Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente
dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore
ha pronunciato all'udienza del 10 febbraio 2025, tenuta con la modalità della trattazione scritta la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 402 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, in persona del suo Presidente e Parte_1 Parte_2
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via
Milano n. 17, presso la Sede Provinciale dell' , in proprio e quale mandatario Pt_2
della rappresentato e difeso Controparte_1 Pt_1
sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Manuela Varani, Francesco
Muscari Tomaioli, Maria Teresa Pugliano, Silvia Parisi e Caterina Battaglia,
Appellante e appellato incidentale
E
ed elettivamente domiciliato in Trebisacce alla Via Carso 12 Controparte_2
presso lo studio dell'Avv. Teresa S.M. Gentile che lo rappresenta e difende,
Appellato e appellante incidentale
Oggetto: Appello a Sentenza n. 1832/2021, emessa dal Tribunale di Castrovillari,
Sezione Lavoro, pubblicata in data 12 novembre 2021. Opposizione ad avviso di addebito. Appello incidentale in punto spese di lite.
Svolgimento del processo
1. L impugna la sentenza con la quale il Giudice del Lavoro di Castrovillari Pt_1
ha accolto il ricorso avverso l'AVA promosso dal contribuente.
2. Il Giudice gravato ha così esposto in motivazione: “…Con ricorso depositato in data 4.3.2019, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito notificatogli in data 21.1.2019.
Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, in quanto il ricorso è stato tempestivamente proposto innanzi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito ai sensi dell'art. 24, comma 3 D.Lgs. n. 46 del
1999.
La pretesa contributiva trae origine da verbale di accertamento dell'Agenzia delle
Entrate che ha quantificato il maggior reddito di impresa e calcolato i contributi
previdenziali conseguentemente dovuti.
L'opposizione all'avviso di addebito dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione
su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve
essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova;
ex art.
2697 cod. civ. grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi
dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. civ., n. 5763/02 e Cass. civ., n. 23600/09).
Secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, "nel giudizio
promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale,
incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva" Pt_1
(Cass. Sez. L, Sent. n. 14965 del 06/09/2012; Cass. Sez. L, Sent. n. 22862 del
10/11/2010).
L' è pertanto tenuto a provare l'effettività del maggior reddito che si assume Pt_1
percepito da parte ricorrente. Nel caso di specie difetta la prova del maggior reddito prodotto avendo l omesso di produrre i documenti contabili attestanti il maggior Pt_1
reddito dell'anno in contesa. L'istituto resistente non ha prodotto documentazione
idonea a dimostrare il reddito sul quale applicare la maggiore contribuzione Pt_1 E' pertanto impossibile effettuare accertamenti in ordine alla veridicità e fondatezza dei fatti menzionati nel verbale dell'amministrazione finanziaria.
Da tale carenza probatoria discende l'annullamento dell'avviso di addebito oggetto di causa.
Le spese seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico dell titolare della Pt_1
pretesa creditoria, e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario, stante
l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
3. Con l'appello l muove due motivi di doglianza al Tribunale: Pt_2
1-La sentenza è errata in quanto il Giudice non ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della come richiesto dall che già nella CP_1 Pt_1
memoria difensiva ha evidenziato che il credito contributivo portato dall'avviso di addebito oggetto della presente opposizione non è stato oggetto di cessione a favore della come si evince dalla stampa a video ruolo esecutivo attestante la non CP_1
cessione del credito prodotta agli atti del fascicolo di primo grado.
Si chiede pertanto che il Giudice dichiari la carenza di legittimazione passiva della d estrometta la al giudizio. CP_1 CP_1
2-La sentenza è erronea in quanto il Tribunale di Castrovillari avrebbe dovuto condannare il sig. al pagamento dell'importo dovuto a titolo di contributi CP_2
e sanzioni sul reddito di cui all'accordo conciliativo n. 500060/2018 del 13.12.2018 di cui lo stesso ricorrente sig. dà atto nel ricorso introduttivo (pag. 2) e che CP_3
lo stesso ricorrente produce tra gli allegati del ricorso, in virtù del quale è stata conciliata la controversia per un reddito di partecipazione di euro 28.104,00 (a fronte di quello accertato nel verbale di euro 227.965,000 e di quello dichiarato di euro
15.914,00). L'accordo costituisce titolo per il recupero ed ha efficacia novativa del precedente rapporto.
4. Si costituisce in questo grado il e deduce che l'appello è CP_2
“insensato” visto che era intervenuto l'accordo conciliativo con l'amministrazione finanziaria e quindi era venuto meno il presupposto su cui si basava l'AVA impugnato. Inoltre successivamente alla causa in oggetto l aveva già notificato Pt_1
un altro AVA basato sul ricalcolo dei contributi post definizione conciliativa, quindi la richiesta oggetto di questo giudizio doveva considerarsi temeraria così come lo è
l'appello in questione. Espone poi un appello incidentale riguardo le spese addebitando al primo Giudice di averle erroneamente accreditate in rifusione all'Erario vista l'ammissione della parte al gratuito patrocinio che però era venuta meno in corso di causa.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente della Sezione Lavoro della Corte, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I. L'appello principale è parzialmente fondato e per quanto di ragione va accolto.
I.a. L'appello incidentale è fondato e va accolto.
II. Ha ragione l'Istituto appellante a ritenere che il Tribunale non si sia pronunciato sulla richiesta di estromissione del concessionario per la riscossione dei crediti che in effetti non poteva Controparte_1 Pt_1
considerarsi legittimato passivo dell'opposizione all'AVA esposta in primo grado.
Tanto risultava dagli atti, in particolare dall'attestazione, prodotta dall , che Pt_2
non v'era stata alcuna cessione del credito, ed alla rituale eccezione nulla ha rilevato l'opponente.
III. Il secondo motivo di appello è inammissibile;
invero l nel costituirsi in Pt_1
primo grado aveva dato atto dello sgravio di quel carico contributivo per il quale era stato notificato l'AVA opposto, intervenuto a seguito della comunicazione dell'accordo conciliativo, ed aveva espresso nelle conclusioni richiesta che venisse dichiarata cessata la materia del contendere. La doglianza con la quale si contesta al
Giudice di aver sbagliato a non condannare il al pagamento dei contributi CP_2
dovuti a seguito della riformulazione dell'importo dei redditi post-conciliazione così
come la richiesta di pagamento che sta formulando in questo grado sono inammissibili, anche in virtù del fatto che (per come risulta documentato dall'appellato e non contestato dall ) nelle more del giudizio, in data 09.05.2023 Pt_1
l ha formato un nuovo avviso di addebito, e precisamente l'avviso di addebito n. Pt_1
334 2023 00007905 53 00 per €. 4.756,41 (notificato a mezzo racc.ar. al sig.
[...] in data 26.05.2023), a mezzo del quale ha operato una corretta liquidazione CP_2
di quanto dovuto dal a seguito dell'Avviso di accertamento dell'Agenzia CP_2
delle Entrate-Direzione Provinciale di Cosenza n. TD3010303190, relativo all'anno
2013, tenendo correttamente conto del minor reddito di cui all'accordo conciliativo n.
500060/2018 del 13.12.2018. Per come risulta dalla documentazione prodotta, detto
Avviso di addebito non è stato impugnato dal sig. e quindi è Controparte_2
divenuto definitivo in data 25.07.2023, e quindi la notifica al in data CP_2
29.12.2023 del ricorso di appello con la richiesta della condanna al pagamento di quanto già oggetto del predetto nuovo avviso di addebito n. 334 2023 00007905 53
00 per €. 4.756,41, si appalesa, inoltre, al limite della temerarietà.
IV. Ha ragione l'appellante incidentale a dolersi della errata liquidazione, in favore dell'erario, quanto alla condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado.
Invero il Tribunale non ha valutato che in atti era stata depositata una comunicazione resa ai sensi dell'art. 79 TUSG, comma 1 lett. d, da parte del sig. con la CP_2
quale si dichiarava la variazione del proprio reddito con superamento della soglia di legge per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato che, pertanto, andava revocata;
tanto comporta che il relativo capo del dispositivo deve essere riformato rimodulando la distribuzione della condanna, quanto al soggetto destinatario del pagamento, con distinzione tra le fasi “coperte” dal patrocinio Statale e quelle escluse.
Pertanto la somma di €. 2.600,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie, dell'IVA e del Cap come per legge, riportata nella sentenza di primo grado, deve essere contenuta in €. 975,00 (già decurtata della metà ex art. 130 TUSG) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge, che l deve corrispondere all'Erario e Pt_1
conseguentemente l dovrà versare al procuratore distrattario dell'opponente la Pt_1
somma differenziale di €. 1.625,00, raddoppiata, non ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 130 ut supra, e quindi 3.250,00 oltre rimborso forfettario, Cap ed IVA se dovuta.
V. Stante l'esito del gravame principale e l'accoglimento dell'appello incidentale le spese del grado, per come liquidate in dispositivo, previa compensazione per il 50%, sono poste a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall , con ricorso Pt_1
depositato in data 11 maggio 2022, avverso la Sentenza n. n. 1832/2021, emessa dal
Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12 novembre 2021, e sull'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione depositata il 2 febbraio 2024, così provvede:
1.-Accoglie parzialmente l'appello principale e dichiara la carenza di legittimazione passiva della dei crediti Controparte_1
rigettandolo per il resto;
Pt_1
2.-Accoglie l'appello incidentale ed in riforma parziale della sentenza appellata condanna l a versare all'Erario la somma di €. 975,00 oltre accessori Pt_1
di legge ed a pagare al procuratore distrattario dell'opponente, per competenze e spese, la somma di €. 3.250,00 oltre rimborso forfettario, Cap ed IVA se dovuta,
confermando nel resto.
3.-Condanna l' a rifondere le spese di questo grado del giudizio al Pt_1
procuratore distrattario dell'appellato che liquida nella somma, già compensata per il
50%, in €. 1.600,00 oltre rimborso forfettario, accessori e spese come per legge,
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 10 febbraio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale