Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 685
CASS
Sentenza 26 gennaio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Qualora per un'operazione di transito comunitario esterno venga indicata nei modelli T1 merce diversa da quella effettivamente trasportata e questa (nella specie tabacco lavorato estero di contrabbando ) anziche' nel paese di destinazione ( nella specie Spagna) venga scaricata in Italia, lo spedizioniere, quale obbligato principale, e' tenuto a rispondere del mancato pagamento dei dazi per un'operazione rivelatasi di importazione definitiva, senza che possa sottrarsi a tale responsabilita' adducendo di non essere tenuto ad esercitare il controllo sulla natura delle merci trasportate o che, dopo il visto di conformita' apposto dalla dogana sui documenti di transito T1, la qualita' o quantita' della merce stessa non puo' piu' essere messa in discussione.

Qualora per un'operazione di transito comunitario esterno venga indicata nei modelli T1 merce diversa da quella effettivamente trasportata e questa (nella specie tabacco lavorato estero di contrabbando ) anziché nel paese di destinazione ( nella specie Spagna) venga scaricata in Italia, lo spedizioniere, quale obbligato principale, è tenuto a rispondere del mancato pagamento dei dazi per un'operazione rivelatasi di importazione definitiva, senza che possa sottrarsi a tale responsabilità adducendo di non essere tenuto ad esercitare il controllo sulla natura delle merci trasportate o che, dopo il visto di conformità apposto dalla dogana sui documenti di transito T1, la qualità o quantità della merce stessa non può più essere messa in discussione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 685
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 685
    Data del deposito : 26 gennaio 1999
    Fonte ufficiale :

    Testo completo