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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/06/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10695/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 10695/2024 promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ALUNNI VALENTINA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_2
MACULANI MICHELA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Gianpaolo Mocetti
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni di cui al ricorso depositato il 09/12/2024. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 09/12/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 22/04/2025;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento della figlia non è in contrasto con Persona_1
l'interesse di quest'ultima;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di Parte_1
e in favore della figlia sia Parte_2 Persona_1 regolamentato secondo le condizioni di cui al ricorso depositato il 09/12/2024, da intendersi integralmente riportate;
Nulla per spese.
Perugia, 05/06/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 10695/2024 promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ALUNNI VALENTINA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_2
MACULANI MICHELA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Gianpaolo Mocetti
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni di cui al ricorso depositato il 09/12/2024. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 09/12/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 22/04/2025;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento della figlia non è in contrasto con Persona_1
l'interesse di quest'ultima;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di Parte_1
e in favore della figlia sia Parte_2 Persona_1 regolamentato secondo le condizioni di cui al ricorso depositato il 09/12/2024, da intendersi integralmente riportate;
Nulla per spese.
Perugia, 05/06/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino