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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 424/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 424/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIAZZONI GUIDO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. RUO MARIA GIOVANNA ( Via Bartolomeo Ammannati 3 00197 C.F._2
ROMA; , elettivamente domiciliato in Via Bartolomeo Ammannati 3 00197 ROMApresso il difensore avv. PIAZZONI GUIDO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMOLI EMANUELA e Parte_2 C.F._3 dell'avv. VITALI CASANUOVA ELISABETTA ( ) VIA DELLA CONDOTTA C.F._4
N. 12 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ROMOLI EMANUELA CE ZI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PARENTI ANNALISA e C.F._5 dell'avv. SALVATORE GIOVANNI ( ) Viale Don Minzoni 50100 FIRENZE;
, C.F._6 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PARENTI ANNALISA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOZZI IACOPO e CP_1 C.F._7 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 30 50123 FIRENZEpresso il difensore avv. TOZZI IACOPO
(C.F. ), CP_2 CP_3 Controparte_4 C.F._8
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
, ZZ AL e in data 10.1.24 hanno presentato nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, convenendo in giudizio anche , ricorso in cui è stato esposto: che le ricorrenti
CP_1 CP_4 sono comproprietarie iure hereditatis per la quota complessiva di 57,581% di complesso immobiliare residenziale sito in Firenze, Via Santa Maria a Marignolle n. 73; che di tale complesso immobiliare erano stati proprietari in precedenza la madre ed il padre;
che il bene Persona_1 Persona_2 era pervenuto per il 50% da successione della madre , deceduta l'1.9.15 e che con testamento aveva istituito eredi le ricorrenti con la sorella disponendo in favore del fratello , interdetto,
CP_1 CP_4 legato in sostituzione di legittima ed altresì in favore del coniuge legato in Persona_2 sostituzione di legittima lasciandogli l'usufrutto sul suo patrimonio;
che l'altro 50% era pervenuto dalla successione del padre, deceduto il 25.5.23, che con testamento aveva istituito eredi i cinque figli lasciando la disponibile ad e la legittima agli altri quattro;
che attualmente ognuna delle
CP_1 ricorrenti è proprietaria del complesso per la quota del 19,167 % e complessivamente del 57,581% mentre è titolare della quota del 35,834%; che in data 23.1.23 il padre , proprietario per metà
CP_1 dell'immobile e usufruttuario per l'altra metà, poco prima di sottoporsi a grave intervento chirurgico oncologico, con scrittura privata con sottoscrizione autenticata aveva concesso in locazione ad per dieci anni il complesso immobiliare suddetto;
che le ricorrenti sono venute a conoscenza
CP_1 del contratto solo dopo la morte del padre, per comunicazione del 20.6.24 dell'esecutore testamentario;
che il contratto di locazione fino alla morte del padre non era stato eseguito non avendo pagato alcun canone bensì solo il deposito cauzionale e non essendo andata ad abitare presso
CP_1 l'immobile.
In ragione dei fatti suddetti le ricorrenti hanno proposto una pluralità di domande riguardo al contratto di locazione del 23.1.23 chiedendo quindi, in via principale , la dichiarazione di inopponibilità alle stesse del contratto concluso dal quale usufruttuario per non essere in corso alla data della morte Per_2 del e, comunque, sempre in via principale, la dichiarazione di inesistenza, nullità del contratto , Per_2 oppure la pronuncia di risoluzione , rescissione e annullamento.
Mentre si è reso contumace ha resistito alle domande chiedendone il CP_4 Controparte_1 rigetto.
La domanda principale fondata sul disposto dell'art. 999 c.c. e sul presupposto che la locazione alla data del decesso del non fosse in corso non è fondata. Per_2
La locazione infatti era certamente in corso alla data in cui è deceduto il : ciò in base alla Per_2 pattuizione che prevedeva la durata della locazione per dieci anni con decorrenza dal 23.1.23.
Nessuna rilevanza ha al riguardo la circostanza che le prestazioni contrattuali alla morte del non Per_2 venissero eseguite per quanto concerne l'uso dell'immobile ed il pagamento del canone da parte della conduttrice ( era stato comunque versato il deposito cauzionale).
La mancata esecuzione delle prestazioni di un rapporto contrattuale non influisce infatti sull'esistenza o meno dello stesso ed attiene semmai all'adempimento del contratto, pur sempre sussistente.
Rileva invece ai fini del decidere, e la questione assorbe le altre dedotte, che il contratto di locazione è stato concluso dal quale proprietario per la quota del 50% dell'immobile ed usufruttuario per Per_2
l'altra quota del 50% .
Deducono le ricorrenti l'invalidità del contratto per vizio del consenso e violazione del disposto dell'art. 1108 comma 3 c.c..
La domanda è fondata.
L'art. 1108 comma 3 c.c. stabilisce che è necessario il consenso di tuti i partecipanti alla comunione per pagina 2 di 3 le locazioni di durata superiore a nove anni.
Nel caso in oggetto la locazione ultranovennale è stata posta in essere dal comproprietario per la Per_2 quota del 50% , all'insaputa degli altri soggetti comproprietari , tranne evidentemente che della conduttrice, una delle comproprietarie.
La violazione del disposto dell'art. 1108 comma 3 c.c. è quindi certamente opponibile a CP_1 che, quando ha concluso il contratto, non era soggetto terzo rispetto alla comunione bensì partecipante alla stessa e ,quindi ,consapevole del fatto che veniva posta in essere locazione ultranovennale in suo favore in mancanza del consenso delle altre comproprietarie.
L'invalidità del contratto di locazione nei confronti delle ricorrenti non comporta peraltro che
[...] si configuri come una occupante senza titolo dell'immobile, come tale di per sé obbligata al CP_1 rilascio dello stesso. è in effetti pur sempre comproprietaria dell'immobile. CP_1
Vale quindi il disposto dell'art. 1102 c.c. in base al quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune , purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli atri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto.
A quest'ultimo proposito risulta d'altronde che nessuna delle ricorrenti ha abitato in precedenza nell'immobile in questione.
Si aggiunga che il ha nominato esecutore testamentario che ha il compito di amministrare la Per_2 massa ereditaria.
Né risulta che alla data di inizio della controversia l'occupazione dell'immobile da parte della convenuta abbia impedito o ostacolato concrete trattative in corso per la sua vendita.
Ne consegue che allo stato degli atti , una volta accertata l'invalidità del contratto di locazione, i partecipanti alla comunione dovranno adottare in apposita sede le opportune decisioni riguardo all'amministrazione della cosa comune .
Devono pertanto essere respinte le domande di pagamento somma proposte dalle ricorrenti nei confronti di CP_1
La parziale reciproca soccombenza, le peculiarità della questione esaminata e l'ambito strettamente familiare della controversia giustificano la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale dichiara non valido nei confronti delle ricorrenti il contratto di locazione concluso tra
[...]
e il 23.1.23 ed avente ad oggetto immobile sito in Firenze, Via di Santa Per_2 CP_1
Maria a Marignolle n. 73; respinge le consequenziali domande di pagamento somma proposte dalle ricorrenti;
compensa le spese.
Firenze, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 424/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIAZZONI GUIDO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. RUO MARIA GIOVANNA ( Via Bartolomeo Ammannati 3 00197 C.F._2
ROMA; , elettivamente domiciliato in Via Bartolomeo Ammannati 3 00197 ROMApresso il difensore avv. PIAZZONI GUIDO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMOLI EMANUELA e Parte_2 C.F._3 dell'avv. VITALI CASANUOVA ELISABETTA ( ) VIA DELLA CONDOTTA C.F._4
N. 12 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ROMOLI EMANUELA CE ZI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PARENTI ANNALISA e C.F._5 dell'avv. SALVATORE GIOVANNI ( ) Viale Don Minzoni 50100 FIRENZE;
, C.F._6 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PARENTI ANNALISA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOZZI IACOPO e CP_1 C.F._7 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 30 50123 FIRENZEpresso il difensore avv. TOZZI IACOPO
(C.F. ), CP_2 CP_3 Controparte_4 C.F._8
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
, ZZ AL e in data 10.1.24 hanno presentato nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, convenendo in giudizio anche , ricorso in cui è stato esposto: che le ricorrenti
CP_1 CP_4 sono comproprietarie iure hereditatis per la quota complessiva di 57,581% di complesso immobiliare residenziale sito in Firenze, Via Santa Maria a Marignolle n. 73; che di tale complesso immobiliare erano stati proprietari in precedenza la madre ed il padre;
che il bene Persona_1 Persona_2 era pervenuto per il 50% da successione della madre , deceduta l'1.9.15 e che con testamento aveva istituito eredi le ricorrenti con la sorella disponendo in favore del fratello , interdetto,
CP_1 CP_4 legato in sostituzione di legittima ed altresì in favore del coniuge legato in Persona_2 sostituzione di legittima lasciandogli l'usufrutto sul suo patrimonio;
che l'altro 50% era pervenuto dalla successione del padre, deceduto il 25.5.23, che con testamento aveva istituito eredi i cinque figli lasciando la disponibile ad e la legittima agli altri quattro;
che attualmente ognuna delle
CP_1 ricorrenti è proprietaria del complesso per la quota del 19,167 % e complessivamente del 57,581% mentre è titolare della quota del 35,834%; che in data 23.1.23 il padre , proprietario per metà
CP_1 dell'immobile e usufruttuario per l'altra metà, poco prima di sottoporsi a grave intervento chirurgico oncologico, con scrittura privata con sottoscrizione autenticata aveva concesso in locazione ad per dieci anni il complesso immobiliare suddetto;
che le ricorrenti sono venute a conoscenza
CP_1 del contratto solo dopo la morte del padre, per comunicazione del 20.6.24 dell'esecutore testamentario;
che il contratto di locazione fino alla morte del padre non era stato eseguito non avendo pagato alcun canone bensì solo il deposito cauzionale e non essendo andata ad abitare presso
CP_1 l'immobile.
In ragione dei fatti suddetti le ricorrenti hanno proposto una pluralità di domande riguardo al contratto di locazione del 23.1.23 chiedendo quindi, in via principale , la dichiarazione di inopponibilità alle stesse del contratto concluso dal quale usufruttuario per non essere in corso alla data della morte Per_2 del e, comunque, sempre in via principale, la dichiarazione di inesistenza, nullità del contratto , Per_2 oppure la pronuncia di risoluzione , rescissione e annullamento.
Mentre si è reso contumace ha resistito alle domande chiedendone il CP_4 Controparte_1 rigetto.
La domanda principale fondata sul disposto dell'art. 999 c.c. e sul presupposto che la locazione alla data del decesso del non fosse in corso non è fondata. Per_2
La locazione infatti era certamente in corso alla data in cui è deceduto il : ciò in base alla Per_2 pattuizione che prevedeva la durata della locazione per dieci anni con decorrenza dal 23.1.23.
Nessuna rilevanza ha al riguardo la circostanza che le prestazioni contrattuali alla morte del non Per_2 venissero eseguite per quanto concerne l'uso dell'immobile ed il pagamento del canone da parte della conduttrice ( era stato comunque versato il deposito cauzionale).
La mancata esecuzione delle prestazioni di un rapporto contrattuale non influisce infatti sull'esistenza o meno dello stesso ed attiene semmai all'adempimento del contratto, pur sempre sussistente.
Rileva invece ai fini del decidere, e la questione assorbe le altre dedotte, che il contratto di locazione è stato concluso dal quale proprietario per la quota del 50% dell'immobile ed usufruttuario per Per_2
l'altra quota del 50% .
Deducono le ricorrenti l'invalidità del contratto per vizio del consenso e violazione del disposto dell'art. 1108 comma 3 c.c..
La domanda è fondata.
L'art. 1108 comma 3 c.c. stabilisce che è necessario il consenso di tuti i partecipanti alla comunione per pagina 2 di 3 le locazioni di durata superiore a nove anni.
Nel caso in oggetto la locazione ultranovennale è stata posta in essere dal comproprietario per la Per_2 quota del 50% , all'insaputa degli altri soggetti comproprietari , tranne evidentemente che della conduttrice, una delle comproprietarie.
La violazione del disposto dell'art. 1108 comma 3 c.c. è quindi certamente opponibile a CP_1 che, quando ha concluso il contratto, non era soggetto terzo rispetto alla comunione bensì partecipante alla stessa e ,quindi ,consapevole del fatto che veniva posta in essere locazione ultranovennale in suo favore in mancanza del consenso delle altre comproprietarie.
L'invalidità del contratto di locazione nei confronti delle ricorrenti non comporta peraltro che
[...] si configuri come una occupante senza titolo dell'immobile, come tale di per sé obbligata al CP_1 rilascio dello stesso. è in effetti pur sempre comproprietaria dell'immobile. CP_1
Vale quindi il disposto dell'art. 1102 c.c. in base al quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune , purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli atri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto.
A quest'ultimo proposito risulta d'altronde che nessuna delle ricorrenti ha abitato in precedenza nell'immobile in questione.
Si aggiunga che il ha nominato esecutore testamentario che ha il compito di amministrare la Per_2 massa ereditaria.
Né risulta che alla data di inizio della controversia l'occupazione dell'immobile da parte della convenuta abbia impedito o ostacolato concrete trattative in corso per la sua vendita.
Ne consegue che allo stato degli atti , una volta accertata l'invalidità del contratto di locazione, i partecipanti alla comunione dovranno adottare in apposita sede le opportune decisioni riguardo all'amministrazione della cosa comune .
Devono pertanto essere respinte le domande di pagamento somma proposte dalle ricorrenti nei confronti di CP_1
La parziale reciproca soccombenza, le peculiarità della questione esaminata e l'ambito strettamente familiare della controversia giustificano la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale dichiara non valido nei confronti delle ricorrenti il contratto di locazione concluso tra
[...]
e il 23.1.23 ed avente ad oggetto immobile sito in Firenze, Via di Santa Per_2 CP_1
Maria a Marignolle n. 73; respinge le consequenziali domande di pagamento somma proposte dalle ricorrenti;
compensa le spese.
Firenze, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3