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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/11/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2217/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 11 novembre 2025 ad ore 11:05 innanzi al Giudice dott.ssa Giulia Civiero, sono comparsi, ex art. 127 bis cod. proc. civ.: per l'avv. GIORDANO CARLOTTA;
Parte_1
per 'avv. SERIO EDDI;
Controparte_1
nessuno per il Controparte_2
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti, nonché della dichiarazione di partecipare all'udienza senza condizionamenti di sorta.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte appellante precisa le proprie conclusioni come da nota conclusiva depositata in data
4.11.2025.
pagina 1 di 10 Il procuratore di parte appellata precisa le proprie conclusioni come da nota conclusiva depositata in data
4.11.2025.
I procuratori delle parti concordemente chiedono al Giudice di essere esonerati dall'attesa della lettura della sentenza. Il Giudice autorizza quanto richiesto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
All'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non collegate da remoto alle ore 12:45.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Civiero
pagina 2 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2217/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato ex artt. 350 bis e 281 sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 2217/2025 promosso da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Carlotta Giordano giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Saluzzo (CN), corso
Roma n. 20;
p.i.: P.IVA_1
- appellante - contro
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore
pagina 3 di 10 rappresentata e difesa dall'avv. Eddi Serio giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in
Conegliano (TV), via C.B. Cavour n. 15;
p.i.: P.IVA_2
- appellata -
e contro
Controparte_2
in persona del pro tempore CP_4
c.f.: P.IVA_3
- appellato contumace - in punto: appello avverso la sentenza n. 463/2025 del Giudice di Pace di Conegliano.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
In via pregiudiziale
Rilevata l'ammissibilità del procedimento di appello proposto da parte attrice, rigettare la richiesta di dichiarazione di
improcedibilità e/o inammissibilità dell'impugnazione formulata da controparte per le ragioni esposte.
In via principale
Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e riformare integralmente la sentenza n. 463/2025 resa inter partes e pubblicata in data 10.03.2025 dal Giudice di Pace di Conegliano e, per l'effetto, dichiarare pienamente validi ed efficaci gli avvisi di accertamento esecutivo opposti.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre CPA e rimborso forfettario come per legge.
pagina 4 di 10 Per l'appellata:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'impugnazione di avente ad oggetto la sentenza del Giudice di Pace di Pt_1
Conegliano n. 125/2024 Cron. 463/2025 del 10.3.2025 pronunciata nella causa iscritta al n. RG 2271/2023, cui era stata riunita la causa RG n. 1650/2024 in quanto tardiva per tutte le ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO
Impregiudicata la preliminare eccezione, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, rigettarsi l'appello di avverso la Pt_1
sentenza del Giudice di Pace di Conegliano n. 125/2024 Cron. 463/2025 del 10.3.2025 pronunciata nella causa iscritta al n. RG 2271/2023, cui era stata riunita la causa RG n. 1650/2024 siccome infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nella Comparsa di costituzione e risposta e negli atti di causa da intendersi qui integralmente richiamate e riprodotte.
Integrale rifusione delle spese di entrambi i gradi.
* * *
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado traeva origine dall'opposizione proposta da avverso gli avvisi di Controparte_3
accertamento esecutivo n. 2310077900447141 e n. 2410077900513997, notificati da in qualità di Parte_1
concessionaria per la riscossione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) per conto del CP_5
L'opponente contestava la pretesa impositiva, eccependo la natura meramente estetica e non
[...]
pubblicitaria della tinteggiatura a fasce verdi della facciata del proprio capannone, assoggettata a canone per una superficie di 80 mq per un importo di € 1.920,00; l'erroneità del calcolo relativo a “n. 6 loghi su 3 teloni” (sostenendo che i loghi visibili fossero solo due alla volta); l'arbitrarietà del calcolo della superficie di 80 mq e il difetto di motivazione degli atti impugnati (i quali riportavano una mera clausola di stile senza esplicitare l'iter logico-giuridico a fondamento della pretesa).
pagina 5 di 10 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e sostenendo la piena legittimità dei Parte_1
propri atti, in quanto la tinteggiatura della facciata riproduceva il logo aziendale, assolvendo a una funzione pubblicitaria, e che gli avvisi erano congruamente motivati.
Nessuno si costituiva in giudizio, invece, per il pertanto ne veniva dichiarata la Controparte_5
contumacia.
All'esito del giudizio di prime cure, il Giudice di Pace di Conegliano accoglieva integralmente i ricorsi riuniti, annullava gli avvisi di accertamento opposti e condannava i resistenti alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, proponeva appello, chiedendone la riforma integrale. L'appellante Parte_1
insisteva sulla natura pubblicitaria della tinteggiatura della facciata, censurando la valutazione del primo
Giudice come erronea e in violazione di legge, richiamando a supporto giurisprudenza di legittimità sulla funzione “evocativa” del messaggio pubblicitario.
Si costituiva nel giudizio d'appello chiedendo il rigetto dell'appello. In via pregiudiziale, Controparte_3
eccepiva l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione per essere stata introdotta con atto di citazione anziché con ricorso, e per il conseguente tardivo deposito in cancelleria. Nel merito, contestava le censure avversarie, ribadendo le argomentazioni di primo grado e producendo a supporto della propria tesi una Risoluzione del Dipartimento delle Finanze (luglio 2023) che esclude dal calcolo del canone gli elementi meramente decorativi privi di effetto pubblicitario.
Anche nel secondo grado di giudizio non si costituiva il pertanto ne deve essere Controparte_5
dichiarata in questa sede la contumacia.
Nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ. in vista dell'udienza di prima comparizione delle parti, l'appellante respingeva l'eccezione pregiudiziale, sostenendo la correttezza del rito ordinario prescelto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 150/2011, trattandosi di controversia in materia di entrate patrimoniali.
pagina 6 di 10 Il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale e dunque matura per la decisione, fissava udienza ex artt. 350 bis e 281 sexies cod. proc. civ., assegnando termine per il deposito di scritti conclusivi.
All'udienza dell'11.11.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 bis cod. proc. civ., i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni, discutevano oralmente la causa ed il Giudice pronunciava il presente provvedimento ex art. 281 sexies cod. proc. civ.
* * *
1) Sull'eccezione pregiudiziale di inammissibilità e improcedibilità dell'appello
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, sostenendo che l'impugnazione doveva Controparte_3
essere introdotta con ricorso, secondo il rito lavoro (ex art. 6 D.Lgs. 150/2011) e non con atto di citazione, con conseguente tardività del deposito in cancelleria.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
La difesa dell'appellante ha correttamente inquadrato la natura giuridica della controversia, riconducendola non all'opposizione a sanzioni amministrative disciplinata dall'art. 6 del citato decreto, bensì alla materia delle entrate patrimoniali degli Enti pubblici. Il Canone Unico Patrimoniale (CUP) oggetto del contendere ha pacificamente tale natura.
L'art. 32 del D.Lgs. 150/2011 dispone che le controversie in tale materia siano regolate dal rito ordinario di cognizione.
Ne consegue che l'utilizzo dell'atto di citazione è processualmente corretto. Considerato, inoltre, che questo Giudice ha concesso la rimessione in termini per l'iscrizione a ruolo a causa di un documentato malfunzionamento dei sistemi telematici, l'appello deve ritenersi ritualmente e tempestivamente introdotto.
2) Sul primo motivo di appello: errata interpretazione della normativa e natura pubblicitaria della tinteggiatura
pagina 7 di 10 Con il motivo d'appello principale, lamenta la violazione e l'errata interpretazione della normativa Parte_1
sul CUP, sostenendo che il Giudice di Pace abbia erroneamente escluso la natura di messaggio pubblicitario della tinteggiatura a fasce verdi presente sulla facciata del capannone di Controparte_3
Il motivo è infondato.
Questo Giudice condivide le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure, basate su una corretta valutazione delle prove documentali e su una puntuale applicazione dei principi giuridici in materia.
Il presupposto impositivo del canone, ai sensi dell'art. 1, comma 819, lett. b) della L. 160/2019, è la
“diffusione di messaggi pubblicitari”. L'appellante sostiene che la tinteggiatura, riprendendo i colori aziendali e stilizzando una lettera del marchio (“M”), abbia una funzione evocativa e sia oggettivamente idonea a far conoscere l'azienda al pubblico.
Tale interpretazione, tuttavia, risulta eccessivamente estensiva e non trova conforto né negli elementi di fatto né nei principi interpretativi applicabili.
Come correttamente osservato dal Giudice di Pace e ribadito dalla difesa dell'appellata, sussistono chiare e oggettive differenze tra la pittura murale e il logo ufficiale dell'azienda.
In primo luogo, la tonalità del verde è palesemente diversa.
Inoltre, nel logo ufficiale sono presenti delle linee bianche di separazione, del tutto assenti sulla facciata.
Infine, la forma stilizzata può, al più, richiamare vagamente una “M”, ma non riproduce affatto il logo completo “MP”.
Questi elementi fattuali smentiscono l'assunto secondo cui la pittura riprodurrebbe il marchio, qualificandola piuttosto, come correttamente ritenuto in primo grado, quale pregevole scelta estetica.
Rilevante, inoltre, appare la Risoluzione n. 3/DF del luglio 2023 del Dipartimento delle Finanze, richiamata dall'appellata. Tale atto interpretativo, pur non essendo fonte di diritto, fornisce un criterio ermeneutico autorevole, specificando che “nei casi in cui il mezzo pubblicitario è provvisto di elementi che non posseggono alcun effetto pubblicitario, tali elementi vanno esclusi dalla superficie su cui determinare il CUP” e che le strutture prive di finalità
pagina 8 di 10 pubblicitaria, come i meri supporti o gli elementi decorativi, si pongono al di fuori del campo di applicazione del canone.
La facciata tinteggiata di rientra perfettamente in questa categoria. CP_3
Le sentenze di legittimità citate dall'appellante non sono pertinenti al caso di specie, poiché si riferiscono a fattispecie in cui il collegamento tra l'elemento (cartello, fascione) e il messaggio pubblicitario era diretto, esplicito e strutturalmente integrato, a differenza del caso odierno in cui si tratta di un elemento decorativo graficamente separato dall'insegna.
3) Sull'ulteriore motivo di appello relativo al calcolo e alle altre esposizioni
Sebbene la decisione sul motivo principale sia assorbente, si osserva, per completezza, l'infondatezza anche delle ulteriori censure.
L'appellante non ha fornito in giudizio alcuna prova atta a smentire le dettagliate misurazioni prodotte da le quali dimostravano l'arbitrarietà del calcolo dei mq 80 ascritti alla facciata. CP_3
Parimenti, per quanto concerne la contestazione dei “6 loghi su 3 portoni”, l'appellante non ha superato la puntuale obiezione dell'appellata, la quale ha dimostrato, anche fotograficamente, che i pannelli sono due e che, a causa della loro sovrapposizione, i loghi visibili contemporaneamente sono al massimo due, e non sei.
Infine, un vizio che inficia ab origine la pretesa impositiva risiede nella intrinseca contraddittorietà degli avvisi di accertamento, i quali, come evidenziato dall'appellata, pretendono di tassare una superficie definendola contemporaneamente “priva di contenuti pubblicitari”. Tale affermazione costituisce una contradictio in terminis che rende la pretesa illogica e illegittima.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
4) Sulle spese di lite
pagina 9 di 10 Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., e devono pertanto essere poste a carico dell'appellante risultata interamente Parte_1
soccombente. La liquidazione viene effettuata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta (ovvero valori medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale).
Il rigetto integrale dell'appello comporta, inoltre, l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Sussistono infatti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone al giudice di dare atto della sussistenza di tali condizioni nel provvedimento che definisce il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 463/2025 del Giudice di Pace di Conegliano, ogni diversa istanza ed eccezione Pt_1
disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore Parte_1
dell'appellata che liquida in € 1.276,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese Controparte_3
generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30 maggio
2002 n. 115.
Treviso, 11 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non collegate da remoto ed allegazione al verbale.
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