Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4476 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano
- Sezione II civile - Il Tribunale, sezione seconda civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Luisa
Vasile, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 10048/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
N. 3/2021 [C.F. ], Commissari straordinari Parte_1 P.IVA_1
Prof. e Dott.ssa elettivamente domiciliata in Milano via Persona_1 Persona_2
Domenichino 10, presso lo studio dell'Avv. Ilaria Zingali giusta procura in tti
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore con sede in Monopoli (BA) alla C.da Stomazzelli s.n. elettivamente domiciliato elettivamente domiciliato in BBari alla Via Mazzitelli nr.130, presso lo studio degli avv.t
SCANNICCHIO STEFANIA e SCHIRONE GIANFRANCO ( ) C.F._1 procura in atti
PARTE CONVENUTA
Avente ad OGGETTO: revocatoria fallimentare ex art. 67, co. 2, l.f.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 8.04.25 le parti concludevano come da fogli di precisazione delle conclusioni telematici, il cui contenuto è qui trascritto:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, accertare e dichiarare revocato ex articolo 6 della Legge Marzano e 67 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il pagamento della somma di Euro 39.068,22 effettuato da come da pagamenti di cui in narrativa, in favore di con sede Controparte_2 Controparte_1 legale in Monopoli (BA), Contrada Stomazzelli sn, CAP 70043, C.F. e P.IVA iscritta al Registro P.IVA_2
Pagina nr. 1
Contrada Stomazzelli sn, CAP 70043, C.F. e P.IVA , iscritta al Registro delle Imprese di Bari, in P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della somma di Controparte_2
Euro 39.068,22 come da pagamenti di cui in narrativa o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, per i motivi evidenziati in atti, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino alla restituzione effettiva;
in ogni caso, condannare parte convenuta alla rifusione in favore Controparte_2 delle spese e compensi professionali di causa oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ulteriormente produrre e dedurre capitoli di prova orale e di formulare qualsiasi istanza istruttoria”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare l'avversa domanda di revocatoria fallimentare relativa al pagamento di euro 39.068,22 effettuato da in favore della Controparte_2 Controparte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato in data 12.03.24, in Parte_1 persona dei Commissari Straordinari, ha chiesto dichiararsi l'inefficacia ex art. 67 comma 2 l.f. di pagamenti (4 bonifici tra 17.09.20-2.03.21) per importo complessivo di € 39.068,22, effettuati dall'impresa in bonis in favore di e segnatamente: Controparte_1
- euro 1.220,00 in data 17.09.20;
- euro 976,00 in data 3.11.20;
- euro 15.549, 09 in data 11.12.20;
- euro 21.323,13 in data 2.03.21; esponendo che:
- parte del , è stata ammessa alla procedura di Controparte_2 Parte_2 amministrazione straordinaria di Gruppo ai sensi del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 convertito con modificazioni nella legge 18 febbraio n. 39, insieme a e Controparte_3 Controparte_4
(“ ) in data 17 marzo 2021;
[...] CP_4
- controllata al 100% da è diventata operativa a partire dal 2016 quale Controparte_2 CP_4 affittuaria dei complessi aziendali e dei rapporti giuridici facenti capo ad nell'ambito CP_4 della procedura di concordato preventivo di quest'ultima. Nello specifico, è Controparte_2 subentrata anche nei contratti n. 014496 del 21 ottobre 2014 e n. 014853 del 23 marzo 2015 stipulati tra il CP_4 Controparte_1
- i Commissari rilevavano dalla documentazione i continuativi rapporti commerciali intrattenuti dalla società in bonis con e riscontravano l'avvenuto pagamento di Controparte_1 crediti già scaduti, eseguiti nel c.d. periodo sospetto, ossia nei 6 mesi anteriori all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. Tali pagamenti risultavano effettuati in un contesto in cui il creditore era consapevole -o comunque avrebbe potuto agevolmente esserlo- dello stato di insolvenza in cui versava la debitrice, con conseguente sussistenza dei presupposti per l'esperibilità dell'azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l.f.
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2 - concludeva per l'accertamento della revoca dei pagamenti e condanna alla restituzione dei pagamenti. La società convenuta si è costituita in giudizio in data 5.07.24, senza contestare la ricezione dei pagamenti effettuati da ma eccependo, nel merito, che i pagamenti sarebbero stati Controparte_2 effettuati secondo i termini d'uso e dunque eccependo l'esenzione da revocatoria dei pagamenti eseguiti nei termini d'uso, disciplinata dall'art.67, co.3 L.Fall; eccependo altresì l'irrilevanza, ai fini dell'esenzione, della scientia decoctionis dell'accipiens.
Verificata la regolare costituzione del contraddittorio, il Giudice fissava l'udienza ex art. 171 bis, comma 3, c. p. c. e le parti depositavano le memorie autorizzate. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni con termini per deposito di comparse conclusionali e per repliche.
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Occorre in primis esaminare l'eccezione da esenzione ex art. 67 comma 3 lf, secondo la quale i ritardi nel pagamento delle fatture costituivano una consuetudine nel rapporto tra le parti, a fronte della tolleranza del creditore nei ritardi dei pagamenti.
Risulta, alla luce della documentazione prodotta, che i ritardi non siano riconducibili ad una prassi tra le parti (termini d'uso), essendo carente il profilo di un “consuetudine” accettata, ossia di stabile e consolidata modalità derogatoria del regolamento negoziale ed alla quale attenersi, tanto vero che il ha intimato alla sua controparte negoziale l'osservanza dei termini contrattuali Controparte_1 attraverso diffida stragiudiziale (in data 14.05.2020, cfr. doc. 18 allegato all'atto di citazione), seguita da un ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. doc. 22 allegato all'atto di citazione) e da un atto di precetto (cfr. doc. 26 allegato all'atto di citazione), ciò dimostrando sia la non tolleranza dei ritardi nei pagamenti da parte della convenuta, sia la assoluta inesistenza di una asserita “prassi” consuetudinaria prevalente sul regolamento negoziale ed accettata da entrambe le parti, tale da far ritenere “esatti” i pagamenti in ritardo.
Ciò emerge in via documentale anche dalla dimostrata “causale” dei pagamenti, ossia la causale del bonifico del 2 marzo 2021 è “chiusura atto di precetto” (doc. 14), mentre la causale del bonifico dell'11 dicembre 2020 è “1 di 2 rate del decreto ingiuntivo” (doc.15).
Da quanto considerato, discende l'infondatezza della eccezione da esenzione ex art.67 comma 3 l.f. Ed infatti, nel periodo sospetto, i pagamenti sono stati effettuati con ritardi variabili non definiti e variamente oscillanti (cfr. prospetto riassuntivo dei pagamenti di doc. 12 allegato Controparte_2 all'atto di citazione):
Pagina nr. 3 Tali ritardi risultano piuttosto legati a logiche finanziarie dello stesso debitore, che si sono imposte ad alterare il regolamento negoziale, anziché ad una sorta di prassi reiterata, ben definita e accettata di fatto quale regola sostituiva di quella negoziale (la presenza di elementi arbitrari nella concreta attuazione della prassi posticipatoria temporale confligge con i connotati generali della condotta tipica ipotizzata dal legislatore ai fini dell'esenzione da revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. a), l.f.
Con riferimento al presupposto oggettivo del c.d. periodo sospetto, si rileva che la collocazione temporale dei pagamenti oggetto di contestazione risulta documentalmente provata. Controparte_2
è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria in data 17.03.21. Pertanto, il periodo c.d. sospetto ai sensi dell'art 67 comma 2 l.f. deve essere individuato nei sei mesi anteriori a tale data, ossia tra il 17.03.21 e il 16.09.20. I bonifici, oggetto della presente domanda, sono stati eseguiti tra il 17.09.20 e il 2.03.21, e rientrano pertanto integralmente nel suddetto arco temporale.
Con riferimento al presupposto soggettivo della scientia decotionis, grava sulla parte istante la prova della conoscenza in capo al soggetto, nei cui confronti si chiede la revocatoria del pagamento, dello stato di insolvenza del debitore, ossia la prova della sussistenza della scientia decotionis.
Secondo consolidata giurisprudenza, il giudice di merito, ai fini dell'accoglimento dell'azione, deve ritenere provata l'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza (anche eventualmente in base ad un convincimento cui sia giunto attraverso il ricorso alla presunzione), alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'accipiens e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati (Cass.civ. 8827/2011). Pertanto, la prova della conoscenza dello stato di insolvenza si ha anche quando la probabilità della “scienza decotionis” trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare il creditore del fallito, che poteva o meno percepire segni esteriori della decozione (Cass. Civ. n. 4769/1998; Cass. Civ. n. 8827/2011 e Cass.ord. 6686/2012).
Nel caso concreto, vanno evidenziati i seguenti elementi, che assumono particolare valenza nella ricostruzione di un contesto fattuale e temporale nel quale si può ritenere -in concreto e non solo in via presuntiva- che l'accipiens fosse al corrente dello stato di insolvenza di Controparte_2
1- Il rivestiva la qualità di creditore della società e, in quanto tale, Controparte_1 CP_4 risultava destinatario di tutte le comunicazioni riservate ai creditori nell'ambito della procedura di concordato preventivo di quest'ultima. Tra tali comunicazioni si annoverano, in particolare, il comunicato stampa del luglio 2020 (cfr. doc. 8 allegato all'atto di citazione), disponibile sul sito web del e contenente il decreto del Tribunale di Milano, e la Parte_2 comunicazione informativa 173 l. fall. dei Commissari del Concordato preventivo della società
Pagina nr. 4 Dal decreto del Tribunale di Milano, comunicato ai creditori di (tra Controparte_4 CP_4 cui appunto il , che peraltro riprende specifici passaggi Controparte_1 dell'informativa predisposta dai Commissari Giudiziali circa possibili atti di frode posti in essere da emergono elementi rilevanti in ordine allo stato di insolvenza di Controparte_2 quest'ultima già a partire dal luglio 2020 (si richiama la parte del testo:
E' dunque chiaro che al erano stati forniti fin da luglio 2020 informazioni Controparte_1 inequivocabili in relazione all'insolvenza di Controparte_2
2 Non si è trattato di sporadico e trascurabile ritardo (che potrebbe di per sé non essere sintomatico di insolvenza), bensì di ritardi gravi e plurimi, progressivamente allarmanti, fino a condurre ad iniziative stragiudiziali e giudiziali ad opera della controparte, che dunque era perfettamente consapevole ed a conoscenza della situazione di insolvenza del suo debitore, già presente.
3 Parte convenuta ha intrapreso plurime iniziative giudiziali e stragiudiziali finalizzate al recupero del proprio credito, circostanze che confermano la sussistenza di una situazione di anomalia nei rapporti tra le parti già antecedente alla dichiarazione di apertura della procedura. In particolare:
o in data 14.05.2020, parte convenuta ha inviato una diffida ad adempiere (doc. 18 allegato all'atto di citazione) per fatture scadute e non pagate per un ammontare di euro 18.448,84 (tra cui rientrano alcune delle fatture oggetto del presente giudizio);
o parte convenuta ha proposto un piano di rientro (doc. 19 allegato all'atto di citazione), accettato in data 3.06.2020, per l'importo di euro 18.287,80;
o successivamente ha proposto ricorso per ingiunzione per la somma di euro 23.000, ottenendo il decreto ingiuntivo in data 16 ottobre 2020 (cfr. doc. 23 allegato all'atto di citazione). Nel ricorso, parte convenuta dava atto del mancato adempimento del piano di rientro del 3.06.2020;
o infine, il convenuto ha notificato atto di precetto per l'importo di euro 15.772,13 nel mese di febbraio 2021.
4 dal bilancio relativo all'esercizio 2019 (cfr. doc. 7 allegato all'atto di citazione), approvato nell'aprile 2020, emerge che la società ha chiuso l'anno con una perdita di euro 5.243.091:
Pagina nr. 5 Tutti gli elementi indicati, non lasciano dubbi sul fatto che parte convenuta fosse ben consapevole dell'insolvenza di , ricostruzione che trova una conferma anche Controparte_2 da punto di vista temporale, poiché l'ammissione di all'amministrazione Controparte_2 straordinaria è avvenuta il 17 marzo 2021, dunque a pochissimi giorni di distanza dall'ultimo Cont pagamento (2.3.21) fatto al , il quale aveva -a ridosso dell'apertura di i Controparte_1 fatto recuperato pressoché integralmente il proprio credito scaduto da tempo. La domanda merita dunque integrale accoglimento e va dunque revocato ex articolo 6 della Legge Marzano e 67 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il pagamento della somma di Euro 39.068,22 effettuato da come da pagamenti di cui in narrativa, in favore di Controparte_2 con sede legale in Monopoli (BA), Contrada Stomazzelli sn, CAP 70043, C.F. Controparte_1
e P.IVA con conseguente condanna del alla restituzione in P.IVA_2 Controparte_1 favore della somma di Euro 39.068,22 oltre interessi legali dai singoli Controparte_2 pagamenti all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, avuto riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) revoca ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 comma 2 l.fall. i pagamenti eseguiti da n favore di er la somma totale Controparte_2 Controparte_1 di Euro 39.068,22, in quanto compiuti nei sei mesi anteriori all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di Controparte_2
2) condanna restituire in favore della procedura di Amministrazione Controparte_1
Straordinaria di ENERGETICAMBIENTE s.r.l. la somma di Euro 39.068,22, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
3) condanna parte soccombente al pagamento in favore di
[...]
, in persona dei Commissari Straordinari, delle spese di Parte_3 lite che liquida in €.2906,00 per compensi, oltre spese generali, iva (solo se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e cpa.
Milano, 26/05/2025 Il Giudice Dott. Luisa Vasile
Pagina nr. 6