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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4092 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 22.1.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. DE CICCO FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv CALABRESE CHIARA Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 09/08/2024 parte ricorrente esponeva di aver prestato attività lavorativa di guardia giurata , livello 6 , CCNL vigilanza privata alle dipendenze dell'Istituto di vigilanza con CP_1 contratto a tempo determinato (e successive proroghe) senza indicazione di alcuna causale dal mese di giugno 2022 al mese di ottobre 2023 (per circa 16 mesi) e dal mese di novembre 2023 al mese di giugno
2024, evidenziava che il contratto del novembre 2023 aveva contenuto identico a quello del giugno 2022 e ne sosteneva la nullità/illegittimità ex art 19 dlgs 81/2015; assumeva inoltre l'illegittimità dell'ultima proroga del primo contratto a termine (ovvero quella disposta per il periodo giugno - ottobre 2023 ) e concludeva per accertare e dichiarare la nullita' del secondo contratto a termine nonché della terza proroga al primo contratto e per la condanna della parte convenuta alla sua assunzione a tempo indeterminato, al versamento di un'indennità risarcitoria da quantificare fra le 2,5 mensilità e le 12 mensilità della retribuzione percepita nonché per la condanna della controparte al rimborso del porto d'armi che quantificava in € 198,75; instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta per dedurre l'infondatezza della domanda di conversione del contratto a termine alla luce della novella legislativa di cui all'art. 24, co.
1-ter, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 e succ.mod; con riferimento al costo del porto d'armi deduceva che la richiesta era stata avanzata solo in sede giudiziaria dichiarandosi disponibile al pagamento;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il dlgs 81/2015, per quanto di interesse ai fini della decisione, all'art 19 prevede che “ Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi..”; “Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare
i ventiquattro mesi…”;
L'art. 21, rubricato “proroghe e rinnovi” a sua volta dispone che “Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato…”
Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 ha disposto (con l'art. 24, comma 1-ter) che: "Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
L'art 24 del decreto-legge n. 48 del 2023, prevedendo espressamente che “ai fini del raggiungimento del limite massimo di 12 mesi” si debba tener conto “unicamente dei contratti di lavoro stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto” consente pertanto ai datori di lavoro di fare ricorso al contratto di lavoro a termine senza necessità di apporre causali per un ulteriore periodo di 12 mesi (nel limite di complessivi 24 non modificati dalla novella legislativa) indipendentemente dal fatto che tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore siano stati stipulati contratti a termine prima del 5 maggio
2023;
Nella fattispecie le parti stipulavano un primo contratto a termine dal 23.06.2022 al 22.10.22 (poi prorogato sino al 22.02.2023, al 22.06.2023 ed al 22.10.2023) ed un secondo contratto dal 30.11.23 al
29.3.24 (prorogato sino al 20.6.24) (cfr prod ricorrente);
Considerato che alla data della terza proroga del primo contratto a termine (22.6.23) e della stipula del secondo contratto a termine (30.11.23) era già entrato in vigore il Dl 48/2023 tanto la proroga del primo contratto quanto la stipula del secondo devono essere dichiarate legittime -in quanto potevano essere disposte liberamente senza indicazione di alcuna causale- con conseguente rigetto del ricorso sul punto;
La domanda va invece accolta nella parte in cui è stato richiesto il rimborso dei costi sostenuti per il rinnovo dei documenti necessari per l'esercizio delle mansioni di guardia giurata (rinnovo concessione e licenza porto d'armi) atteso che il contratto collettivo applicato al rapporto prevede espressamente che i suddetti oneri siano a completo carico del datore di lavoro, che gli importi sostenuti sono stati documentati e non sono stati in alcun modo contestati dalla parte convenuta;
Seguono le statuizioni di cui al dispositivo ove vengono liquidate anche le spese di lite (compensate tra le parti per la metà -considerando la minima fondatezza della domanda- e poste per la residua metà a carico di parte convenuta considerando la minima attività processuale svolta ed il valore della causa)
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4092 /2024
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento dell'importo di euro di euro 198,75 in favore di parte ricorrente oltre accessori legali dalla domanda giudiziaria al saldo;
Compensa le spese di lite tra le parti per la metà e condanna parte convenuta al pagamento della residua metà che liquida in euro 150,00 per compensi oltre accessori con attribuzione al procuratore antistatario
Nocera Inferiore 24/01/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 22.1.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. DE CICCO FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv CALABRESE CHIARA Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 09/08/2024 parte ricorrente esponeva di aver prestato attività lavorativa di guardia giurata , livello 6 , CCNL vigilanza privata alle dipendenze dell'Istituto di vigilanza con CP_1 contratto a tempo determinato (e successive proroghe) senza indicazione di alcuna causale dal mese di giugno 2022 al mese di ottobre 2023 (per circa 16 mesi) e dal mese di novembre 2023 al mese di giugno
2024, evidenziava che il contratto del novembre 2023 aveva contenuto identico a quello del giugno 2022 e ne sosteneva la nullità/illegittimità ex art 19 dlgs 81/2015; assumeva inoltre l'illegittimità dell'ultima proroga del primo contratto a termine (ovvero quella disposta per il periodo giugno - ottobre 2023 ) e concludeva per accertare e dichiarare la nullita' del secondo contratto a termine nonché della terza proroga al primo contratto e per la condanna della parte convenuta alla sua assunzione a tempo indeterminato, al versamento di un'indennità risarcitoria da quantificare fra le 2,5 mensilità e le 12 mensilità della retribuzione percepita nonché per la condanna della controparte al rimborso del porto d'armi che quantificava in € 198,75; instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta per dedurre l'infondatezza della domanda di conversione del contratto a termine alla luce della novella legislativa di cui all'art. 24, co.
1-ter, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 e succ.mod; con riferimento al costo del porto d'armi deduceva che la richiesta era stata avanzata solo in sede giudiziaria dichiarandosi disponibile al pagamento;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il dlgs 81/2015, per quanto di interesse ai fini della decisione, all'art 19 prevede che “ Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi..”; “Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare
i ventiquattro mesi…”;
L'art. 21, rubricato “proroghe e rinnovi” a sua volta dispone che “Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato…”
Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 ha disposto (con l'art. 24, comma 1-ter) che: "Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
L'art 24 del decreto-legge n. 48 del 2023, prevedendo espressamente che “ai fini del raggiungimento del limite massimo di 12 mesi” si debba tener conto “unicamente dei contratti di lavoro stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto” consente pertanto ai datori di lavoro di fare ricorso al contratto di lavoro a termine senza necessità di apporre causali per un ulteriore periodo di 12 mesi (nel limite di complessivi 24 non modificati dalla novella legislativa) indipendentemente dal fatto che tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore siano stati stipulati contratti a termine prima del 5 maggio
2023;
Nella fattispecie le parti stipulavano un primo contratto a termine dal 23.06.2022 al 22.10.22 (poi prorogato sino al 22.02.2023, al 22.06.2023 ed al 22.10.2023) ed un secondo contratto dal 30.11.23 al
29.3.24 (prorogato sino al 20.6.24) (cfr prod ricorrente);
Considerato che alla data della terza proroga del primo contratto a termine (22.6.23) e della stipula del secondo contratto a termine (30.11.23) era già entrato in vigore il Dl 48/2023 tanto la proroga del primo contratto quanto la stipula del secondo devono essere dichiarate legittime -in quanto potevano essere disposte liberamente senza indicazione di alcuna causale- con conseguente rigetto del ricorso sul punto;
La domanda va invece accolta nella parte in cui è stato richiesto il rimborso dei costi sostenuti per il rinnovo dei documenti necessari per l'esercizio delle mansioni di guardia giurata (rinnovo concessione e licenza porto d'armi) atteso che il contratto collettivo applicato al rapporto prevede espressamente che i suddetti oneri siano a completo carico del datore di lavoro, che gli importi sostenuti sono stati documentati e non sono stati in alcun modo contestati dalla parte convenuta;
Seguono le statuizioni di cui al dispositivo ove vengono liquidate anche le spese di lite (compensate tra le parti per la metà -considerando la minima fondatezza della domanda- e poste per la residua metà a carico di parte convenuta considerando la minima attività processuale svolta ed il valore della causa)
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4092 /2024
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento dell'importo di euro di euro 198,75 in favore di parte ricorrente oltre accessori legali dalla domanda giudiziaria al saldo;
Compensa le spese di lite tra le parti per la metà e condanna parte convenuta al pagamento della residua metà che liquida in euro 150,00 per compensi oltre accessori con attribuzione al procuratore antistatario
Nocera Inferiore 24/01/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale