Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/04/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
693/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 693/2023 R.G. avente ad oggetto: “appello avverso la sentenza n. 128/2022 emessa dal Giudice di Pace di Naso il 6-11-2022 e depositata il
15-11-2022”;
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore (C.F./P.I. ), con sede in Milano, via Ignazio Gardella P.IVA_1
n. 2, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Stefano Taurini e
Maurizio Hazan, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Marco Vicari, sito in Sant' Agata di Militello (ME), via Nino Martoglio n. 14;
Appellante;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede legale in Ravenna, via Cella n. 308, Fraz. San Bartolo, (C.F.
, P.I. ), elettivamente domiciliata in Messina, via P.IVA_2 P.IVA_3
1
Appellata;
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), residente in [...]
Torrenova (ME), via M. Gorgone n. 74;
Appellato non costituito;
Conclusioni: All'udienza del 24-03-2025, svoltasi, giusta decreto del 19-2-
2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti nelle rispettive note scritte;
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, tempestivamente notificato,
[...]
impugnava la sentenza n. 128/2022 emessa dal Giudice Parte_1
di Pace di Naso il 6-11-2022 e depositata il 15-11-2022, e, in forza dei motivi dettagliatamente elencati nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, chiedeva all'intestato Tribunale di: “I. In via preliminare di rito:
accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2054 c.c. e 144 e 148 Cap, attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; con ogni conseguente statuizione. II. In via preliminare di merito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva per non aver l'attrice titolo alla pretesa risarcitoria avanzata in questo giudizio per i motivi di cui in premessa. III. Nel merito: accertare e dichiarare
2 l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, della domanda avanzata da parte attrice nei confronti della Compagnia convenuta in relazione agli interventi di ripristino della sede stradale in occasione del sinistro di cui in narrativa, per tutte le motivazioni esposte nell'atto che precede, oltre che per difetto di prova;
conseguentemente rigettare l'avversa domanda, con ogni utile statuizione. IV. Considerata
l'illegittimità amministrativa con la quale è stata concessa la convenzione, in oggettiva violazione dell'art. 202 del Codice dell'Ambiente, si chiede di non dare applicazione all'atto contestato come motivato in premessa, ex artt. 4 e 5 della Legge
n. 2248/1865, all. E. V. Condannare a restituire le somme percepite Controparte_1
da a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado. VI. In ogni Pt_1
caso: con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori per entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20-9-2023, si costituiva instando per “1) Rigettare l'appello ex adverso proposto, Controparte_1
perché infondato in fatto ed inammissibile in diritto, per le causali di cui infra, con ogni conseguente statuizione in merito e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 128/2022 del 06.11.2022, emessa dal Giudice di Pace di Naso, Dott. G.
Piccolo, e depositata in cancelleria il successivo 15.11.2022. 2) In via istruttoria si offrono tutti i documenti già contenuti nel fascicolo di primo grado e si chiede l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado. Con espressa riserva di articolare ogni ulteriore richiesta anche in esito ad eventuali istanze, eccezioni e difese contrarie, nei modi e termini di legge. 3) Condannare controparte al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio”, mentre l'appellato ancorché ritualmente evocato in giudizio (cfr. Controparte_2
3 produzione documentale del 2-11-2023), non si costituiva e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza di trattazione del 6-11-2023, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, che, difatti,
veniva acquisito giusta annotazione di Cancelleria del 26-01-2024.
Quindi, alla successiva udienza del 19 marzo 2024, la causa – ritenuta matura per la decisione – veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 24 marzo 2025, con l'assegnazione alle parti dei termini perentori previsti dall'art. 352 c.p.c. (60 + 30 + 15) per il deposito degli atti ivi previsti.
Come accennato, all'udienza del 24 marzo 2025, svoltasi, giusta decreto del
19-2-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti nelle rispettive note scritte.
2. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata.
L'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato, da ultimo, dal D.lgs.vo n.
164/2024, dispone che “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro,
sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
4 Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del predetto D.lgs.vo n. 164/2024, la novella si applica ai procedimenti - come quello per cui è causa - introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
Ad ogni buon conto, rileva notare che, già sotto il vigore della normativa anteriore alla c.d. Riforma Cartabia e al c.d. Correttivo Cartabia, la giurisprudenza era ferma nel ritenere che “l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 27199/2017).
Così la nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., tenendo conto degli orientamenti formatisi nella giurisprudenza di legittimità sul tema, ha individuato un punto di equilibrio fra le esigenze di efficienza e quelle di tutela effettiva, nel rispetto del principio per cui le regole non vanno intese in senso rigidamente formalistico così da precludere il raggiungimento dello scopo del processo ossia, in ultima battuta, dell'emissione di una sentenza che riconosca o neghi il bene della vita oggetto di controversia.
Si evidenzia, ancora, che la modifica apportata dal D.Lgs.vo 164/2024 è
diretta a chiarire che i canoni di chiarezza, sinteticità e specificità non
5 costituiscono di per sé requisiti di ammissibilità dell'appello (fatte salve le ipotesi in cui questo sia formulato in modo tale da dare adito a seri dubbi interpretativi circa l'effettiva portata dei motivi di impugnazione secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità) e a specificare che ciascun motivo di appello deve essere relativo ad uno specifico capo della sentenza (la cui individuazione non fa parte dell'illustrazione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza).
Fornite queste premesse, rileva notare che, nel caso di specie,
[...]
ha esaustivamente indicato sia i capi della sentenza oggetto di Parte_1
impugnazione sia i propri motivi di censura che sono stati, peraltro,
ampiamente argomentati rispetto alla decisione impugnata, tant'è che la società appellata ha potuto, pienamente, difendersi nel merito.
L'eccezione va, quindi, disattesa.
3. Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Con riguardo alla seguente statuizione del primo giudice:
si condivide il percorso argomentativo delle pronunce emesse in casi consimili e depositate in giudizio dalla compagnia appellante e, in particolare, che “Premesso che in questa sede non si controverte né sull'obbligo di ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza della sede autostradale a seguito di
6 sinistri in capo al né dell'obbligo di Parte_2 [...]
di intervenire per provvedervi in forza della convenzione stipulata tra CP_1
quest'ultima e il C.A.S., ai fini del decidere va verificato se l'odierna appellante fosse legittimata ad agire in proprio nei confronti di.... e di.., quali responsabili del sinistro per il ristoro del danno ex art. 2054 c.c./144 Cod. Ass. Dalle difese in atti si evince,
infatti, che ha agito per il riconoscimento, nei confronti dei Controparte_1
convenuti, del risarcimento del danno patrimoniale derivato alla sede autostradale,
di fonte extracontrattuale, assumendolo come proprio in forza dell'art. 5 della concessione e dell'intervento effettuato nell'immediatezza del sinistro,
sostanzialmente quantificato nel costo dell'attività di ripristino. Sul punto, occorre richiamare integralmente l'art. 5 della concessione del “servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale a seguito di incidenti, comprensivo della rimozione di spoglie animali rimasti coinvolti, con pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze”, il cui oggetto è specificato all'art.
1. La clausola richiamata, rubricata “Costi del servizio”,
testualmente recita: ““Il servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico del anche nel caso in cui sia rimasto sconosciuto il veicolo e/o il Parte_2
conducente dello stesso. Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006, infatti, il corrispettivo per l'Impresa sarà costituito unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. L'Impresa potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile
Auto (R.C.A.) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul ai sensi del comma 1 che precede. A tal fine, il rilascia Parte_2 Parte_2
all'impresa, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, apposita delega
7 affinché quest'ultima possa esperire ogni opportuna azione nei confronti del/dei responsabile/i del sinistro ex art. 2054 c.c. e/o in ogni altra modalità che il caso concreto e/o i mutamenti legislativi richiederanno. L'Impresa potrà denunciare l'evento alle competenti di compagnie assicurazione, trattare direttamente a mezzo dei propri legali il sinistro, sottoscrivere i relativi atti di quietanza, incassare il risarcimento corrisposto dalla compagnia di assicurazione a fronte del lavoro eseguito e dell'attività di ripristino post incidente e/o all'avaria e per ogni altra attività eseguita in ossequio alla presente Concessione, trattenendo gli importi corrisposti dalle Compagnie. La richiesta risarcitoria nei confronti della Compagnia
assicurativa dovrà essere formulata sulla base delle perizie convalidate da personale del secondo quanto previsto dal precedente art. 2”. Come si evince dal Parte_2
tenore della concessione, il costo del servizio di ripristino è senza oneri economici per il C.A.S., con assunzione del rischio della gestione del servizio medesimo da parte del concessionario, il quale trae i suoi guadagni non da un corrispettivo ricevuto in via diretta dal ma dall'attività di recupero del credito di natura risarcitoria Parte_2
facente capo al in parola, derivato dai danni arrecati alla sede autostradale Parte_2
dai responsabili civili, credito che è e continua a rimanere una posta patrimoniale del
C.A.S. In altri termini, non risulta alcuna cessione del credito risarcitorio vantato dal nei confronti dei responsabili civili ex art. 2054 c.c., quanto piuttosto Parte_2
alla è attribuito il diritto di trattenere gli importi corrisposti a Controparte_1
tale titolo alla stessa, in nome e per conto del medesimo. Tanto ciò vero Parte_2
che il C.A.S. ha attribuito alla società appellante il potere rappresentativo sostanziale per il recupero, in nome e per conto del del credito di natura risarcitoria Parte_2
da questo vantato nei confronti dei responsabili civili. A ritenere diversamente rimarrebbe priva di alcuna giustificazione causale la delega, “a tal fine”
8 espressamente rilasciata all'impresa contestualmente alla sottoscrizione della concessione, ad esperire ogni opportuna azione (giudiziale e stragiudiziale, con l'attività pure esplicitata nell'art. 5 cit.), così come non avrebbe altro senso logico –
giuridico la previsione del potere rappresentativo dell'Impresa di “incassare il risarcimento” per conto del per poi “trattenere” le somme recuperate a Parte_2
titolo di remunerazione della concessione. Come è noto, la rappresentanza volontaria di cui all'art. 1387 c.c. costituisce uno strumento di ampliamento della sfera di attività giuridica del soggetto rappresentato e soddisfa l'esigenza che un soggetto si faccia sostituire da altri nell'attività giuridica, senza che si configuri alcun trasferimento della posizione giuridica soggettiva al rappresentato. Consegue che la legittimazione a stare in giudizio della per far valere il diritto Controparte_1
al risarcimento del implicava che essa dovesse agire in nome e per conto di Parte_2
quest'ultimo, non in proprio come invece è accaduto nel caso di specie. È evidente che nell'attività di recupero del credito del la non Parte_2 Controparte_1
poteva assumere il credito risarcitorio ex art. 2054 c.c. come proprio, non essendo titolare della pretesa riparatoria derivante dall'illecito civile, potendo solo, tramite il potere rappresentativo conferito dal C.A.S., agire in nome e per conto di questo, con diritto a trattenere, in forza dell'art. 5 della concessione, quanto eventualmente recuperato a tale titolo. In altri termini, va tenuto distinto il diritto di incassare i crediti di spettanza dell'Ente nascenti dall'illecito civile dalla titolarità del diritto di agire in giudizio affermando come proprio il diritto al risarcimento del danno,
potendo agire solo in nome del rappresentato che, a tal fine, gli Controparte_1
conferiva delega. E ciò vale anche in sede processuale, dal momento che il potere di stare in giudizio presupponeva la spendita del potere rappresentativo sostanziale,
poiché il primo non ha un carattere di autonomia e indipendenza dal secondo.
9 Pertanto, difetta la legittimazione attiva ad agire di per il Controparte_1
riconoscimento della pretesa risarcitoria assunta come propria, non potendo la società appellante fare valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui e non avendo la stessa speso il potere rappresentativo all'uopo conferito dal C.A.S.,
operando la sostituzione processuale. Per tutto quanto sopra esposto, anche in chiave integrativa della statuizione di primo grado, deve aderirsi in questa sede all'assunto del Giudice di pace in ordine all'estraneità della all'illecito Controparte_1
civile e al difetto di legittimazione ad agire per il riconoscimento di una propria pretesa risarcitoria ex art. 2054 c.c. nei confronti del responsabile civile, invero obbligato nei soli confronti dell'Ente proprietario/concessionario. Come pure deve escludersi che in forza dell'art. 5 della concessione del 24.02.2017 sia stata prevista la cessione dei crediti risarcitori (e dei relativi diritti e azioni) facenti capo al C.A.S.
alla ipotesi non corroborata da alcuna argomentazione Controparte_1
giuridica, cessione invero non configurabile sulla scorta del tenore dell'art. 5 cit. e di tutto quanto sopra osservato, nonché in difetto degli elementi costitutivi e di validità
dell'istituto richiamato da parte appellante. Non coglie nel segno, inoltre, la difesa svolta dalla secondo la quale la legittimazione ad agire Controparte_1
discenderebbe ex se dall'esecuzione dell'intervento, non potendosi sovrapporre l'obbligo di ripristino della piattaforma stradale assunto con la concessione con la modalità in essa prevista per la remunerazione del servizio, né quest'ultima con la titolarità (rectius: non titolarità) del diritto al risarcimento del danno da circolazione stradale in capo alla società appellante, essendo improprio - per tutto quanto osservato - il richiamo ad una legittimazione a rivalersi in proprio nei confronti del responsabile civile e dell'impresa assicuratrice per la r.c.a.” (vedi Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto sent. N. 467/2022).
10 Peraltro, in vicenda del tipo di quella in esame (giudizio n. 1417/2020 R.G.),
anche il Tribunale di Patti, con sentenza del 21 marzo 2024, si è pronunciato argomentando che “Pertanto, il gestore del servizio trae i propri profitti non da un corrispettivo ricevuto in via diretta dal ma dall'attività di recupero del Parte_2
credito di natura risarcitoria facente capo al in parola, derivato dai danni Parte_2
arrecati alla sede autostradale dai responsabili civili (v. anche art. 1 del contratto di cessione). Il tenore letterale dell'accordo lascia chiaramente ritenere che tale credito rimane una posta patrimoniale del C.A.S e che ha il diritto di Controparte_1
trattenere le somme corrisposte dal responsabile a tale titolo in nome e per conto del danneggiato, senza che si verifichi alcuna cessione del credito…” per pervenire alla dichiarazione di difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
Siffatte argomentazioni appaiono pianamente sovrapponibili al caso in esame, dovendosi condividere l'assunto dell'appellante per cui il titolo –
ovvero la concessione stipulata con il C.A.S. - in forza del quale
[...]
ha agito in primo grado - non fosse opponibile in via diretta nei CP_1
confronti dei terzi e che la predetta società, in quanto estranea all'illecito civile per cui è causa, non avrebbe potuto far valere l'obbligo risarcitorio di fonte extracontrattuale dedotto in giudizio.
Inoltre, non è emersa la sussistenza di una ipotesi di cessione del credito risarcitorio vantato dal nei confronti dei responsabili civili ex art. Parte_2
2054 c.c. né risulta attribuito alla società il diritto di Controparte_1
trattenere gli importi corrisposti a tale titolo alla stessa, in nome e per conto del medesimo. Parte_2
In sintesi, appare giuridicamente corretta la doglianza di
[...]
secondo la quale la concessione di servizi (come Parte_1
11 correttamente qualificato il rapporto dal Giudice di Pace di Naso) non implica né una delega né un atto idoneo al trasferimento della titolarità di crediti di natura risarcitoria della stazione appaltante al concessionario.
Non va, infatti, confuso il diritto “di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio” dal distinto diritto di incassare i crediti di spettanza dell'Ente.
Conseguentemente, l'eccezione preliminare della convenuta relativa al difetto di legittimazione attiva della società attrice (di cui a pag. 10 e ss. della comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado) era (ed è)
fondata e merita(va) accoglimento, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata e declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria avanzata in primo grado, atteso che
“Il difetto di legittimazione attiva o passiva è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e comporta l'emissione di una pronuncia di mero rito, volta a dichiarare l'inammissibilità della domanda” (Tribunale Termini Imerese sez. I,
03/07/2023, n.831).
Ogni altra questione si intende assorbita dalla presente pronuncia.
4. Va, inoltre, accolta, perché tempestivamente formulata nell'atto di appello
(vedi Cassazione civile sez. II, 14/03/2024, n.6788), la domanda della compagnia appellante di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado oltre agli interessi legali maturati dal pagamento al saldo.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di e, Controparte_1
avuto riguardo al valore della controversia e all'entità delle questioni trattate, si liquidano in applicazione dei parametri medi ex D.M. n. 55/2014,
12 come aggiornato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, esclusa la fase istruttoria che non si è svolta, in complessivi ed € 1.523,00 per compensi per il primo grado di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge ed in € 3.397,00 per compensi per il secondo grado di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre ad € 13,00 per esborsi (spese di notifica dell'appello) e alla rifusione del C.U. corrisposto per l'appello.
5.1. Nulla va disposto sulle spese di lite in favore di Controparte_2
rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 693/2023 R.G., disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa così provvede:
- Previa dichiarazione di contumacia di;
Controparte_2
1. Accoglie l'appello proposto da in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 128/2022 emessa dal Giudice di Pace di Naso il 6-11-2022 e depositata il 15-11-2022, dichiara il difetto di legittimazione attiva di con riguardo alla domanda formulata in primo grado, Controparte_1
dichiarandola inammissibile;
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite liquidate in € 1.523,00
per compensi per il primo grado di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed in € 3.397,00 per compensi
13 per il secondo grado di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, oltre ad € 13,00 per esborsi (spese di notifica dell'appello) e alla rifusione del C.U. corrisposto per l'appello;
3. Condanna la società appellata a restituire alla compagnia appellante le somme ricevute in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo.
Patti, 1-04-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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