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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 3148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3148 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati: Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott.ssa Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 203/2019 del R.G.A.C. pendente TRA L' presso la Parte_1 Parte_2
, (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Francesco Ventura (c.f.
, C.F._1
APPELLANTE E
, nato a [...] il [...], (c.f. ), rapp.to e difeso Controparte_1 C.F._2 da sé medesimo;
APPELLATO CONCLUSIONI All'udienza del 14/02/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 657/2015, emesso in data 3.03.2015, il Tribunale di Napoli Nord ingiungeva all' presso la Repubblica Italiana (di Parte_1 seguito di pagare, in favore dell'Avv. , la somma di € 44.666,10, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, liquidate in complessivi € 1.586,00. Col ricorso monitorio l'Avv. aveva azionato il credito per prestazioni professionali CP_1 riconosciuto esistente dall'Ambasciata debitrice con atto di conciliazione del 22/7/2011. L' proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo eccependo, in Parte_1 punto di rito, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, mentre nel merito, l'intervenuta prescrizione del credito, l'inutilizzabilità dell'atto di Conciliazione del 22.07.2011 posto alla base dell'impugnato decreto ingiuntivo, nonché la mancanza di supporto probatorio rispetto alle attività svolte dall'opposto. L'Avv. si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle deduzioni Controparte_1 avversarie.
1 1.4. Incardinato il giudizio, con Sentenza n. 1843/2018, pubblicata il 27.06.2018, il Tribunale di Napoli Nord così statuiva: "a) rigetta l'opposizione e per l'effetto, visto l'art. 654 comma 1 c.p.c., dichiara la esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
b) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna la in Italia Parte_1 al rimborso in favore di delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.254 per Controparte_1 compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi.” In sintesi e per quanto interessa ai fini del presente giudizio di appello, il Giudice di prime cure specificava che l'atto di conciliazione, stipulato tra l' e l'Avv. in data Parte_1 CP_1
22.07.2011, pur essendo stato redatto e vergato all'interno dell' non doveva essere
Parte_1 considerato come un documento pubblico straniero che, per essere validamente utilizzato in territorio italiano, necessitava dell'apostille richiesta per i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, bensì come atto privatistico stipulato tra le parti di un rapporto di prestazione d'opera professionale. Il primo Giudice specificava, inoltre, che l'atto di conciliazione del 22.07.2011 conteneva l'espresso riconoscimento, da parte dell' del compenso spettante all'avv.
Parte_1 CP_1 nella misura di € 44.666,16 per la difesa e rappresentanza della stessa in una serie di procedimenti espressamente indicati, valendo, dunque, come riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. Ad avviso del Tribunale sarebbe spettato, quindi, all'opponente l'onere di provare fatti in grado di ostacolare tale riconoscimento;
tuttavia, ciò non era avvenuto, essendosi l'
Parte_1 limitata a negare l'esistenza della causa debendi.
2. Avverso l'indicata sentenza, con atto notificato in data 15.1.2019, ha proposto appello l' presso la Repubblica Italiana.
Parte_1
2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha dedotto l'inutilizzabilità nonché inefficacia dell'atto di conciliazione del 22.07.2011, specificando che il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto della circostanza che l'atto in questione, in forza del quale veniva confermato l'ammontare del saldo dovuto a titolo di compenso professionale all'appellato, e sulla cui base era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 657/2015 del 03.03.2015, costituiva un atto straniero e, in quanto tale, improduttivo di effetti giuridici. Ad avviso dell'appellante, un documento straniero, per poter essere utilizzato e produrre i suoi effetti legali in Italia, richiede l'apposizione dell'“apostille” nonché la sottoscrizione del soggetto investito dei poteri rappresentativi dello Stato estero. L'appellante dunque, prospetta che l'atto di conciliazione in questione:
- mancava dell'apostille;
-recava la sottoscrizione del dott. che, in quel periodo di vacatio della carica di Persona_1 ambasciatore, non aveva i poteri per formare un atto validamente fidefacente in nome e per conto della . Parte_1
Pertanto, ad avviso dell'appellante, l'atto in questione era del tutto privo di effetti vincolanti per la . Parte_1
2 2.2. Mediante il secondo motivo, l' appellante ha affermato che quanto sostenuto Parte_1 dall'Avv. circa le presunte attività professionali da lui svolte in nome e per conto CP_1 della stessa non corrispondeva alla realtà dei fatti, non essendo stata espletata da parte dello stesso nessuna attività professionale nei procedimenti instaurati dalle ex dipendenti dell' Parte_1
Sulla base degli esposti motivi, l'appellante ha formulato le seguenti conclusioni: In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1843/2018 pubblicata il 27.06.2018 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Unico Dott. Felice Angelo Pizzi, nell'ambito del giudizio RG n. 4716/2015, Repert. n. 3895/2018 del 27.06.2018, accogliere le seguenti conclusioni: A. Annullare esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 657/2015 del 03/03/2015 (RGC n. 103/2015) emesso dal G.U. del Tribunale di Napoli Nord;
B. Condannare l'Avv. al risarcimento ex art. 96 c.p.c. in favore dell'odierna appellante per Controparte_1 lite temeraria;
C. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”
2.3. L'Avv. si è costituito in giudizio, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1 dell'appello e reiterando tutte le difese già spiegate nel giudizio di primo grado e, quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“l'adita Corte di Appello di Napoli, previa impugnativa di ogni assunto e documentazione esibita da controparte, contrariis reiectis, voglia rigettare l'Appello perché infondato. Spese e competenze da liquidarsi di ufficio con applicazione dell'art. 96 Cpc.” All'udienza del 12.2.2025, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello è infondato e va, conseguentemente, rigettato. Va, in primo luogo, osservato che il primo motivo di appello riguardante l'asserita inutilizzabilità e inefficacia dell'atto di conciliazione, stipulato tra l appellante e Parte_1
l'appellato in data 22.07.2011, è del tutto infondato. Il giudice di primo grado, infatti, al contrario di quanto sostenuto dalla parte appellante, ha fornito un'esaustiva motivazione in merito alla scelta di non considerare l'atto conciliativo in questione come documento pubblico straniero necessitante dell'apostille per poter produrre effetti giuridici in territorio italiano. L'apostille è una certificazione che convalida, sul piano internazionale, l'autenticità di qualsivoglia atto pubblico nell'ambito dei Paesi membri della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, tra cui figura anche il Parte_1
Tuttavia, nel caso di specie, come d'altronde rilevato dal Tribunale, l'atto conciliativo stipulato tra l' appellante e l'avv. costituisce una scrittura privata volta a regolare il Parte_1 CP_1 compenso spettante al secondo nell'ambito di un rapporto di natura professionale. Nell'atto in questione sono, infatti, specificamente elencate le prestazioni effettuate dall'Avv.
nei riguardi dell'Ambasciata con l'indicazione del compenso spettante allo stesso, CP_1 pari ad € 44.666,16, e lo stesso risulta sottoscritto sia dal dott. in Persona_2
3 qualità di Capo della missione diplomatica, sia dal dott. , in Persona_3 qualità di Amministratore della missione diplomatica. Quanto, invece, alla circostanza che i soggetti sopra indicati non avevano il potere di agire per la , essendo vacante la posizione dell'Incaricato d'affari in Parte_1 qualità di unico soggetto presente in Italia al tempo della conciliazione dotato del potere di vincolare sul piano internazionale la in caso di vacatio Parte_1 dell'ambasciatore, va rilevato che la stessa risulta un fatto nuovo, dedotto per la prima volta nel presente giudizio di appello e, in quanto tale, inammissibile ex art. 345 c.p.c. D'altra parte, l'appellante non ha nemmeno indicato quale sarebbe stato, nel caso di specie di vacatio dell'ambasciatore, l'organo dell'ambasciata autorizzato a gestire i rapporti di diritto privato della sede diplomatica. Quanto al secondo motivo di appello, lo stesso è, altresì, infondato. Sul punto l'appellante ha affermato che quanto sostenuto dall'appellato in merito alle attività professionali da lui svolte in nome e per conto della stessa risulta essere una ricostruzione priva di supporto probatorio. Ebbene, in realtà, al contrario di quanto affermato dall'Ambasciata, l'atto di conciliazione del 22.07.2011, contiene l'espresso riconoscimento da parte della stessa dell'esatto compenso spettante all'Avv. , nella misura di € 44.666,16, per la sua difesa e rappresentanza in CP_1 una serie di procedimenti esattamente indicati. Pertanto, l'atto conciliativo in questione, menzionando in maniera chiara il rapporto fondamentale da cui nasce l'obbligazione, vale come riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. Il riconoscimento del debito, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, è in grado di invertire l'onere della prova poiché non spetta più al creditore dimostrare la validità della sua pretesa, ma è il debitore a dover provare di non aver mai avuto il debito o che il debito non esiste più (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31818 del 10/12/2024). Conseguentemente, applicando tale principio al caso in esame, spettava all'Ambasciata opponente l'onere di provare i fatti in grado di togliere valore a tale riconoscimento;
tuttavia, ciò non è avvenuto, essendosi la stessa semplicemente limitata a negare l'esistenza della causa debendi e, dunque, ad una mera contestazione della pretesa attorea. Alla luce di quanto esposto, deve, pertanto, confermarsi l'integrale correttezza della sentenza impugnata. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte d'Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00) ma con il riconoscimento della misura minima per l'attività istruttoria non essendo stata svolta tale attività nel predetto grado di giudizio. Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1-quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 per la proposta impugnazione integralmente respinta.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Parte_1 presso la Repubblica Italiana nei confronti dell'Avv. avverso la sentenza n. Controparte_1
1843/2018 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 27/06/2018, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dall' Parte_1 presso la Repubblica Italiana e per l'effetto:
2) Condanna l' presso la Repubblica Parte_1
Italiana al pagamento, in favore dell'avv. , delle spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio che si liquidano in € 8.469,00 (ottomilaquattrocentosessantanove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione integralmente respinta a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 4.6.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci Dott. Giulio Cataldi
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