Sentenza 5 maggio 1980
Massime • 2
La riproponibilita, nel giudizio di Cassazione, della questione di legittimita costituzionale di una determinata norma postula esclusivamente che la questione medesima non si presenti fine a se stessa, ma abbia funzione strumentale per la decisione della controversia, quale mezzo al fine di conseguire una pronuncia piu favorevole di quella resa dalla sentenza impugnata. Nel concorso di tale requisito, pertanto, l'indagine sulla Rilevanza e sul fondamento di detta questione va effettuata anche se il ricorso sia stato impropriamente formulato solo sotto il profilo della denuncia dell'omesso esame dell'eccezione d'incostituzionalita da parte del giudice del merito. ( V 234/79, mass n 396299).*
La domanda, con la quale il vescovo di una diocesi chiede la condanna di un sacerdote al rilascio di una Chiesa parrocchiale, con i registri e gli archivi annessi, per esserne venuta meno la detenzione dovuta alla nomina a vicario-economo del relativo beneficio parrocchiale, in conseguenza della revoca di detto incarico, tende a conseguire, nell'ambito del territorio italiano, quel risultato giurisdizionalmente tutelato in ordine all'Azione restitutoria anche alla stregua dell'ordinamento dello stato, e senza necessita di un Sindacato nel merito dell'indicato provvedimento canonico di revoca. Pertanto, in Sede d'impugnazione della sentenza che accoglie tale domanda, la questione di illegittimita costituzionale dello art 23 secondo comma del trattato del laterano, il quale assegna efficacia ai provvedimenti emanati dall'autorita ecclesiastica circa persone ecclesiastiche o religiose, sotto il profilo che questa norma implicherebbe un indebito limite alla tutela del cittadino rispetto ai provvedimenti ecclesiastici, non e rilevante in quanto la sentenza medesima trova fondamento non nell'applicazione di quel limite, ma nel mero riscontro degli effetti che l'ordinamento dello stato fa conseguire alla situazione denunciata dall'attore.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/05/1980, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1980 |
Testo completo
La riproponibilita, nel giudizio di Cassazione, della questione di legittimita costituzionale di una determinata norma postula esclusivamente che la questione medesima non si presenti fine a se stessa, ma abbia funzione strumentale per la decisione della controversia, quale mezzo al fine di conseguire una pronuncia piu favorevole di quella resa dalla sentenza impugnata. Nel concorso di tale requisito, pertanto, l'indagine sulla Rilevanza e sul fondamento di detta questione va effettuata anche se il ricorso sia stato impropriamente formulato solo sotto il profilo della denuncia dell'omesso esame dell'eccezione d'incostituzionalita da parte del giudice del merito. ( V 234/79, mass n 396299).*