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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Sott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28/03/2024, da
1) , nata a [...] il [...], residente in [...]
Paolo II n. 59, professione barista;
titolo di studio diploma scuola alberghiero;
codice fiscale
, cittadina italiana, C.F._1
e
2) , nato a [...] il [...], residente in [...]
Giovanni Paolo II n. 59, professione operaio;
titolo di studio licenza media;
codice fiscale
, cittadino italiano, C.F._2
entrambi difesi e rappresentati, in virtù di delega agli atti dall'avv. Mariangela Crespi
- i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in BU FO (MI) in data 01/09/2022
(anno 2022, atto n. 2, parte 2, serie A)
regime patrimoniale: separazione dei beni con i seguenti figli minori: , nato a [...] il [...] Persona_1
separati con sentenza del Tribunale di Como n. 49/2024 pubblicata il 25/06/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28/03/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
riportate.
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a BU FO
(MI) il 01/09/2022 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di BU FO al n.
2, p. 2, Serie A anno 2022;
2. ordinare al Comune di BU FO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi con Persona_2
collocamento prevalente presso la madre;
4. La casa familiare sita a Binago (CO) via Giovanni Paolo II n. 59 di proprietà dei genitori della sig.ra rimarrà in godimento a quest'ultima che continuerà ad abitarci Parte_1 unitamente al figlio minore;
Persona_2
5. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento del figlio minore la somma di 200.- somma che sarà versata a mezzo Per_2
bonifico anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al corrente anno, prima rivalutazione l'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione;
6. il sig. terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra relative ai figli Parte_2
secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. le eventuali le detrazioni delle spese straordinarie verranno divise tra i coniugi in base alla ripartizione prevista alla condizione n. 4);
7. i coniugi concordano che l'assegno unico venga interamente percepito dalla signora
[...]
considerando la quota di spettanza del signor quale suo Pt_1 Parte_2 ulteriore contributo al mantenimento della minore; 8. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due giorni alla settimana ovvero il lunedì Per_2
ed il mercoledì prelevandolo dall'asilo/ scuola all'orario di uscita per poi riportarlo alla madre alla sera dopo cena entro le ore 21,00; la settimana in cui il padre non godrà del week end con il minore potrà tenerlo con sé anche il venerdì pomeriggio prelevandolo dall'asilo/ scuola all'orario di uscita per poi riportarlo alla madre alla sera dopo cena entro le ore 21,00; il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a week end alternati prelevandolo a casa della Per_2
madre il sabato mattina per poi riportarlo la domenica sera a casa della madre entro le ore
21,00; sempre il padre potrà tenere il figlio 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, il periodo scelto dovrà essere comunicato reciprocamente tra le parti entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
9. durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà il giorno della Vigilia del Santo Natale con la madre per l'anno 2025 ed il giorno del Santo Natale e di Santo Stefano con il padre per l'anno 2025 e così alternativamente di anno in anno;
10. le vacanze pasquali verranno trascorse alternativamente di anno in anno con ciascuno dei genitori;
quindi il giorno di Pasqua con la madre per l'anno 2025 ed il giorno di Pasquetta con il padre per l'anno 2025;
11. i coniugi dichiarano di non avere tra loro alcuna pendenza economica in conseguenza, del rapporto matrimoniale e pertanto di nulla avere reciprocamente a pretendere per tale titolo l'uno dall'altro. Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento personale.
12. Le parti si danno reciprocamente assenso per il rinnovo dei rispettivi passaporti e carte di identità e danno atto che ai fini dell'espatrio del figlio minore occorrerà l'autorizzazione di entrambi i genitori di volta in volta manifestata.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
con rito religioso in BU FO (MI) in data 01/09/2022
(anno 2022, atto n. 2, parte 2, serie A)
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BU
Gandolfo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 28.2.2025
Il Presidente rel. Dott.ssa Barbara Cao