Ordinanza cautelare 16 luglio 2019
Sentenza 23 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 5186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5186 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 05186/2025REG.PROV.COLL.
N. 03923/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3923 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Miglietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 17532/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco, indetto dal Ministero dell’Interno con D.M. 5140 del 06 novembre 2008.
Ai sensi dell’art. 2 secondo comma del bando concorsuale, ai candidati era richiesto il possesso di tutti i requisiti di cui al medesimo art. 2, comma primo, “ alla data di scadenza del termine stabilito .. per la presentazione delle domande di partecipazione ”: termine fissato al 18 dicembre 2008.
2. Nella fase di scorrimento della graduatoria, l’Amministrazione:
-- dapprima, con nota prot. -OMISSIS-, ha comunicato al candidato che dall’esame del casellario giudiziario era emersa l’esistenza a suo carico (i) di un decreto penale di condanna -OMISSIS-, per il reato di cui all’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110; (ii) di una sentenza penale di condanna -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 73 comma 1 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;
-- quindi, con nota prot. -OMISSIS-, gli ha comunicato la mancata assunzione nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per mancanza del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 5, comma 1, lettera e) D.Lgs. 217/2005, in relazione ai riportati pregiudizi penali.
Nel provvedimento da ultimo menzionato viene segnalata la rilevanza dei fatti addebitati in sede penale, ostativi all’assunzione nei ruoli operativi del Corpo Nazionale dei VV.FF. in quanto denotanti una condotta non conforme ai principi di elevato senso morale, correttezza e senso civico che devono essere radicati nel vigile del fuoco, proprio in ragione delle funzioni dallo stesso svolte e a tutela del legittimo affidamento che i cittadini ripongono nei tutori della loro incolumità e dei loro beni.
3. Avverso tale determinazione l’attuale ricorrente ha reagito con un ricorso giurisdizionale nel quale:
a) con un primo motivo ha denunciato l’omessa valutazione in concreto della situazione di fatto e l’assenza di una adeguata motivazione a supporto del provvedimento di esclusione;
b) con un secondo motivo ha evidenziato l’autonomia che nella materia de qua deve orientare le valutazioni dell’Amministrazione, a mente degli artt. 653, comma 1- bis, c.p.p. e 460 c.p.p., rispetto al giudizio di colpevolezza rimesso al giudice penale.
4. Il ricorso è stato respinto dal TAR Lazio con la sentenza qui impugnata n. 17532 del 2022, nella quale si afferma che:
- l’Amministrazione ha adeguatamente rappresentato le ragioni dell’esclusione;
- con riferimento al decreto penale di condanna, può senz’altro riconoscersi che lo stesso era estinto al momento della domanda di partecipazione al concorso, mentre sussisteva la condanna -OMISSIS-;
- la riabilitazione è invece intervenuta -OMISSIS-, ossia dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (avente termine di scadenza al 18 dicembre 2008), sicché essa non poteva influire sulla decisione dell’Amministrazione;
- d’altra parte, il provvedimento di riabilitazione ha carattere costitutivo e opera dal momento della positiva decisione del tribunale di sorveglianza (efficacia “ex nunc” ), sicché nel caso di specie non poteva rilevare né al momento della domanda di partecipazione al concorso (2008), né al momento dello scorrimento della graduatoria (2019).
5. In questa sede il ricorrente impugna e contesta la pronuncia di primo grado sostenendo, in sintesi:
-- che la condanna penale presa in considerazione dal TAR come ostativa è intervenuta -OMISSIS-, quindi dopo la domanda di partecipazione del 2008;
-- che neppure “al momento della definizione del procedimento concorsuale, coincidente con la data del deposito della sentenza conclusiva del ricorso giurisdizionale amministrativo (23 dicembre 2022)” sussisteva “alcun precedente penale, attesa l’intervenuta riabilitazione” ;
-- che il bando richiedeva espressamente il possesso di tutti i requisiti concorsuali, “ad eccezione delle sole verifiche mediche” , al momento di presentazione della domanda e sino al termine ultimo di presentazione della stessa, e dunque sino alla data del 18 dicembre 2008;
-- che alcuna disposizione concorsuale richiedeva la “conservazione” dei requisiti di partecipazione nella fase successiva al termine ultimo di presentazione delle domande, ovvero sino all’eventuale posteriore scorrimento della formata graduatoria;
-- che dunque allo spirare del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande concorsuali (18 dicembre 2008) certamente sussistevano i requisiti morali richiesti dal citato art. art. 2, comma 1 (sin qui il primo motivo di appello);
-- che comunque era stata omessa da parte dell’Amministrazione e del TAR una adeguata considerazione oltre che dell’intervenuta riabilitazione (l’interpretazione seguita in sentenza ne svilisce la finalità di reinserimento del condannato nella vita sociale e lavorativa), anche della concreta gravità del fatto storico posto alla base della detta sentenza -OMISSIS- (un unico e isolato episodio di detenzione di sostanza stupefacente non può essere considerato di per sé solo ostativo all'arruolamento nelle Forze armate, a maggior ragione nel caso di specie in cui l’addebito risale -OMISSIS- ed è di minima entità, avendo comportato la condanna ad una pena -OMISSIS-) (secondo motivo di appello).
6. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio e la causa, in assenza di istanza cautelare, è passata in decisione all’udienza del 12 giugno 2025.
7. L’appello è infondato.
7.1. Al di là della innovatività delle censure dedotte nel presente grado di giudizio - centrate essenzialmente su tematiche (la rilevanza temporale della condanna -OMISSIS- alla luce della intervenuta riabilitazione) del tutto estranee al contenuto del ricorso di primo grado e quindi inammissibili ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a. - occorre rilevare, nel merito, che:
-- il ricorrente non contesta la ratio decidendi della pronuncia di primo grado centrata sul carattere costitutivo e sull’efficacia ex nunc del provvedimento di riabilitazione;
-- non viene in alcun modo scalfito, pertanto, l’argomento centrale attraverso il quale il TAR ha correttamente escluso la rilevanza retrospettiva del provvedimento di riabilitazione;
-- è vero, poi, che ai sensi dell’art. 2 comma 2 del bando “tutti i sopraelencati requisiti, ad eccezione del requisito dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale, che dovrà essere posseduto al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione medica, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione” ; ma è anche vero che al successivo art. 3 comma 2 si prevedeva anche che “l’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti” ;
-- dunque, la lettura sistematica delle due disposizioni conduce a ritenere necessaria la permanenza del requisito per tutto il corso della procedura.
7.2. In questo medesimo senso si è d’altra parte già espressa questa Sezione con la pronuncia n. 2289 del 2023 nella quale (in relazione ad una fattispecie analoga alla presente) si afferma che:
i) “Il fatto che la disposizione di cui all'art. 5 co. 1 lett. e) D.L.vo 217/2005 faccia riferimento ai requisiti di partecipazione al concorso (“Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: … e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53”) certamente non esclude che detti requisiti debbano persistere per tutta la procedura concorsuale e sino alla sua conclusione” ;
ii) “anche la circostanza che il bando di concorso, con analoga dizione (art. 2), specifichi che “I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione”, non toglie che detti requisiti debbano sussistere anche oltre il termine di presentazione della domanda di partecipazione. Così è, d’altra parte, anche nelle procedure concorsuali concernenti i contratti pubblici e nel medesimo senso depone una chiara ragione di coerenza logica che non giustificherebbe una frammentazione della rilevanza temporale del requisito e una conseguente impossibilità per l’amministrazione di eccepire eventuali sopravvenienze ostative all’instaurazione del rapporto di lavoro” .
7.3. Quanto al merito della valutazione espressa dall’Amministrazione, è qui sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di questo Consiglio secondo la quale il requisito del possesso della condotta incensurabile attribuisce all'Amministrazione un ampio potere discrezionale finalizzato a permettere la partecipazione al concorso solo di quei candidati che, per qualità morali e personali e comportamento, sulla base di un giudizio prognostico di carattere probabilistico, diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere le future funzioni, sì che il sindacato in materia del giudice amministrativo è limitato al parametro dell'arbitrarietà e, una volta riconosciuto che un dato episodio è censurabile sotto il profilo morale, non è possibile, nel merito, sindacare il giudizio che di esso rende l'Amministrazione (v., ex multis , Cons. Stato, sez. II, n. 10175 del 2023; n. 5118 del 2022 e n. 2898 del 2022).
7.4. Entro questi parametri si colloca il giudizio espresso sul fatto addebitato alla parte qui ricorrente, in quanto più volte questo Consiglio ha riconosciuto che l'uso anche saltuario di stupefacenti osta al riscontro del requisito della condotta incensurabile ai fini del reclutamento delle forze armate (Cons. Stato, sez. II, n. 2540 del 2022; id., sez. IV, n. 3012 del 2020); e che in relazione al requisito della condotta incensurabile, richiesto per il reclutamento nelle Forze Armate, rilevano anche episodi isolati, risalenti nel tempo e posti in essere dal candidato quando era minore (Cons. Stato, sez. II , n. 2862 del 2024).
8. L’esito conclusivo è quindi di integrale reiezione dell’appello.
9. Tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata, nulla si dispone in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.