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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/05/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 11/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 11 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, trattenuta in decisione il 27.11.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
(C.F. , elettivamente domiciliato in Cascina via Tosco Parte_1 C.F._1
Romagnola n. 191 presso lo studio dell'avv. Alessio Righini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- appellante
e
(P.I. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Pontedera via Guerrazzi n. 4 presso lo studio dell'Avv.
Leonardo Susini, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
- appellata residente a [...] Controparte_2
- appellata contumace
-
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danni da circolazione stradale.
Conclusioni delle parti costituite: come da rispettive note scritte depositate il 17.7.2024 (quanto all'appellante) e il 15.7.2024 (quanto alla Compagnia appellata).
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Breve excursus processuale
In sede di giudizio di primo grado RG 1448/2016, instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Pisa, agiva nei confronti di e della di lei Compagnia Parte_1 Controparte_2 assicuratrice l fine di sentir accertare l'esclusiva responsabilità Controparte_1
della nella verificazione del sinistro stradale verificatosi il 29.09.2015 e sentir condannare CP_2
la predetta, in solido con detto assicuratore, al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da lui subito in conseguenza dell'evento.
In particolare, l'attore allegava che in data 29.09.2015, mentre stava transitando sulla strada
Provinciale Arnaccio-Calci a bordo del proprio ciclomotore tg. CD45762, era stato urtato dall'autovettura tg. CW193PE di proprietà di -e condotta da- la quale, Controparte_2
provenendo da una via secondaria, si era immessa sulla via Provinciale omettendo di concedere la dovuta precedenza al mezzo a due ruote, tanto che gli Agenti accertatori intervenuti sul posto avevano sanzionato la conducente della macchina ai sensi dell'art. 145 Cod. Strada.
Così ricostruita la dinamica del sinistro, il ssumeva sussistere l'esclusiva responsabilità Pt_1
della convenuta nella verificazione del medesimo, con conseguente suo diritto di essere risarcito dei danni sofferti in dipendenza dell'accaduto, quali: - danni al ciclomotore tali da rendere la riparazione antieconomica, con conseguente suo diritto al rimborso del valore del veicolo ante sinistro;
- danni accessori costituiti dagli esborsi sostenuti per il soccorso stradale e per la demolizione del veicolo incidentato, nonché relativi all'acquisto di un nuovo veicolo;
- danno biologico permanente e temporaneo scaturito dalle lesioni riportate in occasione del sinistro, comprensivo di danno morale e da liquidarsi previa personalizzazione del danno medesimo;
- danno patrimoniale per le spese mediche sostenute nonché per le spese di assistenza stragiudiziale.
Si costituiva la chiedendo il rigetto delle richieste attoree Controparte_1
La Compagnia convenuta contestava, in particolare, tanto l'an della pretesa risarcitoria -ritenendo che il sinistro fosse causalmente addebitabile anche all'attore in misura del 50%- quanto l'ammontare del risarcimento ex adverso richiesto, eccependo, sul punto, di aver già corrisposto, in sede stragiudiziale, € 400,00 a titolo di risarcimento del danno al ciclomotore ed € 750,00 quale ristoro per le lesioni personali.
Di contro non si costituiva nonostante la rituale notifica dell'atto Controparte_2
introduttivo, talché ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante prova per testi nonché a mezzo di CTU medico- legale sulla persona dell'attore.
Con sentenza n. 282 del 01.06.2020 il Giudice di prime cure accoglieva la domanda, riducendo peraltro il quantum risarcitorio richiesto in ragione del ritenuto concorso dell'attore nella verificazione del sinistro, la cui corresponsabilità veniva accertata in misura del 40%, e, per l'effetto, condannava la al pagamento di € 2.318,26 oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione come da sentenza.
Con atto di citazione in appello notificato in data 28.12.2020 ha chiesto la riforma Parte_1
della succitata decisione sia nella parte in cui ha riconosciuto un concorso di responsabilità in capo a lui attore sia in relazione all'ammontare dei danni con la stessa liquidati. In particolare, l'appellante ha dedotto i seguenti due motivi di gravame: - erronea applicazione dell'art. 2054 comma 3 c.c. ed erronea valutazione delle prove acquisite agli atti nel determinare il concorso di colpa dei conducenti nella verificazione del sinistro, con conseguente erronea liquidazione del quantum risarcitorio; - errata valutazione circa la fondatezza delle pretese risarcitorie azionate.
Quanto al primo motivo, egli ha addotto di aver tenuto, in occasione del sinistro de quo, una condotta adeguata alle condizioni di tempo e di traffico esistenti in quel frangente e, dunque, di essere esente da responsabilità.
Con riferimento, altresì, al secondo motivo di impugnazione, il ha precisato che: - il Pt_1
valore del ciclomotore ante-sinistro è stato determinato dal Giudice di Pace non secondo parametri oggettivi;
- non è stata riconosciuta la debenza delle somme sborsate per la non riparabilità del veicolo;
- non è stato liquidato il danno morale da lui sofferto;
- non sono state rimborsate le spese sostenute per il CTP ed è stata omessa qualsivoglia pronuncia sulle spese stragiudiziali.
Con comparsa di costituzione del 02.03.2021 si è costituita in giudizio
[...]
da un lato chiedendo il rigetto dell'appello principale e, dall'altro, Controparte_1
proponendo appello incidentale mediante il quale ha instato per la riforma della sentenza di primo grado nella parte relativa alla liquidazione di talune voci di danno, quali la liquidazione del danno biologico e il riconoscimento delle spese mediche di FKT, nonché in punto di spese di lite.
La difesa della Compagnia assicuratrice ha infatti eccepito: - che il CTU in primo grado ha omesso di considerare l'esistenza, relativamente alla persona dell'attore, di preesistenti lesioni ai medesimi distretti;
- che non è provata l'effettiva esecuzione dei trattamenti FKT;
- che, stante la soccombenza reciproca, le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate tra le parti.
Pur ritualmente citata in giudizio, non si è costituita. Controparte_2
La causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 27.11.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
della lite Pt_2
Deve, in primis, essere dichiarata la contumacia di la quale, pur avendo Controparte_2 ricevuto rituale notifica dell'atto di appello, non si è costituita.
Venendo all'esame del merito della controversia, è da rilevare che quest'ultima origina dal sinistro verificatosi in Calci in data 29.09.2015, che ha visto coinvolti l'autovettura condotta da -e di proprietà- di e il motociclo condotto dall'odierno appellante e a lui Controparte_2
appartenente.
In particolare, quest'ultimo mezzo, nel transitare sulla via Provinciale Arnaccio-Calci, veniva urtato, mentre stava effettuando il sorpasso di alcuni veicoli fermi all'intersezione semaforica, dalla Fiat 600 guidata dall'appellata contumace, la quale, provenendo da una strada secondaria, si era immessa sulla via principale senza concedere la dovuta precedenza al ciclomotore che stava viaggiando su quest'ultima. Le parti controvertono sia in ordine ai profili di responsabilità addebitabili ai soggetti coinvolti nell'incidente sia in ordine alle voci di danno di cui l'odierno appellante chiede il riconoscimento, le quali sono contestate, dalla Compagnia convenuta, sia nell'an che nel quantum.
Il thema decidendum, dunque, verte da un lato sull'accertamento della responsabilità nella verificazione dell'evento e, dall'altro, sull'accertamento e sulla liquidazione dei danni lamentati dall'attore.
Ciò posto, rilevato che la dinamica del sinistro è incontestata e valutata la documentazione agli atti, deve essere confermato il riparto di responsabilità nella causazione del sinistro così come determinato dal giudice di prime cure.
E, invero, va innanzitutto osservato che quest'ultimo non ha fatto ricorso, nel decidere la controversia, alla presunzione di pari responsabilità dei conducenti di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., il quale contempla una presunzione di carattere relativo, superabile fornendo la prova del diverso apporto causale di ciascuno dei guidatori nella verificazione del sinistro.
Dalla lettura della sentenza impugnata si evince, infatti, che il giudicante, valorizzando le prove acquisite in corso di causa, ha attribuito, in concreto, la responsabilità dell'accaduto nella misura del
60% alla e in quella del 40% al CP_2 Pt_1
Ebbene, tale valutazione appare condivisibile e deve, quindi, essere confermata, non essendo la tesi attorea, secondo la quale la responsabilità del sinistro dovrebbe addebitarsi in via esclusiva alla conducente della Fiat 600, supportata da adeguati elementi di riscontro.
Questo poiché, se è vero che, attesa la dinamica del sinistro, l'apporto causale della nella CP_2 determinazione dell'evento deve ritenersi maggioritario, essendosi la stessa immessa sulla strada principale omettendo di concedere la dovuta precedenza al mezzo a due ruote, è altrettanto vero che la condotta della conducente dell'auto non è stata la causa esclusiva della collisione con il motociclo condotto dall'odierno appellante.
Quest'ultimo, infatti, nell'occasione stava effettuando una manovra di soprasso dei veicoli incolonnati a causa della luce semaforica rossa e ha riferito che, nell'effettuare detto sorpasso, si sarebbe mantenuto entro la propria corsia di marcia.
Tale assunto appare tuttavia sconfessato dalle risultanze degli atti, in quanto al è stata Pt_1 contestata la violazione dell'art. 148 cc. 11 e 16 Cod. Strada (a mente del quale non è permesso di sorpassare una fila di veicoli fermi al semaforo là dove ciò richiesta lo spostamento nella corsia riservata alla marcia dei mezzi viaggianti in direzione opposta), sanzione la cui irrogazione non è stata, tra l'altro, oggetto di impugnazione da parte dell'interessato.
Giova osservare, inoltre, che il sorpasso è una manovra che, pur consentita là dove non esista, in loco, segnaletica che lo vieti in assoluto o avvenga con modalità (quali, ad es. quelle di cui al succitato art. 148 c. 11 C.d.S.) non consentite da specifiche norme in materia di circolazione stradale, deve essere effettuata adottando tutte le cautele richieste dalle concrete condizioni di tempo e di luogo, in particolare tenendo conto delle condizioni di traffico e delle peculiarità del tratto di strada ove tale manovra venga posta in essere, fino ad astenersi dall'intraprenderla ove dette condizioni non ne consentano l'effettuazione in condizioni di sufficiente sicurezza.
Di contro, nel caso in esame il sorpasso è stato effettuato, dall'odierno appellante, pur in presenza di traffico intenso e in prossimità di un'intersezione stradale la quale, come risulta dal verbale degli accertatori intervenuti sui luoghi di causa, recava segnaletica orizzontale e verticale idonea a consentire agli utenti della via Provinciale di avvedersi della presenza dell'intersezione in parola (e, comprova di ciò, uno dei testimoni sentiti dalla Polizia Municipale ha riferito dell'esistenza, tra due delle auto incolonnate al semaforo, di uno spazio fruendo del quale l'autovettura proveniente dalla via secondaria si è immessa nella via Provinciale).
A fronte della presenza del suddetto spazio tra i veicoli incolonnati, e in prossimità dell'intersezione con detta via secondaria, il conducente del ciclomotore avrebbe dovuto, pertanto, quantomeno ridurre considerevolmente la velocità del proprio mezzo, in modo tale da scongiurare il prodursi di un evento quale quello in concreto verificatosi.
Poiché, invece, l'appellante non ha posto in essere -come si ricava sia dalle dichiarazioni del teste secondo cui il conducente del motociclo ha superato la fila dei veicoli incolonnati Tes_1
“abbastanza velocemente”, sia dal rapporto dei verbalizzanti, i quali non hanno rilevato tracce di frenata della moto sulla sede stradale- alcuna manovra del tipo di quella testè indicata, essendosi limitato a spostarsi, istintivamente, sulla sinistra della carreggiata (ove, di fatto, lo scontro si è verificato), ne discende che del tutto correttamente il giudice di prime cure ha ravvisato la sussistenza del contributo causale della condotta del in ordine all'evento, contributo che, stante il Pt_1 tutt'altro che trascurabile grado di imprudenza da cui tale tipologia di condotta risulta connotata, ha condivisibilmente condotto il giudicante all'attribuzione, al edesimo, della suindicata Pt_1
percentuale di corresponsabilità del 40% nell'accaduto.
Premesso quanto sopra circa la responsabilità dei conducenti nei veicoli coinvolti nell'evento oggetto di causa, deve vagliarsi la correttezza o meno della liquidazione del danno in favore dell'odierno appellante, quale operata dal giudice di pace, sì da poter acclarare se vi siano o meno poste risarcitorie dovute e non riconosciute in primo grado.
In particolare, l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del proprio diritto al risarcimento per voci di danno quali: - danno morale;
- spese per la sosta e il trasferimento del motociclo;
- spese stragiudiziali;
- spese per il consulente tecnico di parte.
Egli ha, inoltre, contestato la stima che il giudice di prime cure ha effettuato riguardo al valore del ciclomotore ante sinistro, nonché la riduzione delle poste risarcitorie in ragione del riparto di responsabilità tra i conducenti coinvolti nello scontro.
Ebbene, anche con riferimento alle predette censure l'appello deve essere respinto.
Il primo giudice ha, infatti, correttamente escluso la risarcibilità del danno morale con ampia e completa motivazione sul punto. Dette conclusioni si condividono e si confermano in questa sede, atteso che costituisce principio di diritto ormai consolidato quello secondo il quale il danno morale, pur costituendo una voce dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, non può riconoscersi in via automatica, dovendo in tal senso il soggetto preteso danneggiato dimostrarne adeguatamente, in primis, la sussistenza in termini di danno evento e, in secundis, la risarcibilità in termini di danno conseguenza. Di recente, del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto
a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità
(salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.” (Cass. Civ. ordinanza n. 6444 del 03.03.2023).
Quanto, inoltre, al danno patrimoniale, il giudicante ha correttamente riconosciuto gli importi per la rottamazione del veicolo incidentato (€ 83,26) e per il soccorso stradale (€ 255,00).
Non ha di contro riconosciuto, per ragioni che in questa sede vengono parimenti condivise, il diritto al rimborso per le spese di sosta e traino del veicolo, in quanto non dimostrate con documentazione fiscale idonea, bensì meramente documentate in una nota emessa dalla , dalla quale non Parte_3
è dato evincere se dette spese siano state effettivamente sostenute dall'attore (doc. 4 di parte attrice).
Difetta pertanto, con riferimento a tali importi, la prova del danno emergente sofferto dall'appellante.
Infondata si appalesa, altresì, la censura dell'appellante inerente alla quantificazione del valore del ciclomotore: questo poiché bene ha fatto, il giudice di primo grado, a quantificare equitativamente, tenuto conto degli elementi di prova in atti, il valore di detto ciclomotore, tenuto conto delle allegazioni delle parti e, in un'ottica di economia processuale, evitando un'indagine peritale sul punto, la quale avrebbe certamente avuto costi sproporzionati in riferimento all'oggetto dell'indagine.
Quanto detto è ancor più vero se si considera che, diversamente dalla Compagnia assicuratrice, il proprietario del veicolo non ha offerto alcun elemento di prova attestante il valore del motociclo ante sinistro, limitandosi ad allegare, genericamente, che detto valore non poteva ritenersi inferiore ad €
1.000,00.
Si rileva, sul punto, che non è sufficiente l'estratto di un sito internet di rivendita di mezzi usati prodotto dal trattandosi di un annuncio pubblicato da un privato e, dunque, Pt_1
unilateralmente determinato dal soggetto promittente la vendita.
Per le richiamate ragioni, va quindi confermato il valore del veicolo ante sinistro in € 875,00.
Infondata è, a sua volta, la doglianza avente ad oggetto l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in relazione al diritto al risarcimento per le spese stragiudiziali sostenute dall'attore. La relativa domanda, infatti, non è stata tempestivamente formulata nell'atto introduttivo del giudizio e, anzi, per espressa ammissione dell'appellante, è stata proposta in sede alla comparsa conclusionale. La stessa deve, dunque, ritenersi tardiva ed esulante dal thema decidendum, senza che pertanto sia configurabile la violazione dell'art. 112 c.p.c. prima parte.
E', invece, fondata la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle spese sostenute per il compenso del CTP.
Tale compenso rientra, infatti, tra le spese vive e, come tale, deve essere liquidato, in favore del soggetto interessato, unitamente alle restanti spese di lite, salvo il giudizio di eccessività o superfluità
a norma dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 26729 del 15.10.2024).
La sentenza impugnata deve, di conseguenza, essere parzialmente riformata, come da dispositivo di cui appresso, relativamente alla liquidazione delle spese di lite rimborsabili all'odierno appellante, aggiungendo alle stesse quelle relative al compenso dovuto al CTP, pari ad € 366,00 (ammontare, quest'ultimo, il quale, proprio perché relativo a una voce compresa tra le spese di lite -le quali sono state addossate per intero a parte convenuta-, non deve essere ridotto in conseguenza della ritenuta corresponsabilità del n ordine al sinistro di cui trattasi). Pt_1
Deve, infine, essere esaminato l'appello incidentale proposto dalla Compagnia appellata.
Orbene, lo stesso risulta infondato.
In particolare, nell'interporre tale gravame a lamentato l'errata Controparte_1
quantificazione della percentuale di invalidità permanente dell'attore così come stimata dal CTU.
Deve tuttavia darsi atto che l'ausiliario del giudice, nel determinare l'invalidità permanente, contrariamente a quanto eccepito dall'appellata/appellante incidentale, ha tenuto conto delle preesistenze a carico del periziando, come chiaramente indicato nell'elaborato (“lo stato preesistente al sinistro è stato descritto in risposta al quesito 1) per quanto riguarda il suo rilievo ai fini delle valutazioni che seguiranno”: cfr. pag 7 della relazione del CTU).
Risulta, pertanto, smentita per tabulas la tesi propugnata, sul punto in questione, dalla difesa della
Compagnia.
Sono altresì tardive le contestazioni afferenti al riconoscimento del diritto al rimborso delle spese mediche per il trattamento FKT.
In primo grado, infatti, risulta che nulla è stato eccepito, in proposito, dall'assicuratore convenuto;
né, stando all'elaborato peritale, alcuna delle parti risulta avere presentato osservazioni alle conclusioni rassegnate dal CTU.
Relativamente, poi, alle osservazioni dell'appellante incidentale relative all'errata liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, se ne deve dichiarare l'infondatezza.
Infatti, atteso l'esito del giudizio svoltosi dinanzi al primo giudice, questi ha correttamente liquidato le spese secondo il principio della soccombenza: ciò dal momento che la domanda attorea, in quella sede, è stata accolta seppur in misura ridotta a quella prospettata dall'attore, talché non sussistevano particolari ragioni per derogare al generale principio di cui all'art. 91 c.p.c..
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, l'ampia reciproca soccombenza ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti costituite. L'ampia soccombenza dell'appellante principale giustifica, altresì, che sia dichiarato non dovuto il rimborso, a quest'ultimo, delle spese in questione da parte dell'appellata contumace.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la contumacia di Controparte_2
ACCOGLIE, nei limiti indicati in motivazione, l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 282 emessa dal Giudice di Pace di Pisa in data 01.06.2020, condanna la
[...]
in persona del suo legale rappresentante, e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, a corrispondere a in aggiunta alla somma liquidata, a titolo di spese Parte_1
di lite, mediante l'impugnata decisione, l'ulteriore importo di € 366,00;
RESPINGE l'appello incidentale;
DICHIARA integralmente compensate, tra le parti costituite, le spese di lite del presente grado di giudizio;
DICHIARA non dovuto, all'appellante principale, il rimborso delle spese di lite da parte dell'appellata contumace.
Così deciso in Pisa, in data 29.4.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 11 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, trattenuta in decisione il 27.11.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
(C.F. , elettivamente domiciliato in Cascina via Tosco Parte_1 C.F._1
Romagnola n. 191 presso lo studio dell'avv. Alessio Righini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- appellante
e
(P.I. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Pontedera via Guerrazzi n. 4 presso lo studio dell'Avv.
Leonardo Susini, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
- appellata residente a [...] Controparte_2
- appellata contumace
-
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danni da circolazione stradale.
Conclusioni delle parti costituite: come da rispettive note scritte depositate il 17.7.2024 (quanto all'appellante) e il 15.7.2024 (quanto alla Compagnia appellata).
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Breve excursus processuale
In sede di giudizio di primo grado RG 1448/2016, instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Pisa, agiva nei confronti di e della di lei Compagnia Parte_1 Controparte_2 assicuratrice l fine di sentir accertare l'esclusiva responsabilità Controparte_1
della nella verificazione del sinistro stradale verificatosi il 29.09.2015 e sentir condannare CP_2
la predetta, in solido con detto assicuratore, al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da lui subito in conseguenza dell'evento.
In particolare, l'attore allegava che in data 29.09.2015, mentre stava transitando sulla strada
Provinciale Arnaccio-Calci a bordo del proprio ciclomotore tg. CD45762, era stato urtato dall'autovettura tg. CW193PE di proprietà di -e condotta da- la quale, Controparte_2
provenendo da una via secondaria, si era immessa sulla via Provinciale omettendo di concedere la dovuta precedenza al mezzo a due ruote, tanto che gli Agenti accertatori intervenuti sul posto avevano sanzionato la conducente della macchina ai sensi dell'art. 145 Cod. Strada.
Così ricostruita la dinamica del sinistro, il ssumeva sussistere l'esclusiva responsabilità Pt_1
della convenuta nella verificazione del medesimo, con conseguente suo diritto di essere risarcito dei danni sofferti in dipendenza dell'accaduto, quali: - danni al ciclomotore tali da rendere la riparazione antieconomica, con conseguente suo diritto al rimborso del valore del veicolo ante sinistro;
- danni accessori costituiti dagli esborsi sostenuti per il soccorso stradale e per la demolizione del veicolo incidentato, nonché relativi all'acquisto di un nuovo veicolo;
- danno biologico permanente e temporaneo scaturito dalle lesioni riportate in occasione del sinistro, comprensivo di danno morale e da liquidarsi previa personalizzazione del danno medesimo;
- danno patrimoniale per le spese mediche sostenute nonché per le spese di assistenza stragiudiziale.
Si costituiva la chiedendo il rigetto delle richieste attoree Controparte_1
La Compagnia convenuta contestava, in particolare, tanto l'an della pretesa risarcitoria -ritenendo che il sinistro fosse causalmente addebitabile anche all'attore in misura del 50%- quanto l'ammontare del risarcimento ex adverso richiesto, eccependo, sul punto, di aver già corrisposto, in sede stragiudiziale, € 400,00 a titolo di risarcimento del danno al ciclomotore ed € 750,00 quale ristoro per le lesioni personali.
Di contro non si costituiva nonostante la rituale notifica dell'atto Controparte_2
introduttivo, talché ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante prova per testi nonché a mezzo di CTU medico- legale sulla persona dell'attore.
Con sentenza n. 282 del 01.06.2020 il Giudice di prime cure accoglieva la domanda, riducendo peraltro il quantum risarcitorio richiesto in ragione del ritenuto concorso dell'attore nella verificazione del sinistro, la cui corresponsabilità veniva accertata in misura del 40%, e, per l'effetto, condannava la al pagamento di € 2.318,26 oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione come da sentenza.
Con atto di citazione in appello notificato in data 28.12.2020 ha chiesto la riforma Parte_1
della succitata decisione sia nella parte in cui ha riconosciuto un concorso di responsabilità in capo a lui attore sia in relazione all'ammontare dei danni con la stessa liquidati. In particolare, l'appellante ha dedotto i seguenti due motivi di gravame: - erronea applicazione dell'art. 2054 comma 3 c.c. ed erronea valutazione delle prove acquisite agli atti nel determinare il concorso di colpa dei conducenti nella verificazione del sinistro, con conseguente erronea liquidazione del quantum risarcitorio; - errata valutazione circa la fondatezza delle pretese risarcitorie azionate.
Quanto al primo motivo, egli ha addotto di aver tenuto, in occasione del sinistro de quo, una condotta adeguata alle condizioni di tempo e di traffico esistenti in quel frangente e, dunque, di essere esente da responsabilità.
Con riferimento, altresì, al secondo motivo di impugnazione, il ha precisato che: - il Pt_1
valore del ciclomotore ante-sinistro è stato determinato dal Giudice di Pace non secondo parametri oggettivi;
- non è stata riconosciuta la debenza delle somme sborsate per la non riparabilità del veicolo;
- non è stato liquidato il danno morale da lui sofferto;
- non sono state rimborsate le spese sostenute per il CTP ed è stata omessa qualsivoglia pronuncia sulle spese stragiudiziali.
Con comparsa di costituzione del 02.03.2021 si è costituita in giudizio
[...]
da un lato chiedendo il rigetto dell'appello principale e, dall'altro, Controparte_1
proponendo appello incidentale mediante il quale ha instato per la riforma della sentenza di primo grado nella parte relativa alla liquidazione di talune voci di danno, quali la liquidazione del danno biologico e il riconoscimento delle spese mediche di FKT, nonché in punto di spese di lite.
La difesa della Compagnia assicuratrice ha infatti eccepito: - che il CTU in primo grado ha omesso di considerare l'esistenza, relativamente alla persona dell'attore, di preesistenti lesioni ai medesimi distretti;
- che non è provata l'effettiva esecuzione dei trattamenti FKT;
- che, stante la soccombenza reciproca, le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate tra le parti.
Pur ritualmente citata in giudizio, non si è costituita. Controparte_2
La causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 27.11.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
della lite Pt_2
Deve, in primis, essere dichiarata la contumacia di la quale, pur avendo Controparte_2 ricevuto rituale notifica dell'atto di appello, non si è costituita.
Venendo all'esame del merito della controversia, è da rilevare che quest'ultima origina dal sinistro verificatosi in Calci in data 29.09.2015, che ha visto coinvolti l'autovettura condotta da -e di proprietà- di e il motociclo condotto dall'odierno appellante e a lui Controparte_2
appartenente.
In particolare, quest'ultimo mezzo, nel transitare sulla via Provinciale Arnaccio-Calci, veniva urtato, mentre stava effettuando il sorpasso di alcuni veicoli fermi all'intersezione semaforica, dalla Fiat 600 guidata dall'appellata contumace, la quale, provenendo da una strada secondaria, si era immessa sulla via principale senza concedere la dovuta precedenza al ciclomotore che stava viaggiando su quest'ultima. Le parti controvertono sia in ordine ai profili di responsabilità addebitabili ai soggetti coinvolti nell'incidente sia in ordine alle voci di danno di cui l'odierno appellante chiede il riconoscimento, le quali sono contestate, dalla Compagnia convenuta, sia nell'an che nel quantum.
Il thema decidendum, dunque, verte da un lato sull'accertamento della responsabilità nella verificazione dell'evento e, dall'altro, sull'accertamento e sulla liquidazione dei danni lamentati dall'attore.
Ciò posto, rilevato che la dinamica del sinistro è incontestata e valutata la documentazione agli atti, deve essere confermato il riparto di responsabilità nella causazione del sinistro così come determinato dal giudice di prime cure.
E, invero, va innanzitutto osservato che quest'ultimo non ha fatto ricorso, nel decidere la controversia, alla presunzione di pari responsabilità dei conducenti di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., il quale contempla una presunzione di carattere relativo, superabile fornendo la prova del diverso apporto causale di ciascuno dei guidatori nella verificazione del sinistro.
Dalla lettura della sentenza impugnata si evince, infatti, che il giudicante, valorizzando le prove acquisite in corso di causa, ha attribuito, in concreto, la responsabilità dell'accaduto nella misura del
60% alla e in quella del 40% al CP_2 Pt_1
Ebbene, tale valutazione appare condivisibile e deve, quindi, essere confermata, non essendo la tesi attorea, secondo la quale la responsabilità del sinistro dovrebbe addebitarsi in via esclusiva alla conducente della Fiat 600, supportata da adeguati elementi di riscontro.
Questo poiché, se è vero che, attesa la dinamica del sinistro, l'apporto causale della nella CP_2 determinazione dell'evento deve ritenersi maggioritario, essendosi la stessa immessa sulla strada principale omettendo di concedere la dovuta precedenza al mezzo a due ruote, è altrettanto vero che la condotta della conducente dell'auto non è stata la causa esclusiva della collisione con il motociclo condotto dall'odierno appellante.
Quest'ultimo, infatti, nell'occasione stava effettuando una manovra di soprasso dei veicoli incolonnati a causa della luce semaforica rossa e ha riferito che, nell'effettuare detto sorpasso, si sarebbe mantenuto entro la propria corsia di marcia.
Tale assunto appare tuttavia sconfessato dalle risultanze degli atti, in quanto al è stata Pt_1 contestata la violazione dell'art. 148 cc. 11 e 16 Cod. Strada (a mente del quale non è permesso di sorpassare una fila di veicoli fermi al semaforo là dove ciò richiesta lo spostamento nella corsia riservata alla marcia dei mezzi viaggianti in direzione opposta), sanzione la cui irrogazione non è stata, tra l'altro, oggetto di impugnazione da parte dell'interessato.
Giova osservare, inoltre, che il sorpasso è una manovra che, pur consentita là dove non esista, in loco, segnaletica che lo vieti in assoluto o avvenga con modalità (quali, ad es. quelle di cui al succitato art. 148 c. 11 C.d.S.) non consentite da specifiche norme in materia di circolazione stradale, deve essere effettuata adottando tutte le cautele richieste dalle concrete condizioni di tempo e di luogo, in particolare tenendo conto delle condizioni di traffico e delle peculiarità del tratto di strada ove tale manovra venga posta in essere, fino ad astenersi dall'intraprenderla ove dette condizioni non ne consentano l'effettuazione in condizioni di sufficiente sicurezza.
Di contro, nel caso in esame il sorpasso è stato effettuato, dall'odierno appellante, pur in presenza di traffico intenso e in prossimità di un'intersezione stradale la quale, come risulta dal verbale degli accertatori intervenuti sui luoghi di causa, recava segnaletica orizzontale e verticale idonea a consentire agli utenti della via Provinciale di avvedersi della presenza dell'intersezione in parola (e, comprova di ciò, uno dei testimoni sentiti dalla Polizia Municipale ha riferito dell'esistenza, tra due delle auto incolonnate al semaforo, di uno spazio fruendo del quale l'autovettura proveniente dalla via secondaria si è immessa nella via Provinciale).
A fronte della presenza del suddetto spazio tra i veicoli incolonnati, e in prossimità dell'intersezione con detta via secondaria, il conducente del ciclomotore avrebbe dovuto, pertanto, quantomeno ridurre considerevolmente la velocità del proprio mezzo, in modo tale da scongiurare il prodursi di un evento quale quello in concreto verificatosi.
Poiché, invece, l'appellante non ha posto in essere -come si ricava sia dalle dichiarazioni del teste secondo cui il conducente del motociclo ha superato la fila dei veicoli incolonnati Tes_1
“abbastanza velocemente”, sia dal rapporto dei verbalizzanti, i quali non hanno rilevato tracce di frenata della moto sulla sede stradale- alcuna manovra del tipo di quella testè indicata, essendosi limitato a spostarsi, istintivamente, sulla sinistra della carreggiata (ove, di fatto, lo scontro si è verificato), ne discende che del tutto correttamente il giudice di prime cure ha ravvisato la sussistenza del contributo causale della condotta del in ordine all'evento, contributo che, stante il Pt_1 tutt'altro che trascurabile grado di imprudenza da cui tale tipologia di condotta risulta connotata, ha condivisibilmente condotto il giudicante all'attribuzione, al edesimo, della suindicata Pt_1
percentuale di corresponsabilità del 40% nell'accaduto.
Premesso quanto sopra circa la responsabilità dei conducenti nei veicoli coinvolti nell'evento oggetto di causa, deve vagliarsi la correttezza o meno della liquidazione del danno in favore dell'odierno appellante, quale operata dal giudice di pace, sì da poter acclarare se vi siano o meno poste risarcitorie dovute e non riconosciute in primo grado.
In particolare, l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del proprio diritto al risarcimento per voci di danno quali: - danno morale;
- spese per la sosta e il trasferimento del motociclo;
- spese stragiudiziali;
- spese per il consulente tecnico di parte.
Egli ha, inoltre, contestato la stima che il giudice di prime cure ha effettuato riguardo al valore del ciclomotore ante sinistro, nonché la riduzione delle poste risarcitorie in ragione del riparto di responsabilità tra i conducenti coinvolti nello scontro.
Ebbene, anche con riferimento alle predette censure l'appello deve essere respinto.
Il primo giudice ha, infatti, correttamente escluso la risarcibilità del danno morale con ampia e completa motivazione sul punto. Dette conclusioni si condividono e si confermano in questa sede, atteso che costituisce principio di diritto ormai consolidato quello secondo il quale il danno morale, pur costituendo una voce dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, non può riconoscersi in via automatica, dovendo in tal senso il soggetto preteso danneggiato dimostrarne adeguatamente, in primis, la sussistenza in termini di danno evento e, in secundis, la risarcibilità in termini di danno conseguenza. Di recente, del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto
a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità
(salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.” (Cass. Civ. ordinanza n. 6444 del 03.03.2023).
Quanto, inoltre, al danno patrimoniale, il giudicante ha correttamente riconosciuto gli importi per la rottamazione del veicolo incidentato (€ 83,26) e per il soccorso stradale (€ 255,00).
Non ha di contro riconosciuto, per ragioni che in questa sede vengono parimenti condivise, il diritto al rimborso per le spese di sosta e traino del veicolo, in quanto non dimostrate con documentazione fiscale idonea, bensì meramente documentate in una nota emessa dalla , dalla quale non Parte_3
è dato evincere se dette spese siano state effettivamente sostenute dall'attore (doc. 4 di parte attrice).
Difetta pertanto, con riferimento a tali importi, la prova del danno emergente sofferto dall'appellante.
Infondata si appalesa, altresì, la censura dell'appellante inerente alla quantificazione del valore del ciclomotore: questo poiché bene ha fatto, il giudice di primo grado, a quantificare equitativamente, tenuto conto degli elementi di prova in atti, il valore di detto ciclomotore, tenuto conto delle allegazioni delle parti e, in un'ottica di economia processuale, evitando un'indagine peritale sul punto, la quale avrebbe certamente avuto costi sproporzionati in riferimento all'oggetto dell'indagine.
Quanto detto è ancor più vero se si considera che, diversamente dalla Compagnia assicuratrice, il proprietario del veicolo non ha offerto alcun elemento di prova attestante il valore del motociclo ante sinistro, limitandosi ad allegare, genericamente, che detto valore non poteva ritenersi inferiore ad €
1.000,00.
Si rileva, sul punto, che non è sufficiente l'estratto di un sito internet di rivendita di mezzi usati prodotto dal trattandosi di un annuncio pubblicato da un privato e, dunque, Pt_1
unilateralmente determinato dal soggetto promittente la vendita.
Per le richiamate ragioni, va quindi confermato il valore del veicolo ante sinistro in € 875,00.
Infondata è, a sua volta, la doglianza avente ad oggetto l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in relazione al diritto al risarcimento per le spese stragiudiziali sostenute dall'attore. La relativa domanda, infatti, non è stata tempestivamente formulata nell'atto introduttivo del giudizio e, anzi, per espressa ammissione dell'appellante, è stata proposta in sede alla comparsa conclusionale. La stessa deve, dunque, ritenersi tardiva ed esulante dal thema decidendum, senza che pertanto sia configurabile la violazione dell'art. 112 c.p.c. prima parte.
E', invece, fondata la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle spese sostenute per il compenso del CTP.
Tale compenso rientra, infatti, tra le spese vive e, come tale, deve essere liquidato, in favore del soggetto interessato, unitamente alle restanti spese di lite, salvo il giudizio di eccessività o superfluità
a norma dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 26729 del 15.10.2024).
La sentenza impugnata deve, di conseguenza, essere parzialmente riformata, come da dispositivo di cui appresso, relativamente alla liquidazione delle spese di lite rimborsabili all'odierno appellante, aggiungendo alle stesse quelle relative al compenso dovuto al CTP, pari ad € 366,00 (ammontare, quest'ultimo, il quale, proprio perché relativo a una voce compresa tra le spese di lite -le quali sono state addossate per intero a parte convenuta-, non deve essere ridotto in conseguenza della ritenuta corresponsabilità del n ordine al sinistro di cui trattasi). Pt_1
Deve, infine, essere esaminato l'appello incidentale proposto dalla Compagnia appellata.
Orbene, lo stesso risulta infondato.
In particolare, nell'interporre tale gravame a lamentato l'errata Controparte_1
quantificazione della percentuale di invalidità permanente dell'attore così come stimata dal CTU.
Deve tuttavia darsi atto che l'ausiliario del giudice, nel determinare l'invalidità permanente, contrariamente a quanto eccepito dall'appellata/appellante incidentale, ha tenuto conto delle preesistenze a carico del periziando, come chiaramente indicato nell'elaborato (“lo stato preesistente al sinistro è stato descritto in risposta al quesito 1) per quanto riguarda il suo rilievo ai fini delle valutazioni che seguiranno”: cfr. pag 7 della relazione del CTU).
Risulta, pertanto, smentita per tabulas la tesi propugnata, sul punto in questione, dalla difesa della
Compagnia.
Sono altresì tardive le contestazioni afferenti al riconoscimento del diritto al rimborso delle spese mediche per il trattamento FKT.
In primo grado, infatti, risulta che nulla è stato eccepito, in proposito, dall'assicuratore convenuto;
né, stando all'elaborato peritale, alcuna delle parti risulta avere presentato osservazioni alle conclusioni rassegnate dal CTU.
Relativamente, poi, alle osservazioni dell'appellante incidentale relative all'errata liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, se ne deve dichiarare l'infondatezza.
Infatti, atteso l'esito del giudizio svoltosi dinanzi al primo giudice, questi ha correttamente liquidato le spese secondo il principio della soccombenza: ciò dal momento che la domanda attorea, in quella sede, è stata accolta seppur in misura ridotta a quella prospettata dall'attore, talché non sussistevano particolari ragioni per derogare al generale principio di cui all'art. 91 c.p.c..
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, l'ampia reciproca soccombenza ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti costituite. L'ampia soccombenza dell'appellante principale giustifica, altresì, che sia dichiarato non dovuto il rimborso, a quest'ultimo, delle spese in questione da parte dell'appellata contumace.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la contumacia di Controparte_2
ACCOGLIE, nei limiti indicati in motivazione, l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 282 emessa dal Giudice di Pace di Pisa in data 01.06.2020, condanna la
[...]
in persona del suo legale rappresentante, e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, a corrispondere a in aggiunta alla somma liquidata, a titolo di spese Parte_1
di lite, mediante l'impugnata decisione, l'ulteriore importo di € 366,00;
RESPINGE l'appello incidentale;
DICHIARA integralmente compensate, tra le parti costituite, le spese di lite del presente grado di giudizio;
DICHIARA non dovuto, all'appellante principale, il rimborso delle spese di lite da parte dell'appellata contumace.
Così deciso in Pisa, in data 29.4.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Laghezza