Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 2
Qualora per un'operazione di transito comunitario esterno venga indicata nei modelli T1 merce diversa da quella effettivamente trasportata e questa (nella specie tabacco lavorato estero di contrabbando ) anziche' nel paese di destinazione ( nella specie Spagna) venga scaricata in Italia, lo spedizioniere, quale obbligato principale, e' tenuto a rispondere del mancato pagamento dei dazi per un'operazione rivelatasi di importazione definitiva, senza che possa sottrarsi a tale responsabilita' adducendo di non essere tenuto ad esercitare il controllo sulla natura delle merci trasportate o che, dopo il visto di conformita' apposto dalla dogana sui documenti di transito T1, la qualita' o quantita' della merce stessa non puo' piu' essere messa in discussione.
Qualora per un'operazione di transito comunitario esterno venga indicata nei modelli T1 merce diversa da quella effettivamente trasportata e questa (nella specie tabacco lavorato estero di contrabbando ) anziché nel paese di destinazione ( nella specie Spagna) venga scaricata in Italia, lo spedizioniere, quale obbligato principale, è tenuto a rispondere del mancato pagamento dei dazi per un'operazione rivelatasi di importazione definitiva, senza che possa sottrarsi a tale responsabilità adducendo di non essere tenuto ad esercitare il controllo sulla natura delle merci trasportate o che, dopo il visto di conformità apposto dalla dogana sui documenti di transito T1, la qualità o quantità della merce stessa non può più essere messa in discussione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Rel. Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NORDSPEDIZIONIERI di NI IV & C. Snc in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, nonché dei soci NI IV, D'LE CO, BA GI, CI NC, LU IO, ZO AL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 146, presso l'avvocato MOCCI VITTORIO GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GREGORIO LEONE, giusta procura speciale per Notaio Edda Ianni Tracanella di Trieste rep. n. 82622 del 20.12.1996;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 309/96 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 05/09/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Leone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso o, in subordine la rimessione degli atti alla Corte CEE;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato Braguglia, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1. Due autocarri, in transito al valico di TI, in data 29 ottobre e 4 novembre 1991, accompagnati dai modelli "T 1" del 30 ottobre e del 4 novembre, compilati dal responsabile autorizzato dalla società spedizioniere, trasportavano - come espone la sentenza impugnata - "in luogo dei legacci e dei cartoni indicati nei documenti, sigarette di provenienza estera".
Gli autocarri, diretti in Spagna, non transitarono per la dogana di destinazione, non giunsero mai in Spagna e furono scaricati furtivamente in Italia.
2. In data 16 ottobre 1992, su istanza del Ricevitore capo della dogana di Trieste, fu intimato alla PE di AN IO & C. s.n.c. e ai soci IO AN, IC D'LE, GI AL, CO CA, RG UP e AL LI, il pagamento di lire 2.951.462.300, a titolo di diritti evasi sull'importazione di sigarette estere e interessi, in relazione ai predetti trasporti, per i quali la società aveva presentato le dichiarazioni mendaci di transito comunitario esterno, dalla Slovenia alla Spagna, di "legacci-cartoni da imballo", a mezzo dei modelli T1.
La società e i soci proposero opposizione davanti al Tribunale di Trieste.
3. Con sentenza 11 maggio 1994 il Tribunale accolse l'opposizione, rilevando che non era stato dimostrato che lo spedizioniere conoscesse o colpevolmente ignorasse la irregolarità dell'operazione doganale.
4. Con sentenza del 5 settembre 1996 la Corte territoriale, adita dall'Amministrazione finanziaria, respinse l'opposizione e condannò al pagamento della somma indicata nell'ingiunzione la società, nonché, in via sussidiaria, i soci solidalmente fra di loro. La Corte osservò:
- che alla società opponente competeva non solo la qualifica di spedizioniere, ma anche quella di obbligata principale, ai sensi del regolamento Cee n.222/77 e del regolamento Cee n.2726/90, e che nella specie si verteva in materia di transito comunitario esterno, in quanto le merci non erano comunitarie;
- che, come obbligata principale, la società doveva rispondere, a titolo di colpa, dei pagamenti dei dazi sulle sigarette extracomunitarie, omessi nelle operazioni doganali (ormai definibili come di importazione definitiva, anziché di transito), contrariamente a quanto promesso e garantito dall'obbligata e nel mod. T1, e, in tale qualità, era tenuta a controllare il carico fino a destinazione o a pagare i dazi inerenti ad infrazioni commesse in occasione del transito.
5. Avverso questa pronuncia, notificata il 26 ottobre 1996, la soc. PE di AN IO & C. s.n.c., in liquidazione, e i soci IO AN, IC D'LE, GI AL, CO CA, RG LU e AL LI, hanno proposto ricorso per cassazione, in base a quattro motivi.
L'Amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
1. La Corte di appello - muovendo dalla premessa che nella fattispecie esaminata il carico degli autocarri (che aveva dato causa alla ingiunzione di pagamento opposta), introdotto in Italia in regime di transito comunitario esterno, senza alcun effettivo controllo da parte della dogana, era costituito da tabacco lavorato estero di contrabbando, anziché dalle merci indicate nei "modelli T1" - ha stabilito che la società PE, quale obbligata principale, doveva rispondere del mancato pagamento dei dazi nelle operazioni rivelatesi di importazione definitiva, contrariamente a quanto promesso e garantito nei modelli prodotti alla dogana di TI. Ha, infatti, considerato che, in base alla normativa comunitaria, l'obbligato principale è tenuto a presentare le merci intatte e il documento T1 all'ufficio di destinazione nel termine fissato;
a pagare i dazi e le altre somme eventualmente esigibili in seguito ad infrazione o irregolarità commesse nel corso o in occasione di un'operazione di transito comunitario;
e, correlativamente, anche a controllare il carico fino a destinazione. Ha, quindi, concluso che la società PE doveva rispondere delle obbligazioni assunte, per non avere controllato all'inizio che le proprie dichiarazioni sulla natura delle merci corrispondessero a verità, e per avere omesso di attivarsi affinché il carico transitasse regolarmente fino a destinazione e conservasse la natura di transito comunitario.
2. A queste argomentazioni i ricorrenti, col primo e col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'artt.1218 c.c., dell'art.11 reg. Cee 2726/90 del 17 settembre 1990 e degli artt.8, 9 e 11 del d.leg.vo 8 novembre
1990 n.374, oppongono che, in mancanza della procedura di revisione e, in virtù del visto di conformità apposto sui documenti di transito T1, l'accertamento operato dalla dogana di TI in ordine alla merce presentata, aveva definitiva rilevanza e non poteva, perciò, essere più messa in discussione la qualità e quantità della stessa merce, risultante dalla documentazione conferita. Col terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.58 della legge doganale (d.p.r.23 gennaio 1973 n.43), deducono che non poteva essere imputato alla società
PE il mancato esercizio del controllo sulla natura delle merci, in quanto l'art.58 del d.p.r.43/73 non conferisce all'obbligato principale la facoltà di richiedere una ispezione doganale;
ne' tale facoltà è prevista dal regolamento comunitario. Aggiungono che, permanendo dubbi sulla interpretazione del regolamento, ai sensi dell'art.177, ult.comma, del trattato Cee, dovrebbe essere rimessa alla Corte di giustizia di verificare se, nell'ambito del regolamento 2726/90, l'obbligato principale abbia l'obbligo o la facoltà di chiedere alla dogana, prima della presentazione della dichiarazione, di eseguire una visita preventiva al fine di accertare la qualità e la quantità delle merce.
2.1. I tre motivi - che per ragioni di connessione è opportuno esaminare insieme - sono infondati, perché le tesi e le argomentazioni prospettate sono in contrasto o, comunque, non sono coerenti con il quadro normativo che regola il transito comunitario esterno, costituito dal regolamento (CEE) n.222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976 (direttamente applicabile alla fattispecie ratione temporis), e dal regolamento n.2726/90 del 17 settembre 1990 (ai sensi dell'art.47, applicabile a decorrere dal 1 gennaio 1993), che, come è enunciato nei considerando, rappresenta una rifusione della normativa in materia. Normativa che, se, per un verso, è volta ad agevolare il trasporto delle merci all'interno della Comunità, limitando le formalità e i controlli unicamente alle località di partenza e di destinazione, e riducendo gli interventi amministrativi al passaggio delle frontiere interne, per altro verso, con riferimento al transito esterno, prevede che la circolazione delle merci di paesi terzi, che non sono in libera pratica nella Comunità, ai sensi degli artt.9, par.2, e 10, par.1, del trattato CEE, resti soggetta ai vincoli doganali intesi a garantirne la regolare destinazione e l'eventuale riscossione dei dazi applicabili (v., in particolare, considerando reg. 2726/90). L'art.11 del reg.222/77 (e, analogamente, l'art.2, lett.d), reg.2726/90) definisce obbligato principale "la persona che chiede, eventualmente tramite un rappresentante abilitato, con una dichiarazione che abbia formato oggetto delle prescritte formalità doganali, di effettuare un'operazione di transito comunitario e che, di conseguenza, si rende responsabile, nei confronti delle autorità competenti, della regolare esecuzione di tale operazione". L'obbligato principale è tenuto a presentare le merci intatte e il documento T1 (contenente una dichiarazione compilata in conformità alle disposizioni comunitarie) all'ufficio di destinazione nel termine fissato;
a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità competenti e quelle imposte dal regime di transito comunitario;
nonché a pagare i dazi e le altre somme eventualmente esigibili in seguito ad infrazione o irregolarità commessa nel corso, o in occasione di un'operazione di transito comunitario (art.11 reg.2726 e art.13 reg.222).
L'ufficio di partenza registra la dichiarazione T1, fissa il termine in cui le merci devono essere ripresentate all'ufficio di destinazione e adotta le misure di identificazione necessarie (art.17 reg.222 e art. 13 reg.2726), effettuate di regola mediante sigillatura. Gli uffici di passaggio non procedono normalmente alla visita delle merci. Questa facoltà è, tuttavia, riconosciuta, ogniqualvolta vi sia sospetto di irregolarità che possa dar adito ad abusi (artt.20 e 22 reg.222; art.18, par.3 reg.2726). È anche previsto l'esonero dell'obbligato principale dal pagamento dei diritti afferenti alle merci, quando (in particolare) se ne accerti la distruzione per causa di forza maggiore o per caso fortuito (art.34 reg.222).
L'obbligato principale è tenuto a prestare garanzia per assicurare la effettiva riscossione dei dazi e degli altri diritti e tributi che lo Stato abbia diritto di esigere per le merci che attraversano il proprio territorio (art.27 reg.222 e art.24 reg.2726). E, quando nel corso o in occasione di operazioni di transito sia stato commesso un illecito, lo Stato può sempre agire giudizialmente (indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale) per far valere le sue pretese dirette al recupero dei dazi e degli altri diritti e tributi che ne conseguano (art.36 reg.222 e art.34 reg.2726).
2.2. In questo sistema non è configurabile un accertamento definitivo, idoneo a precludere l'azione dello Stato, in conseguenza del mancato esercizio della facoltà di visita delle merci o della procedura di revisione (artt.8, 9 e 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.374), perché, in base alla normativa comunitaria
(richiamata sub 2.1.), allo Stato è sempre consentito di intervenire per verificare, indipendentemente dalla pregressa attività dell'Ufficio doganale di partenza, la qualità e la quantità delle merci, in caso di sospetto di irregolarità tali da dare adito ad abusi, e per stabilire (al fine di dispensare l'obbligato principale dal pagamento dei diritti dovuti) se le merci siano andate distrutte e la causa della eventuale distruzione.
2.3. Giova ancora rilevare che, in ogni caso, anche a prescindere dal problema dell'applicabilità del d.d.lvo 374/90 a merci di Paesi terzi non in libera pratica nella Comunità, in una situazione compiutamente disciplinata da regolamenti comunitari, questa Corte (sia pure con riferimento all'art.74 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43) ha già avuto occasione di precisare che il procedimento di revisione dell'accertamento non è utilizzabile allorché la determinazione dei diritti evasi consegua, come nella specie, a fatti di contrabbando;
quando cioè non si tratti di rimediare con la verifica in contraddittorio ad omissioni e ad errori sulla esatta individuazione delle merci importate, ma di quantificare l'entità del dovuto come conseguenza di un giudizio sulla sussistenza di illeciti, demandato al giudice penale (Cass.2 ottobre 1997, n. 11827).
2.4. In tale quadro, si rivelano prive di pregio anche le argomentazioni (svolte nel terzo motivo), con cui si sostiene la impossibilità per gli opponenti, data la loro posizione di obbligati principali, di chiedere una ispezione doganale per accertare la qualità delle merci importate in regime comunitario esterno. Invero, anzitutto, occorre sottolineare che la sentenza impugnata, pur imputando alla PE di non aver esercitato i controlli cui essa era tenuta per assicurare la regolarità del transito fino a destinazione, non ha richiamato l'art.58 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale invocato dai ricorrenti. La responsabilità della società è stata, infatti, fondata dalla Corte del merito sulla mancata osservanza degli obblighi ad essa direttamente imposti dai regolamenti comunitari. Obblighi che, secondo la stessa Corte, richiedevano una specifica attività di controllo per conservare alla merce la natura di transito comunitario esterno.
Ma la censura resta senza alcun fondamento anche nella parte in cui si richiama il regolamento n.2726 del 1990, in quanto nel sistema comunitario (si veda anche l'art.13 del regolamento n.222 del 1977 coi relativi allegati, nonché l'art.96 del regolamento 2913/92, applicabile a decorrere dal 1 gennaio 1994, istitutivo di un codice doganale comunitario), la responsabilità dell'obbligato principale è sempre chiaramente correlata alla sua posizione di persona tenuta a presentare le merci intatte all'ufficio di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità competenti e le disposizioni relative al transito comunitario;
a pagare i dazi e le altre somme esigibili in seguito ad infrazione o irregolarità commessa nel corso, o in occasione di un'operazione di transito comunitario.
Obblighi che sussistono indipendentemente dal controllo eventualmente effettuato in concreto dal soggetto obbligato, perché connessi alla sua qualità di titolare del regime di transito comunitario esterno, e che, nel momento in cui esprime la volontà di effettuare una operazione in tale regime con la dichiarazione a tal fine prevista, necessariamente e conseguentemente, ne assume anche i rischi, essendosi egli preventivamente e volontariamente impegnato a rispondere, comunque, dei diritti derivanti allo Stato da eventuali infrazioni e irregolarità; salvo i casi (espressamente indicati) di dispensa, eventualmente previsti dalle disposizioni nazionali;
nonché la ipotesi di distruzione delle merci per causa di forza maggiore o caso fortuito, e che sia stata riconosciuta la mancanza per cause dipendenti dalla loro natura (art.34 reg. 222/77).
2.5. Si aggiunga che questa Corte, in linea con i criteri qui enunciati, ha già avuto occasione di pronunciarsi, in una fattispecie di transito comunitario esterno, sulla configurazione della responsabilità dell'obbligato principale (estraneo ai fatti delittuosi imputati ad altri soggetti), chiarendo che tale responsabilità legale deriva dal fatto di non avere rispettato la regolarità del transito comunitario per la parte a lui incombente;
per non avere cioè presentato la merce ed i modelli T1 alla dogana di destinazione;
senza che la perdita di disponibilità per le finalità doganali potesse costituire causa di forza maggiore rilevante ai fini della estinzione, o della non insorgenza del presupposto dell'obbligazione tributaria (Cass.7 ottobre 1997, n. 9935).
3. Col quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.24 e 31 del reg.Cee 22726/90 del 17 settembre 1990 sul transito comunitario, i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata non avrebbe considerato che il regolamento comunitario commisura la responsabilità alla operazione di transito da eseguire a limiti determinati, con la conseguenza che, concessa la garanzia per un certo importo, l'obbligato principale non potrebbe rispondere per importi maggiori rispetto all'obbligazione assunta.
E chiedono che, in caso di dubbio circa la interpretazione prospettata, la risoluzione della questione sia rimessa alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art.177, ult.comma, del trattato Cee. Questa censura è inammissibile, perché, come ha puntualmente eccepito l'Amministrazione resistente, essa prospetta una questione mai proposta, ne', comunque, discussa nelle fasi pregresse del giudizio, e che, pertanto, non può essere oggetto di esame in questa sede. Non è, infatti, consentito contestare oggi il quantum debeatur, laddove l'opposizione e la successiva impugnazione abbia investito diverse e specifiche statuizioni, in quanto nel processo di cassazione i motivi del ricorso esplicano una funzione determinativa e limitativa dell'oggetto del giudizio (cfr.S.U.Cass.7 febbraio 1992, n. 1368).
4. Infine, sulla richiesta di rinvio ai sensi dell'art.177 del trattato di Roma, per l'esame e la soluzione in via pregiudiziale delle questioni prospettate nel terzo e nel quarto motivo del ricorso, si deve osservare che - secondo principi interpretativi ormai acquisiti nella giurisprudenza - la competenza della Corte di giustizia si radica se ed in quanto l'interpretazione pregiudiziale richiesta abbia incidenza sulla decisione della causa (ex plurimis, Cass.1 ottobre 1994, n. 569). Anche per le giurisdizioni nazionali di ultima istanza sussiste, quindi, l'obbligo di valutare preventivamente la rilevanza della questione interpretativa proposta.
Tale rilevanza nella fattispecie è da escludere, in quanto, da un lato, alla luce delle considerazioni già svolte (sub 2.2 e sub 2.3), non sussiste alcun ragionevole dubbio sul significato delle norme comunitarie applicate;
dall'altro, stante la inammissibilità del quarto motivo, in nessun caso la soluzione della questione prospettata potrebbe incidere sulla definizione della controversia de qua.
5. In conclusione, previa parziale correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384, 2 comma, cpc il ricorso deve essere rigettato.
In considerazione della sostanziale novità delle questioni trattate, si ritiene opportuno disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dispone la compensazione delle spese dei questo giudizio.
Così deciso il 15 ottobre 1998 in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile.
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 1999.