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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5726/2023 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore - rappresentato e difeso dall'Avv. G. Cantelli
CONTRO
CP_1
- Convenuto - rappresentata e difesa dagli Avv. D. Beraldi e S. Vaccari
in punto a: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza cartolare del 16/1/2025, con discussione ai sensi dell'art. 281 sexies C.p.c., la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, in accoglimento dell'opposizione proposta con il presente atto, In via preliminare: rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
Nel merito: richiamate le difese, eccezioni e contestazioni svolte nella narrativa del presente atto, in via principale
- accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena n. 1805/2023 del 24/07/2023 che si oppone è stato emesso in carenza dei requisiti espressamente richiesti dalla legge per la sua emissione, previsti dagli artt. 633 e 634 c.p.c., e pertanto revocare il suddetto decreto ingiuntivo ovvero dichiararlo nullo, inefficace o come meglio con ogni consequenziale pronuncia del caso e di legge;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che il Sig. in proprio e quale titolare della Parte_1 omonima ditta individuale avendo adempiuto esattamente alle obbligazioni contrattuali nulla deve in pagamento, per alcun titolo o ragione, a per il contratto di Franchising del 25/10/2021, CP_1 stipulato tra in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale e Parte_1 CP_1 nonché accertare e dichiarare l'illegittimità, erroneità o come meglio, della risoluzione contrattuale comunicata in data 4/04/2023 nonché l'illegittimità dell'applicazione e conseguente quantificazione operata da parte di della penale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
7.2.2 del contratto di CP_1 Franchising del 25/10/2021 per cui è causa e per l'effetto revocare il D.I. n. 1805/2023 emesso dal Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento R.G. n. 4318/2023 perché concesso in assenza dei presupposti di legge, e comunque rigettando siccome inammissibili, improcedibili, infondate, non provate o come meglio tutte le domande proposte da nei confronti di in CP_1 Parte_1 proprio e quale titolare della omonima ditta individuale.
In subordine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1384 c.c., rideterminare equamente la penale stabilita dall'art.
7.2.2 del contratto inter partes, tenuto conto dell'adempimento da parte di Parte_1 e dell'interesse che aveva all'adempimento successivamente al recesso, nonché in
[...] CP_1 considerazione dell'eccessivo ammontare della penale medesima. In via riconvenzionale, in forza dell'avvenuto recesso di cui sopra, condannare al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 1.670,19 o la diversa somma maggiore o Parte_1 minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.
In via istruttoria con riserva di ulteriori produzioni ed articolazioni di richieste istruttorie.”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, A. IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE:
- concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1805/2023 D.I., n. 4318/2023 R.G., emesso in data 24.7.2023 dall'Ill.mo Giudice del Tribunale di Modena, Dott. Giuseppe Pagliani, notificato ex adverso dalla scrivente in data 25.7.2023, non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
B. NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare che il Sig. sottoscriveva il contratto di franchising “Husse” Parte_1 del 21.10.2021, accettando, espressamente, tutte le condizioni e pattuizioni economiche ive contenute
(doc. n. 2 cit.);
- accertare e dichiarare che Sig. si rendeva inadempiente, non provvedendo al Parte_1 pagamento del canone di locazione pattuito nei termini previsti, né al rispetto di quanto previsto al punto 7.2.2 del contratto di franchising “Husse” del 21.10.2021, salvo altro;
- rigettare l'opposizione avversaria confermando il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte condannando il Sig. a pagare la somma di euro 49.410,00, oltre agli interessi Parte_1 moratori ex artt. 4 e 5 D.lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza dei termini di pagamento sino al saldo effettivo, oltre alle spese della presente procedura, ai compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15%, ad Iva, se ed in quanto dovuta, e Cpa, come per legge, ed oltre alle successive e occorrende, ovvero della maggior o minor somma che risulterà ad esito dell'istruttoria;
- rigettare, altresì, la domanda riconvenzionale avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni meglio esplicate in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, , Parte_1 sia in proprio sia nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1805/2023, emesso dall'intestato Tribunale in data 24/07/2023, su ricorso della società per CP_1
l'importo, in linea capitale, di € 49.410,00, oltre interessi e spese di procedura, asseritamente dovuto a titolo di penale, come da previsione di cui all'art.
7.2.2 del contratto di franchising “Husse” sottoscritto in data 21/10/2021.
2 2. A fondamento dell'opposizione, parte attrice ha eccepito: i) la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per essere stato, quest'ultimo, emesso sulla base di una fattura pro forma mai inviata prima e, comunque, inidonea a fungere, ai sensi dell'art. 634
c.p.c., a valida prova scritta del credito azionato;
ii) l'inapplicabilità, al caso di specie, della penale indicata nella domanda monitoria e, per l'effetto, la non debenza delle somme pretese in pagamento;
iii) l'illegittima risoluzione contrattuale comunicata, a mezzo pec, da controparte in data 4/04/2023, in applicazione di quanto previsto dall'art. 7.3 (“Clausola risolutiva espressa”) per essersi, il contratto, già sciolto a seguito del recesso esercitato da;
iv) l'assenza di un inadempimento Parte_1
colpevole dell'opponente e la condotta diligente da questi tenuta per tutta la durata del rapporto contrattuale, anche dopo il recesso, comunicato in data 27/02/2023, nell'osservanza delle tempistiche contrattualmente pattuite;
v) l'eccessività ex art. 1384 c.c. delle somme indicate a titolo di penale rispetto a quanto pattuito in contratto.
Parte convenuta opposta, costituendosi nell'ambito del presente giudizio, ha ribadito la piena legittimità del credito ingiunto in pagamento in ragione del grave e duraturo inadempimento dell'opponente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con ordinanza in data 16/4/2024, con la quale era stata rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, è stato osservato quanto segue: <<- la prova scritta giustificante ex art. 634 c.p.c. l'emissione del decreto ingiuntivo opposto è da individuarsi nel contratto di franchising sottoscritto (doc. 2 opponente), costituente il titolo della pretesa creditoria azionata, non contestato dall'opponente;
- è pacifico il recesso esercitato dall'opponente con comunicazione del 28/02/2023
(cfr. doc. 14);
- a norma dell'art.
7.2.2 del contratto prodotto in atti: “In caso di qualsiasi ritardo nei pagamenti o violazione del presente contratto, il FR è tenuto a corrispondere una penale pari al doppio dei canoni mensili mancanti al termine del contratto, salvo il maggior danno.”;
3 - i presunti inadempimenti e ritardi, allegati da parte opposta, allo stato risultano confutati dalla documentazione prodotta da parte opponente, comprovanti la regolare corresponsione delle somme dovute (doc. 3-11-12-41-42). In particolare, risulta provata l'accettazione delle somme corrisposte tardivamente dall'opponente (doc. 7), oltre l'assenza di precedenti contestazioni quanto alla presunta violazione, da parte del sig. , dell'obbligo di procacciare duecento clienti nei primi sei mesi Parte_1
della vigenza del contratto e cento nei successivi sei mesi (art. 7.2.2), dedotta, per la prima volta, in questa sede e, anzi, smentita dalla corrispondenza offerta in produzione (doc. 38-39) nonché dal mancato esercizio, da parte dell'odierna opposta, della facoltà di recesso, attribuitale dall'art.
7.2.1 del contratto sottoscritto;
>>.
4. L'istruttoria successiva, anche per la dichiarazione di inammissibilità delle richieste di prova orale, non ha apportato ulteriori elementi significativi, e la causa è suscettibile di decisione sulla base della documentazione prodotta.
A prescindere da quanto avviene nella procedura monitoria, nel giudizio ordinario di cognizione che si instaura a seguito di opposizione, è il creditore che deve fornire prova di avere diritto alla prestazione pretesa.
Nel caso di specie parte attrice eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso sulla base di una mera fattura pro forma (mai nemmeno inviata prima al debitore) e dunque in violazione dell'art. 634 C.p.c..
In realtà, il provvedimento monitorio è stato emesso sulla base non della sola nota pro forma (doc. n. 3), ma anzitutto sulla base del contratto di franchising stipulato tra le parti (doc. n. 1), il quale, come appunto evidenziato nella menzionata ordinanza, non è mai stato contestato dall'opponente, e costituisce il titolo della pretesa creditoria azionata, e dunque la prova scritta ai sensi dell'art. 634 C.p.c..
5. Premesso quanto sopra, nel merito, in primo luogo risulta -come evidenziato nella già menzionata ordinanza- pacifico che il recesso contrattualmente previsto è stato esercitato dall'opponente con comunicazione del 28/02/2023 (doc. n. 14, art. 7.2.2).
Al riguardo, parte convenuta opposta chiede -con la pretesa svolta in fase monitoria- l'applicazione della clausola penale contenuta nel medesimo articolo
4 contrattuale, il quale prevede che “In caso di qualsiasi ritardo nei pagamenti o violazione del presente contratto, il FR è tenuto a corrispondere una penale pari al doppio dei canoni mensili mancanti al termine del contratto, salvo il maggior danno”.
La clausola in questione, in sintesi, prevede espressamente la facoltà di
[...]
di richiedere, in caso di inadempimento avversario, il pagamento del doppio dei CP_1
canoni dovuti dalla controparte in caso di violazione degli obblighi contrattualmente previsti.
Al centro della controversia si pone, dunque, l'accertamento dell'inadempimento di parte attrice agli obblighi contrattuali.
6. Al riguardo, come appunto espresso nella già menzionata ordinanza, “i presunti inadempimenti e ritardi, allegati da parte opposta, allo stato risultano confutati dalla documentazione prodotta da parte opponente, comprovanti la regolare corresponsione delle somme dovute (doc. 3-11-12-41-42). In particolare, risulta provata l'accettazione delle somme corrisposte tardivamente dall'opponente (doc. 7), oltre l'assenza di precedenti contestazioni quanto alla presunta violazione, da parte del sig. , dell'obbligo di procacciare duecento clienti nei primi sei mesi Parte_1
della vigenza del contratto e cento nei successivi sei mesi (art. 7.2.2), dedotta, per la prima volta, in questa sede e, anzi, smentita dalla corrispondenza offerta in produzione (doc. 38-39) nonché dal mancato esercizio, da parte dell'odierna opposta, della facoltà di recesso, attribuitale dall'art.
7.2.1 del contratto sottoscritto”.
Su questi aspetti dirimenti l'istruttoria, come già evidenziato, non ha fornito ulteriori elementi.
Nel caso di specie la prova dell'adempimento di parte attrice è, anzi, raggiunta per effetto dei seguenti elementi: dalla documentazione prodotta risulta che parte attrice ha interamente pagato i canoni mensili (doc. 3-11-12-41-42); dall'estratto conto corrente depositato (doc. n. 3) risultano tutti i pagamenti effettuati a favore di con modalità di pagamento tramite RID (doc. n. 4), a seguito della quale il CP_1
creditore può farsi accreditare dalla banca l'ammontare della singola rata;
dalla
5 comunicazione e-mail dell'1/03/2023 risulta che la convenuta opposta affermava di aver ricevuto un pagamento in eccesso e, quindi, un suo debito nei confronti di parte attrice (doc. n. 13); al riguardo parte attrice rileva che in relazione all'integrale pagamento dei canoni, parte convenuta non ha mosso nessuna contestazione, laddove il contratto specificamente prevede la comunicazione di recesso anticipato è possibile quando il franchisee è in regola con il pagamento dei canoni (doc. n. 2, art. 7.2.2.); è, pertanto, pertinente, la deduzione di parte attrice che, non avendo parte convenuta contestato la legittimità del recesso di parte attrice, ed accettando il recesso esercitato il 28/02/2023, ha, con il suo comportamento, ammesso che parte attrice era in regola con i pagamenti e con ogni altro adempimento contrattuale;
inoltre, dalla documentazione prodotta risulta che parte attrice, dopo l'esercizio del diritto di recesso, durante il periodo di preavviso ha corrisposto le somme dovute e continuato le vendite come contrattualmente previsto (doc. n. 15) e, sempre in adempimento degli obblighi contrattuali, ha comunicato alla la propria disponibilità a CP_1
riconsegnarle la merce già acquistata e rimasta invenduta alla fine del periodo di preavviso (doc. nn. 16 e 21).
7. Quanto, in particolare, al profilo di inadempimento dedotto da parte convenuta con riferimento all'obbligo di procacciare “200 clienti nei primi 6 mesi della vigenza del contratto e 100 nei successivi sei mesi”, va ribadito quanto già rilevato nella menzionata ordinanza, ossia che sotto questo profilo la violazione è stata “dedotta, per la prima volta, in questa sede”, in quanto, appunto, non è mai stata fatta valere prima da parte convenuta, né in via stragiudiziale con contestazione specifica, e nemmeno è con il ricorso monitorio;
in ogni caso, la contestazione è, in concreto,
“smentita dalla corrispondenza offerta in produzione (doc. 38-39) nonché dal mancato esercizio, da parte dell'odierna opposta, della facoltà di recesso, attribuitale dall'art.
7.2.1 del contratto sottoscritto”; detta clausola 7.2.1 del contratto, infatti, prevede la facoltà della convenuta di “recedere tramite raccomandata a.r. da inviarsi preavviso scritto di almeno 6 (sei) settimane, qualora il FR non acquisisca un minimo di 100 clienti ogni 200.000 abitanti di territorio acquisito nei primi 6 mesi di inizio attività e/o 200 clienti ogni 200.000
6 abitanti di territorio acquisito nel primo anno di attività”; nell'attribuire, quindi, una facoltà di recedere dal contratto, non prevede tuttavia l'applicazione di penali, e si riferisce esclusivamente al primo anno di vigenza del contratto;
è un dato storico che la facoltà di recesso stessa non sia stata esercitata, oltre che, come già rilevato, la violazione non sia stata contestata, non avendo parte convenuta mai eccepito nulla al riguardo.
Parte convenuta ha, invece, inviato comunicazione di risoluzione contrattuale a parte attrice, la quale, peraltro, per le evidenze sopra richiamate, è inefficace, e ciò non solo perché è stata comunicata il giorno 7/4/2023, cioè oltre due mesi dopo la comunicazione di recesso da parte dell'attore in data 1/3/2023 (doc. nn. 14 e 17), e dunque quando non era più possibile risolvere un contratto già sciolto per gli effetti del recesso del franchisee, e nemmeno perché la risoluzione non è stata comunicata a personalmente a parte attrice (doc. n. 17), ma perché mancante dei presupposti previsti nel contratto, non sussistendo -come già visto- l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali. D'altronde, risulta provato (doc. n. 15) anche che, durante il periodo successivo al recesso, parte attrice ha continuato le vendite come contrattualmente previsto, e ciò almeno finché la convenuta non ha bloccato l'accesso al gestionale e disattivato la casella e-mail.
8. Per effetto delle esposte risultanze istruttorie, risulta infondata la pretesa di pagamento azionata in via monitoria dalla convenuta opposta.
L'accertamento dell'insussistenza dell'inadempimento comporta, di conseguenza, anche che risulta fondata la domanda riconvenzionale il pagamento svolta da parte attrice opponente, di cui parte convenuta eccepisce l'infondatezza esclusivamente in base all'eccepito inadempimento.
Pertanto, parte convenuta opposta va condannata al pagamento in favore di parte attrice delle somme richieste, e precisamente: il rimborso di deposito cauzionale e caparra prestate, per complessivi € 722,00 (doc. nn. 2 e 5); il rimborso della somma di € 549,00 addebitata sine titulo (in considerazione del recesso e dell'avvenuto pagamento del preavviso fino ad agosto 2023) dalla convenuta con RID in data
2/10/2023 (doc. n. 18); il pagamento di € 399,19 pari al valore della merce acquistata
7 e invenduta (doc. n. 21) rimasta a parte attrice in giacenza perché la riconsegna è stata bloccata dal 4/09/2023 dalla convenuta (doc. n. 16), in violazione dell'art.
7.2.2. del contratto che prevede: “Al termine dei 6 mesi, il FR restituirà tutto il materiale in suo possesso come previsto al punto 4.12 del presente contratto. Per la merce invenduta e ancora vendibile riceverà una nota di credito pari al valore corrisposto al momento dell'acquisto”.
9. In conseguenza di quanto precede, il decreto ingiuntivo va revocato in accoglimento dell'opposizione. Inoltre, in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte opponente, la convenuta va condannata al pagamento della somma di € 1.670,19, oltre interessi in misura legale a far tempo dalla data della domanda giudiziale (non constando diversa data di messa in mora), e dunque dal
4/10/2023 (notifica dell'atto di citazione) fino all'effettivo saldo.
10. Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, in accoglimento dell'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1805 emesso dal Tribunale di Modena in data 24/7/2023, revoca il predetto decreto ingiuntivo;
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, dichiara tenuto e condanna a corrispondere a la somma CP_1 Parte_1 di € 1.670,19, oltre interessi legali dalla data del 4/10/2023 fino a quella di saldo effettivo;
dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese Parte_1 CP_1 processuali che liquida nella misura di complessivi € 4,380.35, di cui € 571.35 per spese, oltre accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il giorno 17/12025 e contestualmente depositato nel sistema telematico
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5726/2023 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore - rappresentato e difeso dall'Avv. G. Cantelli
CONTRO
CP_1
- Convenuto - rappresentata e difesa dagli Avv. D. Beraldi e S. Vaccari
in punto a: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza cartolare del 16/1/2025, con discussione ai sensi dell'art. 281 sexies C.p.c., la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, in accoglimento dell'opposizione proposta con il presente atto, In via preliminare: rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
Nel merito: richiamate le difese, eccezioni e contestazioni svolte nella narrativa del presente atto, in via principale
- accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena n. 1805/2023 del 24/07/2023 che si oppone è stato emesso in carenza dei requisiti espressamente richiesti dalla legge per la sua emissione, previsti dagli artt. 633 e 634 c.p.c., e pertanto revocare il suddetto decreto ingiuntivo ovvero dichiararlo nullo, inefficace o come meglio con ogni consequenziale pronuncia del caso e di legge;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che il Sig. in proprio e quale titolare della Parte_1 omonima ditta individuale avendo adempiuto esattamente alle obbligazioni contrattuali nulla deve in pagamento, per alcun titolo o ragione, a per il contratto di Franchising del 25/10/2021, CP_1 stipulato tra in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale e Parte_1 CP_1 nonché accertare e dichiarare l'illegittimità, erroneità o come meglio, della risoluzione contrattuale comunicata in data 4/04/2023 nonché l'illegittimità dell'applicazione e conseguente quantificazione operata da parte di della penale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
7.2.2 del contratto di CP_1 Franchising del 25/10/2021 per cui è causa e per l'effetto revocare il D.I. n. 1805/2023 emesso dal Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento R.G. n. 4318/2023 perché concesso in assenza dei presupposti di legge, e comunque rigettando siccome inammissibili, improcedibili, infondate, non provate o come meglio tutte le domande proposte da nei confronti di in CP_1 Parte_1 proprio e quale titolare della omonima ditta individuale.
In subordine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1384 c.c., rideterminare equamente la penale stabilita dall'art.
7.2.2 del contratto inter partes, tenuto conto dell'adempimento da parte di Parte_1 e dell'interesse che aveva all'adempimento successivamente al recesso, nonché in
[...] CP_1 considerazione dell'eccessivo ammontare della penale medesima. In via riconvenzionale, in forza dell'avvenuto recesso di cui sopra, condannare al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 1.670,19 o la diversa somma maggiore o Parte_1 minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.
In via istruttoria con riserva di ulteriori produzioni ed articolazioni di richieste istruttorie.”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, A. IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE:
- concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1805/2023 D.I., n. 4318/2023 R.G., emesso in data 24.7.2023 dall'Ill.mo Giudice del Tribunale di Modena, Dott. Giuseppe Pagliani, notificato ex adverso dalla scrivente in data 25.7.2023, non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
B. NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare che il Sig. sottoscriveva il contratto di franchising “Husse” Parte_1 del 21.10.2021, accettando, espressamente, tutte le condizioni e pattuizioni economiche ive contenute
(doc. n. 2 cit.);
- accertare e dichiarare che Sig. si rendeva inadempiente, non provvedendo al Parte_1 pagamento del canone di locazione pattuito nei termini previsti, né al rispetto di quanto previsto al punto 7.2.2 del contratto di franchising “Husse” del 21.10.2021, salvo altro;
- rigettare l'opposizione avversaria confermando il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte condannando il Sig. a pagare la somma di euro 49.410,00, oltre agli interessi Parte_1 moratori ex artt. 4 e 5 D.lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza dei termini di pagamento sino al saldo effettivo, oltre alle spese della presente procedura, ai compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15%, ad Iva, se ed in quanto dovuta, e Cpa, come per legge, ed oltre alle successive e occorrende, ovvero della maggior o minor somma che risulterà ad esito dell'istruttoria;
- rigettare, altresì, la domanda riconvenzionale avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni meglio esplicate in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, , Parte_1 sia in proprio sia nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1805/2023, emesso dall'intestato Tribunale in data 24/07/2023, su ricorso della società per CP_1
l'importo, in linea capitale, di € 49.410,00, oltre interessi e spese di procedura, asseritamente dovuto a titolo di penale, come da previsione di cui all'art.
7.2.2 del contratto di franchising “Husse” sottoscritto in data 21/10/2021.
2 2. A fondamento dell'opposizione, parte attrice ha eccepito: i) la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per essere stato, quest'ultimo, emesso sulla base di una fattura pro forma mai inviata prima e, comunque, inidonea a fungere, ai sensi dell'art. 634
c.p.c., a valida prova scritta del credito azionato;
ii) l'inapplicabilità, al caso di specie, della penale indicata nella domanda monitoria e, per l'effetto, la non debenza delle somme pretese in pagamento;
iii) l'illegittima risoluzione contrattuale comunicata, a mezzo pec, da controparte in data 4/04/2023, in applicazione di quanto previsto dall'art. 7.3 (“Clausola risolutiva espressa”) per essersi, il contratto, già sciolto a seguito del recesso esercitato da;
iv) l'assenza di un inadempimento Parte_1
colpevole dell'opponente e la condotta diligente da questi tenuta per tutta la durata del rapporto contrattuale, anche dopo il recesso, comunicato in data 27/02/2023, nell'osservanza delle tempistiche contrattualmente pattuite;
v) l'eccessività ex art. 1384 c.c. delle somme indicate a titolo di penale rispetto a quanto pattuito in contratto.
Parte convenuta opposta, costituendosi nell'ambito del presente giudizio, ha ribadito la piena legittimità del credito ingiunto in pagamento in ragione del grave e duraturo inadempimento dell'opponente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con ordinanza in data 16/4/2024, con la quale era stata rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, è stato osservato quanto segue: <<- la prova scritta giustificante ex art. 634 c.p.c. l'emissione del decreto ingiuntivo opposto è da individuarsi nel contratto di franchising sottoscritto (doc. 2 opponente), costituente il titolo della pretesa creditoria azionata, non contestato dall'opponente;
- è pacifico il recesso esercitato dall'opponente con comunicazione del 28/02/2023
(cfr. doc. 14);
- a norma dell'art.
7.2.2 del contratto prodotto in atti: “In caso di qualsiasi ritardo nei pagamenti o violazione del presente contratto, il FR è tenuto a corrispondere una penale pari al doppio dei canoni mensili mancanti al termine del contratto, salvo il maggior danno.”;
3 - i presunti inadempimenti e ritardi, allegati da parte opposta, allo stato risultano confutati dalla documentazione prodotta da parte opponente, comprovanti la regolare corresponsione delle somme dovute (doc. 3-11-12-41-42). In particolare, risulta provata l'accettazione delle somme corrisposte tardivamente dall'opponente (doc. 7), oltre l'assenza di precedenti contestazioni quanto alla presunta violazione, da parte del sig. , dell'obbligo di procacciare duecento clienti nei primi sei mesi Parte_1
della vigenza del contratto e cento nei successivi sei mesi (art. 7.2.2), dedotta, per la prima volta, in questa sede e, anzi, smentita dalla corrispondenza offerta in produzione (doc. 38-39) nonché dal mancato esercizio, da parte dell'odierna opposta, della facoltà di recesso, attribuitale dall'art.
7.2.1 del contratto sottoscritto;
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4. L'istruttoria successiva, anche per la dichiarazione di inammissibilità delle richieste di prova orale, non ha apportato ulteriori elementi significativi, e la causa è suscettibile di decisione sulla base della documentazione prodotta.
A prescindere da quanto avviene nella procedura monitoria, nel giudizio ordinario di cognizione che si instaura a seguito di opposizione, è il creditore che deve fornire prova di avere diritto alla prestazione pretesa.
Nel caso di specie parte attrice eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso sulla base di una mera fattura pro forma (mai nemmeno inviata prima al debitore) e dunque in violazione dell'art. 634 C.p.c..
In realtà, il provvedimento monitorio è stato emesso sulla base non della sola nota pro forma (doc. n. 3), ma anzitutto sulla base del contratto di franchising stipulato tra le parti (doc. n. 1), il quale, come appunto evidenziato nella menzionata ordinanza, non è mai stato contestato dall'opponente, e costituisce il titolo della pretesa creditoria azionata, e dunque la prova scritta ai sensi dell'art. 634 C.p.c..
5. Premesso quanto sopra, nel merito, in primo luogo risulta -come evidenziato nella già menzionata ordinanza- pacifico che il recesso contrattualmente previsto è stato esercitato dall'opponente con comunicazione del 28/02/2023 (doc. n. 14, art. 7.2.2).
Al riguardo, parte convenuta opposta chiede -con la pretesa svolta in fase monitoria- l'applicazione della clausola penale contenuta nel medesimo articolo
4 contrattuale, il quale prevede che “In caso di qualsiasi ritardo nei pagamenti o violazione del presente contratto, il FR è tenuto a corrispondere una penale pari al doppio dei canoni mensili mancanti al termine del contratto, salvo il maggior danno”.
La clausola in questione, in sintesi, prevede espressamente la facoltà di
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di richiedere, in caso di inadempimento avversario, il pagamento del doppio dei CP_1
canoni dovuti dalla controparte in caso di violazione degli obblighi contrattualmente previsti.
Al centro della controversia si pone, dunque, l'accertamento dell'inadempimento di parte attrice agli obblighi contrattuali.
6. Al riguardo, come appunto espresso nella già menzionata ordinanza, “i presunti inadempimenti e ritardi, allegati da parte opposta, allo stato risultano confutati dalla documentazione prodotta da parte opponente, comprovanti la regolare corresponsione delle somme dovute (doc. 3-11-12-41-42). In particolare, risulta provata l'accettazione delle somme corrisposte tardivamente dall'opponente (doc. 7), oltre l'assenza di precedenti contestazioni quanto alla presunta violazione, da parte del sig. , dell'obbligo di procacciare duecento clienti nei primi sei mesi Parte_1
della vigenza del contratto e cento nei successivi sei mesi (art. 7.2.2), dedotta, per la prima volta, in questa sede e, anzi, smentita dalla corrispondenza offerta in produzione (doc. 38-39) nonché dal mancato esercizio, da parte dell'odierna opposta, della facoltà di recesso, attribuitale dall'art.
7.2.1 del contratto sottoscritto”.
Su questi aspetti dirimenti l'istruttoria, come già evidenziato, non ha fornito ulteriori elementi.
Nel caso di specie la prova dell'adempimento di parte attrice è, anzi, raggiunta per effetto dei seguenti elementi: dalla documentazione prodotta risulta che parte attrice ha interamente pagato i canoni mensili (doc. 3-11-12-41-42); dall'estratto conto corrente depositato (doc. n. 3) risultano tutti i pagamenti effettuati a favore di con modalità di pagamento tramite RID (doc. n. 4), a seguito della quale il CP_1
creditore può farsi accreditare dalla banca l'ammontare della singola rata;
dalla
5 comunicazione e-mail dell'1/03/2023 risulta che la convenuta opposta affermava di aver ricevuto un pagamento in eccesso e, quindi, un suo debito nei confronti di parte attrice (doc. n. 13); al riguardo parte attrice rileva che in relazione all'integrale pagamento dei canoni, parte convenuta non ha mosso nessuna contestazione, laddove il contratto specificamente prevede la comunicazione di recesso anticipato è possibile quando il franchisee è in regola con il pagamento dei canoni (doc. n. 2, art. 7.2.2.); è, pertanto, pertinente, la deduzione di parte attrice che, non avendo parte convenuta contestato la legittimità del recesso di parte attrice, ed accettando il recesso esercitato il 28/02/2023, ha, con il suo comportamento, ammesso che parte attrice era in regola con i pagamenti e con ogni altro adempimento contrattuale;
inoltre, dalla documentazione prodotta risulta che parte attrice, dopo l'esercizio del diritto di recesso, durante il periodo di preavviso ha corrisposto le somme dovute e continuato le vendite come contrattualmente previsto (doc. n. 15) e, sempre in adempimento degli obblighi contrattuali, ha comunicato alla la propria disponibilità a CP_1
riconsegnarle la merce già acquistata e rimasta invenduta alla fine del periodo di preavviso (doc. nn. 16 e 21).
7. Quanto, in particolare, al profilo di inadempimento dedotto da parte convenuta con riferimento all'obbligo di procacciare “200 clienti nei primi 6 mesi della vigenza del contratto e 100 nei successivi sei mesi”, va ribadito quanto già rilevato nella menzionata ordinanza, ossia che sotto questo profilo la violazione è stata “dedotta, per la prima volta, in questa sede”, in quanto, appunto, non è mai stata fatta valere prima da parte convenuta, né in via stragiudiziale con contestazione specifica, e nemmeno è con il ricorso monitorio;
in ogni caso, la contestazione è, in concreto,
“smentita dalla corrispondenza offerta in produzione (doc. 38-39) nonché dal mancato esercizio, da parte dell'odierna opposta, della facoltà di recesso, attribuitale dall'art.
7.2.1 del contratto sottoscritto”; detta clausola 7.2.1 del contratto, infatti, prevede la facoltà della convenuta di “recedere tramite raccomandata a.r. da inviarsi preavviso scritto di almeno 6 (sei) settimane, qualora il FR non acquisisca un minimo di 100 clienti ogni 200.000 abitanti di territorio acquisito nei primi 6 mesi di inizio attività e/o 200 clienti ogni 200.000
6 abitanti di territorio acquisito nel primo anno di attività”; nell'attribuire, quindi, una facoltà di recedere dal contratto, non prevede tuttavia l'applicazione di penali, e si riferisce esclusivamente al primo anno di vigenza del contratto;
è un dato storico che la facoltà di recesso stessa non sia stata esercitata, oltre che, come già rilevato, la violazione non sia stata contestata, non avendo parte convenuta mai eccepito nulla al riguardo.
Parte convenuta ha, invece, inviato comunicazione di risoluzione contrattuale a parte attrice, la quale, peraltro, per le evidenze sopra richiamate, è inefficace, e ciò non solo perché è stata comunicata il giorno 7/4/2023, cioè oltre due mesi dopo la comunicazione di recesso da parte dell'attore in data 1/3/2023 (doc. nn. 14 e 17), e dunque quando non era più possibile risolvere un contratto già sciolto per gli effetti del recesso del franchisee, e nemmeno perché la risoluzione non è stata comunicata a personalmente a parte attrice (doc. n. 17), ma perché mancante dei presupposti previsti nel contratto, non sussistendo -come già visto- l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali. D'altronde, risulta provato (doc. n. 15) anche che, durante il periodo successivo al recesso, parte attrice ha continuato le vendite come contrattualmente previsto, e ciò almeno finché la convenuta non ha bloccato l'accesso al gestionale e disattivato la casella e-mail.
8. Per effetto delle esposte risultanze istruttorie, risulta infondata la pretesa di pagamento azionata in via monitoria dalla convenuta opposta.
L'accertamento dell'insussistenza dell'inadempimento comporta, di conseguenza, anche che risulta fondata la domanda riconvenzionale il pagamento svolta da parte attrice opponente, di cui parte convenuta eccepisce l'infondatezza esclusivamente in base all'eccepito inadempimento.
Pertanto, parte convenuta opposta va condannata al pagamento in favore di parte attrice delle somme richieste, e precisamente: il rimborso di deposito cauzionale e caparra prestate, per complessivi € 722,00 (doc. nn. 2 e 5); il rimborso della somma di € 549,00 addebitata sine titulo (in considerazione del recesso e dell'avvenuto pagamento del preavviso fino ad agosto 2023) dalla convenuta con RID in data
2/10/2023 (doc. n. 18); il pagamento di € 399,19 pari al valore della merce acquistata
7 e invenduta (doc. n. 21) rimasta a parte attrice in giacenza perché la riconsegna è stata bloccata dal 4/09/2023 dalla convenuta (doc. n. 16), in violazione dell'art.
7.2.2. del contratto che prevede: “Al termine dei 6 mesi, il FR restituirà tutto il materiale in suo possesso come previsto al punto 4.12 del presente contratto. Per la merce invenduta e ancora vendibile riceverà una nota di credito pari al valore corrisposto al momento dell'acquisto”.
9. In conseguenza di quanto precede, il decreto ingiuntivo va revocato in accoglimento dell'opposizione. Inoltre, in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte opponente, la convenuta va condannata al pagamento della somma di € 1.670,19, oltre interessi in misura legale a far tempo dalla data della domanda giudiziale (non constando diversa data di messa in mora), e dunque dal
4/10/2023 (notifica dell'atto di citazione) fino all'effettivo saldo.
10. Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, in accoglimento dell'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1805 emesso dal Tribunale di Modena in data 24/7/2023, revoca il predetto decreto ingiuntivo;
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, dichiara tenuto e condanna a corrispondere a la somma CP_1 Parte_1 di € 1.670,19, oltre interessi legali dalla data del 4/10/2023 fino a quella di saldo effettivo;
dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese Parte_1 CP_1 processuali che liquida nella misura di complessivi € 4,380.35, di cui € 571.35 per spese, oltre accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il giorno 17/12025 e contestualmente depositato nel sistema telematico
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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