TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 4220/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato in atti, dal prof. avv. Antonio Tommaso De Mauro, presso il cui studio in
Lecce alla via Monte San Michele n. 10 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
), rappresentata e difesa, in Controparte_1 C.F._2 virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesco Carlo Spina, presso il cui studio in
Bisceglie alla via Sant'Andrea n. 56 è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 9 Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 14 settembre 2022, Parte_1
conveniva in giudizio premettendo che: Controparte_1
- nel 1996, a seguito del decesso del di lei nonno materno, aveva ereditato la quota di proprietà, nella misura di 1/9, del locale commerciale sito in Molfetta alla Via Tenente
Silvestri n. 68, censito in catasto al foglio 9, particella 1228, subalterno 3;
- con atto di cessione di diritti del 7 febbraio 1997, a rogito del notaio era Per_1
diventata nuda proprietaria per la quota di 1/4 e usufruttuaria per 1/6 del cennato bene;
- con contratto di compravendita del 14 settembre 2011, a rogito del notaio Per_2
aveva acquistato dal germano la quota dei diritti relativa Controparte_2
all'immobile di cui è causa, diventando nuda proprietaria per 1/2 e usufruttuaria per
1/3;
- il detto immobile era stato concesso in locazione per l'esercizio di attività di tabaccheria a , con contratto originariamente sottoscritto, in data 25 Persona_3
ottobre 2001, dal dante causa della ricorrente e rinnovato, con contratto del 21 Ottobre
2001, da nella qualità di usufruttuaria per la quota di 12/36 del Controparte_1
medesimo bene, per la durata di sei anni, rinnovabili;
- il canone di locazione, pattuito in £ 434.000 mensili (circa € 224,14), doveva essere integralmente corrisposto in favore di o, in sua assenza, a Controparte_1
secondo quanto statuito dall'art. 3 del cennato contratto;
Parte_2
- nonostante lo stato di comproprietà e la mancata opposizione al rapporto locatizio, non aveva mai percepito la quota di canone corrispondente alla propria quota di usufrutto, pur avendo ratificato tacitamente l'attività gestoria posta in essere dalla resistente, ai sensi dell'art. 2032 c.c., in combinato disposto con l'art. 1705, co. 2, c.c., tramite reiterate richieste, sin dal mese di luglio 2021, di corresponsione della propria quota di canoni, rimaste però tutte inevase;
- a fronte dell'inerzia della resistente e del mancato versamento delle somme richieste, aveva promosso procedura di mediazione obbligatoria dinanzi all'Organismo
pagina 2 di 9 dell'Ordine degli Avvocati di Trani (proc. n. 83/2022), conclusasi, tuttavia, con esito negativo per mancata adesione delle controparti.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto alla corresponsione della quota dei canoni di locazione maturati sin dal 2001, pari all'importo di € 17.131,34, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al saldo effettivo, nonché al pagamento delle quote maturande sino alla cessazione del rapporto locatizio. In via subordinata, chiedeva la condanna della resistente al pagamento del medesimo importo (€ 17.131,34) ai sensi dell'art. 2041 c.c., per indebito arricchimento, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con memoria difensiva, depositata il 3 aprile 2023, si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in via preliminare, la prescrizione estintiva Controparte_1 del diritto azionato dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 2934 c.c. e, nel merito, deduceva che:
- contestualmente all'atto di cessione di diritti del 7 febbraio 1997,
[...]
e (unitamente a CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
e ) avevano sottoscritto un accordo transattivo, avente
[...] Controparte_2
valore di divisione ereditaria, nel quale avevano convenuto, al punto 2.c. che la cousufruttuaria avrebbe incamerato “le intere rendite ritraibili Controparte_1
dal locale in Molfetta alla Via Tenente Silvestri n. 68, anche a prescindere da atti ufficiali, notarili e tanto vita natural durante”;
- nella specie, non sussisteva alcun atto di ratifica ex art. 2032 c.c. da parte della ricorrente rispetto al contratto di locazione stipulato il 21 ottobre 2001.
Concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, che fosse accertata l'avvenuta prescrizione del diritto di credito vantato ai sensi dell'art. 2934 c.c.; nel Parte_1
merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di lite.
pagina 3 di 9 Con note di trattazione scritta, depositate il 25 settembre 2023, Parte_1
evidenziava che:
- l'eccezione di intervenuta prescrizione estintiva formulata da Controparte_1
era infondata, oltre che generica e priva di una compiuta argomentazione, posto che le reiterate richieste di corresponsione della propria quota dei canoni di locazione formulate nei confronti della resistente costituivano atti interruttivi della prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.;
- aveva diritto, in ogni caso, a percepire i proventi della locazione a partire dal mese di settembre 2011, data di acquisto delle ulteriori quote di proprietà non interessate dall'accordo transattivo del 1997, per il quale non risultava essere intervenuta tra le parti una nuova regolamentazione o rinuncia ai canoni locatizi;
- la condotta ostruzionistica posta in essere dalla resistente, la quale aveva sempre rifiutato di consegnare una copia dell'accordo transattivo alla ricorrente, aveva impedito a quest'ultima di esercitare tempestivamente e consapevolmente i propri diritti;
- l'accordo transattivo del 1997 non poteva estendere i propri effetti alla quota di proprietà dalla stessa acquistata successivamente, in data 14 settembre 2011, posto che da tale momento decorreva un autonomo diritto alla percezione dei proventi locatizi, rispetto al quale la prescrizione, comunque interrotta, non poteva ritenersi maturata.
Concludeva, pertanto, a precisazione della domanda originariamente proposta, che fosse condannata al pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
16.957,58, corrispondente alla quota di 1/3 dei canoni di locazione percepiti dal mese di settembre 2011 al mese di settembre 2023, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
in subordine chiedeva la condanna della resistente 1) al pagamento della somma di € 8.478,79, pari alla quota di 1/6 dell'immobile non ricompresa nell'accordo transattivo del 1997 o 2) al pagamento della medesima somma ex art. 2041 c.c., per indebito arricchimento.
pagina 4 di 9 Con note di trattazione scritta del 25 settembre 2023, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità delle note depositate dalla ricorrente, per aver quest'ultima modificato la domanda e le conclusioni riportate nell'atto introduttivo, in spregio al disposto di cui all'art. 447 bis c.p.c.
Con ordinanza del 5 ottobre 2023, il Giudice rigettava le richieste istruttorie delle parti e formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Tale proposta veniva, tuttavia, accettata dalla sola parte resistente.
Il giudizio veniva, quindi, rinviato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 20 marzo 2025, la cui trattazione veniva fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
La domanda proposta da è infondata e non merita, pertanto, Parte_1
accoglimento.
Nella fattispecie in esame, ha chiesto accertarsi il proprio diritto a Parte_1
percepire una quota dei canoni di locazione relativi all'immobile sito in Molfetta alla
Via Tenente Silvestri n. 68, oggetto di un contratto di locazione in essere (v. doc. 2 allegato al ricorso introduttivo), asserendo di aver acquistato, in data 14 settembre
2011, dal germano una quota dei diritti di piena proprietà e una Controparte_2
quota di diritti di nuda proprietà del detto immobile (v. doc. allegato alle note di trattazione scritta del 25 settembre 2023 di parte ricorrente).
Tuttavia, risulta documentalmente provato che, in data 7 febbraio 1997, la ricorrente e i coeredi , e hanno stipulato una Controparte_2 Parte_2 Controparte_1
scrittura privata avente valore di divisione ereditaria, con la quale hanno regolato in via transattiva e definitiva la ripartizione dei beni ereditari.
pagina 5 di 9 In particolare, la detta scrittura contiene una clausola con la quale le parti hanno espressamente convenuto che avrebbe incamerato, in via Controparte_1
esclusiva, i canoni di locazione derivanti dal locale di cui è causa, oltre ad aver stabilito che l'accordo aveva “pieno valore per sé, per i successori e per gli aventi causa”, escludendo, in tal modo, una qualsivoglia futura e ulteriore contestazione circa l'assetto divisorio ivi concordato.
Orbene, in punto di qualificazione giuridica, l'accordo sottoscritto dalle parti configura una divisione transattiva, ovvero un contratto misto che realizza congiuntamente lo scioglimento della comunione ereditaria e la composizione, anche in via preventiva, di eventuali controversie tra i coeredi.
Segnatamente, tale accordo, contenuto in scrittura privata avente pieno valore per sé, per i successori e per gli aventi causa, presenta tutti gli elementi della transazione di cui agli artt. 1965 e ss. c.c., posto che contiene anche clausole di rinuncia a contestazioni future e reciproche concessioni (v. pag. 2 dell'accordo transattivo: “[...] avente natura transattiva e definitiva, avendo i medesimi preso in debita considerazione ogni aspetto aleatorio della divisione stessa...”), regolando e prevenendo, in tal modo, eventuali conflitti sull'asse ereditario, nonché elementi della divisione ereditaria ai sensi degli artt. 713 e ss. c.c., avendo quale oggetto la distribuzione concordata dei beni ereditari (v. pag. 2 del cennato accordo transattivo:
“...intendono far risultare i termini della divisione stessa, programmata in più atti ed operazioni finalizzate allo scioglimento della comunione...” ).
Invero, è lo stesso accordo a qualificarsi come atto “di natura transattiva e definitiva”,
e la presenza di clausole relative al rischio, agli obblighi accessori, alle procure irrevocabili e alla regolazione delle rendite, conferma la volontà delle parti di evitare qualunque futuro contenzioso in ordine alla divisione, estendendo l'efficacia dell'atto anche nei confronti di soggetti che, successivamente, acquistino diritti dagli eredi originari.
pagina 6 di 9 A tal riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che “sono legittime sia le divisioni transattive che le transazioni divisorie, potendo i coeredi, anche al fine di porre fine a liti attuali o potenziali, attribuirsi beni ereditari in misura non corrispondente alle rispettive quote, con reciproche concessioni, senza che ciò infici la validità dell'accordo” (Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 8946/2009; v. anche Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 13942/2012).
Accertata la natura giuridica dell'accordo di cui è causa, afferma di aver Parte_1
acquistato, con atto del 14 settembre 2011, a rogito del notaio una quota Per_2
dei diritti di piena proprietà e una quota di diritti di nuda proprietà del locale di cui è causa dal germano , il quale, con l'accordo divisionale del 7 febbraio Controparte_2
1997 - la cui natura transattiva e definitiva impedisce la riapertura della controversia in ordine alla titolarità del bene - aveva già rinunciato ad ogni pretesa sui canoni di locazione del detto immobile, percepiti integralmente da (v. Controparte_1
clausola 2.c. del cennato accordo transattivo).
Da ciò consegue che l'attrice, subentrando in una posizione già giuridicamente cristallizzata da un atto definitivo e vincolante, non può modificare, né eludere gli effetti della scrittura del 1997, la quale aveva già regolato in via definitiva i diritti e le spettanze relativi al bene di cui è causa, né può vantare diritti ulteriori o diversi
(rectius canoni di locazione) da quelli già regolati con l'atto di divisione ed esclusi dalla sfera giuridica del suo dante causa.
Segnatamente, dalle evidenze documentali in atti, è dato evincere che la clausola in questione – con cui e , unitamente a Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e , hanno concordato che la
[...] Parte_3 Controparte_2
resistente avrebbe percepito, in via esclusiva, i frutti civili del Controparte_1
locale sito in Molfetta alla Via Ten. Silvestri n. 68 – non è mai stata oggetto di revoca o di risoluzione consensuale tra i coeredi o di modifica mediante nuovo accordo scritto: la stabilità dell'accordo, così come la sua attuazione pacifica e protratta per pagina 7 di 9 oltre un decennio, rafforza, pertanto, il vincolo contrattuale sorto tra le parti, anche sotto il profilo dell'interpretazione sistematica e della buona fede nell'esecuzione degli accordi (artt. 1362 ss. c.c., 1175 e 1375 c.c.).
Da ciò consegue che, non essendo mai intervenuta, nella specie, una espressa modifica consensuale della clausola in oggetto né proposta un'azione giudiziale volta alla sua caducazione, la stessa conserva piena efficacia e vincola anche gli aventi causa delle parti originarie, con la conseguenza che la pretesa della parte attrice – fondata su un acquisto avvenuto in epoca successiva e in contrasto con l'accordo divisionale, il cui assetto patrimoniale risulta definitivamente cristallizzato – deve essere rigettata.
Tale circostanza non può che determinare, con rilievo assorbente rispetto ad ogni altra valutazione, il rigetto delle altre domande ed eccezioni svolte dalle parti.
Non merita, di contro, accoglimento la domanda di risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. proposta da la norma in questione, pur non richiedendo la Controparte_1
prova del danno, esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo, di contro, sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
I presupposti della mala fede o della colpa grave devono, poi, coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione lo strumento processuale in sé, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica (cfr. Cass. Sez. Unite n. 9912/2018).
Nella fattispecie in esame, non risulta integrato l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 96 c.p.c. al fine di ritenere configurata la responsabilità aggravata della parte ricorrente nei confronti della parte resistente, né quest'ultima ha allegato e provato la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della pagina 8 di 9 controparte tale da provocare un dispendio di tempo, mezzi e risorse con conseguente produzione di un danno, sia alla collettività che alla parte privata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e Parte_1 liquidate in favore di in € 5.928,00 per compensi (applicati i Controparte_1
valori medi con riguardo alle prime tre fasi del giudizio–in ragione della media complessità della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate- e i valori massimi con riguardo alla fase decisionale in ragione dell'infondato rifiuto della proposta conciliativa, dello scaglione compreso tra €
5.201,00 e tra € 26.000,00 ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n.
147/2022), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 4220/2022 introdotto da nei confronti di con ricorso ex art. Parte_1 Controparte_1
447 bis c.p.c., depositato il settembre 2022, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 5.928,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al CP_1
15%, IVA e CAP.
Sentenza resa all'esito di udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Si comunichi.
Trani, 11 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
pagina 9 di 9