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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 733/2024
TRA
, con Avv. Rosa Cinnante Parte_1
opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.2.2024 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione all'avviso di addebito n. 33420230002838775000, notificato CP_1 il 17.1.2024, con il quale era stato chiesto il pagamento della somma ivi indicata a titolo di contributi dovuti alla gestione artigiana per il periodo dal
11/2017 al 12/2022, chiedendo la declaratoria di nullità/inefficacia dell'atto opposto e di non debenza delle somme pretese.
Dopo aver premesso che l'Ente previdenziale con nota n. 68981573293–3 aveva comunicato l'indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/2014 ed il recupero della contribuzione dovuta e non versata in relazione al periodo d'imposta 2017, lamentava la infondatezza della pretesa creditoria fatta valere con l'avviso di addebito opposto deducendo, in particolare, che aveva correttamente redatto la dichiarazione Modello Unico
2018 - Redditi 2017 compilando la sezione 2 - regime forfettario mentre non
1 aveva compilato il quadro RR perché per l'anno di imposta in questione ella non aveva percepito ricavi/compensi.
Esponeva, in proposito, di aver proposto all' domanda di adesione al CP_1 regime forfettario di cui alla L. n. 190/2014 essendo in possesso dei relativi requisiti e contestava, dunque, la ritenuta indebita fruizione del regime agevolato.
Concludeva come innanzi indicato.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e nel CP_1 merito chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. – dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione – quanto alle doglianze che attengono al merito – è ammissibile siccome proposta con ricorso del 26.2.2024 nel rispetto del termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999 avuto riguardo alla notifica in data 17.1.2024 dell'avviso di addebito opposto.
Nel merito il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Costituendosi in giudizio l' a fondamento della pretesa creditoria ha CP_1 dedotto che “[…] Nell'anno 2018 presentava una Modello Unico per la dichiarazione di redditi (relativa al periodo di imposta 2017) errata in quanto era omesso ovvero non correttamente implementato il Quadro LM risultando non indicata la base imponibile per il calcolo della contribuzione agevolata (cfr. all.2 quadro LM). A seguito di controllo incrociato con Agenzia delle Entrate,
l' procedeva quindi alla verifica della correttezza della contribuzione CP_1 versata [..]” (cosi a pag. 2 della memoria) e che “[..] La mancata o l'errata o
l'omessa compilazione in tutto o in parte delle colonne del quadro LM sezione II determina l'impossibilità di fruire del beneficio previsto dalla legge n. 190/2014
[..]” (così a pag. 4 della memoria); conclude quindi deducendo che “[…] Nel caso in esame la ricorrente ha errato e/o omesso la contribuzione del Pt_2
[...
, avvisata con comunicazione ricevuta ha omesso di presentare una dichiarazione integrativa all'Agenzia delle Entrate. Dalla consultazione del
2 Modello Unico afferente all'anno di imposta 2017 della ricorrente, è emerso che, contrariamente a quanto sostenuto, il è stato omesso e/o Parte_2 compilato in modo errato, non è stato dichiarato il possesso dei requisiti necessari per aderire al regime contributivo agevolato e dal sez. II Parte_2 del Modello Unico 2018 non è possibile determinare il reddito e calcolare
l'imposta sostitutiva dovuta pertanto, l'Istituto ha provveduto all'imposizione del regime contributivo ordinario [..]” [cfr. pagg.
4-5 della memoria).
Dalla difesa dell'Istituto si ricava, dunque, che la contribuzione pretesa è derivata dalla errata/mancata compilazione, da parte della ricorrente, del quadro LM della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2017, avendo ciò determinato la perdita dell'agevolazione del regime forfettario con conseguente assoggettamento del ricorrente al regime ordinario.
Sennonchè – a parte la genericità della allegazione dell' poiché anche in CP_2 questa sede non specifica se a parte ricorrente è stata addebitata la errata compilazione oppure l'omessa compilazione del quadro della dichiarazione
(ossia se le è stata contestata la circostanza di avere erroneamente inserito un dato nel quadro della dichiarazione oppure, che è cosa diversa, di non aver imputato alcun dato) – si osserva la documentazione prodotta dall' CP_1
(estratto dichiarazione dei redditi della ricorrente) non comprova l'inadempienza attribuita alla ricorrente.
Ed infatti, se è ben vero che il quadro LM di detta dichiarazione (Sezione II
Regime forfetario) contiene le indicazioni relative alla sussistenza dei requisiti di accesso al regime forfettario, all'assenza di cause ostative all'applicazione di detto regime e alla nuova attività (essendo barrate le relative caselle), nonché quelle relative al codice attività e al coefficiente di redditività, mentre non reca alcuna indicazione in ordine al reddito, è altrettanto vero che parte ricorrente ha dedotto – e su ciò non vi è contestazione alcuna da parte dell' – che CP_2 per l'anno di imposta in questione (il 2017) ella non ha percepito compensi/ricavi sicchè il quadro RR non è stato compilato dovendo riportare il valore “zero”, valore non riconosciuto dal sistema dal sistema di controllo dell'Agenzia delle Entrate per la predisposizione e l'invio del modello unico.
3 L' sostiene in memoria (cfr. pag. 2) di aver eseguito un controllo CP_1 incrociato con l'Agenzia delle Entrate ma nulla deduce in ordine agli esiti di detto controllo;
non deduce, in particolare, che da detto controllo sia emerso, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, che questi nell'anno di imposta 2017 abbia percepito compensi o comunque prodotto redditi.
È dunque incontestato e non smentito dall'Istituto il dato secondo cui nell'anno di imposta in questione non vi sia stata per parte ricorrente la produzione di redditi o il percepimento di compensi.
Posto che, come detto, la pretesa creditoria si fonda sull'omessa/errata compilazione, da parte della ricorrente, del quadro della dichiarazione dei redditi e che, per quanto sin qui detto, non si ravvisa alcuna errata compilazione della dichiarazione né omessa compilazione (stante l'assenza di redditi/compensi), non può che pervenirsi alla declaratoria di non debenza delle somme pretese dall'Istituto con l'atto qui opposto.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme pretese dall' con l'avviso di addebito opposto;
compensa le spese di lite. CP_2
Così deciso in Cosenza, 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
4
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 733/2024
TRA
, con Avv. Rosa Cinnante Parte_1
opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.2.2024 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione all'avviso di addebito n. 33420230002838775000, notificato CP_1 il 17.1.2024, con il quale era stato chiesto il pagamento della somma ivi indicata a titolo di contributi dovuti alla gestione artigiana per il periodo dal
11/2017 al 12/2022, chiedendo la declaratoria di nullità/inefficacia dell'atto opposto e di non debenza delle somme pretese.
Dopo aver premesso che l'Ente previdenziale con nota n. 68981573293–3 aveva comunicato l'indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/2014 ed il recupero della contribuzione dovuta e non versata in relazione al periodo d'imposta 2017, lamentava la infondatezza della pretesa creditoria fatta valere con l'avviso di addebito opposto deducendo, in particolare, che aveva correttamente redatto la dichiarazione Modello Unico
2018 - Redditi 2017 compilando la sezione 2 - regime forfettario mentre non
1 aveva compilato il quadro RR perché per l'anno di imposta in questione ella non aveva percepito ricavi/compensi.
Esponeva, in proposito, di aver proposto all' domanda di adesione al CP_1 regime forfettario di cui alla L. n. 190/2014 essendo in possesso dei relativi requisiti e contestava, dunque, la ritenuta indebita fruizione del regime agevolato.
Concludeva come innanzi indicato.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e nel CP_1 merito chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. – dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione – quanto alle doglianze che attengono al merito – è ammissibile siccome proposta con ricorso del 26.2.2024 nel rispetto del termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999 avuto riguardo alla notifica in data 17.1.2024 dell'avviso di addebito opposto.
Nel merito il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Costituendosi in giudizio l' a fondamento della pretesa creditoria ha CP_1 dedotto che “[…] Nell'anno 2018 presentava una Modello Unico per la dichiarazione di redditi (relativa al periodo di imposta 2017) errata in quanto era omesso ovvero non correttamente implementato il Quadro LM risultando non indicata la base imponibile per il calcolo della contribuzione agevolata (cfr. all.2 quadro LM). A seguito di controllo incrociato con Agenzia delle Entrate,
l' procedeva quindi alla verifica della correttezza della contribuzione CP_1 versata [..]” (cosi a pag. 2 della memoria) e che “[..] La mancata o l'errata o
l'omessa compilazione in tutto o in parte delle colonne del quadro LM sezione II determina l'impossibilità di fruire del beneficio previsto dalla legge n. 190/2014
[..]” (così a pag. 4 della memoria); conclude quindi deducendo che “[…] Nel caso in esame la ricorrente ha errato e/o omesso la contribuzione del Pt_2
[...
, avvisata con comunicazione ricevuta ha omesso di presentare una dichiarazione integrativa all'Agenzia delle Entrate. Dalla consultazione del
2 Modello Unico afferente all'anno di imposta 2017 della ricorrente, è emerso che, contrariamente a quanto sostenuto, il è stato omesso e/o Parte_2 compilato in modo errato, non è stato dichiarato il possesso dei requisiti necessari per aderire al regime contributivo agevolato e dal sez. II Parte_2 del Modello Unico 2018 non è possibile determinare il reddito e calcolare
l'imposta sostitutiva dovuta pertanto, l'Istituto ha provveduto all'imposizione del regime contributivo ordinario [..]” [cfr. pagg.
4-5 della memoria).
Dalla difesa dell'Istituto si ricava, dunque, che la contribuzione pretesa è derivata dalla errata/mancata compilazione, da parte della ricorrente, del quadro LM della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2017, avendo ciò determinato la perdita dell'agevolazione del regime forfettario con conseguente assoggettamento del ricorrente al regime ordinario.
Sennonchè – a parte la genericità della allegazione dell' poiché anche in CP_2 questa sede non specifica se a parte ricorrente è stata addebitata la errata compilazione oppure l'omessa compilazione del quadro della dichiarazione
(ossia se le è stata contestata la circostanza di avere erroneamente inserito un dato nel quadro della dichiarazione oppure, che è cosa diversa, di non aver imputato alcun dato) – si osserva la documentazione prodotta dall' CP_1
(estratto dichiarazione dei redditi della ricorrente) non comprova l'inadempienza attribuita alla ricorrente.
Ed infatti, se è ben vero che il quadro LM di detta dichiarazione (Sezione II
Regime forfetario) contiene le indicazioni relative alla sussistenza dei requisiti di accesso al regime forfettario, all'assenza di cause ostative all'applicazione di detto regime e alla nuova attività (essendo barrate le relative caselle), nonché quelle relative al codice attività e al coefficiente di redditività, mentre non reca alcuna indicazione in ordine al reddito, è altrettanto vero che parte ricorrente ha dedotto – e su ciò non vi è contestazione alcuna da parte dell' – che CP_2 per l'anno di imposta in questione (il 2017) ella non ha percepito compensi/ricavi sicchè il quadro RR non è stato compilato dovendo riportare il valore “zero”, valore non riconosciuto dal sistema dal sistema di controllo dell'Agenzia delle Entrate per la predisposizione e l'invio del modello unico.
3 L' sostiene in memoria (cfr. pag. 2) di aver eseguito un controllo CP_1 incrociato con l'Agenzia delle Entrate ma nulla deduce in ordine agli esiti di detto controllo;
non deduce, in particolare, che da detto controllo sia emerso, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, che questi nell'anno di imposta 2017 abbia percepito compensi o comunque prodotto redditi.
È dunque incontestato e non smentito dall'Istituto il dato secondo cui nell'anno di imposta in questione non vi sia stata per parte ricorrente la produzione di redditi o il percepimento di compensi.
Posto che, come detto, la pretesa creditoria si fonda sull'omessa/errata compilazione, da parte della ricorrente, del quadro della dichiarazione dei redditi e che, per quanto sin qui detto, non si ravvisa alcuna errata compilazione della dichiarazione né omessa compilazione (stante l'assenza di redditi/compensi), non può che pervenirsi alla declaratoria di non debenza delle somme pretese dall'Istituto con l'atto qui opposto.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme pretese dall' con l'avviso di addebito opposto;
compensa le spese di lite. CP_2
Così deciso in Cosenza, 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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