TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 07/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 816/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
e da c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'AVV. CHIARA BRIZZOLARI con elezione di domicilio presso il suo studio in Pasturo (LC), via Manzoni n. 51;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 31.3.2025 assegnato per il deposito di note scritte e di seguito riportate CONCLUSIONI CONGIUNTE
1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
Il signor si impegna a spostare la propria residenza dalla casa coniugale entro il 31.12.2024. Parte_2 Per_ 2) I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_2 madre.
3) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
4) La casa coniugale sita in NA (LC), Via Quattro Novembre n. 14 di proprietà esclusiva della signora Per_ resta assegnata a quest'ultima, che la abiterà unitamente ai figli e e ciò Parte_1 Per_2 fintanto che i figli saranno economicamente indipendenti.
5) Il padre avrà diritto-dovere di tenere con sé i minori, compatibilmente con gli impegni sportivi, scolastici e personali dei ragazzi, come di seguito:
- trascorreranno due week end al mese con il padre (con pernottamento nei giorni di venerdì e sabato), tornando presso l'abitazione della madre per il pernottamento di domenica;
- nelle settimane in cui il signor avrà il turno lavorativo pomeridiano (dalle 14 alle 22) i Parte_2 minori pranzeranno con lui;
- il pomeriggio, dopo l'orario scolastico, i minori saranno accuditi alternativamente una settimana dai nonni paterni e quella successiva dai nonni materni a rotazione;
- il padre accompagnerà i figli agli sport pomeridiani dai medesimi frequentati una volta ogni due settimane
(il mercoledì o il venerdì pomeriggio), quando svolge il turno del mattino (dalle 6 alle 14) e non li vede per il pranzo dopo la scuola;
- una settimana alternata a Natale con il padre e con la madre;
- suddivisione feste pasquali: metà con il padre e metà con la madre alternate negli anni;
- ferie estive: 15 giorni anche non consecutivi con il padre da concordare preventivamente;
Per_
- i genitori si impegnano a collaborare nella gestione dei ragazzi nel fine settimana qualora e Per_2 dovessero avere impegni sportivi o ludici contemporanei che richiedano la presenza dei genitori.
Per_ 6) Entrambi i genitori si impegnano, quando saranno con e , a consentire il contatto telefonico Per_2 con l'altro genitore.
7) Contributo del padre al mantenimento dei figli e , per un importo mensile pari ad Euro 400,00 Per_1 Per_2 a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal giugno
2023 quando l'unione materiale e spirituale dei coniugi è venuta meno.
8) Inoltre, il padre provvederà a corrispondere, sempre entro il giorno 15 di ogni mese, il 50 % delle spese come da protocollo del tribunale di Lecco in data 29.3.2018 che richiama quale parte integrante dell'accordo di separazione.
Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nelle cause di diritto familiare.
Le spese extra assegno, nell'interesse dei figli, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno o in diversa misura, in proporzione al reddito, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
2 - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/
o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
9) L'assegno unico famigliare verrà richiesto da ciascun genitore pro quota e ciascuno dei coniugi si impegna a far avere ogni documentazione eventualmente richiesta ai fini dell'erogazione dell'assegno all'altro coniuge.
10) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli e si impegnano reciprocamente ad effettuare tempestivamente ogni adempimento necessario.
3 11) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di contributo al mantenimento dichiarando di essere economicamente autosufficienti e di aver definito in questa sede ogni reciproca pretesa relativa ai rapporti intercorsi durante il matrimonio.
12) Le spese legali di questo procedimento sono a carico della signora Parte_1
13) Ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello Stato Civile e di porre in essere ogni conseguente necessaria attività.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il Parte_1 Parte_2 15/09/2012 a NA (LC) e dalla loro unione sono nati i figli: , nata a [...] il Persona_3 01/10/2014 e , nato a [...] il [...], entrambi minorenni. Persona_4
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 25/06/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 189/2024 pubblicata il
07/10/2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a NA (LC) il 15/09/2012 tra e trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 Parte_2 predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2012, parte II, serie A, numero 4;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
4 3) Prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti in base al quale le spese di lite del presente procedimento sono poste integralmente a carico della sig.ra . Parte_1
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 04/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 816/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
e da c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'AVV. CHIARA BRIZZOLARI con elezione di domicilio presso il suo studio in Pasturo (LC), via Manzoni n. 51;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 31.3.2025 assegnato per il deposito di note scritte e di seguito riportate CONCLUSIONI CONGIUNTE
1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
Il signor si impegna a spostare la propria residenza dalla casa coniugale entro il 31.12.2024. Parte_2 Per_ 2) I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_2 madre.
3) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
4) La casa coniugale sita in NA (LC), Via Quattro Novembre n. 14 di proprietà esclusiva della signora Per_ resta assegnata a quest'ultima, che la abiterà unitamente ai figli e e ciò Parte_1 Per_2 fintanto che i figli saranno economicamente indipendenti.
5) Il padre avrà diritto-dovere di tenere con sé i minori, compatibilmente con gli impegni sportivi, scolastici e personali dei ragazzi, come di seguito:
- trascorreranno due week end al mese con il padre (con pernottamento nei giorni di venerdì e sabato), tornando presso l'abitazione della madre per il pernottamento di domenica;
- nelle settimane in cui il signor avrà il turno lavorativo pomeridiano (dalle 14 alle 22) i Parte_2 minori pranzeranno con lui;
- il pomeriggio, dopo l'orario scolastico, i minori saranno accuditi alternativamente una settimana dai nonni paterni e quella successiva dai nonni materni a rotazione;
- il padre accompagnerà i figli agli sport pomeridiani dai medesimi frequentati una volta ogni due settimane
(il mercoledì o il venerdì pomeriggio), quando svolge il turno del mattino (dalle 6 alle 14) e non li vede per il pranzo dopo la scuola;
- una settimana alternata a Natale con il padre e con la madre;
- suddivisione feste pasquali: metà con il padre e metà con la madre alternate negli anni;
- ferie estive: 15 giorni anche non consecutivi con il padre da concordare preventivamente;
Per_
- i genitori si impegnano a collaborare nella gestione dei ragazzi nel fine settimana qualora e Per_2 dovessero avere impegni sportivi o ludici contemporanei che richiedano la presenza dei genitori.
Per_ 6) Entrambi i genitori si impegnano, quando saranno con e , a consentire il contatto telefonico Per_2 con l'altro genitore.
7) Contributo del padre al mantenimento dei figli e , per un importo mensile pari ad Euro 400,00 Per_1 Per_2 a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal giugno
2023 quando l'unione materiale e spirituale dei coniugi è venuta meno.
8) Inoltre, il padre provvederà a corrispondere, sempre entro il giorno 15 di ogni mese, il 50 % delle spese come da protocollo del tribunale di Lecco in data 29.3.2018 che richiama quale parte integrante dell'accordo di separazione.
Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nelle cause di diritto familiare.
Le spese extra assegno, nell'interesse dei figli, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno o in diversa misura, in proporzione al reddito, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
2 - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/
o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
9) L'assegno unico famigliare verrà richiesto da ciascun genitore pro quota e ciascuno dei coniugi si impegna a far avere ogni documentazione eventualmente richiesta ai fini dell'erogazione dell'assegno all'altro coniuge.
10) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli e si impegnano reciprocamente ad effettuare tempestivamente ogni adempimento necessario.
3 11) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di contributo al mantenimento dichiarando di essere economicamente autosufficienti e di aver definito in questa sede ogni reciproca pretesa relativa ai rapporti intercorsi durante il matrimonio.
12) Le spese legali di questo procedimento sono a carico della signora Parte_1
13) Ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello Stato Civile e di porre in essere ogni conseguente necessaria attività.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il Parte_1 Parte_2 15/09/2012 a NA (LC) e dalla loro unione sono nati i figli: , nata a [...] il Persona_3 01/10/2014 e , nato a [...] il [...], entrambi minorenni. Persona_4
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 25/06/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 189/2024 pubblicata il
07/10/2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a NA (LC) il 15/09/2012 tra e trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 Parte_2 predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2012, parte II, serie A, numero 4;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
4 3) Prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti in base al quale le spese di lite del presente procedimento sono poste integralmente a carico della sig.ra . Parte_1
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 04/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
5