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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 25/07/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 101/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 101/2022, promossa da:
(c.f. con l'avv. STEFANELLI ALESSIO Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e contro
(c.f. ) CP_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE nonché contro
(c.f. – p.iva ) con l'avv. DINI Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
GIOVANNI
PARTE CONVENUTA
E
Controparte_4
(c.f.: con l'avv. GRIECO GIACINTO
[...] P.IVA_3
PARTE TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha agito in giudizio deducendo di essere rimasto vittima di un sinistro stradale in data
15.6.2019, allorquando, percorrendo in Monsummano Terme (PT) Via F. Pazzera con direzione da nord a sud a bordo del proprio motociclo Honda targato VI 163480, veniva a collisione con la vettura Citroen C3 targata EJ080GS di proprietà del sig. e condotta dal sig. , che, effettuando CP_2 CP_1 un'incauta manovra di inversione del senso di marcia, ometteva di dare precedenza a il quale a Parte_1 seguito dell'urto veniva disarcionato dalla moto. L'attore ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia lll.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: 1) accertata e dichiarata la colpa e responsabilità dei convenuti per il sinistro e fatto illecito in premessa descritto, accertata altresì l'entità dei danni tutti in premessa descritti, patrimoniali e non patrimoniali, alla salute, biologici, alla capacita lavorativa generica o specifica, alla vita di relazione, morali ed esistenziali comunque qualificati o qualificabili, subiti dall'attore in conseguente del sinistro descritto in espositiva, per l'effetto dichiarare i convenuti responsabili civili degli stessi, e quindi tenuti al relativo risarcimento, conseguentemente condannandoli in solido tra loro, o per quel diverso titolo come per legge, a corrispondere e pagare in favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni tutti sopra descritti e in rapporto di causalità diretta con i fatti di cui in premessa, la somma di € =96.000,00= [Novantaseimila euro / zero centesimi] o anche quella minore o maggiore somma che a seguito dell'istruttoria risulterà provata nonché equa, giusta e dovuta per sorte capitale, oltre interessi legali dal dì del fatto illecito al saldo effettivo e rivalutazione come per legge;
2) accertata la responsabilità dei convenuti per il fatto illecito in premessa descritto, condannare gli stessi convenuti in solido tra loro, o per quel diverso titolo come per legge, a pagare e rimborsare all'attore il danno emergente costituito dalle spese legali per i compensi professionali di assistenza stragiudiziale o precontenziosa dovuti dall'attore medesimo all'avvocato Alessio Stefanelli, secondo i parametri ex DM 55/2014, come in premessa dedotto;
3) qualora la somma offerta dall'assicuratore risulti inferiore alla metà di quella che in concreto sarà liquidata, disporre la trasmissione di copia della sentenza all'IVASS ex art. 148 comma 10 D.lgs. 209/2005 (Codice delle
Assicurazioni Private); 4) con vittoria di spese, onorari e competenze professionali del presente giudizio, con espressa istanza di distrazione ex art. 93 cpc, in favore del costituito procuratore e difensore antistatario, delle spese che dichiara di aver anticipato e degli onorari e compensi professionali che dichiara di non aver riscosso”.
Si è costituita in giudizio la convenuta domandando di essere autorizzata a Controparte_3
CP_ chiamare in causa l' e contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell'atto avversario e, in particolare, rilevando una responsabilità concorrente nella causazione del sinistro in capo ai protagonisti dello stesso: avrebbe eseguito la manovra di inversione a “U”, mentre avrebbe viaggiato ad una CP_1 Pt_1 velocità superiore rispetto al limite vigente trovandosi così impossibilitato ad evitare l'urto. Parte convenuta ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Perché l'Ecc.mo Tribunale, autorizzata in limine litis la chiamata di terzo nei confronti di così come specificata in atti, e fissata altra udienza di comparizione ex Art. CP_4
269 CPC, RESPINGA le pretese attoree siccome infondate ed eccessive. Vinte le spese. In ipotesi: tenuto conto della
pagina 2 di 11 corresponsabilità attribuibile all'attore nella determinazione del sinistro per aver tenuto velocità eccessiva e non prudenziale, voglia ex Artt. 2054 e 1227 CIV stabilire quanto effettivamente dovuto quale danno differenziale liquidabile”. CP_ A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, in data 30.9.2022 si è costituito in giudizio che ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pistoia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: 1) Per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea ed accertamento e declaratoria di responsabilità integrale ed esclusiva dei convenuti come citati in giudizio, nella determinazione del sinistro stradale avvenuto il 15.06.2019, come dettagliato in premessa, e nelle conseguenti lesioni personali subite dal sig. in subordine e salvo gravame, per l'ipotesi di responsabilità Parte_1 prevalente o concorrente, dei convenuti come e per quanto di ragione, dichiarare il diritto dell a rivalersi nei confronti CP_4 dei convenuti, in solido tra loro, e per l'effetto, condannare i predetti convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni, biologico, patrimoniali e non patrimoniali, detraendo dal risarcimento danni complessivo le somme corrispondenti alla SA
, da versarsi in favore dell' nella misura di €. 33.929,83 (euro trentatremila novecentoventinove/83), o di CP_4 CP_4 quella maggiore o minore che sarà indicata se del caso in corso di giudizio, salvo variazione per aggiornamento del costo ex art.
116 DPR 1124/65, nei limiti del danno civilistico, o della somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali, con decorrenza, per le somme pagate in favore dell'infortunato, dalla data della loro erogazione fino all'effettivo soddisfo;
2) Gradatamente, accogliere la domanda trasversale e/o riconvenzionale di pagamento in SA e,
CP_4 accertata la responsabilità dei convenuti come sopra, dichiarare il diritto dell a rivalersi di tutti i danni, biologico,
CP_4 patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti dei convenuti responsabili civili come chiamati in atti o come di giustizia, con pagamento in favore dell' del costo dell'infortunio e condanna dei convenuti, in solido tra loro, o come di ragione, al
CP_4 pagamento, in favore dell' , della somma di €. 33.929,83 (euro trentatremila novecentoventinove/83), o di quella che
CP_4 sarà indicata se del caso in corso di giudizio, o da liquidarsi in separata sede, salvo variazione per aggiornamento del costo ex art. 116 DPR 1124/65, nei limiti del danno civilistico, o della somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con la decorrenza suindicata;
3) In ogni caso, tenere esente l' da qualsiasi accertamento
CP_4
e/o condanna o conseguenza pregiudizievole, anche sotto il profilo delle spese del presente giudizio;
4) Condannare chi e come di ragione al pagamento di spese e competenze di causa in favore dell' ; gradatamente, disporre la compensazione CP_4 integralmente o parziale delle stesse, con esonero di da ogni provvedimento di soccombenza processuale” (cfr. note CP_4 conclusive dell'11.7.2025).
I convenuti e sono stati dichiarati contumaci alla prima udienza del CP_2 CP_1
25.10.2022.
Sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con note conclusive del 7.7.2025 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “(..) Controparte_3 chiedendo la reiezione delle domande attoree così come formulate e, dunque: “come in comparsa di costituzione e risposta
22.4.22”. “In ipotesi: per la totale ovvero parziale compensazione delle spese di lite”.
Svolta istruttoria documentale, per testimoni ed a mezzo CT, precisate le conclusioni, la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., depositati pagina 3 di 11 all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. Sul merito
1. La domanda attorea è fondata per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
All'esito dell'istruttoria orale e documentale espletata ritiene il Tribunale di potere addivenire ad una esatta ricostruzione delle modalità del sinistro di cui è causa, con la conseguente attribuzione a , CP_1 conducente della vettura Citroen C3 targata EJ080GS di proprietà del sig. , dello specifico CP_2 contributo causale al danno occorso.
Occorre premettere che la ricostruzione della dinamica dell'incidente di cui al rapporto redatto dalla Polizia
Municipale del acquisito agli atti (cfr. doc. n. 2 di parte attrice), soccorre Controparte_5
a tal fine, riportando il fatto storico dell'avvenuta collisione nonché dell'atto causativo del sinistro.
Vi si legge, infatti, che l'autovettura Citroen C3 targata EJ080GS, condotta dal sig. e di CP_1 proprietà del sig. , dopo aver effettuato una sosta su via Francesca Pazzera civico 183, “con CP_2 direzione di marcia da sud a nord, ripartiva ed effettuava la manovra di inversione a “U” per percorrere la suddetta via con direzione da nord a sud. Nell'effettuare tale manovra entrava in collisione con il veicolo “A”” [ossia con il motociclo
Honda targato VI 163480, condotto dal proprietario sig. , “condotto dal sig. che Parte_1 Parte_1 transitava con direzione da nord verso sud”.
Tali circostanze sono state confermate in sede di escussione testimoniale all'udienza del 23.5.2023 dagli agenti del Comando di Polizia Municipale intervenuti sul luogo dell'incidente.
Peraltro, in sede di dichiarazioni spontanee rese dal nell'immediatezza del sinistro ai suddetti agenti, il CP_1 medesimo ha confermato di aver effettuato la manovra di inversione a “U” vietata dal Codice della Strada, omettendo, altresì, di concedere la precedenza al mezzo che sopraggiungeva in direzione opposta, condotte sanzionate ai sensi dell'art. 154 commi 3, 6, 7 e 8 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
A ciò si aggiunga che al sig. è stata contestata anche la violazione dell'art. 186 comma 2 del CP_1 citato decreto in quanto positivo all'alcoltest con tasso alcolemico di 0,97 g/l nell'immediatezza del sinistro con conseguente ritiro della patente.
Parimenti, l'individuazione della condotta stradale da cui è scaturito il sinistro è acclarata, altresì, dal testimone oculare, sig. , il quale al momento dell'incidente si trovava a bordo strada sulla Testimone_1
Via Pazzera al civico n. 191 intento a parlare con un conoscente ed ha dichiarato: “(…) Ho visto un veicolo C3 di colore nero fare inversione a “U” all'altezza del guardrail della corsia opposta ovvero direzione da Monsummano a
Larciano. Mentre effettuava questa inversione di marcia, ho sentito un forte urto ed ho visto una moto proveniente dal
Cintolese direzione Larciano (nord – sud) che impattava nella parte anteriore laterale destra dell'autovettura. Preciso che
l'autovettura al momento del sinistro si trovava perpendicolare al motociclo, occupando completamente la corsia di marcia del
pagina 4 di 11 motociclo stesso (destra). Ho visto il centauro dopo l'impatto volare, battendo inizialmente con il braccio destro contro la bauliera dell'autovettura di mia proprietà in sosta e successivamente ha picchiato il ginocchio destro in terra e poi rotolare sul suolo per alcuni metri fino ad arrestarsi sul ghiaino. Il conducente dell'autovettura dopo l'impatto continuava la sua manovra per alcuni metri parcheggiando l'auto sulla destra direzione Larciano dopodiché il conducente stesso scendeva dall'auto spostando dal centro strada un pezzo di paraurti (mascherina) e faro, precisamente ove è avvenuto l'impatto. Ha prestato soccorso” (cfr. doc. n. 2 di parte attrice).
Infine, ritiene questo giudice che la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte dei due convenuti contumaci, ai quali è stata regolarmente notificata la relativa ordinanza, valga, ai sensi dell'art. 232 c.c., a ritenere pacifiche le circostanze dedotte nell'interpello.
Vi è prova, dunque, che - con il proprio comportamento – abbia causato il sinistro, CP_1 originando il danno di cui viene chiesto ristoro.
Ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro, questo Giudice ritiene ampiamente superata la presunzione del concorso di colpa di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., invocata da ed Controparte_3 esclude, pertanto, l'applicazione di tale norma al caso di specie, visto il suo carattere sussidiario e la sua operatività solo nelle ipotesi di mancata prova e omesso accertamento delle condotte di guida tenute dai conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro. In particolare, secondo il costante orientamento della
Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 12524 del 22.9.2000), la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. viene superata quando, all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza. In relazione a tale ultimo aspetto, peraltro, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (cfr. Cass. civ. n. 1724 del 17.2.1987).
Nel caso di specie, infatti, non è provato che l'attore conducesse il motociclo oltre il limite consentito di 30 km/h, come invece asserito dalla Compagnia assicuratrice, ma, al contrario, la circostanza che i mezzi coinvolti nell'urto non abbiano riportato danni gravi (la moto ha riportato un danno pari ad € 400,00 – cfr. doc. n. 23 fascicolo di parte attrice) permette di presumere che avesse tenuto una condotta Parte_1 diligente.
La domanda di risarcimento avanzata da parte attrice merita, quindi, accoglimento.
Ciò posto, in punto di quantum debeatur si osserva quanto segue.
Risulta dai referti allegati in atti (cfr. doc. n. 18,19,20 fascicolo di parte attrice) e dalla CT medico legale espletata in causa che, in conseguenza del sinistro de quo, il sig. ha riportato un politrauma con Parte_1 trauma cranico senza perdita di coscienza, frattura lussazione omero sinistro con interessamento sensitivo del nervo ulnare sinistro al gomito, frattura della gamba destra trattata con osteosintesi con placca e viti, pagina 5 di 11 frattura delle dita del piede destro e ferita lacero contusa del ginocchio destro con perdita di sostanza cutanea. Il Consulente ha constatato come “Le lesioni subite in seguito all'infortunio del 15 giugno 2019 hanno determinato uno Danno Biologico Temporaneo (DBT) di complessivi e giustificabili giorni 180 (centottanta) di cui i primi 45
(quarantacinque) quale DB Assoluto;
altri 45 (quarantacinque) DBT parziale al 75%, altri 45 (quarantacinque) giorni come DBT parziale al 50% (cinquanta per cento) ed altri 45 (quarantacinque) giorni come DBT parziale al 25%
(venticinque per cento). Alle lesioni subite residua un Danno Biologico Permanente (DBP), incidente sull'integrità somato psichica nella misura del 18% (diciotto per cento). Non si ritiene che le predette lesioni siano suscettibili di ulteriore evoluzione.
Tali postumi non incidono sulla capacità lavorativa specifica del Signor (cfr. pag. 16 CT). Parte_1
Le conclusioni richiamate, cui è pervenuto il Consulente, sono pienamente condivise da questo Giudice, poiché congruamente motivate ed esaustive, oltre che prive di vizi logici e totalmente coerenti con la documentazione versata in atti.
Per la liquidazione del danno non patrimoniale, ritiene questo giudice di applicare le tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano, posto che la tabella unica nazionale di cui all'art. 138 del codice delle assicurazioni private in relazione alle lesioni macro-permanenti, quali quelle riportate dall'attore in quanto superiori a 9 punti percentuali, non è applicabile ai sinistri occorsi in data antecedente al 5.3.2025 ossia all'entrata in vigore del D.P.R. n. 12 del 13.1.2025 con cui la suddetta tabella è stata adottata.
Al riguardo si osserva che la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone l'individuazione di un parametro di riferimento uniforme da adattarsi alle circostanze del caso concreto e che, in assenza di precisi riferimenti normativi, un oggettivo parametro di valutazione può essere individuato nei valori tabellari elaborati dal Tribunale di Milano (in tal senso si veda Cass. civ. n. 12408/2011).
Pertanto, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (51 anni) e della misura della invalidità permanente stimata dal CT al 18%, applicando il valore monetario del punto danno biologico di euro 3.570,28 nonché il demoltiplicatore di 0,750 indicati nelle tabelle milanesi aggiornate all'anno 2024, il danno biologico permanente va liquidato nella somma di euro 48.199,00, mentre il danno biologico temporaneo in euro 12.937,50 (di cui euro 5.175,00 per invalidità temporanea totale, euro 3.881,25 per invalidità temporanea parziale al 75% , euro 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 50%, euro
1.293,75 per invalidità temporanea parziale al 25%).
Nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta all'attore a titolo di personalizzazione, in quanto non è stato né allegato né provato che il sinistro abbia alla medesima parte causato danni che esulano da quelli normalmente riconducibili a quel dato baremes medico legale (cfr. Cass. 7513/2018 e Cass. 14364/2019).
Con riferimento ai danni non patrimoniali diversi lamentati dall'attore e, segnatamente, al danno morale, o
“danno da sofferenza soggettiva interiore”, sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità, deve evidenziarsi come lo stesso abbia assunto, all'interno dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, una dimensione autonoma e separata da quella del danno biologico/dinamico-relazionale (cfr. da ultimo Cass. pagina 6 di 11 15733/2022).
Pertanto, non solo non costituisce più duplicazione risarcitoria individuare una somma a titolo di riparazione della sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, ma, per poter ottenere un risarcimento a tale titolo, il soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria deve provare la sussistenza del danno morale quale autonoma voce di danno.
Questo significa però che, persistendo la natura di danno conseguenza del c.d. danno morale, il danneggiato è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
In punto di prova si è più volte affermato che il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza. Il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Tanto premesso, stante la carenza di specifiche allegazioni in punto di quantum del danno morale risarcibile, si ritiene congruo liquidare detta voce di pregiudizio applicando un incremento per sofferenza soggettiva in misura pari al 10% sul punto danno biologico liquidato in base alle Tabelle di Milano (=3.570,28), talché il relativo importo va determinato in € 6.426,54 (=357,03 x18).
Con riferimento al danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute dall'attore in conseguenza del sinistro, si richiama la valutazione di congruità effettuata dal Consulente alle pagine 16 e 17 del proprio elaborato peritale, laddove afferma: “Le spese sostenute e prodotte in atti sono le seguenti: Noleggio carrozzina 100,00€
+ 40.98€ Comoda 80,00€ Ticket ausl 15,00€ 06.07.2019; + 38,00€ 22.07.19; + 15,00€ 22.07.2019; 22,00 del
15.10.2019; 17,00€ del 17.10.2019; elettrostimolatore: 46,73€ certificato medico Dott. 25.07.2019 60,00€ Per_1
Cont fisioterapia da 338,00€ 27.08.2019; scontrino farmaceutico 44,80€ del 27.08.2019; Capuano del Persona_2
03.09.19 per 252,00€; 27.09.2019 per 252,00€; 252,00€ del 16.10.19; 252,00€ del 27.11.2022; 252,00 del
04.08.2020 visita neurologica Dott. 122,00€ trasporti sanitari (8) 122,00€ RMN spalla e braccio Sn 46,15€ Per_3
Invio referti 5,00€ (non di pertinenza medica)Visita ortopedica ausl 152,00€ del 31.10.2019 RMN muscolo scheletrica
38,00€ del 10.01.2020 Visita ortopedica ausl del 11.02.2020 92,00€ Pagamento comune di Monsummano Terme del
10.08.2020 per 65,00€ (non di pertinenza medica) FKT RI AE RO del 07.09.2020 per 325,00€
Certificazione dottoressa 50,00€ x 8 = 400,00€ CTP medico legale Dott. 610,00€ Tutte le CP_7 Persona_4 spese paiono congrue e motivate. Le uniche due spese non di competenza sono quelle elencate per comune di Monsummano
Terme per 65,00€ ed invido dischetti per 5,00€ (in quanto non di natura medica)” e così per un totale di euro
3.984,66, mentre le spese sostenute di natura non medica ammontano ad euro 70,00.
In merito alle spese sostenute dalla parte attrice per l'attività di assistenza legale stragiudiziale deve essere tenuto presente che la Corte di Cassazione afferma che condizione per porre le stesse a carico del pagina 7 di 11 danneggiante è la verifica circa l'utilità dell'attività in questione, da effettuarsi con valutazione ex ante;
inoltre la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, in ragione del presumibile esito futuro del giudizio, con esclusione delle spese inutili e superflue (Cassazione S.U., sentenza n. 16990 del 2017).
In questo senso, avuto riguardo all'effettiva attività stragiudiziale svolta ed alla sua utilità concreta rispetto agli obiettivi perseguiti(si consideri l'acconto versato), secondo una valutazione ex ante, la relativa pretesa risarcitoria appare meritevole di accoglimento in misura pari ad € 2.410,00, corrispondente ai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 26.000 ad 52.000) di cui parametri di cui al DM n. 55/14, oltre €
13,00 per spese documentate per l'attivazione della negoziazione assistita (cfr. doc. 15-15 fasc. att.).
Pertanto, il danno patrimoniale subito deve essere liquidato all'attualità in complessivi € 6.477,66
(=4.054,66 + 2.410,00 + 13,00), essendo già stato liquidato il danno relativo al motociclo (cfr. doc. 23 fascicolo di parte attrice).
Alla luce delle conclusioni sopra richiamate della consulenza tecnica d'ufficio nessun risarcimento ulteriore può essere riconosciuto all'attore per la lamentata lesione della capacità lavorativa specifica.
Quanto all'indennizzo corrisposto da la detrazione deve avvenire nei termini che seguono. CP_4
In materia di danno differenziale, infatti, la Suprema Corte ha statuito il seguente principio: “in tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l ) CP_4 devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo” (cfr. Cass. 30293/2023).
Nel caso di specie, prima di poter applicare eventuali detrazioni al suddetto credito risarcitorio, occorre procedere all'esame della natura, nonché della funzione, delle somme già erogate da al danneggiato CP_4 al fine di comprendere se queste corrispondano alle specifiche tipologie di pregiudizio liquidate a titolo di risarcimento.
Ebbene, dall'esame del prospetto allegato in atti (cfr. attestato di costo del 9.4.2024 - documento allegato alle note scritte dell'11.7.2025 di parte ) emerge che l'importo di € 7.314,36 è stato corrisposto CP_4 dall'ente a titolo di indennità per inabilità temporanea;
trattasi di importo volto a risarcire il danno patrimoniale consistente nell'impossibilità per il danneggiato durante i giorni di malattia di svolgere regolarmente la propria attività lavorativa e non di un'indennità volta a ristorare un pregiudizio di natura biologica-non patrimoniale.
Tale indennizzo, pertanto, non può essere decurtato dal quantum poc'anzi liquidato.
pagina 8 di 11 Del pari, con riferimento agli ulteriori importi (nello specifico, € 220,00 per accertamento medico-legale, €
75,00 per visita specialistica, € 61,98 per visite accertamento postumi, € 32,50 per certificazioni medico legali, € 80,00 per rimborso spese di viaggio), trattasi di somme che l'attore non ha percepito, di talché non possono essere decurtate.
Deve, al contrario, essere decurtato dall'importo supra liquidato a titolo di danno biologico permanente la somma pari ad € 26.145,99 (di cui € 18.875,49 per indennizzo danno biologico, € 513,98 per aumento straordinario D.M. 27.3.2009, € 2.542,44 per integrazione rendita, € 4.214,08 per acconti e ratei già pagati).
Deve altresì essere decurtato l'ulteriore importo di € 10.000,00 ricevuto in data 14.7.2020 da
[...] imputato a titolo di acconto sul danno biologico (cfr. doc. 9 fasc. att.). Controparte_3
Ne consegue che l'ammontare di detta voce di danno spettante all'attore viene a ridursi ad € 12.053,01 (=
48.199,00-26.145,99-10.000,00).
In conclusione, il credito risarcitorio dell'attore deve essere determinato in moneta attuale in € 31.417,05 per danno non patrimoniale complessivamente inteso (di cui € 12.053,01 per danno biologico permanente residuo al netto delle somme già percepite da e da € 12.937,50 per danno biologico CP_4 CP_3 temporaneo, € 6.426,54 per danno morale) ed in € 6.477,66 per danno patrimoniale.
In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio
1995 n. 1712 (di recente si v. Cass. 19987/2016), sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento.
Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente indicata a titolo di danno non patrimoniale - calcolata alla attualità - deve essere devalutata alla data del sinistro (cd. aestimatio) (15.6.2019). Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Sul danno patrimoniale, spettano, quanto alle spese già sostenute, interessi e rivalutazione calcolati dai singoli esborsi e sino al saldo.
Il pagamento di tutte le somme innanzi precisate è da porsi solidalmente a carico dei convenuti
[...]
e ai sensi dell'art. 2054 commi 1 e 3 c.c., in quanto rispettivamente conducente e CP_1 CP_2 proprietario del veicolo Citroen C3 targata EJ080GS responsabile del sinistro, nonché della compagnia di pagina 9 di 11 assicurazione tenuta contrattualmente a manlevare dalla Controparte_3 CP_2 responsabilità connessa alla circolazione del veicolo in forza di rapporto contrattuale con esso pacificamente intervenuto.
2. Quanto alla domanda di SA avanzata da nei confronti dei convenuti, l'Ente ha chiesto la CP_4 restituzione dell'intera somma versata all'attore e pari ad € 33.929,83. CP_ Sul punto, ha statuito la Corte di Cassazione che “l' ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ex art.
68 (che non vengono più in rilievo nel presente giudizio), così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex artt. 86 e ss. cit., perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti (l'assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili, e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale si trasferisce in capo
a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1916 c. c.. A tal fine, nulla rileva che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro, od altri pregiudizi patrimoniali di sorta” (cfr. Cass. civ. n. 3296 del 12.2.2018).
In conseguenza, all'assicuratore spetta l'intero ammontare del trattamento previdenziale corrisposto al danneggiato, atteso che il diritto di surrogazione trova il suo presupposto e il suo limite nella corresponsione dell'indennità all'assicurato e comporta che nei limiti di questa l'assicuratore gli si sostituisca integralmente nel suo credito risarcitorio.
La domanda di SA , pertanto, merita accoglimento con riferimento al valore di € 33.929,83, a cui CP_4 andranno applicati, trattandosi di credito di valore, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, secondo il criterio fatto proprio dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 1712/95, a partire dalla data dell'esborso.
Sul totale delle somme così calcolate competeranno poi gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo ex art. 1282 c.c.
2. Sulle spese di lite
Quanto al rapporto processuale intercorso tra attore e parti convenute, le spese di lite seguono la soccombenza di queste ultime e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 55/2014, aggiornato con DM 147/2022, in base al decisum (da euro 26.000 ad euro 52.000) e all'attività processuale svolta, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi del giudizio, ad eccezione della fase decisionale per la quale sono applicati compensi inferiori ai medi per la modalità semplificata di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Per le stesse ragioni le spese di CT (liquidate in data 12.12.2023) vengono poste per l'intero a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
Quanto al rapporto processuale intercorso con , le spese di lite si compensano integralmente attesa CP_4 la mancata contestazione operata dalla chiamante soccombente in ordine alla sussistenza e all'ammontare della domanda di SA avanzata dall'ente.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
a) dichiara la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro del 15.6.2019, di cui è CP_1 causa e, per l'effetto,
b) condanna i convenuti sig.ri , e in solido tra CP_1 CP_2 Controparte_3 loro, al pagamento in favore dell'attore, sig. del c.d. danno differenziale pari ad euro Parte_1
31.417,05 per danno non patrimoniale e ad euro 6.477,66 per danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
c) condanna i convenuti sig.ri , e in solido tra CP_1 CP_2 Controparte_3 loro, a pagare ad la somma di euro 33.929,83 oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte CP_4 motiva;
d) condanna i convenuti sig.ri , e in solido tra CP_1 CP_2 Controparte_3 loro a pagare all'attore, sig. le spese di lite che si liquidano per l'intero in euro 6.164,00 per Parte_1 compensi professionali, in euro 841,95 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%, oltre CPA ed IVA, come per legge se dovuti, da versarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
e) compensa le spese di lite in relazione al rapporto processuale intercorso con;
CP_4
f) pone le spese di CT, già liquidate in corso di causa, a carico delle parti convenute, , CP_1 [...]
e in solido tra loro. CP_2 Controparte_3
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 25.7.2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 101/2022, promossa da:
(c.f. con l'avv. STEFANELLI ALESSIO Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e contro
(c.f. ) CP_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE nonché contro
(c.f. – p.iva ) con l'avv. DINI Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
GIOVANNI
PARTE CONVENUTA
E
Controparte_4
(c.f.: con l'avv. GRIECO GIACINTO
[...] P.IVA_3
PARTE TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha agito in giudizio deducendo di essere rimasto vittima di un sinistro stradale in data
15.6.2019, allorquando, percorrendo in Monsummano Terme (PT) Via F. Pazzera con direzione da nord a sud a bordo del proprio motociclo Honda targato VI 163480, veniva a collisione con la vettura Citroen C3 targata EJ080GS di proprietà del sig. e condotta dal sig. , che, effettuando CP_2 CP_1 un'incauta manovra di inversione del senso di marcia, ometteva di dare precedenza a il quale a Parte_1 seguito dell'urto veniva disarcionato dalla moto. L'attore ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia lll.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: 1) accertata e dichiarata la colpa e responsabilità dei convenuti per il sinistro e fatto illecito in premessa descritto, accertata altresì l'entità dei danni tutti in premessa descritti, patrimoniali e non patrimoniali, alla salute, biologici, alla capacita lavorativa generica o specifica, alla vita di relazione, morali ed esistenziali comunque qualificati o qualificabili, subiti dall'attore in conseguente del sinistro descritto in espositiva, per l'effetto dichiarare i convenuti responsabili civili degli stessi, e quindi tenuti al relativo risarcimento, conseguentemente condannandoli in solido tra loro, o per quel diverso titolo come per legge, a corrispondere e pagare in favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni tutti sopra descritti e in rapporto di causalità diretta con i fatti di cui in premessa, la somma di € =96.000,00= [Novantaseimila euro / zero centesimi] o anche quella minore o maggiore somma che a seguito dell'istruttoria risulterà provata nonché equa, giusta e dovuta per sorte capitale, oltre interessi legali dal dì del fatto illecito al saldo effettivo e rivalutazione come per legge;
2) accertata la responsabilità dei convenuti per il fatto illecito in premessa descritto, condannare gli stessi convenuti in solido tra loro, o per quel diverso titolo come per legge, a pagare e rimborsare all'attore il danno emergente costituito dalle spese legali per i compensi professionali di assistenza stragiudiziale o precontenziosa dovuti dall'attore medesimo all'avvocato Alessio Stefanelli, secondo i parametri ex DM 55/2014, come in premessa dedotto;
3) qualora la somma offerta dall'assicuratore risulti inferiore alla metà di quella che in concreto sarà liquidata, disporre la trasmissione di copia della sentenza all'IVASS ex art. 148 comma 10 D.lgs. 209/2005 (Codice delle
Assicurazioni Private); 4) con vittoria di spese, onorari e competenze professionali del presente giudizio, con espressa istanza di distrazione ex art. 93 cpc, in favore del costituito procuratore e difensore antistatario, delle spese che dichiara di aver anticipato e degli onorari e compensi professionali che dichiara di non aver riscosso”.
Si è costituita in giudizio la convenuta domandando di essere autorizzata a Controparte_3
CP_ chiamare in causa l' e contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell'atto avversario e, in particolare, rilevando una responsabilità concorrente nella causazione del sinistro in capo ai protagonisti dello stesso: avrebbe eseguito la manovra di inversione a “U”, mentre avrebbe viaggiato ad una CP_1 Pt_1 velocità superiore rispetto al limite vigente trovandosi così impossibilitato ad evitare l'urto. Parte convenuta ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Perché l'Ecc.mo Tribunale, autorizzata in limine litis la chiamata di terzo nei confronti di così come specificata in atti, e fissata altra udienza di comparizione ex Art. CP_4
269 CPC, RESPINGA le pretese attoree siccome infondate ed eccessive. Vinte le spese. In ipotesi: tenuto conto della
pagina 2 di 11 corresponsabilità attribuibile all'attore nella determinazione del sinistro per aver tenuto velocità eccessiva e non prudenziale, voglia ex Artt. 2054 e 1227 CIV stabilire quanto effettivamente dovuto quale danno differenziale liquidabile”. CP_ A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, in data 30.9.2022 si è costituito in giudizio che ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pistoia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: 1) Per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea ed accertamento e declaratoria di responsabilità integrale ed esclusiva dei convenuti come citati in giudizio, nella determinazione del sinistro stradale avvenuto il 15.06.2019, come dettagliato in premessa, e nelle conseguenti lesioni personali subite dal sig. in subordine e salvo gravame, per l'ipotesi di responsabilità Parte_1 prevalente o concorrente, dei convenuti come e per quanto di ragione, dichiarare il diritto dell a rivalersi nei confronti CP_4 dei convenuti, in solido tra loro, e per l'effetto, condannare i predetti convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni, biologico, patrimoniali e non patrimoniali, detraendo dal risarcimento danni complessivo le somme corrispondenti alla SA
, da versarsi in favore dell' nella misura di €. 33.929,83 (euro trentatremila novecentoventinove/83), o di CP_4 CP_4 quella maggiore o minore che sarà indicata se del caso in corso di giudizio, salvo variazione per aggiornamento del costo ex art.
116 DPR 1124/65, nei limiti del danno civilistico, o della somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali, con decorrenza, per le somme pagate in favore dell'infortunato, dalla data della loro erogazione fino all'effettivo soddisfo;
2) Gradatamente, accogliere la domanda trasversale e/o riconvenzionale di pagamento in SA e,
CP_4 accertata la responsabilità dei convenuti come sopra, dichiarare il diritto dell a rivalersi di tutti i danni, biologico,
CP_4 patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti dei convenuti responsabili civili come chiamati in atti o come di giustizia, con pagamento in favore dell' del costo dell'infortunio e condanna dei convenuti, in solido tra loro, o come di ragione, al
CP_4 pagamento, in favore dell' , della somma di €. 33.929,83 (euro trentatremila novecentoventinove/83), o di quella che
CP_4 sarà indicata se del caso in corso di giudizio, o da liquidarsi in separata sede, salvo variazione per aggiornamento del costo ex art. 116 DPR 1124/65, nei limiti del danno civilistico, o della somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con la decorrenza suindicata;
3) In ogni caso, tenere esente l' da qualsiasi accertamento
CP_4
e/o condanna o conseguenza pregiudizievole, anche sotto il profilo delle spese del presente giudizio;
4) Condannare chi e come di ragione al pagamento di spese e competenze di causa in favore dell' ; gradatamente, disporre la compensazione CP_4 integralmente o parziale delle stesse, con esonero di da ogni provvedimento di soccombenza processuale” (cfr. note CP_4 conclusive dell'11.7.2025).
I convenuti e sono stati dichiarati contumaci alla prima udienza del CP_2 CP_1
25.10.2022.
Sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con note conclusive del 7.7.2025 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “(..) Controparte_3 chiedendo la reiezione delle domande attoree così come formulate e, dunque: “come in comparsa di costituzione e risposta
22.4.22”. “In ipotesi: per la totale ovvero parziale compensazione delle spese di lite”.
Svolta istruttoria documentale, per testimoni ed a mezzo CT, precisate le conclusioni, la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., depositati pagina 3 di 11 all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. Sul merito
1. La domanda attorea è fondata per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
All'esito dell'istruttoria orale e documentale espletata ritiene il Tribunale di potere addivenire ad una esatta ricostruzione delle modalità del sinistro di cui è causa, con la conseguente attribuzione a , CP_1 conducente della vettura Citroen C3 targata EJ080GS di proprietà del sig. , dello specifico CP_2 contributo causale al danno occorso.
Occorre premettere che la ricostruzione della dinamica dell'incidente di cui al rapporto redatto dalla Polizia
Municipale del acquisito agli atti (cfr. doc. n. 2 di parte attrice), soccorre Controparte_5
a tal fine, riportando il fatto storico dell'avvenuta collisione nonché dell'atto causativo del sinistro.
Vi si legge, infatti, che l'autovettura Citroen C3 targata EJ080GS, condotta dal sig. e di CP_1 proprietà del sig. , dopo aver effettuato una sosta su via Francesca Pazzera civico 183, “con CP_2 direzione di marcia da sud a nord, ripartiva ed effettuava la manovra di inversione a “U” per percorrere la suddetta via con direzione da nord a sud. Nell'effettuare tale manovra entrava in collisione con il veicolo “A”” [ossia con il motociclo
Honda targato VI 163480, condotto dal proprietario sig. , “condotto dal sig. che Parte_1 Parte_1 transitava con direzione da nord verso sud”.
Tali circostanze sono state confermate in sede di escussione testimoniale all'udienza del 23.5.2023 dagli agenti del Comando di Polizia Municipale intervenuti sul luogo dell'incidente.
Peraltro, in sede di dichiarazioni spontanee rese dal nell'immediatezza del sinistro ai suddetti agenti, il CP_1 medesimo ha confermato di aver effettuato la manovra di inversione a “U” vietata dal Codice della Strada, omettendo, altresì, di concedere la precedenza al mezzo che sopraggiungeva in direzione opposta, condotte sanzionate ai sensi dell'art. 154 commi 3, 6, 7 e 8 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
A ciò si aggiunga che al sig. è stata contestata anche la violazione dell'art. 186 comma 2 del CP_1 citato decreto in quanto positivo all'alcoltest con tasso alcolemico di 0,97 g/l nell'immediatezza del sinistro con conseguente ritiro della patente.
Parimenti, l'individuazione della condotta stradale da cui è scaturito il sinistro è acclarata, altresì, dal testimone oculare, sig. , il quale al momento dell'incidente si trovava a bordo strada sulla Testimone_1
Via Pazzera al civico n. 191 intento a parlare con un conoscente ed ha dichiarato: “(…) Ho visto un veicolo C3 di colore nero fare inversione a “U” all'altezza del guardrail della corsia opposta ovvero direzione da Monsummano a
Larciano. Mentre effettuava questa inversione di marcia, ho sentito un forte urto ed ho visto una moto proveniente dal
Cintolese direzione Larciano (nord – sud) che impattava nella parte anteriore laterale destra dell'autovettura. Preciso che
l'autovettura al momento del sinistro si trovava perpendicolare al motociclo, occupando completamente la corsia di marcia del
pagina 4 di 11 motociclo stesso (destra). Ho visto il centauro dopo l'impatto volare, battendo inizialmente con il braccio destro contro la bauliera dell'autovettura di mia proprietà in sosta e successivamente ha picchiato il ginocchio destro in terra e poi rotolare sul suolo per alcuni metri fino ad arrestarsi sul ghiaino. Il conducente dell'autovettura dopo l'impatto continuava la sua manovra per alcuni metri parcheggiando l'auto sulla destra direzione Larciano dopodiché il conducente stesso scendeva dall'auto spostando dal centro strada un pezzo di paraurti (mascherina) e faro, precisamente ove è avvenuto l'impatto. Ha prestato soccorso” (cfr. doc. n. 2 di parte attrice).
Infine, ritiene questo giudice che la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte dei due convenuti contumaci, ai quali è stata regolarmente notificata la relativa ordinanza, valga, ai sensi dell'art. 232 c.c., a ritenere pacifiche le circostanze dedotte nell'interpello.
Vi è prova, dunque, che - con il proprio comportamento – abbia causato il sinistro, CP_1 originando il danno di cui viene chiesto ristoro.
Ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro, questo Giudice ritiene ampiamente superata la presunzione del concorso di colpa di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., invocata da ed Controparte_3 esclude, pertanto, l'applicazione di tale norma al caso di specie, visto il suo carattere sussidiario e la sua operatività solo nelle ipotesi di mancata prova e omesso accertamento delle condotte di guida tenute dai conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro. In particolare, secondo il costante orientamento della
Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 12524 del 22.9.2000), la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. viene superata quando, all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza. In relazione a tale ultimo aspetto, peraltro, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (cfr. Cass. civ. n. 1724 del 17.2.1987).
Nel caso di specie, infatti, non è provato che l'attore conducesse il motociclo oltre il limite consentito di 30 km/h, come invece asserito dalla Compagnia assicuratrice, ma, al contrario, la circostanza che i mezzi coinvolti nell'urto non abbiano riportato danni gravi (la moto ha riportato un danno pari ad € 400,00 – cfr. doc. n. 23 fascicolo di parte attrice) permette di presumere che avesse tenuto una condotta Parte_1 diligente.
La domanda di risarcimento avanzata da parte attrice merita, quindi, accoglimento.
Ciò posto, in punto di quantum debeatur si osserva quanto segue.
Risulta dai referti allegati in atti (cfr. doc. n. 18,19,20 fascicolo di parte attrice) e dalla CT medico legale espletata in causa che, in conseguenza del sinistro de quo, il sig. ha riportato un politrauma con Parte_1 trauma cranico senza perdita di coscienza, frattura lussazione omero sinistro con interessamento sensitivo del nervo ulnare sinistro al gomito, frattura della gamba destra trattata con osteosintesi con placca e viti, pagina 5 di 11 frattura delle dita del piede destro e ferita lacero contusa del ginocchio destro con perdita di sostanza cutanea. Il Consulente ha constatato come “Le lesioni subite in seguito all'infortunio del 15 giugno 2019 hanno determinato uno Danno Biologico Temporaneo (DBT) di complessivi e giustificabili giorni 180 (centottanta) di cui i primi 45
(quarantacinque) quale DB Assoluto;
altri 45 (quarantacinque) DBT parziale al 75%, altri 45 (quarantacinque) giorni come DBT parziale al 50% (cinquanta per cento) ed altri 45 (quarantacinque) giorni come DBT parziale al 25%
(venticinque per cento). Alle lesioni subite residua un Danno Biologico Permanente (DBP), incidente sull'integrità somato psichica nella misura del 18% (diciotto per cento). Non si ritiene che le predette lesioni siano suscettibili di ulteriore evoluzione.
Tali postumi non incidono sulla capacità lavorativa specifica del Signor (cfr. pag. 16 CT). Parte_1
Le conclusioni richiamate, cui è pervenuto il Consulente, sono pienamente condivise da questo Giudice, poiché congruamente motivate ed esaustive, oltre che prive di vizi logici e totalmente coerenti con la documentazione versata in atti.
Per la liquidazione del danno non patrimoniale, ritiene questo giudice di applicare le tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano, posto che la tabella unica nazionale di cui all'art. 138 del codice delle assicurazioni private in relazione alle lesioni macro-permanenti, quali quelle riportate dall'attore in quanto superiori a 9 punti percentuali, non è applicabile ai sinistri occorsi in data antecedente al 5.3.2025 ossia all'entrata in vigore del D.P.R. n. 12 del 13.1.2025 con cui la suddetta tabella è stata adottata.
Al riguardo si osserva che la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone l'individuazione di un parametro di riferimento uniforme da adattarsi alle circostanze del caso concreto e che, in assenza di precisi riferimenti normativi, un oggettivo parametro di valutazione può essere individuato nei valori tabellari elaborati dal Tribunale di Milano (in tal senso si veda Cass. civ. n. 12408/2011).
Pertanto, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (51 anni) e della misura della invalidità permanente stimata dal CT al 18%, applicando il valore monetario del punto danno biologico di euro 3.570,28 nonché il demoltiplicatore di 0,750 indicati nelle tabelle milanesi aggiornate all'anno 2024, il danno biologico permanente va liquidato nella somma di euro 48.199,00, mentre il danno biologico temporaneo in euro 12.937,50 (di cui euro 5.175,00 per invalidità temporanea totale, euro 3.881,25 per invalidità temporanea parziale al 75% , euro 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 50%, euro
1.293,75 per invalidità temporanea parziale al 25%).
Nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta all'attore a titolo di personalizzazione, in quanto non è stato né allegato né provato che il sinistro abbia alla medesima parte causato danni che esulano da quelli normalmente riconducibili a quel dato baremes medico legale (cfr. Cass. 7513/2018 e Cass. 14364/2019).
Con riferimento ai danni non patrimoniali diversi lamentati dall'attore e, segnatamente, al danno morale, o
“danno da sofferenza soggettiva interiore”, sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità, deve evidenziarsi come lo stesso abbia assunto, all'interno dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, una dimensione autonoma e separata da quella del danno biologico/dinamico-relazionale (cfr. da ultimo Cass. pagina 6 di 11 15733/2022).
Pertanto, non solo non costituisce più duplicazione risarcitoria individuare una somma a titolo di riparazione della sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, ma, per poter ottenere un risarcimento a tale titolo, il soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria deve provare la sussistenza del danno morale quale autonoma voce di danno.
Questo significa però che, persistendo la natura di danno conseguenza del c.d. danno morale, il danneggiato è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
In punto di prova si è più volte affermato che il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza. Il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Tanto premesso, stante la carenza di specifiche allegazioni in punto di quantum del danno morale risarcibile, si ritiene congruo liquidare detta voce di pregiudizio applicando un incremento per sofferenza soggettiva in misura pari al 10% sul punto danno biologico liquidato in base alle Tabelle di Milano (=3.570,28), talché il relativo importo va determinato in € 6.426,54 (=357,03 x18).
Con riferimento al danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute dall'attore in conseguenza del sinistro, si richiama la valutazione di congruità effettuata dal Consulente alle pagine 16 e 17 del proprio elaborato peritale, laddove afferma: “Le spese sostenute e prodotte in atti sono le seguenti: Noleggio carrozzina 100,00€
+ 40.98€ Comoda 80,00€ Ticket ausl 15,00€ 06.07.2019; + 38,00€ 22.07.19; + 15,00€ 22.07.2019; 22,00 del
15.10.2019; 17,00€ del 17.10.2019; elettrostimolatore: 46,73€ certificato medico Dott. 25.07.2019 60,00€ Per_1
Cont fisioterapia da 338,00€ 27.08.2019; scontrino farmaceutico 44,80€ del 27.08.2019; Capuano del Persona_2
03.09.19 per 252,00€; 27.09.2019 per 252,00€; 252,00€ del 16.10.19; 252,00€ del 27.11.2022; 252,00 del
04.08.2020 visita neurologica Dott. 122,00€ trasporti sanitari (8) 122,00€ RMN spalla e braccio Sn 46,15€ Per_3
Invio referti 5,00€ (non di pertinenza medica)Visita ortopedica ausl 152,00€ del 31.10.2019 RMN muscolo scheletrica
38,00€ del 10.01.2020 Visita ortopedica ausl del 11.02.2020 92,00€ Pagamento comune di Monsummano Terme del
10.08.2020 per 65,00€ (non di pertinenza medica) FKT RI AE RO del 07.09.2020 per 325,00€
Certificazione dottoressa 50,00€ x 8 = 400,00€ CTP medico legale Dott. 610,00€ Tutte le CP_7 Persona_4 spese paiono congrue e motivate. Le uniche due spese non di competenza sono quelle elencate per comune di Monsummano
Terme per 65,00€ ed invido dischetti per 5,00€ (in quanto non di natura medica)” e così per un totale di euro
3.984,66, mentre le spese sostenute di natura non medica ammontano ad euro 70,00.
In merito alle spese sostenute dalla parte attrice per l'attività di assistenza legale stragiudiziale deve essere tenuto presente che la Corte di Cassazione afferma che condizione per porre le stesse a carico del pagina 7 di 11 danneggiante è la verifica circa l'utilità dell'attività in questione, da effettuarsi con valutazione ex ante;
inoltre la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, in ragione del presumibile esito futuro del giudizio, con esclusione delle spese inutili e superflue (Cassazione S.U., sentenza n. 16990 del 2017).
In questo senso, avuto riguardo all'effettiva attività stragiudiziale svolta ed alla sua utilità concreta rispetto agli obiettivi perseguiti(si consideri l'acconto versato), secondo una valutazione ex ante, la relativa pretesa risarcitoria appare meritevole di accoglimento in misura pari ad € 2.410,00, corrispondente ai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 26.000 ad 52.000) di cui parametri di cui al DM n. 55/14, oltre €
13,00 per spese documentate per l'attivazione della negoziazione assistita (cfr. doc. 15-15 fasc. att.).
Pertanto, il danno patrimoniale subito deve essere liquidato all'attualità in complessivi € 6.477,66
(=4.054,66 + 2.410,00 + 13,00), essendo già stato liquidato il danno relativo al motociclo (cfr. doc. 23 fascicolo di parte attrice).
Alla luce delle conclusioni sopra richiamate della consulenza tecnica d'ufficio nessun risarcimento ulteriore può essere riconosciuto all'attore per la lamentata lesione della capacità lavorativa specifica.
Quanto all'indennizzo corrisposto da la detrazione deve avvenire nei termini che seguono. CP_4
In materia di danno differenziale, infatti, la Suprema Corte ha statuito il seguente principio: “in tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l ) CP_4 devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo” (cfr. Cass. 30293/2023).
Nel caso di specie, prima di poter applicare eventuali detrazioni al suddetto credito risarcitorio, occorre procedere all'esame della natura, nonché della funzione, delle somme già erogate da al danneggiato CP_4 al fine di comprendere se queste corrispondano alle specifiche tipologie di pregiudizio liquidate a titolo di risarcimento.
Ebbene, dall'esame del prospetto allegato in atti (cfr. attestato di costo del 9.4.2024 - documento allegato alle note scritte dell'11.7.2025 di parte ) emerge che l'importo di € 7.314,36 è stato corrisposto CP_4 dall'ente a titolo di indennità per inabilità temporanea;
trattasi di importo volto a risarcire il danno patrimoniale consistente nell'impossibilità per il danneggiato durante i giorni di malattia di svolgere regolarmente la propria attività lavorativa e non di un'indennità volta a ristorare un pregiudizio di natura biologica-non patrimoniale.
Tale indennizzo, pertanto, non può essere decurtato dal quantum poc'anzi liquidato.
pagina 8 di 11 Del pari, con riferimento agli ulteriori importi (nello specifico, € 220,00 per accertamento medico-legale, €
75,00 per visita specialistica, € 61,98 per visite accertamento postumi, € 32,50 per certificazioni medico legali, € 80,00 per rimborso spese di viaggio), trattasi di somme che l'attore non ha percepito, di talché non possono essere decurtate.
Deve, al contrario, essere decurtato dall'importo supra liquidato a titolo di danno biologico permanente la somma pari ad € 26.145,99 (di cui € 18.875,49 per indennizzo danno biologico, € 513,98 per aumento straordinario D.M. 27.3.2009, € 2.542,44 per integrazione rendita, € 4.214,08 per acconti e ratei già pagati).
Deve altresì essere decurtato l'ulteriore importo di € 10.000,00 ricevuto in data 14.7.2020 da
[...] imputato a titolo di acconto sul danno biologico (cfr. doc. 9 fasc. att.). Controparte_3
Ne consegue che l'ammontare di detta voce di danno spettante all'attore viene a ridursi ad € 12.053,01 (=
48.199,00-26.145,99-10.000,00).
In conclusione, il credito risarcitorio dell'attore deve essere determinato in moneta attuale in € 31.417,05 per danno non patrimoniale complessivamente inteso (di cui € 12.053,01 per danno biologico permanente residuo al netto delle somme già percepite da e da € 12.937,50 per danno biologico CP_4 CP_3 temporaneo, € 6.426,54 per danno morale) ed in € 6.477,66 per danno patrimoniale.
In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio
1995 n. 1712 (di recente si v. Cass. 19987/2016), sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento.
Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente indicata a titolo di danno non patrimoniale - calcolata alla attualità - deve essere devalutata alla data del sinistro (cd. aestimatio) (15.6.2019). Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Sul danno patrimoniale, spettano, quanto alle spese già sostenute, interessi e rivalutazione calcolati dai singoli esborsi e sino al saldo.
Il pagamento di tutte le somme innanzi precisate è da porsi solidalmente a carico dei convenuti
[...]
e ai sensi dell'art. 2054 commi 1 e 3 c.c., in quanto rispettivamente conducente e CP_1 CP_2 proprietario del veicolo Citroen C3 targata EJ080GS responsabile del sinistro, nonché della compagnia di pagina 9 di 11 assicurazione tenuta contrattualmente a manlevare dalla Controparte_3 CP_2 responsabilità connessa alla circolazione del veicolo in forza di rapporto contrattuale con esso pacificamente intervenuto.
2. Quanto alla domanda di SA avanzata da nei confronti dei convenuti, l'Ente ha chiesto la CP_4 restituzione dell'intera somma versata all'attore e pari ad € 33.929,83. CP_ Sul punto, ha statuito la Corte di Cassazione che “l' ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ex art.
68 (che non vengono più in rilievo nel presente giudizio), così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex artt. 86 e ss. cit., perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti (l'assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili, e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale si trasferisce in capo
a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1916 c. c.. A tal fine, nulla rileva che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro, od altri pregiudizi patrimoniali di sorta” (cfr. Cass. civ. n. 3296 del 12.2.2018).
In conseguenza, all'assicuratore spetta l'intero ammontare del trattamento previdenziale corrisposto al danneggiato, atteso che il diritto di surrogazione trova il suo presupposto e il suo limite nella corresponsione dell'indennità all'assicurato e comporta che nei limiti di questa l'assicuratore gli si sostituisca integralmente nel suo credito risarcitorio.
La domanda di SA , pertanto, merita accoglimento con riferimento al valore di € 33.929,83, a cui CP_4 andranno applicati, trattandosi di credito di valore, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, secondo il criterio fatto proprio dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 1712/95, a partire dalla data dell'esborso.
Sul totale delle somme così calcolate competeranno poi gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo ex art. 1282 c.c.
2. Sulle spese di lite
Quanto al rapporto processuale intercorso tra attore e parti convenute, le spese di lite seguono la soccombenza di queste ultime e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 55/2014, aggiornato con DM 147/2022, in base al decisum (da euro 26.000 ad euro 52.000) e all'attività processuale svolta, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi del giudizio, ad eccezione della fase decisionale per la quale sono applicati compensi inferiori ai medi per la modalità semplificata di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Per le stesse ragioni le spese di CT (liquidate in data 12.12.2023) vengono poste per l'intero a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
Quanto al rapporto processuale intercorso con , le spese di lite si compensano integralmente attesa CP_4 la mancata contestazione operata dalla chiamante soccombente in ordine alla sussistenza e all'ammontare della domanda di SA avanzata dall'ente.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
a) dichiara la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro del 15.6.2019, di cui è CP_1 causa e, per l'effetto,
b) condanna i convenuti sig.ri , e in solido tra CP_1 CP_2 Controparte_3 loro, al pagamento in favore dell'attore, sig. del c.d. danno differenziale pari ad euro Parte_1
31.417,05 per danno non patrimoniale e ad euro 6.477,66 per danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
c) condanna i convenuti sig.ri , e in solido tra CP_1 CP_2 Controparte_3 loro, a pagare ad la somma di euro 33.929,83 oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte CP_4 motiva;
d) condanna i convenuti sig.ri , e in solido tra CP_1 CP_2 Controparte_3 loro a pagare all'attore, sig. le spese di lite che si liquidano per l'intero in euro 6.164,00 per Parte_1 compensi professionali, in euro 841,95 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%, oltre CPA ed IVA, come per legge se dovuti, da versarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
e) compensa le spese di lite in relazione al rapporto processuale intercorso con;
CP_4
f) pone le spese di CT, già liquidate in corso di causa, a carico delle parti convenute, , CP_1 [...]
e in solido tra loro. CP_2 Controparte_3
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 25.7.2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
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