Provvedimento: […] Nel merito affermava che il ricorrente, su cui gravava l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, non aveva indicato ed allegato nel ricorso introduttivo gli elementi costitutivi del suddetto rapporto di lavoro, quali paga oraria e mensile, buste paga, retribuzione percepita o, in generale, qualsiasi elemento proveniente dal datore di lavoro avente valore confessorio ex art.2706 C.C., anche se il rapporto di lavoro si era protratto per cinque anni, e che l'unica prova era costituita dalle dichiarazioni dei testi che però, essendo colleghe di lavoro ed avendo prodotto analogo giudizio, erano persone interessate all'esito del giudizio stesso, e quindi relativamente attendibili.
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