …”. 19. In conclusione, quindi, i ricorrenti non hanno esercitato nell'espletamento delle loro mansioni di tecnici on field una autonomia “operativa” circoscritta all'attuazione di metodologie consolidate, ma, diversamente, le mansioni che in concreto hanno svolto sono state caratterizzate dall'esercizio di un'autonomia
“adeguata”, in quanto estrinsecatasi nel compiere scelte e assumere determinazioni sul piano tecnico e operativo frutto delle conoscenze specialistiche dagli stessi possedute, nel valutare autonomamente la fattibilità tecnica o meno delle varie richieste, e, ancora, nell'individuare - anche mediante il contatto diretto con il cliente - le modalità tecniche più idonee nello specifico caso concreto a raggiungere il risultato atteso (per es., attivazione della linea), senza, quindi, limitarsi alla disamina delle linee guida tecniche fornite dal datore di lavoro.
20. Per quanto concerne, poi, in particolare, il profilo professionale dello specialista di attività tecniche integrate, deve rilevarsi che costui è specificamente destinato ad occuparsi di interventi di attivazione e assistenza tecnica presso il cliente finale e, in forza delle proprie competenze, ad assicurarne la piena funzionalità, con specifico riferimento all'attività di configurazione e riconfigurazione dei software.
21. Caratteristiche distintive della figura professionale oggetto di domanda sono, dunque, : a) attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti (mentre il tecnico di IV livello si limita a svolgere compiti di
“risoluzione delle anomalie"); b) necessarie competenze di ICT per garantire la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software) dei servizi o dei prodotti;
c) presso il cliente finale.
22. Dunque, lo “specialista di attività tecniche integrate”, profilo invocato dai ricorrenti, richiede, oltre allo svolgimento di tutte le attività di “Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche” proprie del IV livello, lo svolgimento, con adeguata autonomia, anche con l'apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza a specifici percorsi formativi, di interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di ICT, ossia delle tecnologie che consentono il trattamento e lo scambio di informazioni in formato digitale e, quindi, sia su linea telefonica che su linea dati, (appunto servizi integrati), la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software). In questo senso, per attività specialistiche integrate, caratterizzanti il V livello, si devono intendere quelle attività frutto di integrazione tra tecnologie tradizionali (fonia) ed informatiche (internet).
23. Si tratta, non a caso, di figura professionale introdotta solo con il C.C.N.L. del 3 dicembre 2005, proprio per dar conto dell'evoluzione tecnologica che ha interessato il settore delle telecomunicazioni con sempre maggiore rilevanza delle esigenze di connessione internet rispetto al tradizionale servizio di telefonia.
24. La dirimente diversità tra i due profili professionali in questione - riassunto nell'aggettivo “integrate” - non consiste, dunque, unicamente nel possesso da parte del dipendente delle competenze ICT (Information Comunication Technology), ovvero, della tecnologia informatica delle telecomunicazioni che serve per lavorare sulla linea DATI (e non solo sulla line fissa, c.d. ), ma, altresì, nell'eseguire una serie di Per_1 attività sulla suddetta linea con le caratteristiche sancite dalla normativa pattizia, ricavabili, sia, dalla (generica) descrizione dell'area di appartenenza, sia, dalla (specifica) descrizione della qualifica professionale pretesa.
25. Riassumendo, quindi, il lavoratore del V livello con il profilo di specialista di attività tecniche integrate:
- non ha qualificate conoscenze di tipo specialistico (previste per il IV livello), ma elevate conoscenze specialistiche;
- non svolge, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto di altri lavoratori o compiti di natura specialistica con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo (previste per il IV livello), ma funzioni richiedenti adeguata autonomia e decisionalità attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici di elevata tecnicalità;
- non esegue, avendo completa padronanza delle procedure e delle regole tecniche che regolano l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, interventi nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate nei suddetti impianti, ma interventi di attivazione ed assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, assicurandone con le necessarie competenze ICT la piena funzionalità nella configurazione e riconfigurazione dei software
26. È, dunque, necessario che lo “Specialista di attività tecniche integrate” possieda la formazione utile per lavorare sulla linea internet (e non solo su quella tradizionale), esegua interventi di assistenza e attivazione di servizi/prodotti presso il cliente finale (e non solo di assistenza/manutenzione) e operi con adeguata autonomia (e non solo con autonomia limitata alla risoluzione della anomalia assegnatagli).
27. In altri termini, a una piana lettura della disciplina pattizia collettiva che rileva nel caso di specie, emerge univocamente che ciò che contraddistingue il profilo professionale dello specialista di attività tecniche integrate (V livello) è l'adeguata autonomia impiegata in attività, quali interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, anche con l'impiego di personali e particolari competenze acquisite in specifici percorsi formativi, e, soprattutto, il doverne assicurare la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software). Quest'ultimo aspetto presuppone, come prescritto dal C.C.N.L., che il tecnico di V livello abbia adeguate competenze in Information Communication Technology (ICT), ossia, abbia competenze sull'insieme delle tecnologie che consentono il trattamento e lo scambio delle informazioni in formato digitale e, quindi, sia su linea telefonica, che su linea dati (servizi integrati).
28. Pertanto, il profilo rivendicato in questa sede dai ricorrenti, che richiede compiti specialistici ad elevata tecnicalità, a differenza dei compiti di natura soltanto specialistica del IV livello loro riconosciuto alla data della domanda, richiede essenzialmente: - lo svolgimento di interventi che non siano limitati alla risoluzione di anomalie, ma consistano anche nella attivazione e assistenza di servizi/prodotti;
- competenze di ITC, per la configurazione e riconfigurazione di software, non essendo sufficiente la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza;
- interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, elemento particolarmente caratterizzante il profilo professionale in questione, in quanto non contemplato affatto dalla declaratoria del IV livello.
29. Ecco, dunque, che, a giudizio del Tribunale, le testimonianze raccolte hanno pienamente dimostrato, nel loro insieme, che i ricorrenti, nei periodi rispettivamente dedotti in giudizio, hanno operato, sia, sulla linea tradizionale, sia, su quella integrata (linea dati o internet) e hanno provveduto a interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, con specifiche competenze di ICT (Information Comunication Technology)1. In altri termini, dalla prova testimoniale sfogata è compiutamente emerso che essi si sono occupati, non solo, della risoluzione di anomalie, quali malfunzionamenti o guasti, ma hanno effettuato anche l'installazione di impianti nuovi, provvedendo, altresì, alla relativa attivazione, e verificandone, all'esito, il buon funzionamento, a tal fine utilizzando la strumentazione di lavoro e gli applicativi in dotazione, sulla base della richiesta del cliente finale.
30. Da un lato, infatti, il teste (indotto dall'azienda) ha riferito che “Una volta raggiunta con la fibra Tes_5 ottica la sede del cliente, il tecnico installa un apparato in base al tipo di servizio richiesto dal cliente, attende che l'apparato autoinstalli la propria configurazione (se la configurazione automatica non riesce il tecnico tramite l'App “help me” contatta un configuratore che dà indicazioni al tecnico su cosa fare), effettua dei settaggi, verifica i parametri di servizio, alcuni dei quali all'occorrenza possono essere inseriti a mano, e verifica i parametri della linea tramite delle App e il Golden Modem. Il tecnico verifica anche che tutti i dispositivi del cliente, previo inserimento da parte del tecnico della password del modem all'interno di ogni singolo device, si siano automaticamente connessi al router installato; se verifica che alcuni non sono connessi, fa un reset o disalimenta il modem o controlla la password di accesso. … Il modem ha due canali wi-fi, può capitare che il tecnico per migliorare la prestazione debba cambiare il canale di frequenza; c'è una interfaccia grafica o sul device o sul router sulla quale appaiono i due canali e il tecnico sceglie quale utilizzare.”; dall'altro, il teste ha dichiarato: “La configurazione Testimone_4 del router dovrebbe avvenire automaticamente ma se poi si verificano delle problematiche o le risolve da solo o invia una richiesta di assistenza2. … Se il cliente, per esempio, chiede di configurare un computer collegandolo alla rete wifi, in alcune tipologie di offerte è compresa la configurazione di un apparato, altrimenti l'intervento esula dalla nuova attivazione e, quindi, deve essere oggetto di una richiesta a pagamento3. … Se, per esempio, il cliente richiede il collegamento alla rete di un proprio router bisogna verificare se il dispositivo è conosciuto dai tecnici dell'azienda al fine di poterlo configurare, ma è una valutazione che vien fatta all'origine, al momento di accettare o meno la richiesta4. … confermo che il cliente può richiedere assistenza a domicilio anche perché, ad esempio, non riesce a collegare al router la propria smart tv.”.
31. Per tutti i motivi sin qui esposti, si ritiene, quindi, provato che i ricorrenti abbiano svolto mansioni di specialista di attività tecniche integrate e, comunque, mansioni riconducibili al livello V del C.C.N.L. Telecomunicazioni pro tempore vigente a decorrere dalla data per ciascuno di essi indicata nell'atto introduttivo (non è in contestazione tra le parti la data a partire dalla quale ciascun ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di aver esercitato mansioni di tecnico on field).
32. Ne consegue che i ricorrenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103 c.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, hanno diritto al pagamento delle differenze retributive maturate tra quanto avrebbero avuto diritto di percepire se fossero stati inquadrati correttamente nel V livello e quanto da loro concretamente percepito, a decorrere dal giorno in cui hanno iniziato a svolgere le mansioni di tecnici on field, ossia dalle seguenti date: dal 1° giugno 2014 , dal 1° aprile 2017 dal 1° giugno 2008 Pt_1 CP_3 CP_
dal 24 settembre 2012 dal luglio 2007 dal 1° ottobre 2007 dal 1° CP_2 CP_1 CP_5 CP_ CP_ gennaio 2009 dal 1° febbraio 2011 dal 28 gennaio 2010 . Pt_2
33. Ad avviso di questo giudice, è, infatti, da ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale dei crediti retributivi tempestivamente sollevata dal datore di lavoro resistente.
34. Come è noto, la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 26246/2022).
35. E, nel caso di specie, le differenze retributive rivendicate dai ricorrenti sono comprese nell'arco temporale che va dal luglio 2007 in poi, e, quindi, non sono prescritte.
36. Inoltre, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103 c.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, i ricorrenti, poiché hanno sempre svolto continuativamente le mansioni di specialista di attività tecniche integrate, hanno diritto all'acquisizione definitiva del V livello, con le seguenti decorrenze: dal 1° settembre 2014 , dal 1° settembre 2008 dal 1° gennaio 2013 dal 1° ottobre 2007 Pt_1 CP_2 CP_1 CP_5CP_ CP_ CP_ dal 1° gennaio 2008 dal 1° aprile 2009 dal 1° maggio 2011 dal 1° maggio 2010 , Pt_2 dal 1° ottobre 2017 o, se successivo a tali date, dal decimo anno antecedente alla notifica alla CP_3 parte convenuta del ricorso introduttivo del presente giudizio.
37. Ritiene, infatti, il Tribunale che sia fondata l'eccezione di prescrizione estintiva decennale del diritto al superiore inquadramento tempestivamente formulata dalla società resistente.
38. Come è noto, infatti, a decorrere dal 25.06.2015, si applica nei confronti di tutti i lavoratori subordinati l'art. 2103 c.c. nella versione novellata dal d.lgs. n. 81/2015 (nel caso di specie a , in forza della quale (per quel CP_3 che in questa sede rileva) la definitività dell'assegnazione di mansioni superiori interviene dopo sei mesi continuativi, anziché dopo tre come in precedenza, e la contrattazione collettiva può prevedere un termine anche più lungo di sei mesi (nel caso di specie, il C.C.N.L. Telecomunicazioni non stabilisce un termine più lungo di sei mesi, v. art. 24 C.C.N.L. in atti); mentre nella precedente formulazione l'art. 2103 c.c. consentiva alla contrattazione collettiva di prevedere un termine diverso, ma non superiore a tre mesi.
39. Per quanto concerne il diritto all'inquadramento superiore, deve considerarsi che “Il decorso del decennio dal momento dell'insorgenza del diritto non preclude definitivamente l'accesso al superiore inquadramento allorché continui l'attività potenzialmente idonea a determinarlo, in quanto, permanendo la situazione cui a norma collega il diritto, la prescrizione decorre autonomamente da ogni giorno successivo a quello nel quale si è per la prima volta concretata tale situazione, fino alla cessazione della medesima (così Cass. civ., sez. lav., 17.7.2001, n. 9662; id., 18.5.1995, n. 5486; id., 16.8.1993, n. 8711).” (v., fra le tante, da ultimo, Cass. n. 29234/2022).
40. Ancora, la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), cui soggiace il diritto del lavoratore al riconoscimento di una qualifica superiore, decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, anche se questo non sia presidiato dalla stabilità (v., fra le molte, Cass. n. 8711/1993; 14140/2006; 13171/2004).
41. Sulla determinazione delle differenze retributive da riconoscere ai ricorrenti, non ha, comunque, incidenza l'eventuale (parziale) prescrizione del diritto al superiore inquadramento, in quanto il relativo credito “non richiede il riconoscimento del diritto all'inquadramento, ma il mero fatto di avere svolto compiti propri di altro livello di inquadramento” (così, in motivazione, condivisibilmente, Corte di Appello di Firenze, sent. n. 246/2023).
42. È assorbito, in applicazione del principio di diritto della ragione più liquida, ogni ulteriore profilo controverso.
43. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza di parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- dichiara l'estinzione del giudizio fra la ricorrente e la convenuta Controparte_4 Controparte_9 a spese interamente compensate fra le parti;
- dichiara spettare ai restanti ricorrenti l'inquadramento al livello V del C.C.N.L. Telecomunicazioni pro tempore vigente con le seguenti decorrenze: dal 1° settembre 2014 , dal 1° settembre 2008 Pt_1 CP_2 CP_ dal 1° gennaio 2013 dal 1° ottobre 2007 dal 1° gennaio 2008 dal 1° aprile 2009 CP_1 CP_5 CP_ CP_
dal 1° maggio 2011 dal 1° maggio 2010 , dal 1° ottobre 2017 o, se successivo Pt_2 CP_3 a tali date, dal decimo anno antecedente alla notifica alla parte convenuta del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore dei predetti ricorrenti delle Controparte_9 differenze retributive maturate in misura pari alla differenza tra quanto avrebbero percepito se fossero stati inquadrati al superiore livello V e quanto dagli stessi effettivamente percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., con le seguenti decorrenze: dal 1° giugno 2014 , dal 1° Pt_1 aprile 2017 dal 1° giugno 2008 dal 24 settembre 2012 dal luglio 2007 CP_3 CP_2 CP_1 CP_ CP_ CP_
dal 1° ottobre 2007 dal 1° gennaio 2009 dal 1° febbraio 2011 dal 28 gennaio CP_5 2010 ; Pt_2
- condanna parte convenuta a rifondere ai ricorrenti (esclusa la ricorrente le spese di lite che, ex CP_4 D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 6.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e oltre rimborso del contributo unificato, se dovuto.
Firenze, 13 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
CA AN 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si vedano in tal senso le Skills dei ricorrenti prodotte sub docc. n. 40-49 allegati al ricorso, nonché i percorsi formativi dagli stessi svolti (docc. n. 50-59 fasc. ric.). 2 Dal che si evince la non necessarietà dell'invio da parte del tecnico on field di una richiesta di assistenza al configuratore mediante l'app “help me”. 3 Dal che si ricava univocamente fra i compiti specialistici svolti dai tecnici on field vi è anche quello, di certo ad elevata tecnicalità, della configurazione di pc o altri apparati. 4 È indubbio, pertanto, che fra i compiti specialistici ad elevata tecnicalità espletati dai ricorrenti via sia anche la configurazione di router.