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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/11/2025, n. 4398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4398 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 5304/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 MARTIELLI VITO ANTONIO;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
L'opposizione spiegata avverso le ordinanze-ingiunzione nn. OI-001658793, OI-001603657, OI-002041736 ed OI-002536479 deve ritenersi fondata per le motivazioni di seguito esposte. Orbene, va osservato che con le ordinanze–ingiunzione innanzi menzionate l' ha ingiunto all'odierno CP_1 opponente, nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile della società
[...]
il pagamento della somma Parte_2 complessiva di € 26.599,11 a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative, rispettivamente, agli anni dal 2017 al 2020, in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. In relazione alla sanzione oggetto delle ordinanze- ingiunzione opposte va osservato che l'attuale testo dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. 463/1983 conv. con mod. dalla l. 638/1983 prevede testualmente che: <L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [e cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti n.d.r.], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è
1 punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, nè assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione>>. Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che <Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689>>. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, <in quanto applicabili>>. Con specifico riferimento alla doglianza relativa al mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 l. 689/1981, va osservato che quest'ultima disposizione testualmente dispone che: <La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento… L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto>>. Con riferimento alla disposizione appena citata va osservato che – e come condivisibilmente argomentato dalla Suprema Corte nella sentenza nn. 9016/2025 – è indubitabile che il precetto dell'art. 14 l. 689/1981 operi in relazione alle violazioni in ipotesi commesse successivamente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione di cui al d.lgs. 8/2016 e cioè in ipotesi commesse (come nella presente fattispecie) dopo il 06.02.2016 (difatti, da un lato, l'art. 6 del d.lgs. 8/2016 stabilisce, in forma assolutamente generale, che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689” e, dall'altro lato, come illustrato da Corte Cost. n.
2 151/2021, la previsione di un preciso limite temporale, non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica e per l'esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost). Per altro verso, in considerazione della data di asserita commissione degli illeciti per cui è causa, non è neanche ratione temporis applicabile il disposto di cui all'art. 23, comma 2, d.l. 48/2023 (conv. in l. 85/2023) secondo cui:
<Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione>>. A fronte di queste premesse, quanto all'identificazione del dies a quo per il decorso del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 legge 689/1981, va richiamato, in generale, quanto costantemente osservato dalla giurisprudenza, secondo cui: ““Costituisce jus receptum che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 6, non decorre dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi". (Cass. 12830/2006; 23608/09; 26734/11; 25836/11). Come l'art. 14, anche l'art. 201 del Codice della strada lega la decorrenza del termine decadenziale di 150 giorni (ora, novanta) all'accertamento dell'infrazione. Questo principio va applicato anche in ipotesi di illeciti amministrativi che, come quello di cui all'art. 180, comma 8, che si perfeziona con la mancata collaborazione del privato in un termine prefissato, siano di semplice identificazione. All'Amministrazione, già oberata di una pluralità di impegni, deve, in ogni caso, essere riconosciuto un lasso di tempo ragionevole per poter raccogliere e verificare la documentazione (ricevute di spedizione, avvisi di ricevimento, decorrenza dei termini) dell'illecito stesso.
3 Il sindacato sulla congruità del periodo impiegato per accertare l'illecito è rimesso al giudice di merito, che deve immancabilmente pronunciarsi sul punto” (si veda Cass. civ., Sez. VI, 18574/2014). E' stato ancora puntualizzato che “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità, nella fattispecie, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 1043/2015). A fronte di questo bisogna tenere presente che, con riferimento allo specifico illecito per cui è causa, la P.A. può avere ragionevolmente conoscenza della sussistenza dell'illecito amministrativo dell'omesso versamento in argomento, certamente e quanto meno, una volta che è inutilmente decorso l'ultimo termine per il pagamento delle ritenute contributive annuali di volta in volta esaminate. Difatti, l' deve essere nella condizione di appurare che CP_1 l'importo complessivo delle ritenute annuali non versate è
“non superiore” ai 10.000 Euro in quanto, in caso contrario, si sarebbe al cospetto di una fattispecie di reato (e non di un'ipotesi di violazione amministrativa come appunto ben ricavabile dalla lettura del precitato art. 2, comma 1 bis, del d.l. 463/1983). Orbene – in mancanza di alcuna specifica e pertinente allegazione da parte dell' – va osservato che, poiché il CP_1 termine per il pagamento della contribuzione per i lavoratori dipendenti è generalmente stabilito nel giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (inteso come periodo di svolgimento della prestazione), il giorno di conoscenza della commissione dell'illecito in argomento (e quindi il dies a quo del termine dei 90 giorni di cui al predetto art. 14) può essere individuato nel giorno 16 gennaio dell'anno successivo all'annualità contributiva interessata dall'omesso versamento. A fronte di tanto deve essere evidenziato che - a fronte di omessi versamenti delle ritenute contributive asseritamente intervenuti negli anni dal 2017 al 2020 – l' non risulta CP_1 aver provveduto alla contestazione delle violazioni oggetto di giudizio, rispettivamente, nei termini del 16.01.2018, 16.01.2019, 16.01.2020 e 16.01.2021.
4 Sul punto va precisato che, a questi fini, è irrilevante la eventuale notifica di avvisi di addebito da parte dell' CP_1 (con cui si chiede, invece, il pagamento della contribuzione omessa e non si contesta la violazione amministrativa consistita nell'omesso versamento delle ritenute contributive) e che l' ha depositato in giudizio una CP_1 serie di avvisi di ricevimento di raccomandate ma, al contempo, non ha versato in atti il contenuto delle medesime missive a suo tempo inviate all'opponente. Ogni ulteriore questione rimane assorbita. In virtù delle argomentazioni di cui innanzi, in accoglimento dell'opposizione, le ordinanze ingiunzione emesse devono essere annullate. L'opinabilità delle questioni affrontate ed i contrasti giurisprudenziali inizialmente intercorsi in merito all'applicazione dell'art. 14 legge 689/1981 giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze-ingiunzione impugnate;
- compensa le spese di lite.
Bari, 20/11/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 MARTIELLI VITO ANTONIO;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
L'opposizione spiegata avverso le ordinanze-ingiunzione nn. OI-001658793, OI-001603657, OI-002041736 ed OI-002536479 deve ritenersi fondata per le motivazioni di seguito esposte. Orbene, va osservato che con le ordinanze–ingiunzione innanzi menzionate l' ha ingiunto all'odierno CP_1 opponente, nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile della società
[...]
il pagamento della somma Parte_2 complessiva di € 26.599,11 a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative, rispettivamente, agli anni dal 2017 al 2020, in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. In relazione alla sanzione oggetto delle ordinanze- ingiunzione opposte va osservato che l'attuale testo dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. 463/1983 conv. con mod. dalla l. 638/1983 prevede testualmente che: <L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [e cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti n.d.r.], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è
1 punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, nè assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione>>. Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che <Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689>>. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, <in quanto applicabili>>. Con specifico riferimento alla doglianza relativa al mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 l. 689/1981, va osservato che quest'ultima disposizione testualmente dispone che: <La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento… L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto>>. Con riferimento alla disposizione appena citata va osservato che – e come condivisibilmente argomentato dalla Suprema Corte nella sentenza nn. 9016/2025 – è indubitabile che il precetto dell'art. 14 l. 689/1981 operi in relazione alle violazioni in ipotesi commesse successivamente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione di cui al d.lgs. 8/2016 e cioè in ipotesi commesse (come nella presente fattispecie) dopo il 06.02.2016 (difatti, da un lato, l'art. 6 del d.lgs. 8/2016 stabilisce, in forma assolutamente generale, che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689” e, dall'altro lato, come illustrato da Corte Cost. n.
2 151/2021, la previsione di un preciso limite temporale, non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica e per l'esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost). Per altro verso, in considerazione della data di asserita commissione degli illeciti per cui è causa, non è neanche ratione temporis applicabile il disposto di cui all'art. 23, comma 2, d.l. 48/2023 (conv. in l. 85/2023) secondo cui:
<Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione>>. A fronte di queste premesse, quanto all'identificazione del dies a quo per il decorso del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 legge 689/1981, va richiamato, in generale, quanto costantemente osservato dalla giurisprudenza, secondo cui: ““Costituisce jus receptum che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 6, non decorre dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi". (Cass. 12830/2006; 23608/09; 26734/11; 25836/11). Come l'art. 14, anche l'art. 201 del Codice della strada lega la decorrenza del termine decadenziale di 150 giorni (ora, novanta) all'accertamento dell'infrazione. Questo principio va applicato anche in ipotesi di illeciti amministrativi che, come quello di cui all'art. 180, comma 8, che si perfeziona con la mancata collaborazione del privato in un termine prefissato, siano di semplice identificazione. All'Amministrazione, già oberata di una pluralità di impegni, deve, in ogni caso, essere riconosciuto un lasso di tempo ragionevole per poter raccogliere e verificare la documentazione (ricevute di spedizione, avvisi di ricevimento, decorrenza dei termini) dell'illecito stesso.
3 Il sindacato sulla congruità del periodo impiegato per accertare l'illecito è rimesso al giudice di merito, che deve immancabilmente pronunciarsi sul punto” (si veda Cass. civ., Sez. VI, 18574/2014). E' stato ancora puntualizzato che “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità, nella fattispecie, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 1043/2015). A fronte di questo bisogna tenere presente che, con riferimento allo specifico illecito per cui è causa, la P.A. può avere ragionevolmente conoscenza della sussistenza dell'illecito amministrativo dell'omesso versamento in argomento, certamente e quanto meno, una volta che è inutilmente decorso l'ultimo termine per il pagamento delle ritenute contributive annuali di volta in volta esaminate. Difatti, l' deve essere nella condizione di appurare che CP_1 l'importo complessivo delle ritenute annuali non versate è
“non superiore” ai 10.000 Euro in quanto, in caso contrario, si sarebbe al cospetto di una fattispecie di reato (e non di un'ipotesi di violazione amministrativa come appunto ben ricavabile dalla lettura del precitato art. 2, comma 1 bis, del d.l. 463/1983). Orbene – in mancanza di alcuna specifica e pertinente allegazione da parte dell' – va osservato che, poiché il CP_1 termine per il pagamento della contribuzione per i lavoratori dipendenti è generalmente stabilito nel giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (inteso come periodo di svolgimento della prestazione), il giorno di conoscenza della commissione dell'illecito in argomento (e quindi il dies a quo del termine dei 90 giorni di cui al predetto art. 14) può essere individuato nel giorno 16 gennaio dell'anno successivo all'annualità contributiva interessata dall'omesso versamento. A fronte di tanto deve essere evidenziato che - a fronte di omessi versamenti delle ritenute contributive asseritamente intervenuti negli anni dal 2017 al 2020 – l' non risulta CP_1 aver provveduto alla contestazione delle violazioni oggetto di giudizio, rispettivamente, nei termini del 16.01.2018, 16.01.2019, 16.01.2020 e 16.01.2021.
4 Sul punto va precisato che, a questi fini, è irrilevante la eventuale notifica di avvisi di addebito da parte dell' CP_1 (con cui si chiede, invece, il pagamento della contribuzione omessa e non si contesta la violazione amministrativa consistita nell'omesso versamento delle ritenute contributive) e che l' ha depositato in giudizio una CP_1 serie di avvisi di ricevimento di raccomandate ma, al contempo, non ha versato in atti il contenuto delle medesime missive a suo tempo inviate all'opponente. Ogni ulteriore questione rimane assorbita. In virtù delle argomentazioni di cui innanzi, in accoglimento dell'opposizione, le ordinanze ingiunzione emesse devono essere annullate. L'opinabilità delle questioni affrontate ed i contrasti giurisprudenziali inizialmente intercorsi in merito all'applicazione dell'art. 14 legge 689/1981 giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze-ingiunzione impugnate;
- compensa le spese di lite.
Bari, 20/11/2025 Il Giudice
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