TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 03/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri
Giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Elisa Pinna Giudice
Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Riunito in Camera di Consiglio in data 2.4.25, sentita la relazione del Giudice relatore, a scioglimento della riserva espressa in data , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 394 dell'anno 2024, pendente
TRA
, Parte_1
DIFENSORE: Avv. BARSOTTI FRANCESCO
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
CONTUMACE
- PARTE RESISTENTE -
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
Con le conclusioni così precisate:
PER PARTE RICORRENTE ANA IA MARDARE:
“ritenuto primario l'interesse del minore affidarlo, ex art. 337- Persona_1 quater c.c., in via esclusiva alla ricorrente, IG.ra , la quale eserciterà la Parte_1
P a g . 1 | 5 responsabilità genitoriale in via esclusiva e secondo le disposizioni che verranno indicate dal
Tribunale giudicante;
collocare, di conseguenza, il figlio presso la madre;
stabilire che le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, relative al figlio
, siano prese esclusivamente dalla odierna ricorrente, IG.ra Per_1 Pt_1
stabilire che le tutte decisioni di maggiore interesse per il figlio , relative Per_1 all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, siano adottate esclusivamente da parte della IG.ra tenendo conto delle capacità, Pt_1 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso;
valutata la totale assenza ed il totale disinteresse del IG. nei confronti del CP_1 figlio , imporre, in capo allo stesso IG. il versamento di €.400,00 a Per_1 CP_1 titolo di mantenimento del figlio minore , da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, Per_2 importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento delle spese straordinarie, da effettuarsi in favore del figlio, nella misura del 50%; riconoscere, in via equitativa, la somma di €.5.000,00, in favore della IG.ra Parte_1
, a titolo di rimborso, al 50%, delle spese straordinarie sostenute dalla stessa, fino ad
[...] oggi, in favore del figlio minore;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.” Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE espone di aver intrattenuto una relazione more uxorio dal 2014 all'agosto Parte_1
2017 con , da cui era nato (22.7.2016), portatore Controparte_1 Persona_1 di handicap grave con diagnosi di autismo, e che il padre, dalla fine del rapporto con la ricorrente, si era totalmente disinteressato al bambino. Precisa, inoltre, che nella notte tra il 2
e il 3 agosto 2017, l' alcolista – stando a quanto riferito dalla aveva CP_1 Pt_1 avuto uno scatto d'ira e l'aveva percossa, e che, in esito a tale accadimento, la donna aveva abbandonato il domicilio con il minore e aveva sporto querela (fatto per cui nel 2024 aveva avuto inizio il processo penale).
La relazione dei servizi sociali in atti conferma il totale disinteresse del resistente, indisponibile a qualsiasi contatto con il minore, nonché l'assenza di un rapporto con il figlio (e, stando a quanto riferito dalla stessa, anche con la ricorrente, in quanto l' è CP_1 sostanzialmente scomparso dalle loro vite), laddove, di contro, la ha regolarmente Pt_1 partecipato agli incontri, dimostrandosi una madre presente e attenta alle esigenze della prole.
La ammessa al gratuito patrocinio, non ha prodotto dichiarazioni dei redditi, né Pt_1 l'ulteriore documentazione di cui all'art. 473 bis.12. D'altro canto, le indagini di Polizia Tributaria sulle condizioni economiche dell' hanno consentito di appurare CP_1 unicamente un reddito dichiarato pari a € 5.606,26 nel 2023, mentre non risultano dichiarazioni riferibili al 2022 e 2021. L' poi, era titolare di ditta individuale CP_1 specializzata in lavori edili, peraltro cessata in data 26.2.24. Pertanto, in assenza di diverse risultanze e tenuto conto della precaria situazione economica del resistente, come sopra descritta, devono trovare conferma i provvedimenti provvisori resi in via d'urgenza, non sussistendo elementi che consentano di incrementare la già fissata somma autoresponsabilizzante di € 150, disposta a titolo di contributo al mantenimento del minore.
Peraltro, dato il totale disinteresse mostrato dall' rispetto alla prole (evidenziato CP_1 anche dal comportamento processuale, essendo lo stesso rimasto contumace, ciò che è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale) e l'assenza di contatti con la madre, deve disporsi affidamento superesclusivo in favore della con collocamento del minore presso di lei. In Pt_1
P a g . 2 | 5 proposito, si osserva che la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337 quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. n. 21425/2022). In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità di crescere ed educare la prole, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire (Cass., n. 28244/2019; Cass. n. 27348/2022). Ebbene, tenuto conto delle risultanze dell'attività dei SS, nel caso concreto, quella dell'affidamento superesclusivo appare una scelta obbligata. Da un lato, infatti, l' è figura completamente assente;
dall'altro la è l'unica a CP_1 Pt_1 essersi sempre occupata del figlio disabile, oltre ad aver dimostrato un approccio collaborativo e serio anche con i servizi sociali.
Tuttavia, nello stesso interesse del minore, è opportuno non precludergli la possibilità di costruire un rapporto con il padre, laddove, in futuro, lo stesso manifesti una sua disponibilità in tal senso e previo accertamento della volontà del minore di instaurare detto rapporto.
Pertanto, deve darsi incarico ai SS di Carrara, come di seguito dettagliato in dispositivo, tenuto conto dell'ampia discrezionalità tecnica loro goduta, al fine di eventualmente predisporre incontri protetti tra e il padre e attivare un percorso di sostegno alla Persona_1 genitorialità dell'Unguroancei, con l'accorgimento di evitare la compresenza di quest'ultimo e della madre del minore, predisponendo ogni utile presidio a tutela della donna.
Quanto, infine, alla domanda di rimborso spese straordinarie avanzata dalla la stessa Pt_1
è inammissibile (e comunque priva di prova). L'azione in questione e quella avente a oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, infatti, sono soggette a riti differenti;
la trattazione congiunta di entrambe le cause con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40 c.3 c.p.c. riguarda solo le ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e
36, e non anche quelle di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti (Cass. civ., 29 gennaio 2010 n. 2155). Deve, pertanto, escludersi la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104
c.p.c. e soggette a riti diversi, risultando la domanda di rimborso spese straordinarie inammissibile in questa sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza (richiamata Cass. SS.UU. n. 32061/2022 per cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda artico- lata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”) e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri di cui al citato decreto, con la riduzione del 50%
P a g . 3 | 5 attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte):
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
RIDUZIONI ( 50 % sul compenso ex art. 4 c.1 ult.parte d.m. 55/14 )
Compenso al netto delle riduzioni € 3.808,00
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA se e come per legge dovuti.
Ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia, il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 394 dell'anno
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di così Parte_2 Controparte_1 provvede:
DISPONE, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. l'affidamento super esclusivo del minore
[...]
n. Massa il 22.7.2016 in favore della madre con Persona_1 Parte_1 residenza e abitazione prevalente presso la stessa e con facoltà della madre di richiedere autonomamente, senza il consenso del padre, l'emissione di documentazione del figlio tra cui carta di identità valida per espatrio e passaporto;
DISPONE la presa in carico e il monitoraggio del nucleo familiare a opera dei Servizi Sociali di Carrara, con l'attivazione dell'educativa territoriale, nonché la presa in carico del minore a opera dell' competente;
CP_2
DISPONE che i Servizi Sociali, di concerto con gli altri enti interessati, provvedano ad organizzare ogni utile misura di supporto psicologico della prole, attivandosi allo scopo anche con l'educativa territoriale, e che gli enti di cui sopra provvedano ad articolare nel concreto le cadenze dei vari interventi di sostegno;
DISPONE che gli enti in questione provvedano a depositare relazione al GT ogni semestre;
in caso di verificatesi criticità gli enti si attiveranno per il deposito della relazione con la
P a g . 4 | 5 sollecitudine del caso;
DISPONE che qualora il padre dovesse manifestare la volontà di riprendere i rapporti con il figlio, i SS, previa attenta valutazione della capacità genitoriale del padre e tenuto conto della volontà del figlio, predisporranno un calendario di incontri protetti e ogni ulteriore misura di sostegno, dandone comunicazione al GT, avendo cura di predisporre ogni utile misura a tutela di al fine di evitare la compresenza tra le parti;
Parte_2
DISPONE il versamento da parte di a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento del figlio minore di € 150,00, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese ad oltre spese straordinarie al Parte_1
50% come da Protocollo 19/07/2024.0000286.I concluso tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara;
DICHIARA inammissibile la domanda di rimborso spese straordinarie avanzata dalla ricorrente;
CONDANNA alla refusione delle spese processuali a favore Controparte_1
disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, liquidate Parte_1 in complessivi € 3.808,8 a titolo di onorario, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A e C.P.A come per legge dovuti;
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio del 02.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 5 | 5