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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/04/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Vignati Presidente rel.
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 68 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 - avverso la sentenza n. 494/2023 del Tribunale di Pavia in data 21 dicembre 2023, Giudice Dott.ssa Federica Ferrari - posta in decisione l'8 ottobre
2024
promossa da
in persona del Ministro pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Milano, alla Via Freguglia n. 1, è domiciliato
Appellante
contro
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, CP_1
Giovanni Rinaldi e Maria Di Benedetto, elettivamente domiciliata in Pavia alla via Bligny n. 25/A, presso e nello studio dell'Avv. Maria Di Benedetto. Appellata
OGGETTO: Docente a tempo determinato - Rivendicazione indennità ferie non godute.
Conclusioni per l'appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente atto di appello riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto rigettare la domanda di riconoscimento dell'indennità sostitutiva per i motivi di cui in narrativa con ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”.
Conclusioni per CP_1
“- Rigettare, perché destituito di fondamento giuridico, l'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Pavia, sez. lavoro, (G. Parte_1 Dott.ssa Federica Ferrari) n. 494/2023, resa nel giudizio R.G. n. 1016/2022;
1 - Condannare l'amministrazione appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari, di giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 494/23 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pavia, nella causa promossa da contro il per CP_1 Parte_1 vedersi remunerate le ferie non godute negli anni scolastici 2016/17, 2017/18, ha dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la somma di € 1.037,07 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute relativamente a tali annualità con la conseguente condanna del al pagamento delle Parte_1 competenze rivendicate oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo nonché a rifondere le spese del grado.
La docente a tempo determinato, convenendo in giudizio il CP_1 [...]
, aveva appunto chiesto il pagamento della complessiva Parte_1 somma di € 1037,07 in relazione alla causale fatta valere e, costituendosi in giudizio, il convenuto, aveva eccepito che la docente aveva invero sempre interamente usufruito delle ferie spettanti.
In particolare, il negava il diritto al pagamento della indennità sostitutiva Parte_1 delle ferie sul presupposto che tutti i giorni in cui non si svolgevano le lezioni, ma che rientravano nel periodo dall'8-10 giugno sino al 30 giugno, erano da considerare come possibili giorni di ferie. Nell'accogliere la domanda, il Tribunale, ripercorrendo quanto stabilito dall'art. 1 co. 54 ss. L. 228/12 disciplinante le ferie dei docenti, ha rilevato che: “i docenti (di ruolo e non) sono posti in ferie ex lege nel periodo di sospensione delle lezioni;
nei periodi nei quali le lezioni sono in corso possono usufruire al massimo di 6 giorni di ferie, se la loro sostituzione non comporta aggravi di spesa;
negli altri periodi, compresi quelli di sospensione delle lezioni ma non dell'attività didattica (dal 1 settembre all'inizio delle lezioni e dalla fine delle lezioni al 30 giugno) i docenti possono fruire delle ferie senza particolari restrizioni.
Nel caso dei docenti a tempo determinato con contratto con scadenza al 30 giugno il diritto alla monetizzazione delle ferie sussiste ove il docente abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici sommati ai giorni di ferie eventualmente goduti durante il periodo di normale attività scolastica o successivamente alla cessazione delle lezioni”.
La posizione delle parti in causa divergeva proprio con riguardo al numero di giorni di cui la docente avrebbe fruito o, meglio, di cui le era consentito di fruire.
Il , in particolare, aveva sostenuto la computabilità, tra i giorni di Parte_1 sospensione, anche quelli intercorrenti fra il completamento delle attività valutative della fine dell'anno scolastico e il termine finale del contratto di lavoro (30 giugno), giorni quindi che la ricorrente avrebbe potuto utilizzare a titolo di ferie, ma dei quali non aveva fruito, con la conseguenza dell'insussistenza del suo diritto all'indennità sostitutiva.
Il primo Giudice ha richiamato Cass. n. 21780 dell' 8 luglio 2022: “- L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che
2 comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza cit. punto 35); - Sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (sent. cit. punto
44);
- A tal fine, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire….. - L'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro;
ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sent. Max Planck, punto 46)….”.
Il Tribunale ha rilevato che l'Amministrazione resistente non aveva dimostrato che, a fronte dei giorni di ferie e di festività soppresse maturati dalla docente nel corso degli anni scolastici in questione, essa aveva potuto fruire, quale soggetto appositamente e adeguatamente informato, di giornate di ferie ulteriori rispetto ai giorni di sospensione dell'attività didattica previsti dal calendario scolastico e, in particolare, nel periodo successivo al termine dell'anno scolastico sino alla scadenza dell'incarico di docenza temporaneo.
Il ha impugnato la decisione affidandosi a un Parte_1 unico motivo in forza del quale lamenta la violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione dell'art. 1 commi 54, 55, 56 L. 228/2012, disciplina relativa alla fruizione delle ferie da parte del personale docente
Ripercorrendo la normativa in materia, l'appellante ricorda che fino all'entrata in vigore del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012 era sorretta dagli artt. 13 e 19 del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007.
Il CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007 prevedeva la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo) e la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute. Con l'ingresso della c.d. spending review, la disciplina era mutata: l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 del 6/07/2012, convertito in legge 135/2012 del 7/08/2012 aveva introdotto il divieto di monetizzare le ferie non godute, destinato a prevalere, dall'entrata in vigore del decreto, sull'art. 19 del CCNL Comparto Scuola che invece consentiva la monetizzazione.
Nel gennaio 2013 era poi entrata in vigore la Legge di stabilità (L. n. 228/2012) il cui articolo 1 stabiliva che il personale docente “fruisce delle ferie” (e non può fruire)
3 nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, imponendo quindi ai docenti di godere delle ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattica (ad eccezione dei giorni destinati a scrutini, esami e attività valutative).
Vi è dunque per il una predeterminazione ex lege del periodo di godimento Parte_1 delle ferie dei docenti, individuato nel periodo di sospensione delle lezioni stabilito dal calendario scolastico regionale: i docenti non sono tenuti a presentarsi a scuola ed, essendo liberi da impegni lavorativi, sono considerati in ferie. Aveva quindi errato il Tribunale nello stabilire che, alla luce della giurisprudenza sovranazionale, incombeva sull'Amministrazione datrice di lavoro l'onere di dimostrare di aver adeguatamente informato la docente della possibilità di fruire dei giorni di ferie nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e sino al 30 giugno, pur riconoscendo che si trattava di un periodo di sospensione delle lezioni.
Denuncia quindi sotto questo profilo la contraddittorietà della sentenza, dal momento che il primo Giudice, da un lato, aveva correttamente ricavato dalla normativa che il periodo compreso tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno era un periodo di sospensione delle lezioni, dall'altro, aveva però ritenuto che in relazione a tale periodo la docente non avesse fruito obbligatoriamente delle ferie e che sussistesse un obbligo informativo in capo all'Amministrazione datrice di lavoro. Il Tribunale ha quindi errato nel ritenere che l'asserita violazione di tale obbligo da parte dell'Amministrazione avesse comportato la perdita di tali giorni di ferie, dal momento che: nessun obbligo in tal senso incombeva sul datore dall'altro e che la docente non aveva perso le ferie, avendone fruito obbligatoriamente (ad eccezione di quelli effettivamente lavorati) nei periodi di sospensione delle lezioni e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.
All'udienza dell'8 ottobre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Dopo alcuni precedenti di questa Corte favorevoli al per le ragioni esposte Parte_1 in seno alla sentenza n. 688/2022 appositamente prodotta dall'appellante, la
Cassazione è intervenuta in materia e, in senso risolutivo, con la pronuncia di cui all'Ordinanza n. 16714/2024, che ha cassato detta n. 688/2022 di questa Corte distrettuale, ha stabilito che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare
l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n.
228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche.”
4 Trattasi di un arresto dirimente che esplica la sua efficacia anche nell'odierna vicenda e che questa Corte fa propria respingendo l'appello proposto dal
[...]
come da dispositivo che segue, in cui le spese del Parte_1 presente grado sono a carico dell'appellante nella misura ivi liquidata, e distratta, applicando i criteri posti dal DM 10.3.2014 n. 55, dal DM 8.3.2018 n. 37 nonché dal
DM 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, della tematica dibattuta, della sua complessità e dell'assenza di attività istruttoria anche in questa fase del giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 494/2023 del Tribunale di Pavia. Condanna il appellante a rifondere a le spese del presente Parte_1 CP_1 grado liquidate in complessivi € 750,00 oltre IVA e CPA che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei Difensori antistatari.
Milano, 8 ottobre 2024.
Il Presidente Rel.
Roberto Vignati
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