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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice Est.
3) dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1910 dell'anno 2024 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.03.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 13/01/1977) e Parte_2
(cod. fisc.: ), nato a [...] CodiceFiscale_2
il 12/04/1964, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DELL'ARENA
DOMENICA, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA in VIA RE RUGGERO 3/A, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso congiunto depositato in data 09/07/2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 26.02.2000;
-considerato che con decreto del 06.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 01.07.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 26.06.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis
48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 è stata disposta l'anticipazione dell'udienza al 18.02.2025 con termine per note di trattazione scritta entro cinque giorni prima dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria il 26.02.2000; b) dal matrimonio sono nati due figli: e PE
, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
c) Persona_2
con decreto di omologa n. 61/2011 del 21.02.2011 (depositato in data
22.02.2011), il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale in data 20.01.2011;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al
20.01.2011 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1 e 3 n.2) lett.
b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'Ufficio del P.M. in data 06.09.2024 e in data 25.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio, depositato in data 09/07/2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il
26/02/2000 tra e , il cui Parte_1 Parte_2
atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, atto n. 23, parte 2, serie C, uff. 1, anno 2000, alla seguente condizione: nessun assegno di mantenimento a carico del Sig. in favore dei due Pt_2 figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 27.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice Est.
3) dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1910 dell'anno 2024 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.03.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 13/01/1977) e Parte_2
(cod. fisc.: ), nato a [...] CodiceFiscale_2
il 12/04/1964, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DELL'ARENA
DOMENICA, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA in VIA RE RUGGERO 3/A, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso congiunto depositato in data 09/07/2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 26.02.2000;
-considerato che con decreto del 06.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 01.07.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 26.06.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis
48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 è stata disposta l'anticipazione dell'udienza al 18.02.2025 con termine per note di trattazione scritta entro cinque giorni prima dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria il 26.02.2000; b) dal matrimonio sono nati due figli: e PE
, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
c) Persona_2
con decreto di omologa n. 61/2011 del 21.02.2011 (depositato in data
22.02.2011), il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale in data 20.01.2011;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al
20.01.2011 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1 e 3 n.2) lett.
b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'Ufficio del P.M. in data 06.09.2024 e in data 25.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio, depositato in data 09/07/2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il
26/02/2000 tra e , il cui Parte_1 Parte_2
atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, atto n. 23, parte 2, serie C, uff. 1, anno 2000, alla seguente condizione: nessun assegno di mantenimento a carico del Sig. in favore dei due Pt_2 figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 27.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna