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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/12/2025, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9649/ 2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa AN EE ES, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9649 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 proposta da
, C.F. elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Parte_1 C.F._1 elettronica certificata dell'avv. Andrea Fiori, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di riassunzione, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari prot. n. 6115/2017 in data 16 ottobre 2017
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (C.F.
– Pec: presso i cui uffici - posti in Cagliari alla P.IVA_2 Email_1
Via Dante 23/25 - è legalmente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- accertare e dichiarare che durante il periodo presso la Casa Circondariale di Milano SA RE dal 10/07/2010 al 27/05/2011 e nella Casa di Reclusione di RO IE dal 27/05/2011 al
1 N.R.G. 9649/ 2017
17/11/2014 nato a [...] il [...], ha subito a causa delle condizioni carcerarie Parte_1 un grave pregiudizio dei propri diritti soggettivi;
- condannare il , in persona del e legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2 tempore, al risarcimento del danno subito in conseguenza della violazione denunciata per un importo complessivo di € 11.352,00 o ad altra somma, maggiore o minore, che l'adita Giustizia riterrà opportuna con valutazione anche in via equitativa a titolo di danni non patrimoniali;
- con vittoria di spese e competenze legali da rifondere in favore dello Stato;
”
Per la convenuta:
“– rigettare il ricorso, stante l'intervenuta decadenza, la maturata prescrizione e, comunque
l'infondatezza della domanda;
spese vinte;
”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 08/10/2015, aveva convenuto innanzi Parte_1 al Tribunale di Sassari il , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti per aver espiato la pena (dal 10/07/2010 al 27/05/2011 presso la Casa Circondariale di Milano
SA RE e dal 27/05/2011 al 17/11/2014 presso la Casa di Reclusione di RO IE) in condizioni detentive in violazione dell'art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché degli artt. 2, 27 e 32 Costituzione.
1.1. A fondamento della domanda, l'attore deduceva la disponibilità, all'interno della camera collettiva, di uno spazio pro capite netto inferiore a 3 mq, l'insufficienza o il malfunzionamento del riscaldamento, l'acqua calda “razionata”, la presenza di docce comuni, la scarsità dell'areazione ed illuminazione ed infine la permanenza all'interno della camera per 20 ore al giorno.
1.2. Per la quantificazione del danno subito richiamava il parametro previsto dall'art. 35 ter
O.P., ossia 8 euro per ogni giorno di detenzione disumana, quantificando il danno in euro 11.352,00.
2. Il si costituiva in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, Controparte_1 eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza funzionale del Giudice adito, essendo competente il
Tribunale del capoluogo del distretto, ed in via preliminare la decadenza della controparte da qualsivoglia pretesa, essendo stata la domanda proposta dopo il decorso del termine decadenziale di cui all'art. 35-ter, comma 3, O.P., avendo l'attore cessato la detenzione nel novembre 2014 ed avendo proposto l'azione soltanto nell'ottobre 2015, nonché la prescrizione quinquennale di ogni avversa pretesa. Nel merito contestava l'insussistenza di condizioni detentive in violazione dell'art. 3 CEDU, come evincibile dalle allegate relazioni istruttorie redatte dagli Istituti penitenziari interessati, e chiedeva che dall'eventuale risarcimento del danno fosse decurtato l'importo di euro 2.151,32 dovuto dall'attore a titolo di mantenimento in carcere.
2 N.R.G. 9649/ 2017
3. Con ordinanza del 6 maggio 2016, il Tribunale di Sassari dichiarava la propria incompetenza, l'attore proponeva ricorso per regolamento di competenza e la Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 marzo 2017, dichiarava la competenza del Tribunale di Cagliari, sia che si tratti di azione ex art. 35, comma 3, O.P., che di azione ordinaria di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c.
4. Con tempestivo atto di citazione in riassunzione ex art. 50 c.p.c., l'attore ha convenuto in giudizio il , che si è regolarmente costituito, e le parti hanno ribadito quanto Controparte_1 dedotto innanzi al Tribunale di Sassari.
5. La causa è stata istruita esclusivamente a mezzo di documenti, ossia con le relazioni degli
Istituti penitenziari di RO e Milano SA RE.
***
6. L'eccezione di decadenza formulata dal convenuto è fondata qualora l'azione si dovesse ritenere come proposta ai sensi dell'art. 35 ter, comma 3, O.P., nonostante l'introduzione con atto di citazione.
6.1. Infatti, tale norma prevede che coloro che hanno subito condizioni detentive tali da violare l'art 3 CEDU e hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere “possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione…. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2.”, ossia di 8 euro per ogni giorno di detenzione in tali condizioni.
6.2. Avendo l'attore concluso l'espiazione della pena in carcere in data 17/11/2014 (come risulta dalla posizione giuridica agli atti) ed avendo notificato l'atto di citazione soltanto in data
8/10/2015, egli deve ritenersi decaduto dall'azione ex art. 35 ter, comma 3, O.P.
7. Qualora, invece, si volesse qualificare l'odierna azione come un'ordinaria domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per fatto illecito dell'Amministrazione penitenziaria ex artt. 2043 e 2059 c.c. e la si volesse ritenere ammissibile, per aver l'attore fatto riferimento non solo ai pregiudizi riconducibili all'art. 3 CEDU e quindi non coperti dal rimedio di cui all'art. 35 ter, comma 3, O.P., ma anche agli artt. 2, 27 e 32 Cost., in tal caso non sussiste un termine di decadenza per la proposizione dell'azione e l'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata.
7.1. L'art. 2947 c.c. stabilisce che il “diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”.
3 N.R.G. 9649/ 2017
7.2.
Considerato che
il termine quinquennale di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione e che l'atto di citazione è stato notificato in data 08/10/2015, il diritto risarcitorio dell'attore deve ritenersi prescritto con riferimento al periodo dal 10/07/2010 al
07/10/2010.
8. Per il periodo residuo la domanda è infondata nel merito.
8.1. Va preliminarmente osservato che l'attore si è limitato a descrivere le condizioni detentive e a dedurre genericamente di aver subito “un grave pregiudizio ai propri diritti soggetti”.
8.2. Deve essere chiarito che egli non può usare l'azione ex art. 2043 c.c. per conseguire lo stesso ristoro economico che avrebbe potuto ottenere con l'azione ai sensi dell'art. 35 ter, comma 3,
O.P., eludendo in tal modo il termine di decadenza ivi previsto.
8.3. Questo perché l'art. 35 ter O.P. è un rimedio speciale e necessario per il danno da detenzione disumana per violazione dell'art. 3 CEDU, mentre l'art. 2043 c.c. è attivabile soltanto per danni diversi, ad esempio per i danni alla salute per omissioni mediche o trattamenti sanitari inadeguati, i danni per aggressioni subite in carcere per omessa vigilanza, i danni da perdita o distruzione di beni personali o i danni da provvedimenti disciplinari illegittimi.
8.4. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che l'azione ex art. 35-ter O.P. ha natura autonoma e speciale rispetto all'azione ordinaria di risarcimento del danno, configurandosi come rimedio sui generis con caratteristiche peculiari che la distinguono nettamente dall'illecito aquiliano. Il rimedio riparatorio previsto dall'art. 35-ter O.P. per la detenzione sofferta in condizioni degradanti in violazione dell'art. 3 CEDU ha natura riparatoria e indennitaria, di matrice solidaristica,
e non natura stricto iure risarcitoria. Tale qualificazione deriva dalle peculiarità dello strumento: la riduzione della pena in misura predeterminata secondo uno schema compensativo con inflessione pubblicistica, l'attribuzione di un importo fisso per ciascun giorno di detenzione degradante,
l'accertamento fondato sul solo dato oggettivo delle condizioni di detenzione senza valutazione della meritevolezza del detenuto o della responsabilità soggettiva dell'Amministrazione Penitenziaria.
8.5. Nel caso di specie, l'attore ha dedotto di aver vissuto condizioni detentive disumane, non ha indicato pregiudizi diversi, né precisato i diritti soggettivi violati, e non ha in alcun modo dimostrato di danni effettivamente subiti, come era suo onere fare. La natura speciale e necessaria del rimedio previsto dall'art. 35-ter O.P. esclude la possibilità di utilizzare l'azione ordinaria ex art. 2043
c.c. per ottenere lo stesso tipo di ristoro per violazioni dell'art. 3 CEDU derivanti da condizioni detentive inumane e degradanti. L'eventuale decadenza dall'azione speciale per decorso del termine semestrale non consente di ripiegare sull'azione ordinaria, trattandosi di rimedi alternativi e non sussidiari.
4 N.R.G. 9649/ 2017
9. Conclusivamente, l'azione va respinta. L'attore, decaduto dall'azione speciale ex art. 35-ter
O.P. per decorso del termine semestrale, non può utilizzare l'azione ordinaria ex art. 2043 c.c. per ottenere comunque un risarcimento per le medesime condizioni detentive, dovendo, invece, dimostrare danni specifici e diversi da quelli coperti dal rimedio speciale, circostanza che nel caso di specie non si è verificata.
10. Con riferimento alle spese processuali, in ragione del principio della soccombenza, l'attore deve essere condannato alla loro rifusione in favore del convenuto, nella misura minima del terzo scaglione, tenuto conto della natura documentale della controversia e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio,
1) respinge la domanda dell'attore;
2) condanna l'attore al rimborso in favore dell'Amministrazione convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi in Euro 2.540, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge;
Così deciso in Cagliari il 21 dicembre 2025.
Il Giudice
AN EE ES
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa AN EE ES, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9649 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 proposta da
, C.F. elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Parte_1 C.F._1 elettronica certificata dell'avv. Andrea Fiori, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di riassunzione, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari prot. n. 6115/2017 in data 16 ottobre 2017
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (C.F.
– Pec: presso i cui uffici - posti in Cagliari alla P.IVA_2 Email_1
Via Dante 23/25 - è legalmente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- accertare e dichiarare che durante il periodo presso la Casa Circondariale di Milano SA RE dal 10/07/2010 al 27/05/2011 e nella Casa di Reclusione di RO IE dal 27/05/2011 al
1 N.R.G. 9649/ 2017
17/11/2014 nato a [...] il [...], ha subito a causa delle condizioni carcerarie Parte_1 un grave pregiudizio dei propri diritti soggettivi;
- condannare il , in persona del e legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2 tempore, al risarcimento del danno subito in conseguenza della violazione denunciata per un importo complessivo di € 11.352,00 o ad altra somma, maggiore o minore, che l'adita Giustizia riterrà opportuna con valutazione anche in via equitativa a titolo di danni non patrimoniali;
- con vittoria di spese e competenze legali da rifondere in favore dello Stato;
”
Per la convenuta:
“– rigettare il ricorso, stante l'intervenuta decadenza, la maturata prescrizione e, comunque
l'infondatezza della domanda;
spese vinte;
”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 08/10/2015, aveva convenuto innanzi Parte_1 al Tribunale di Sassari il , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti per aver espiato la pena (dal 10/07/2010 al 27/05/2011 presso la Casa Circondariale di Milano
SA RE e dal 27/05/2011 al 17/11/2014 presso la Casa di Reclusione di RO IE) in condizioni detentive in violazione dell'art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché degli artt. 2, 27 e 32 Costituzione.
1.1. A fondamento della domanda, l'attore deduceva la disponibilità, all'interno della camera collettiva, di uno spazio pro capite netto inferiore a 3 mq, l'insufficienza o il malfunzionamento del riscaldamento, l'acqua calda “razionata”, la presenza di docce comuni, la scarsità dell'areazione ed illuminazione ed infine la permanenza all'interno della camera per 20 ore al giorno.
1.2. Per la quantificazione del danno subito richiamava il parametro previsto dall'art. 35 ter
O.P., ossia 8 euro per ogni giorno di detenzione disumana, quantificando il danno in euro 11.352,00.
2. Il si costituiva in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, Controparte_1 eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza funzionale del Giudice adito, essendo competente il
Tribunale del capoluogo del distretto, ed in via preliminare la decadenza della controparte da qualsivoglia pretesa, essendo stata la domanda proposta dopo il decorso del termine decadenziale di cui all'art. 35-ter, comma 3, O.P., avendo l'attore cessato la detenzione nel novembre 2014 ed avendo proposto l'azione soltanto nell'ottobre 2015, nonché la prescrizione quinquennale di ogni avversa pretesa. Nel merito contestava l'insussistenza di condizioni detentive in violazione dell'art. 3 CEDU, come evincibile dalle allegate relazioni istruttorie redatte dagli Istituti penitenziari interessati, e chiedeva che dall'eventuale risarcimento del danno fosse decurtato l'importo di euro 2.151,32 dovuto dall'attore a titolo di mantenimento in carcere.
2 N.R.G. 9649/ 2017
3. Con ordinanza del 6 maggio 2016, il Tribunale di Sassari dichiarava la propria incompetenza, l'attore proponeva ricorso per regolamento di competenza e la Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 marzo 2017, dichiarava la competenza del Tribunale di Cagliari, sia che si tratti di azione ex art. 35, comma 3, O.P., che di azione ordinaria di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c.
4. Con tempestivo atto di citazione in riassunzione ex art. 50 c.p.c., l'attore ha convenuto in giudizio il , che si è regolarmente costituito, e le parti hanno ribadito quanto Controparte_1 dedotto innanzi al Tribunale di Sassari.
5. La causa è stata istruita esclusivamente a mezzo di documenti, ossia con le relazioni degli
Istituti penitenziari di RO e Milano SA RE.
***
6. L'eccezione di decadenza formulata dal convenuto è fondata qualora l'azione si dovesse ritenere come proposta ai sensi dell'art. 35 ter, comma 3, O.P., nonostante l'introduzione con atto di citazione.
6.1. Infatti, tale norma prevede che coloro che hanno subito condizioni detentive tali da violare l'art 3 CEDU e hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere “possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione…. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2.”, ossia di 8 euro per ogni giorno di detenzione in tali condizioni.
6.2. Avendo l'attore concluso l'espiazione della pena in carcere in data 17/11/2014 (come risulta dalla posizione giuridica agli atti) ed avendo notificato l'atto di citazione soltanto in data
8/10/2015, egli deve ritenersi decaduto dall'azione ex art. 35 ter, comma 3, O.P.
7. Qualora, invece, si volesse qualificare l'odierna azione come un'ordinaria domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per fatto illecito dell'Amministrazione penitenziaria ex artt. 2043 e 2059 c.c. e la si volesse ritenere ammissibile, per aver l'attore fatto riferimento non solo ai pregiudizi riconducibili all'art. 3 CEDU e quindi non coperti dal rimedio di cui all'art. 35 ter, comma 3, O.P., ma anche agli artt. 2, 27 e 32 Cost., in tal caso non sussiste un termine di decadenza per la proposizione dell'azione e l'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata.
7.1. L'art. 2947 c.c. stabilisce che il “diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”.
3 N.R.G. 9649/ 2017
7.2.
Considerato che
il termine quinquennale di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione e che l'atto di citazione è stato notificato in data 08/10/2015, il diritto risarcitorio dell'attore deve ritenersi prescritto con riferimento al periodo dal 10/07/2010 al
07/10/2010.
8. Per il periodo residuo la domanda è infondata nel merito.
8.1. Va preliminarmente osservato che l'attore si è limitato a descrivere le condizioni detentive e a dedurre genericamente di aver subito “un grave pregiudizio ai propri diritti soggetti”.
8.2. Deve essere chiarito che egli non può usare l'azione ex art. 2043 c.c. per conseguire lo stesso ristoro economico che avrebbe potuto ottenere con l'azione ai sensi dell'art. 35 ter, comma 3,
O.P., eludendo in tal modo il termine di decadenza ivi previsto.
8.3. Questo perché l'art. 35 ter O.P. è un rimedio speciale e necessario per il danno da detenzione disumana per violazione dell'art. 3 CEDU, mentre l'art. 2043 c.c. è attivabile soltanto per danni diversi, ad esempio per i danni alla salute per omissioni mediche o trattamenti sanitari inadeguati, i danni per aggressioni subite in carcere per omessa vigilanza, i danni da perdita o distruzione di beni personali o i danni da provvedimenti disciplinari illegittimi.
8.4. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che l'azione ex art. 35-ter O.P. ha natura autonoma e speciale rispetto all'azione ordinaria di risarcimento del danno, configurandosi come rimedio sui generis con caratteristiche peculiari che la distinguono nettamente dall'illecito aquiliano. Il rimedio riparatorio previsto dall'art. 35-ter O.P. per la detenzione sofferta in condizioni degradanti in violazione dell'art. 3 CEDU ha natura riparatoria e indennitaria, di matrice solidaristica,
e non natura stricto iure risarcitoria. Tale qualificazione deriva dalle peculiarità dello strumento: la riduzione della pena in misura predeterminata secondo uno schema compensativo con inflessione pubblicistica, l'attribuzione di un importo fisso per ciascun giorno di detenzione degradante,
l'accertamento fondato sul solo dato oggettivo delle condizioni di detenzione senza valutazione della meritevolezza del detenuto o della responsabilità soggettiva dell'Amministrazione Penitenziaria.
8.5. Nel caso di specie, l'attore ha dedotto di aver vissuto condizioni detentive disumane, non ha indicato pregiudizi diversi, né precisato i diritti soggettivi violati, e non ha in alcun modo dimostrato di danni effettivamente subiti, come era suo onere fare. La natura speciale e necessaria del rimedio previsto dall'art. 35-ter O.P. esclude la possibilità di utilizzare l'azione ordinaria ex art. 2043
c.c. per ottenere lo stesso tipo di ristoro per violazioni dell'art. 3 CEDU derivanti da condizioni detentive inumane e degradanti. L'eventuale decadenza dall'azione speciale per decorso del termine semestrale non consente di ripiegare sull'azione ordinaria, trattandosi di rimedi alternativi e non sussidiari.
4 N.R.G. 9649/ 2017
9. Conclusivamente, l'azione va respinta. L'attore, decaduto dall'azione speciale ex art. 35-ter
O.P. per decorso del termine semestrale, non può utilizzare l'azione ordinaria ex art. 2043 c.c. per ottenere comunque un risarcimento per le medesime condizioni detentive, dovendo, invece, dimostrare danni specifici e diversi da quelli coperti dal rimedio speciale, circostanza che nel caso di specie non si è verificata.
10. Con riferimento alle spese processuali, in ragione del principio della soccombenza, l'attore deve essere condannato alla loro rifusione in favore del convenuto, nella misura minima del terzo scaglione, tenuto conto della natura documentale della controversia e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio,
1) respinge la domanda dell'attore;
2) condanna l'attore al rimborso in favore dell'Amministrazione convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi in Euro 2.540, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge;
Così deciso in Cagliari il 21 dicembre 2025.
Il Giudice
AN EE ES
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