Decreto decisorio 7 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 07/05/2021, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/05/2021
N. 00072/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 72 del 2005, proposto da
ER GI Ditta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Carlin, con domicilio eletto presso il suo studio in Portogruaro, viale Matteotti, 8;
contro
Comune di Rosolina (Ro), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Migliorini, con domicilio eletto presso lo studio Marco TT in Venezia-Mestre, via G. Pepe. 6;
nei confronti
RL AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Cartia, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Rezzonico 26;
per l'annullamento
della concessione demaniale marittima relativa all'area bar/ristorante/discoteca rilasciata in favore della Ditta RL AN, della "relazione conclusiva istruttoria tecnica per l'affidamento in concessione di aree demaniali - zona Marina di Caleri" del 20 maggio 2004 nella parte in cui esclude la Ditta ER GI dalla gara per l'affidamento in concessione della suddetta area demaniale marittima e nella parte in cui ammette la Ditta RL AN alla predetta gara, nonché della nota prot. n. 995 del 24 maggio 2004 del Comune di Rosolina e di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti, conseguenti o applicativi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 35, comma 2, 71, comma 1, 83 e 85, comma 1, cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso in epigrafe è stato cancellato dal ruolo all’udienza pubblica del 22 gennaio 2020;
Rilevato altresì che dal 23 gennaio 2020 - data di consegna della comunicazione di avvenuta cancellazione della causa dal ruolo alle parti costituite ma non presenti all’udienza del 22 gennaio 2020 - non è stata presentata istanza di fissazione di udienza nel termine annuale, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del cod. proc. amm.;
Ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso il giorno 6 maggio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO